Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilato sono disciplinate dall’art. 13 del DPR n. 917/86. Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito.
I lavoratori dipendenti in busta paga hanno diritto di ricevere di particolari detrazioni fiscali legate proprio al lavoro dipendente. Detrazioni che possono fruire al fine di abbattere la propria tassazione IRPEF. Si tratta di una agevolazione fiscale legata al fatto di percepire redditi da lavoro dipendente o assimilato.
L’applicazione di questa detrazione consente al lavoratore dipendente di beneficiare un maggior reddito a disposizione. L’importo di queste detrazioni è legato agli effetti della riforma dell’IRPEF.
Indice degli Argomenti
- A chi spettano le detrazione per redditi da lavoro dipendente?
- Detrazione per redditi da lavoro dipendente calcolo
- Detrazione per lavoro dipendente e trattamento integrativo
- Detrazione per redditi da lavoro dipendente in caso di licenziamento o dimissioni
- Detrazione per redditi da lavoro dipendente parametrati al periodo di lavoro
- Detrazioni da lavoro dipendente e applicazione delle ritenute
- Detrazioni da lavoro dipendente part-time
- Detrazioni da lavoro dipendente e apprendistato
- Detrazione da lavoro dipendente in caso di più contratti di lavoro
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e tirocinio
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e contratto a chiamata
- Detrazioni da redditi di lavoro dipendente e Naspi
- Detrazione per redditi assimilati a quello da lavoro dipendente
- Conclusioni
- Domande frequenti
A chi spettano le detrazione per redditi da lavoro dipendente?
L’art. 13, co.1 TUIR, dispone una detrazione d’imposta, da rapportare al periodo di lavoro nel corso dell’anno, per i titolari di:
- Lavoro dipendente;
- Alcune tipologie di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:
- Compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a questa qualità;
- Borse di studio e assegni di formazione professionale;
- Compensi percepiti per rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa;
- Remunerazione dei sacerdoti;
- Prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- Compensi percepiti dai lavori socialmente utili.
Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore anche per determinare le detrazioni per redditi da lavoro dipendente. Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente è una detrazione fiscale, ovvero una riduzione dell’imposta dovuta sul reddito imponibile IRPEF. Tale detrazione è meno che proporzionale rispetto all’aumento del reddito percepito. Questo significa che, sopra una certa soglia di reddito da lavoro dipendente non spetta alcuna detrazione.
L’obiettivo è quello di avvantaggiare i soggetti che percepiscono redditi meno elevati, concedendo loro una detrazione maggiore. Questo aspetto è di fondamentale importanza in quanto è tra quelli che consentono il rispetto del principio di progressività dell’imposta, sancito costituzionalmente.
Detrazione per redditi da lavoro dipendente calcolo
L’art. 13 del TUIR, modificato dal D.Lgs. n. 216/23 (che ha riformato l’IRPEF per l’anno 2024), prevede l’applicazione di una specifica detrazione per i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente. Si tratta di una detrazione inversamente proporzionale al reddito percepito sino ai 50.000 euro. Sopra questa soglia la detrazione non trova applicazione.
Nella tabella seguente la misura della detrazione per i redditi da lavoro dipendente 2024.
Tabella: calcolo detrazione redditi da lavoro dipendente 2024
Reddito complessivo (*) | Importo della detrazione per reddito da lavoro dipendente e assimilato |
---|---|
Non superiore a 15.000 euro | 1.955 euro – la detrazione non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato e per compresenza nell’anno di rapporti a tempo determinato e indeterminato, la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. |
Da 15.000 a 28.000 euro | 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / 13.000 |
Da 28.000 a 50.000 euro | 1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / 22.000 |
Oltre 50.000 euro | Nessuna detrazione spettante |
(*) – Al netto dell’abitazione principale e le relative pertinenze.
L’importo della detrazione deve essere aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 28.000 euro e fino a 35.000 euro. Gli importi fissati, devono essere rapportati al periodo di lavoro durante l’anno.
Esempi di calcolo detrazione redditi da lavoro dipendente
Il lavoratore dipendente per tutto il 2024 (365 giorni). Prendiamo che abbia come reddito complessivo soltanto il reddito da lavoro dipendente per un ammontare di 23.000 euro. La detrazione per redditi da lavoro dipendente è calcolata:
1.910 + 1.190 * (28.000 – 23.000) / 13.000 =2.368
Invece, nel caso di un lavoratore dipendente per 205 giorni durante il 2024, ed il reddito complessivo è pari a 15.300 il calcolo sarà cosi effettuato:
1.910 + 1.190 * (28.000 – 15.300) / 13.000 =
= 3.073 * 205 / 365 = 1.726
Detrazione per redditi da lavoro dipendente in busta paga
L’ammontare della detrazione per redditi da lavoro dipendente, spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica). Pertanto le detrazioni sono superiori nei mesi di:
- 31 giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre) rispetto ai mesi di 30 giorni di calendario (aprile, giugno, settembre, novembre);
- 28 giorni (febbraio), anche quando l’anno è bisestile (come nel 2024, pertanto febbraio 2024 varrà 28 giorni di detrazioni e non 29).
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, se richieste nel modello detrazioni presentato al datore di lavoro, sono calcolate, in via presunta, ogni mese in busta paga, pertanto il lavoratore può usufruirne mensilmente sulla base del reddito comunicato nel modello detrazioni.
Per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente in busta paga, occorre distinguere il calcolo effettuato dal datore di lavoro sostituto d’imposta nelle buste paga da gennaio a novembre, (il calcolo è effettuato su un reddito da lavoro dipendente presunto) rispetto al calcolo effettuato dal datore di lavoro nel mese di dicembre e in occasione del conguaglio fiscale di fine anno, che è calcolato sul reddito da lavoro dipendente definitivo.
Detrazione per lavoro dipendente e trattamento integrativo
La riforma dell’IRPEF ha avuto impatti non solo sulle detrazioni per lavoro dipendente ma anche sul trattamento integrativo. In particolare, l’applicazione del bonus di 100 euro in busta paga (fino a 1.200 euro annui) riguarda i lavoratori dipendenti la cui imposta lorda sia di importo superiore alla detrazioni per redditi da lavoro dipendente. Tuttavia, da queste ultime deve essere sottratto un importo pari a 75 euro.
Di fatto il bonus di 100 euro al mese è garantito ai lavoratori dipendenti con redditi sino ai 15.00 euro. Questo qualora l’IRPEF dovuta sia superiore alle detrazioni IRPEF spettanti (1.955 euro), dalle quali deve essere sottratto l’importo di 5 euro.
Per i lavoratori dipendenti con redditi tra di 15.001 ed i 28.000 euro il bonus è ancora fruibile, ma ad una condizione. La somma delle detrazioni previste dal TUIR deve essere superiore all’imposta lorda. In questo caso il bonus è una cifra pari alla differenza tra le detrazioni IRPEF e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore (sino a 1.200 euro).
Per approfondire: “Trattamento integrativo in busta paga: beneficiari e calcolo“.
Detrazione per redditi da lavoro dipendente in caso di licenziamento o dimissioni
Il licenziamento o la dimissione comportano la conclusione di un rapporto di lavoro dipendente, ossia appongono una data di fine al contratto di lavoro. Fino a quella data, le detrazioni fiscali, spettano in misura piena al lavoratore dipendente.
In caso di licenziamento o dimissione o cessazione del rapporto di lavoro, il calcolo delle detrazioni fiscali avviene, quindi, sulla base del reddito complessivo definitivo del lavoratore dipendente alla data della cessazione del rapporto di lavoro e il conseguente diritto ad un numero di giorni di detrazione per lavoro dipendente, nel mese di conclusione del rapporto di lavoro, pari ai giorni di detrazione spettanti dal primo giorno del mese al giorno di cessazione del rapporto di lavoro (incluso).
Esempio
Nel caso di un lavoratore dipendente che ha iniziato un rapporto di lavoro il 1 marzo “n” e viene licenziato il 15 maggio “n+1”, avrà diritto per il mese di maggio a 15 giorni di detrazione. Nello stesso mese, essendo intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a ricalcolare le detrazioni per lavoro dipendente sulla base del reddito complessivo spettante per l’anno “n+1”.
Detrazione per redditi da lavoro dipendente parametrati al periodo di lavoro
Nel calcolo della detrazione da lavoro dipendente il periodo di lavoro nell’anno, deve essere computato a giorni. In particolare:
- I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta;
- Devono in ogni caso essere comprese, festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi. Mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- Nessuna riduzione deve essere effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro. Ad esempio, il part time orizzontale, verticale o ciclico e nemmeno in caso di giornate di sciopero;
- In presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta;
- In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dall’effettuazione di prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili e i braccianti agricoli), la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d’inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro. Essa deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all’unità successiva;
- L’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.
Calcolo dei giorni con le borse di studio
In relazione alle borse di studio, occorre fare riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell’erogazione della borsa di studio. Questo anche se relativo ad anni precedenti a quello di effettiva erogazione. Se la borsa di studio:
- È stata erogata per il rendimento dell’anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno;
- Se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.
Detrazioni da lavoro dipendente e applicazione delle ritenute
Ai fini dell’applicazione delle ritenute:
- In generale, le suddette detrazioni minime di 690,00 e 1.380,00 euro devono essere rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno. Questo in applicazione dell’articolo 23 co. 2 lett. a) del DPR n. 600/73;
- Il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta:
- In sede di dichiarazione dei redditi;
- Ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
Tuttavia se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto d’imposta deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde. Pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto dell’intero ammontare della detrazione minima. Ragguagliando la stessa al periodo di paga e attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. A tale fine, il sostituto d’imposta può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della detrazione.
Per approfondire: “Modulo delle detrazioni di imposta: come si compila?“.
Detrazioni da lavoro dipendente part-time
La detrazione da lavoro dipendente spetta anche in caso di contratto di lavoro part-time. Il meccanismo di calcolo della detrazione non cambia, è quindi, quello visto in precedenza. L’unica differenza sta nel fatto che la detrazione è rapportata al minor reddito da lavoro dipendente percepito per effetto dell’orario di lavoro ridotto.
In pratica, una persona che ha un contratto di lavoro part-time al 50% e lavora per 30 giorni al mese avrà diritto alla detrazione per 30 giorni, ma su un reddito che sarà circa la metà di un collega full-time. Il tutto, naturalmente, a parità di contratto collettivo nazionale e livello di inquadramento.
In ogni caso, è opportuno precisare che nessuna riduzione delle detrazioni deve essere effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro. Ad esempio, il contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico, né in caso di giornate di sciopero.
Detrazioni da lavoro dipendente e apprendistato
A tutti gli effetti di legge, il contratto di apprendistato (es. apprendistato professionalizzante) viene considerato un rapporto a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, con la risposta all’Interpello n. 79 del 12 novembre 2009, riassume infatti tutte le tesi dottrinali e giurisprudenziali volte a ritenere il rapporto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato.
La conseguenza di questa equiparazione del contratto di apprendistato al contratto a tempo indeterminato. Ricordo che esiste facoltà delle parti di recedere dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo. Dal punto di vista fiscale sia in termini di rapporto tra detrazione per lavoro dipendente e apprendistato, il rapporto di apprendistato beneficia delle stesse agevolazioni fiscali riferibili all’indeterminato.
Ad esempio spetta la detrazione minima di 690 euro. Per quanto riguarda il calcolo della detrazione fiscale per lavoro dipendente agli apprendisti, va sottolineato che agli stessi spettano le detrazioni per un numero di giorni pari ai giorni lavoratori, come tutti gli altri lavoratori qualificati. La detrazione, come nel caso del part-time, è calcolata sulla base del reddito da lavoro dipendente ridotto che l’apprendista percepisce per effetto dell’inquadramento contrattuale. Oppure per effetto della percezione di una percentuale ridotta della retribuzione riferibile al livello finale di destinazione al termine dell’apprendistato. In termini di detrazioni fiscali per lavoro dipendente, quindi, nessun minor diritto spetta agli apprendisti.
Detrazione da lavoro dipendente in caso di più contratti di lavoro
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di più contratti di lavoro dipendente è necessario tenere presente una regola. I giorni di lavoro compresi in periodi contemporanei devono essere contati una sola volta.
Ad esempio, quindi, se il lavoratore è in possesso di più Certificazioni Uniche, in quanto ha avuto più rapporti di lavoro, la detrazione spetta una sola volta. Quindi, in questi casi, la detrazione esatta deve essere obbligatoriamente effettuata presentando la dichiarazione dei redditi. Questo nel caso in cui entrambi i datori di lavoro abbiamo applicato la detrazione per lavoro dipendente.
Altrimenti, attraverso la compilazione del modulo di richiesta delle detrazioni, è possibile indicare ad ogni datore di lavoro quali detrazioni applicare. In questo modo, attraverso il conguaglio si potrà evitare, eventualmente, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e tirocinio
La detrazione per redditi da lavoro dipendente in caso di tirocinio, dal punto di vista fiscale, a norma dell’art. 50 del TUIR e più precisamente della lett. c), le somme sono considerate equiparate a reddito da lavoro dipendente. L’art. 50 TUIR sancisce quanto segue.
“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante“ |
E più precisamente le borse di studio, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, sono equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 156/e/2009).
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E/2012, ha chiarito che l’indennità di partecipazione erogata agli stagisti o tirocinanti, come previsto dalla normativa regionale, è da considerarsi reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi a tale indennità saranno applicate le aliquote Irpef a scaglioni di reddito del TUIR al fine della determinazione dell’imposta lorda.
Ai fini della determinazione dell’imposta netta da trattenere e versare saranno riconosciute le detrazioni di imposta per produzione del reddito, ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio a cui il reddito corrisposto è riferito.
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e contratto a chiamata
L’indennità di disponibilità, nel lavoro intermittente, in quanto somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, è considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, co.1 TUIR. La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ossia al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. È il numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la detrazione.
Sono comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero.
Detrazioni da redditi di lavoro dipendente e Naspi
L’indennità di disoccupazione Naspi, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6, co. 2 TUIR. Al lavoratore disoccupato che percepisce la Naspi, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, sulle somme erogate a titolo di Naspi applica le ritenute IRPEF e riconosce anche, se richieste nella domanda Naspi, le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia (art. 12 TUIR).
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente in caso di indennità Naspi, vengono calcolate considerando il periodo di Naspi come numero di giorni di detrazione spettante, considerando il reddito come un tempo determinato con applicazione della detrazione minima di 690 euro.
Detrazione per redditi assimilati a quello da lavoro dipendente
La Legge n. 26/2009, prevede quanto segue:
- Una detrazione d’imposta, regolamentata nell’art. 13, co.3 TUIR, per i redditi di cui all’art. 50, co. 1, lett. i), TUIR;
- Una detrazione d’imposta, regolamentata nell’art. 13, co. 5 TUIR, per i redditi di cui all’art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) TUIR.
Detrazione per i redditi di cui all’art. 50, co. 1, lett. i), TUIR
Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono assegni periodici corrisposti all’ex coniuge deve essere attribuita una detrazione d’imposta pari a quella stabilita per i redditi da pensione. Questa detrazione:
- Non può cumularsi, con le altre detrazioni previste per le spese di produzione;
- Non deve essere rapportata ad alcun periodo dell’anno.
Detrazione per i redditi di cui all’art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) TUIR
Qualora sussistano i seguenti redditi:
- Compensi per attività intramuraria del personale del servizio sanitario nazionale;
- Compensi ed indennità per pubbliche funzioni;
- Indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentari e per cariche elettive (consiglieri regionali, provinciali e comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato.
In questi casi, spetta una detrazione d’imposta:
- Decrescente all’aumentare del reddito complessivo, comprensivo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca, al netto della deduzione per abitazione principale con le relative pertinenze;
- Non cumulabile con altre detrazioni, per redditi da lavoro dipendente e assimilati.
La detrazione spetta nella seguente misura:
Reddito complessivo | Detrazione per redditi da lavoro dipendente ed assimilati |
---|---|
Fino a 4.800 euro | 1.104 euro |
Da 4.800 a 55.000 euro | 1.104 * 55.000 – Reddito complessivo / 50.200 |
Oltre 55.000 euro | Nessuna detrazione |
(*) – Al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze.
Conclusioni
In conclusione, le detrazioni per redditi da lavoro dipendente rappresentano un aspetto fondamentale del sistema fiscale, mirato a ridurre il carico tributario sui lavoratori dipendenti in base a specifici criteri e soglie di reddito. Queste detrazioni sono calcolate in base a vari fattori, tra cui il reddito complessivo, la tipologia di reddito percepita ed il numero di giorni di lavoro. È importante per i lavoratori dipendenti comprendere come queste detrazioni influenzino la loro imposizione fiscale e come possano ottimizzarle per massimizzare il proprio reddito netto. La conoscenza e la corretta applicazione delle norme relative alle detrazioni possono fare una significativa differenza nel bilancio annuale di un lavoratore.
Domande frequenti
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente sono riduzioni dell’imposta lorda dovuta, calcolate in base al reddito e ad altre variabili personali e familiari. Queste detrazioni hanno lo scopo di alleggerire il carico fiscale sui lavoratori dipendenti.
Le detrazioni vengono calcolate in base al reddito annuo complessivo del lavoratore, con particolare attenzione a soglie e limiti specifici. Alcune detrazioni sono fisse, mentre altre variano in base a fattori come la situazione familiare o le spese per servizi specifici.
Sì, le detrazioni e le relative normative possono subire modifiche annuali in base alle decisioni del governo e alle leggi di bilancio. È importante rimanere informati su eventuali aggiornamenti normativi.
Si, perché consente al lavoratore di indicare al datore di lavoro il preciso importo delle detrazioni fiscali spettanti, evitando al lavoratore il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.