Fatture da non residenti con IVA errata: come regolarizzare?

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Nel caso in cui un soggetto Iva non residente (dotato di rappresentante fiscale o identificazione diretta) emette fattura verso un cessionario italiano con Iva esposta, siamo di fronte ad una operazione irregolare. Nelle operazioni B2B l'assolvimento dell'imposta deve avvenire con reverse charge. In caso di emissione di fattura con Iva esposta il cessionario italiano è soggetto a sanzione. La regolarizzazione può avvenire con la mancata detrazione dell'imposta o con emissione di fattura in reverse charge da parte del cessionario.

Il soggetto passivo Iva italiano (cessionario dell’operazione) è tenuto ad assolvere l’Iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti (c.d. “operazioni B2B“) attraverso una di queste procedure:

  • L’emissione di un’autofattura, in caso di cedente soggetto passivo extra-UE;
  • L’integrazione della fattura in caso di cedente soggetto passivo comunitario.

Queste disposizioni sono previste dall’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. Se desideri approfondire l’applicazione di queste due procedure consiglio la lettura di questo contributo di approfondimento: “Autofattura o integrazione: guida all’assolvimento dell’IVA“.

La procedura legata all’applicazione dell’IVA in queste operazioni si rende applicazione anche nel caso in cui il cedente non residente disponga di una partita IVA italiana. Tale casistica viene a verificarsi, alternativamente, attraverso:

In quest’ultimo caso, tuttavia, può accadere che il soggetto non residente, mediante la propria partita IVA italiana, effettui erroneamente la rivalsa dell’IVA per un’operazione rilevante in Italia (si tratta della fattispecie descritta dalla Risoluzione n. 21/E/15 dell’Agenzia delle Entrate). Tale operazione, determina una situazione di irregolarità per il soggetto cessionario italiano che riceve la fattura con IVA esposta. Per evitare l’applicazione di sanzioni è necessario non effettuare un indebito assolvimento dell’imposta, con applicazione del reverse charge. In questa fattispecie il soggetto cessionario italiano si trova in una situazione irregolare. Infatti, se si detrae quell’IVA siamo di fronte ad un indebito assolvimento dell’imposta. Vediamo come poter risolvere questa casistica.

Ricezione della fattura con IVA esposta da parte di cedente non residente: fattispecie e sanzioni

La fattispecie oggetto di analisi è quella legata alla ricezione di una fattura che presenta un irregolare assolvimento dell’IVA. Classico caso è quello di un soggetto non residente che emette fattura ad un soggetto (cessionario) italiano utilizzando la propria partita IVA italiana. La normativa prevede, infatti, in questo caso che l’IVA sia territorialmente rilevante nel Paese del cessionario/committente italiano attraverso l’applicazione del reverse charge.

Quindi, come comportarsi quando si riceve, in questa fattispecie, una fattura con Iva italiana esposta?

Prima di tutto occorre chiarire che la fattura con IVA italiana esposta deriva dal fatto che il soggetto cedente estero ha proceduto ad effettuare una identificazione diretta o la nomina di un rappresentate fiscale in Italia. Anche in questi casi la territorialità delle operazioni B2B deve avvenire attraverso l’applicazione dell’IVA italiana con il meccanismo dell’inversione contabile da parte del cessionario committente nazionale. Quando, invece, ci si trova (per errore del cedente) di fronte alla ricezione di una fattura che riporta IVA italiana occorre prestare molta attenzione per non cadere in ipotesi di irregolarità (sanzionabile).

Qualora il cessionario committente italiano proceda con la registrazione e detrazione dell’IVA italiana esposta in fattura realizza una fattispecie di irregolare detrazione dell’IVA. Questa fattispecie è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in misura fissa, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro. La sanzione è quella prevista dall’art. 6, co. 9-bis1, del D.Lgs. n. 471/97, in relazione all’errato assolvimento dell’Iva (con modalità ordinarie) con il meccanismo del reverse charge.



E’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 (26) il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 1734, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

art. 6, co. 9-bis1, del D.Lgs. n. 471/97

Come evitare l’applicazione delle sanzioni?

Il punto di partenza di queste considerazioni deve partire dal fatto che, al momento, non vi sono documenti di prassi utili a chiarire questo tipo di casistica. In particolare, non si sa quale sia il parere dell’Agenzia delle entrate sul comportamento che il cessionario o committente deve tenere al fine di non incorrere in sanzione. La ratio della disciplina sanzionatoria sopra individuata è legata al fatto che se il cessionario italiano si detrae l’Iva esposta in fattura emette una irregolarità. Pertanto, il comportamento corretto da tenere sembrerebbe essere quello di notificare l’irregolarità al cedente non residente con successiva:

  • Emissione di nota di variazione in diminuzione;
  • Emissione della fattura senza esposizione dell’IVA, in applicazione del reverse charge.

Tuttavia, si deve tenere presente la frequente indisponibilità del soggetto passivo non residente a rettificare l’operazione attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione. In questo caso, sotto il profilo operativo, vi sono due ulteriori soluzioni correttamente praticabili, per il cessionario italiano:

  • Emissione di autofattura ed indetraibilità dell’Iva;
  • Emissione di autofattura per il solo imponibile.

Vediamo, a questo punto, queste due possibilità.

Emissione di autofattura ed indetraibilità dell’Iva della fattura del cedente non residente

La prima possibilità di evitare l’applicazione delle sanzioni per irregolare assolvimento dell’IVA da parte del cessionario non residente riguarda l’espletamento della seguente procedura di regolarizzazione:

  • Omettere l’esercizio della detrazione dell’Iva erroneamente addebitata in rivalsa da parte del soggetto non residente;
  • Presentando all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente un documento integrativo in duplice esemplare (autofattura), con indicazione dell’imponibile, dell’imposta e dell’aliquota. In alternativa è possibile elaborare la predetta autofattura in formato elettronico e trasmettendola al SdI (vedasi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, §. 6.4, in merito alla regolarizzazione delle operazioni imponibili). È stato introdotto il codice “Tipo Documento TD29” per consentire al cessionario/committente di comunicare, in via elettronica tramite il sistema di interscambio, l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore;
  • Annotare il documento (autofattura) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti;
  • Liquidando l’imposta secondo le regole ordinarie.

Qualora la procedura descritta venga attivata decorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura irregolare (con esposizione dell’Iva), sono dovute sanzioni amministrative di importo fisso, pari a 250 euro. Resta ferma la possibilità di ridurne l’importo della sanzione dovuta da 1/9 a 1/5, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. In particolare, qualora l’autofattura venga presentata all’Agenzia delle Entrate (o trasmessa al SdI) con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione deve essere ridotta a 1/9, divenendo pertanto pari a 27,80 euro. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione è “8904“.

Emissione di autofattura per il solo imponibile

In alternativa a quanto sinora indicato, per il cessionario nazionale è possibile utilizzare una seconda procedura utile a regolarizzare la situazione, quando viene ricevuta fattura estera con IVA italiana esposta. In particolare, ed in alternativa rispetto alla predetta procedura di regolarizzazione, ma sempre nel rispetto del limite dei 30 giorni al fine di non incorrere in sanzioni, il cessionario o committente, valorizzando quella parte della norma sanzionatoria che rende salvo il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata dal cedente o prestatore (circolari Agenzia delle Entrate nn. 16/2017 e 11/2019), dovrebbe poter agire nel modo seguente:

  • Corrispondere l’IVA esposta in fattura al cedente o prestatore non residente;
  • Registrare sul registro IVA egli acquisti la fattura emessa dal soggetto non residente;
  • Detrarre l’imposta in via ordinaria;
  • Regolarizzare l’operazione presentando la predetta autofattura in formato elettronico e trasmettendola al SdI, utilizzando l’apposito codice “Tipo Documento TD29“.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho voluto riepilogare gli adempimenti legati alla correzione della fattispecie legata a fatture ricevute da non residenti con Iva esposta. Le possibilità di regolarizzare questa situazione sono legate a due modalità:

  • Indetraibilità dell’Iva e autofattura;
  • Emissione di autofattura con solo imponibile.

Un modo di procedere come quello appena descritto appare rispettoso:

  • Da un lato, del principio di neutralità dell’imposta sancito in diverse occasioni anche dalla Corte di Giustizia Ue;
  • Dall’altro, delle esigenze di trasparenza e collaborazione alle quali devono conformarsi i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Per qualsiasi dubbio sulla tua posizione fiscale, contattami per ricevere un preventivo legato alla risoluzione delle tue problematiche in ambito IVA.

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