Scambio automatico di informazioni come strumento per mettere a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria i conti correnti esteri dei soggetti residenti. Scopri come l’Agenzia delle Entrate è a conoscenza dei tuoi investimenti finanziari esteri, e perché conviene dichiararli.
Lo scambio di informazioni a livello internazionale è un processo grazie al quale le autorità fiscali hanno la possibilità di richiedere e acquisire informazioni riservate detenute presso intermediari finanziari. Le stesse informazioni, in alternativa, possono essere richieste alle autorità fiscali di un Paese diverso relativamente ai propri contribuenti. Attraverso questo tipo di procedura l’Amministrazione Finanziaria italiana viene a conoscenza, ogni anno, dei dati dei conti correnti esteri detenuti dai contribuenti residenti.
Gli Stati, tra di loro, hanno da sempre cercato di risolvere la questione stipulando dei trattati da recepire ambo le parti con ratifica attraverso una norma nazionale. Le autorità fiscali di qualunque Stato desiderano, infatti, ricevere informazioni quanto più dettagliate possibili relative ai propri contribuenti. Anche l’Italia è un Paese che con diversi Stati esteri ha definito accordi internazionali:
- Sia per meglio raccordare normative differenti (contrasto a fenomeni di doppia imposizione);
- Sia per definire un consono scambio di informazioni fiscali.
Soprattutto negli ultimi anni, è stato possibile per l’Italia sottoscrivere particolari forme di accordo per un adeguato scambio di informazioni con Paesi con i quali prima quasi nemmeno aveva convenzioni in materia fiscale. Andiamo ad analizzare, quindi, come l’Amministrazione Finanziaria è a conoscenza dei conti esteri dei contribuenti Italiani. L’informazione è particolarmente importante per tutti quei soggetti che hanno conti esteri e credono che l’Amministrazione non ne sia a conoscenza.
Indice degli Argomenti
- Conti correnti esteri e monitoraggio fiscale
- Conti esteri: evoluzioni interne sullo scambio di informazioni
- Conti correnti esteri: elenco degli Stati che effettuano scambio di informazioni con l’Italia
- Conti esteri e monitoraggio fiscale: come comportarsi?
- Qual è il futuro degli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali e come evolveranno in futuro?
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Conti correnti esteri e monitoraggio fiscale
Lo scambio automatico di informazioni rappresenta da sempre uno strumento importante su cui la Commissione Europea ha sempre puntato. Fin dalla Comunicazione del 6 dicembre 2012 la stessa esortava ad un più incisivo piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode e all’evasione fiscale. Il tutto evidenziando la necessità di promuovere energicamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo ed internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Ai fini della lotta all’evasione fiscale internazionale è sempre più importante la necessità di un rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati.
Direttiva n 2011/16/UE sullo scambio di informazioni
La normativa cardine sullo scambio di informazioni in ambito UE è dato dalla Direttiva UE n. 2011/16/UE. Tale norma l’instaurazione e la gestione di rapporti intracomunitari in sintonia con gli standard OCSE. Il tutto in attuazione dell’articolo 26 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. La Direttiva ha esteso l’ambito di collaborazione a tutte le imposte dirette e indirette che non sono disciplinate da altre normative comunitarie. Inoltre, la disposizione ha previsto che ogni autorità nazionale debba inviare all’autorità competente, mediante uno scambio automatico, informazioni sulle seguenti categorie di reddito:
- Proprietà e redditi immobiliari;
- Prodotti di assicurazione sulla vita e misure analoghe;
- Redditi da lavoro;
- Compensi per dirigenti;
- Pensioni.
Il tutto stabilendo come la presenza di un soggetto che agisce come agente o fiduciario non possa costituire giustificata causa di rifiuto alla condizione dei dati richiesti. Questo ha comportato, di fatto, l’abolizione del segreto bancario a livello comunitario. In tal senso le normative nazionali interne che prevedono il segreto bancario non possono considerarlo come legittimo impedimento alla divulgazione delle informazioni in ambito comunitario.
Direttiva n 107/14/UE contro le frodi fiscali
La Commissione UE è intervenuta poi con la Direttiva n. 107/14/UE volta ad attivare azioni mirate all’emersione di frodi ed evasioni fiscali transfrontaliere. Infatti, i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È stato, quindi, indispensabile migliorare l’efficacia e l’efficienza della riscossione delle imposte. Tale norma individua, inoltre, quali sono le informazioni che devono essere comunicate per i conti correnti, per i conti di custodia e per i contratti assicurativi. Tra i dati obbligatori sono da segnalare, oltre alla dettagliata identificazione del titolare del conto, anche il saldo o il valore del conto ovvero, per i contratti di assicurazione, rendita e valore maturato. In dettaglio, devono essere indicati:
- Il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF). Nel caso di persone fisiche la data di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è Titolare del conto estero. Per le entità anche l’indicazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- Il numero di conto. Oppure l’equivalente funzionale in assenza di un numero di conto;
- Il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- Il saldo o il valore del conto alla fine del pertinente anno solare. Ovvero se il conto è chiuso in corso d’anno il saldo alla data di chiusura. Per un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto.
In relazione ai conti di custodia la segnalazione riguarda il totale degli interessi, dei dividendi e degli altri proventi realizzati durante il periodo di imposta. La comunicazione, in questo caso, riguarda il capital gain. Questo tipo di comunicazione è stata effettuata per la prima volta con i dati relativi all’anno 2017.
Conti esteri: evoluzioni interne sullo scambio di informazioni
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato in data 28 dicembre 2015 il Decreto di attuazione della Legge n. 95/2015, attuativo della Direttiva n. 2014/107/UE. Con questo Decreto, in pratica, è stata data attuazione allo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. Questo per quanto riguarda i conti esteri e le attività finanziarie estere. Tale procedimento di scambio automatico di informazioni è sintetizzabile in cinque fasi. Tali punti sono indicati nel paragrafo 77 dell’Implementation Handbook del CRS rilasciato dall’OCSE. Vediamole:
- Individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle Amministrazioni;
- Individuazione dei conti finanziari;
- L’individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- Due Diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- Invio dei dati alle Amministrazioni le quali a loro volta invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.
Gli intermediari finanziari italiani sono tenuti a trasmettere i dati dei conti dei non residenti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo. L’Agenzia trasmetterà entro il successivo 30 settembre a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti. Le Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani essendo le regole di fatto speculari. Considera che le principali firmatarie del MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) sono oltre 76. Tra questi figurano stati come San Marino e Liechtenstein. Tieni conto che altri Stati come Svizzera ed il Principato di Monaco, effettueranno la prima comunicazione nel 2019, con riferimento ai dati del 2018. Questo accordo ha visto partecipi anche Stati come Singapore, Hong Kong, Brasile ed Emirati Arabi. Stati da sempre poco inclini alla condivisione di informazioni fiscali.
Conti correnti esteri: elenco degli Stati che effettuano scambio di informazioni con l’Italia
Di seguito puoi trovare il link al nostro articolo dove vengono riportati sotto forma di tabella gli stati che effettuano scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali con l’Italia. Allo stesso modo, viene riportata anche la tabella degli stati con cui l’Italia da informazioni. Questo, in relazione alla disciplina sul CRS, dell’articolo 6 della Convenzione multilaterale e dell’MCAA CRS, nonché nel quadro dell’UE: “Common Reporting Standard (CRS): scambio automatico di informazioni“.
Il link per verificare l’aggiornamento della lista dei Paesi che scambiano informazioni con l’Italia è il seguente.
Conti esteri e monitoraggio fiscale: come comportarsi?
Se hai un conto corrente estero o investimenti finanziari esteri quello che devi fare è rispettare la disciplina connesso al monitoraggio fiscale (ex D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90) di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera. Questo significa verificare ogni anno se il conto e le attività finanziarie che detieni devono essere oggetto di indicazione nella tua dichiarazione dei redditi (all’interno dell’apposito quadro RW).
Il comportamento di molti contribuenti negli anni passati è stato quelli di ignorare (più o meno consapevolmente) questi obblighi di monitoraggio. Questo comportamento veniva adottato in relazione al fatto che fino a qualche anno fa l’Agenzia delle Entrate non era in grado di raccogliere info su investimenti esteri. Di anno in anno, invece, con l’aumentare del numero di Stati che entrano a far parte di questi accordi sullo scambio automatico di informazioni le cose sono cambiate.
Questo sistema di scambio di informazioni ha notevolmente aumentato le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, nelle proprie banche dati, per incrociare i dati con le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Questa attività di incrocio dei dati si traduce nell’invio di:
- Lettere di compliance: nei confronti dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, ma hanno omesso la dichiarazione di redditi o patrimoni detenuti all’estero. Si tratta della forma di comunicazione con il contribuente più leggera, infatti, il contribuente viene invitato alla correzione della propria dichiarazione (attraverso una dichiarazione integrativa), sfruttando la riduzione delle sanzioni permessa con il ravvedimento operoso;
- Inviti a comparire: nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (dichiarazione omessa) al fine di avviare un procedimento di contraddittorio che potrebbe confluire in una procedura di accertamento con adesione. In questo caso non vi può essere l’applicazione del ravvedimento operoso, ma vi sarà l’applicazione delle ordinarie sanzioni previste.
Questo significa che l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate si è di molto ampliata e si amplierà ancora di più con l’ingresso di sempre nuovi stati negli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali. In relazione a questi aspetti il consiglio che posso darti è quello di verificare la tua compliance alla normativa per le annualità passate ancora accertabili. Successivamente verificare se per il periodo oggetto di dichiarazione si è soggetti al monitoraggio fiscale. Per questo motivo è opportuno affidarsi all’ausilio di un dottore Commercialista esperto in modo che possa guidarti al meglio negli adempimenti a tuoi carico.
Qual è il futuro degli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali e come evolveranno in futuro?
Il futuro degli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali è molto probabilmente caratterizzato da un aumento della loro adozione e della loro portata. Questo perché:
- Crescita delle attività transfrontaliere: Con la globalizzazione delle economie, il numero di attività transfrontaliere e di investimenti all’estero sta crescendo, aumentando la necessità di scambiare informazioni finanziarie ai fini fiscali.
- Miglioramento delle tecnologie: Con l’evoluzione delle tecnologie, sarà sempre più facile per le autorità fiscali scambiare informazioni finanziarie in modo sicuro e rapido.
- Adozione di standard comuni: Gli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali saranno probabilmente armonizzati su base internazionale, adottando standard comuni che ne faciliteranno l’adozione e l’applicazione.
- Aumento della compliance fiscale: Con le economie che cercano di recuperare dalla pandemia e dalle difficoltà economiche, c’è una crescente pressione per aumentare la raccolta fiscale, il che potrebbe spingere le autorità fiscali a rafforzare gli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali.
In futuro, gli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali continueranno a evolversi per adattarsi alle esigenze cambianti delle economie globali e per garantire una maggiore trasparenza e una maggiore equità fiscale.
Consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di fornirti un quadro della situazione legata allo scambio di informazioni connesso agli investimenti finanziari esteri detenuti dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono in vigore già da anni, ma negli ultimi tempi, i controlli si stanno intensificando e la vita, per chi detiene capitali all’estero non dichiarati si fa sempre più difficile. Come ho avuto modo di spiegarti gli accertamenti fiscali su queste casistiche si stanno incrementando proporzionalmente al numero crescente di stati che sta aderendo agli accordi sullo scambio di informazioni. Per questo motivo il consiglio che posso darti è quello di verificare sempre con attenzione i tuoi obblighi fiscali.
Se ti sei accorto che potresti avere problematiche connesse alla disciplina sul monitoraggio fiscale, ti consiglio di non attendere. Se ti serve aiuto per analizzare la tua situazione personale e verificare la tua compliance alla normativa, contattami!
Verificheremo insieme le tue attività finanziarie estere e valuteremo la tua compliance alla normativa in vigore. Nel caso ti aiuterò a regolarizzare la tua posizione. Il tutto prima che arrivi un accertamento fiscale!
Domande frequenti
Lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali è un processo attraverso il quale le autorità fiscali di diversi Paesi si scambiano informazioni sulle attività finanziarie dei propri cittadini per prevenire e combattere l’evasione fiscale.
Gli accordi più importanti che regolamentano lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali sono il Common Reporting Standard (CRS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l’Automatic Exchange of Information (AEOI) dell’Unione Europea. In ambito USA l’accordo è il FATCA.
Lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali funziona attraverso il trasferimento di dati sulle attività finanziarie dei cittadini tra le autorità fiscali dei Paesi interessati. Questi dati possono includere informazioni su conti bancari, investimenti e altre attività finanziarie. Tali dati possono essere utilizzati ai fini fiscali per la compliance normativa.
Per le autorità fiscali, lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali aiuta a prevenire e combattere l’evasione fiscale, aumentando i ricavi fiscali. Per i cittadini, lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali contribuisce a creare una concorrenza fiscale equa e a promuovere la trasparenza e la legalità nelle attività finanziarie.
Tra i possibili rischi e sfide associati allo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali ci sono la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la difficoltà nella gestione e nell’utilizzo delle informazioni scambiate. Inoltre, c’è il rischio che le informazioni possano essere utilizzate per scopi illeciti. Inoltre, ci sono sfide tecniche nell’implementazione e nell’applicazione degli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali, come la necessità di adeguare le infrastrutture tecnologiche e di formare le autorità fiscali.