Quadro RA modello Redditi: i terreni

Come dichiarare il reddito dei terreni in dichiarazione dei redditi? Come calcolare il reddito derivante dal possesso di un terreno, e come inserirlo nel Quadro RA modello Unico o nel modello 730? Con questo contributo cercheremo di dare una risposta a queste domande. 

All’interno del Quadro RA del modello Unico P.F. devono essere inseriti il reddito dominicale e agrario dei terreni per i quali il contribuente detiene un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, ecc). Ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, concorre anche il reddito dei terreni che sono (o devono essere) iscritti in catasto ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale sullo stesso deve dichiarare sia il reddito dominicale sia quello agrario, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi, secondo il c.d. “principio di competenza“. Di seguito tutte le informazioni utili alla compilazione del quadro.

Quadro RA: soggetti interessati

Il contribuente che vanta un diritto reale su un terreno sarà, nella maggior parte dei casi, tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, l’imputazione dei redditi in capo al contribuente dovrà invece essere modulata avendo riguardo ad altre caratteristiche, come l’utilizzo del terreno e l’assoggettabilità dello stesso ad Imu. Il contribuente può essere tenuto a dichiarare sia il reddito agrario che dominicale del terreno nel Quadro RA:

  • Reddito agrario (articolo 32 del Tuir) – quando il terreno agricolo è utilizzato direttamente dal soggetto titolare del diritto reale per l’esercizio dell’attività agricola questi è tenuto a dichiarare il reddito agrario (ed anche il reddito dominicale), imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno. Se, invece, il terreno è concesso il locazione per attività agricola il soggetto titolare del diritto reale dovrà dichiarare solo il reddito dominicale, mentre il reddito agrario sarà dovuto dall’affittuario;
  • Reddito dominicale (articolo 27 del Tuir) – per l’imputazione del reddito dominicale è necessario preliminarmente verificare se il prelievo erariale in relazione a tale componente, sia già stato soddisfatto in virtù del versamento dell’Imu: in base ad un principio di alternatività, a decorrere dalla sua introduzione, in caso di versamento dell’Imposta Municipale Unica sui terreni, la medesima è sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, che non dovranno quindi essere applicate se il terreno non risulta essere affittato. La quota di reddito dominicale deve, comunque, essere conteggiata, anche in caso di esenzione da Imu del terreno, esponendola nell’apposita colonna (13) ad indicare reddito dominicale non imponibile.

Il quadro RA del modello Unico P.F. dedicato alla determinazione del reddito dei terreni deve essere utilizzato dalle seguenti categorie di soggetti:

  • Soggetto che possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
  • Soggetto affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • Soggetto titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Quadro RA: soggetti esclusi

L’esclusione dalla compilazione del Quadro RA può essere riconducibile a caratteristiche soggettive del contribuente o a caratteristiche riguardanti il terreno. Tra le prime non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione:

  • i titolari della sola nuda proprietà su terreni;
  • i titolari di terreni che non producono reddito fondiario (pertinenze di unità immobiliari, parchi o giardini aperti al pubblico) o di terreni utilizzati come beni strumentali nelle proprie attività commerciali;
  • i contribuenti che hanno solo redditi fondiari per un importo inferiore a €. 500;
  • i partecipanti all’impresa familiare agricola;
  • il coniuge nell’azienda coniugale;
  • il socio di società di persone ed assimilate (società semplici, di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice).

Inoltre, sono classificabili tra i terreni da non dichiarare, in quanto non considerati produttivi di reddito dominicale ed agrario, e, conseguentemente il titolare di diritti reali su tali terreni non è tenuto alla compilazione della dichiarazione, i seguenti terreni:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili, ecc.);
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse, sempre che il loro utilizzo non costituisca fonte di reddito per il proprietario. Tale condizione deve essere comunque comunicata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, ove istituito, entro 3 mesi dalla data in cui il bene  stato riconosciuto di pubblico interesse;
  • i terreni utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio di attività commerciale.

Vi sono, inoltre, alcune ipotesi in cui i redditi imputabili al titolare non devono essere dichiarati attraverso il Quadro RA, ma trovano indicazione in altri quadri:

  • i terreni affittati per uso non agricolo (ad esempio: per una cava o per una miniera) i cui canoni devono essere dichiarati nel Quadro RL, Rigo RL 11, come redditi diversi;
  • i terreni situati all’estero i cui redditi devono essere dichiarati nel Quadro RL, Rigo RL 12, come redditi diversi.

Impresa agricola individuale

Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all’articolo 2135 c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all’articolo 230-bis, ultimo comma, c.c. e delle società di fatto, deve presentare il modello Unico provvedendo ad indicare nel quadro RA – Redditi dei terreni – l’intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

Impresa familiare

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall’articolo 5, comma 4, del Tuir, il titolare dell’impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta. Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il modello Unico indicano:

  • Nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%,
  • Nel quadro RA l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Compilazione del Quadro RA

I contribuenti che vantano un diritto reale su un terreno, situato nel territorio dello Stato ed iscrivibile in catasto, sono quindi tenuti a darne evidenza nel Quadro RA del modello Unico, con indicazione:

  • delle informazioni relative all’utilizzo effettuato nel corso del periodo d’imposta;
  • del periodo nel quale il diritto si è protratto nell’anno d’imposta;
  • della percentuale di possesso del diritto.

In sintesi, i redditi di ogni terreno dovranno essere imputati al titolare del diritto, identificato attraverso la colonna 2 del Quadro RA, in proporzione al tempo, espresso in giorni (in colonna 4), ed alla percentuale di possesso (colonna 5), per cui lo stesso si è prolungato nel corso dell’esercizio. Laddove la situazione sia variata nel corso del periodo d’imposta il contribuente dovrà utilizzare un rigo per ogni situazione con riferimento al medesimo terreno, dando indicazione attraverso la barratura del campo “continuazione“.

Limitatamente ai terreni agricoli e per quelli coltivati e posseduti da IAP (Imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è ridotta al 5%. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività,  la rivalutazione del 5% sul reddito agrario si applica ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno. Inoltre, in caso di coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di contitolarità dei diritti, la rivalutazione del 5% dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti (circolare 3 maggio 2013, n. 12/E).

Il quadro RA del modello P.F. deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2015 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, etc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4, il relativo periodo. In tali casi il soggetto interessato, deve barrare la casella di colonna 8, per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello. In questo caso il contribuente deve indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23, del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.

Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari

I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%. I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30%. L’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10%, anziché del 30%, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata). Ai fini della determinazione dell’acconto Irpef, i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata) non devono procedere ad alcuna rivalutazione. La rivalutazione dell’80 e del 70% non deve essere applicata per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a 5 anni, a giovani che:

  • – non hanno ancora compiuto 40 anni;
  • – hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.
Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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