Il reddito percepito dall'amministratore non residente di società italiana è imponibile fiscalmente in Italia, indipendentemente dalla durata della prestazione, in quanto il compenso è corrisposto da ente residente, che deve applicare una ritenuta del 30% al momento del pagamento.

Come deve essere tassato il compenso per l'attività di amministratore di società italiana percepito da un soggetto non residente fiscalmente in Italia?

Capita sovente, soprattutto nei gruppi multinazionali, che il soggetto che assume la carica di amministrazione della controllata italiana sia un soggetto che non ha residenza fiscale in Italia. La mobilità transnazionale dei lavoratori, infatti, negli ultimi anni ha portato molti lavoratori, dipendenti della casa madre estera, a spostarsi in ipotesi di mobilità o distacco in altre realtà del gruppo (controllate estere). Ebbene, in questo contributo intendo andare ad analizzare quale sia il corretto trattamento fiscale da attribuire al compenso amministratore corrisposto da una società italiana al suo amministratore non fiscalmente residente nel Paese. L'obiettivo è di andare ad individuare cosa prevede la normativa fiscale italiana, le convenzioni contro le doppie imposizioni, e come è possibile superare problematiche di doppia imposizione giuridica del reddito. Trattasi, in buona sostanza di una disciplina particolare, in quanto, al ricorrere di determinate condizioni questo reddito può essere sottoposto a tassazione e contribuzione previdenziale in Italia.

Residenza fiscale per le persone fisiche (cenni)

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tri...

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