Scambio automatico di informazioni come strumento per mettere a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria dei conti esteri. Scopri come l’Agenzia delle Entrate è a conoscenza dei tuoi investimenti finanziari esteri, e perché ti conviene dichiararli.
Lo scambio di informazioni a livello internazionale è un processo grazie al quale le autorità fiscali hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni riservate presso intermediari finanziari.
Le stesse informazioni, in alternativa, possono essere richieste alle autorità fiscali di un Paese diverso relativamente ai propri contribuenti.
In questo modo l’Amministrazione Finanziaria italiana viene a conoscenza, ogni anno, dei dati dei conti esteri detenuti dai contribuenti residenti.
Gli Stati, tra di loro, hanno da sempre cercato di risolvere la questione stipulando dei trattati da recepire ambo le parti con ratifica attraverso una norma nazionale.
Le autorità fiscali di qualunque Stato desiderano, infatti, ricevere informazioni quanto più dettagliate possibili relative ai propri contribuenti. Anche l’Italia è un Paese che con diversi Stati esteri ha definito accordi internazionali:
- Sia per meglio concordare normative differenti (contrasto a fenomeni di doppia imposizione);
- Sia per definire un consono scambio di informazioni fiscali.
Soprattutto negli ultimi anni, è stato possibile per l’Italia sottoscrivere particolari forme di accordo per un adeguato scambio di informazioni con Paesi con i quali prima quasi nemmeno aveva convenzioni in materia fiscale.
Vediamo, quindi, come l’Amministrazione Finanziaria è a conoscenza dei conti esteri dei contribuenti Italiani. L’informazione è particolarmente importante per tutti quei soggetti che hanno conti esteri e credono che l’Amministrazione non ne sia a conoscenza.
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Conti esteri e Monitoraggio fiscale
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta da sempre uno strumento importante su cui la Commissione Europea ha sempre puntato.
Fin dalla Comunicazione del 6 dicembre 2012 la stessa esortava ad un più incisivo piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode e all’evasione fiscale. Il tutto evidenziando la necessità di promuovere energicamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo ed internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.
Ai fini della lotta all’evasione fiscale internazionale è sempre più importante la necessità di un rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati.
Direttiva n 2011/16/UE sullo scambio di informazioni
La normativa cardine sullo scambio di informazioni in ambito UE è dato dalla Direttiva UE n 2011/16/UE. Tale norma l’instaurazione e la gestione di rapporti intracomunitari in sintonia con gli standard OCSE. Il tutto in attuazione dell’articolo 26 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.
La Direttiva ha esteso l’ambito di collaborazione a tutte le imposte dirette e indirette che non sono disciplinate da altre normative comunitarie. Inoltre la disposizione ha previsto che ogni autorità nazionale debba inviare all’autorità competente, mediante uno scambio automatico, informazioni sulle seguenti categorie di reddito:
- Proprietà e redditi immobiliari;
- Prodotti di assicurazione sulla vita e misure analoghe;
- Redditi da lavoro;
- Compensi per dirigenti;
- Pensioni.
Il tutto stabilendo come la presenza di un soggetto che agisce come agente o fiduciario non possa costituire giustificata causa di rifiuto alla condizione dei dati richiesti.
Questo ha comportato, di fatto, l’abolizione del segreto bancario a livello comunitario. In tal senso le normative nazionali interne che prevedono il segreto bancario non possono considerarlo come legittimo impedimento alla divulgazione delle informazioni in ambito comunitario.
Direttiva n 107/14/UE contro le frodi fiscali
La Commissione UE è intervenuta poi con la Direttiva n 107/14/UE volta ad attivare azioni mirate all’emersione di frodi ed evasioni fiscali transfrontaliere.
Infatti, i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. E’ stato, quindi, indispensabile migliorare l’efficacia e l’efficienza della riscossione delle imposte.
Tale norma individua, inoltre, quali sono le informazioni che devono essere comunicate per i conti correnti, per i conti di custodia e per i contratti assicurativi.
Tra i dati obbligatori sono da segnalare, oltre alla dettagliata identificazione del titolare del conto, anche il saldo o il valore del conto ovvero, per i contratti di assicurazione, rendita e valore maturato.
In dettaglio, vanno indicati:
- Il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF). Nel caso di persone fisiche la data di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è Titolare del conto estero. Per le entità anche l’indicazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- Il numero di conto. Oppure l’equivalente funzionale in assenza di un numero di conto;
- Il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- Il saldo o il valore del conto alla fine del pertinente anno solare. Ovvero se il conto è chiuso in corso d’anno il saldo alla data di chiusura. Per un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto.
In relazione ai conti di custodia la segnalazione riguarda il totale degli interessi, dei dividendi e degli altri proventi realizzati durante il periodo di imposta. La comunicazione, in questo caso, riguarda il capital gain.
Questo tipo di comunicazione è stata effettuata per la prima volta con i dati relativi all’anno 2017.
Conti esteri: evoluzioni interne sullo scambio di informazioni
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato in data 28 dicembre 2015 il Decreto di attuazione della Legge n 95/2015, attuativo della Direttiva n 2014/107/UE.
Con questo Decreto, in pratica, è stata data attuazione allo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. Questo per quanto riguarda i conti esteri e le attività finanziarie estere.
Tale procedimento di scambio automatico di informazioni è sintetizzabile in cinque fasi. Tali punti sono indicati nel paragrafo 77 dell’Implementation Handbook del CRS rilasciato dall’OCSE. Vediamole:
- Individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;
- Individuazione dei conti finanziari;
- L’individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- Due Diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- Invio dei dati alle Amministrazioni le quali a loro volta invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.
Gli intermediari finanziari italiani sono tenuti a trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo.
L’Agenzia trasmetterà entro il successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti. Le Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani essendo le regole di fatto speculari.
Considera che le principali firmatarie del MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) sono oltre 76. Tra questi figurano stati come San Marino e Liechtenstein.
Tieni conto che altri Stati come Svizzera ed il Principato di Monaco, effettueranno la prima comunicazione nel 2019, con riferimento ai dati del 2018.
Questo accordo ha visto partecipi anche Stati come Singapore, Hong Kong, Brasile ed Emirati Arabi. Stati da sempre poco inclini alla condivisione di informazioni fiscali.
Conti esteri: elenco degli Stati che effettuano scambio di informazioni
Ad oggi sono 98 i Paesi aderenti all’accordo sullo scambio delle informazioni ai fini fiscali.
Vediamo insieme nella seguente tabella gli Stati che hanno aderito a questo accordo.
GIURISDIZIONE | ANNO DI ADESIONE |
ALBANIA | 2018 |
ANDORRA | 2018 |
ANGUILLA | 2017 |
ANTIGUA E BARBUDA | 2018 |
ARGENTINA | 2017 |
ARUBA | 2018 |
AUSTRALIA | 2018 |
AUSTRIA | 2018 |
AZERBAIJAN | 2018 |
BAHAMAS | 2018 |
BAHRAIN | 2018 |
BARBADOS | 2017 |
BELGIUM | 2017 |
BELIZE | 2018 |
BERMUDA | 2017 |
BRASILE | 2018 |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE | 2017 |
BULGARIA | 2017 |
CANADA | 2018 |
ISOLE CAYMAN | 2017 |
CHILE | 2018 |
REPUBBLICA CINESE | 2018 |
COLOMBIA | 2017 |
ISOLE COOK | 2018 |
COSTA RICA | 2018 |
CROAZIA | 2017 |
CURACAO | 2017 |
CIPRO | 2017 |
REPUBBLICA CECA | 2017 |
DANIMARCA | 2017 |
ESTONIA | 2017 |
ISOLE FAROE | 2017 |
FINLANDIA | 2017 |
FRANCIA | 2017 |
GERMANIA | 2017 |
GHANA | 2018 |
GIBRALTAR | 2017 |
GRECIA | 2017 |
GREENLAND | 2017 |
GRENADA | 2018 |
GUERNSEY | 2017 |
HUNGARY | 2017 |
ICELAND | 2017 |
INDIA | 2017 |
INDONESIA | 2018 |
IRLANDA | 2017 |
ISRAELE | 2018 |
ISOLA DI MAN | 2017 |
ITALIA | 2017 |
JAPAN | 2018 |
JERSEY | 2017 |
KOREA | 2017 |
KUWAIT | 2018 |
LATVIA | 2017 |
LIBANO | 2018 |
LIECHTENSTEIN | 2017 |
LITUANIA | 2017 |
LUSSEMBURGO | 2017 |
MALAYSIA | 2018 |
MALTA | 2017 |
ISOLE MARSHALL | 2018 |
MAURITIUS | 2018 |
MESSICO | 2017 |
PRINCIPATO DI MONACO | 2018 |
MONTSERRAT | 2017 |
NAURU | 2018 |
OLANDA | 2017 |
NUOVA ZELANDA | 2018 |
NIGERIA | 2019 |
NIUE | 2017 |
NORVEGIA | 2017 |
PAKISTAN | 2018 |
PANAMA | 2018 |
POLONIA | 2017 |
PORTOGALLO | 2017 |
QATAR | 2018 |
ROMANIA | 2017 |
RUSSIA | 2018 |
SAINT KITTS AND NEVIS | 2018 |
SAINT LUCIA | 2018 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 2018 |
SAMOA | 2018 |
SAN MARINO | 2017 |
SAUDI ARABIA | 2018 |
SAYCHELLES | 2017 |
SINGAPORE | 2018 |
SINT MAARTEN | 2018 |
REPUBBLICA SLOVACCA | 2017 |
SLOVENIA | 2017 |
SUD AFRICA | 2017 |
SPAGNA | 2017 |
SVEZIA | 2017 |
SVIZZERA | 2018 |
TURCHIA | 2018 |
ISOLE CAICOS | 2017 |
EMIRATI ARABI UNITI | 2018 |
REGNO UNITO | 2018 |
URUGUAY | 2018 |
Il link per verificare l’aggiornamento della lista dei Paesi che scambiano informazioni è il seguente.
Conti esteri e monitoraggio fiscale: come comportarsi?
Se hai un conto estero o investimenti finanziari esteri quello che devi fare è essere compliance alla normativa sul Monitoraggio Fiscale.
Questo significa verificare ogni anno se il conto e le attività finanziarie che detieni devono essere oggetto di indicazione nella tua dichiarazione dei redditi.
Il comportamento di molti contribuenti negli anni passati è stato quelli di ignorare (più o meno consapevolmente) questi obblighi di monitoraggio. Questo in relazione al fatto che fino a qualche anno fa l’Agenzia delle Entrate non era in grado di raccogliere info su investimenti esteri.
Adesso, invece, con questa normativa sullo scambio automatico di informazioni le cose sono cambiate. Già 98 Paesi hanno aderito e dal 2019 invieranno i dati alle varie autorità fiscali interessate.
Questo significa che l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate si amplierà su redditi e attività finanziarie detenute all’estero da parte di contribuenti italiani.
Se anche tu sei uno di questi soggetti, devi fare attenzione!
La prima cosa da fare è verificare la tua compliance alla normativa per le annualità passate ancora accertabili. Successivamente verificare se per il periodo oggetto di dichiarazione si è soggetti al Monitoraggio Fiscale.
Il consiglio che posso darti è sempre quello di affidarti ad un dottore Commercialista esperto in modo che possa guidarti al meglio negli adempimenti a tuoi carico.
Conti esteri e Monitoraggio Fiscale: consulenza
Se ti serve aiuto per analizzare la tua situazione personale e verificare la tua compliance alla normativa, contattami!
Verificheremo insieme le tue attività finanziarie estere e valuteremo la tua compliance alla normativa in vigore. Nel caso ti aiuterò a regolarizzare la tua posizione. Il tutto prima che arrivi un accertamento fiscale!