Cos’è l’autofattura? Chi la deve emettere? Quali sono i termini di emissione? Vediamo in cosa consiste l’autofattura e come viene trattata dalla normativa IVA. Tutti i casi di emissione della Autofattura, sia per operazioni nazionali che estere. Le sanzioni applicabili in caso di errore.
Quando parliamo di autofattura ci riferiamo ad un documento fiscalmente rilevante che il soggetto passivo (professionista o impresa), sia azienda che persona fisica, va ad emettere nei confronti di se stesso. In pratica emettere un’autofattura significa effettuare una vendita nei confronti di se stessi. Vendita che deve essere certificata da un documento valido fiscalmente l’autofattura.
Si tratta di un istituto che può essere utilizzato esclusivamente in particolari fattispecie specificate dalla legge, che andrò ad analizzare in questo contributo. L’obiettivo è quello di offrirti un supporto per la comprensione di questo istituto derivante dalla normativa sull’Imposta sul valore aggiunto (IVA). Di seguito scopriremo le varie fattispecie per le quali è obbligatoria l’emissione dell’autofattura e come deve essere redatta attraverso la fatturazione elettronica.
Che cos’è l’autofattura?
L’autofattura è a tutti gli effetti una particolare tipologia di fattura, infatti, il documento contiene gli stessi elementi obbligatori previsti per una fattura. Tuttavia l’Autofattura si differenzia dalla fattura per due aspetti particolari. Si tratta dei seguenti:
- L’emittente è il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a versare l’IVA) in sostituzione del primo (in sostituzione del cedente o prestatore). Rientrano, ad esempio, in questa casistica:
- Gli acquisti effettuati dai produttori agricoli (art. 34, co. 6, DPR n. 633/72);
- I compensi erogati agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti attività di trasporto;
- La regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (c.d. “autofattura denuncia” ex art. 6, co.8, D.Lgs. n. 471/97);
- Gli acquisti da soggetti extra-UE (art. 17, co. 2, DPR n. 633/72).
- Il cedente/prestatore ed il cessionario/committente in fattura sono, di fatto, lo stesso soggetto. Questo significa che l’operazione avviene a titolo gratuito. Rientrano in questa fattispecie le seguenti casistiche:
- L’emissione di Autofattura per “autoconsumo“, che avviene quando vi è destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
- Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività di impresa o per le cessioni di beni che non rientrano nell’attività di impresa se il costo unitario superiore a 50 euro per i quali sia stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (art. 19 DPR n. 633/72).
La cosa importante da evidenziare è che qualora si ravvisi la necessità di emettere autofattura la stessa dovrà essere emessa in formato elettronico. Questa deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio. L’unica eccezione riguarda le prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali l’emissione elettronica è soltanto facoltativa. Vediamo di seguito i termini di emissione e annotazione dell’autofattura e tutte le fattispecie in cui la normativa IVA prevede l’emissione dell’autofattura. Il tutto tenendo presente la procedura legata all’emissione della Fattura Elettronica. Questo sia per quanto riguarda la normativa nazionale che per quanto riguarda le operazioni con l’estero.
Termini e modalità di registrazione contabile dell’autofattura
L’autofattura, una volta verificata una delle fattispecie che ne prevedono l’emissione, deve essere predisposta in unico esemplare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del DPR n. 633/72. L’autofattura per poter essere considerata tale deve contenere l’indicazione:
- Dell’IVA, se si tratta di un’operazione imponibile;
- Del titolo di non imponibilità o di esenzione, se si tratta di un’operazione non imponibile o esente da imposta.
Sul documento deve essere riportata la seguente dicitura che serve ad individuare l’emissione di questo particolare documento IVA:
Indicazioni autofattura |
---|
“autofatturazione di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72“ |
Quali i termini di emissione dell’autofattura?
Il momento di emissione dell’Autofattura varia a seconda che la prestazione per cui si deve emettere sia una cessione di beni, una prestazione di servizi generici o specifici. Di seguito il dettaglio di tutte le casistiche.
Termine di emissione dell’autofattura per cessione di beni e prestazione di servizi
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi specifici, l’autofattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione è determinato a norma dell’articolo 6 del DPR n. 633/72. Per servizi specifici si deve far riferimento a quanto contenuto negli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72.
L’autofattura deve esse annotata:
- Nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Questo è quanto prevede l’articolo 23, comma 1, primo periodo del DPR n. 633/72;
- Nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione. Articolo 25 del DPR n. 633/72.
Termine di emissione autofattura per prestazioni di servizi generici
Le prestazioni di servizi generici (di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72), si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi (articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72). Le stesse prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Questo se sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo. La ricezione di un qualsiasi documento emesso dal fornitore, volto a certificare l’operazione posta in essere, è indice di ultimazione dell’operazione. Oppure di maturazione del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata. Tuttavia, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
L’autofattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, lettera d) del DPR n. 633/72) ed annotata:
- Nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Articolo 23, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 633/72;
- Nel registro degli acquisti. Anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione.
Registrazione dell’autofattura attraverso registri IVA sezionali
Gli obblighi di numerazione e di registrazione si considerano regolarmente adempiuti attraverso un’unica numerazione e registrazione delle autofatture su un apposito registro sezionale. Questo in analogia a quanto già riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria in materia di acquisti intracomunitari di beni. Registro che funge da registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), sia del registro degli acquisti. Vediamo adesso tutti i casi di emissione dell’autofattura.
Riepilogo delle fattispecie di emissione dell’autofattura elettronica
Emissione di autofattura per omaggi
Tutte le imprese, per promuovere la loro attività si possono trovare di fronte alla situazione di dover effettuare delle cessioni gratuite di beni. Si tratta di cessioni (c.d. “omaggi“) effettuata allo scopo di promuovere la propria attività. Per omaggi si intendono tutte le cessioni gratuite di beni che configurano spese di rappresentanza. Cioè quelle sostenute per promuovere l’immagine globale dell’impresa nella sua configurazione esterna. Quanto si parla di omaggi dobbiamo sempre tenere presente che:
- In ogni caso, l’impresa ha la possibilità di scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività. Beni e destinati a essere ceduti come omaggio. Questo al fine di non assoggettare a IVA la successiva cessione gratuita;
- Qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente è qualificata come “spesa di rappresentanza“, l’IVA a credito è detraibile per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00. Mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso. Ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull’acquisto;
- Qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente non possa essere qualificata quale spesa di rappresentanza, l’IVA a credito è detraibile. Questo a prescindere dall’importo e la cessione gratuita sarà rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene. Ferma restando la possibilità di rinunciare alla detrazione escludendo così dall’IVA la cessione gratuita.
Inoltre, è da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria. Così come disposto dall’articolo 18, DPR n. 633/72. Come spesso accade, l’IVA rimane a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un costo indeducibile. Questo ex articolo 99, comma 1, del DPR n. 617/86. Ai fini pratici, si potrà:
- Emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’Iva ex articolo 18, DPR n. 633/72“;
- Emettere un’autofattura in unico esemplare. Con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta. Specificando che trattasi di “autofattura per omaggi“. La stessa può essere:
- Singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata“);
- Globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita“).
Per approfondire: “Omaggi: la disciplina Iva“.
Emissione di autofattura elettronica per autoconsumo di beni o servizi o omaggi
In caso di emissione di autofattura per autoconsumo di beni o servizi o per omaggi di beni deve essere predisposto il documento in formato elettronico avendo cura di indicare le seguenti disposizioni.
CAMPO DEL DOCUMENTO | COMPILAZIONE |
---|---|
TIPO DOCUMENTO | CODICE “TD1” |
DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE E DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE | Dati del cedente prestatore |
Deve essere evidenziato che l’Autofattura, e quindi la relativa IVA, deve essere annotata esclusivamente nel registro IVA vendite.
Emissione di autofattura per autoconsumo di beni e servizi
Si ha l’emissione di una autofattura per autoconsumo quando i beni dell’impresa vengono destinati ad un uso diverso da quello dell’attività. In questo caso i beni dell’azienda vengono destinati ad usi diversi da quelli originariamente previsti. Questo è l’autoconsumo. Pensa all’imprenditore che decide di tenere per se alcuni beni che ha prodotto. Questo è il classico caso di scuola di autoconsumo. È possibile distingue fra:
- Autoconsumo interno. I beni sono assegnati all’uso o al consumo del professionista o dell’imprenditore. Questo è il consumo interno di beni dell’impresa;
- Autoconsumo esterno. I beni sono destinati ad altre finalità. Sono donati per esempio per un fine di liberalità e beneficenza a terzi. L’autoconsumo è verso terzi. Soggetti che non hanno nessun collegamento con l’incremento o il mantenimento della clientela e/o del fatturato.
Il tratto comune di entrambe la situazioni è il cambiamento di destinazione del bene. Lo stesso, infatti, passa da una finalità inerente all’attività aziendale, ad una finalità estranea e non inerente. Ai fini IVA l’autoconsumo è assimilato ad una cessione di beni. Perciò trattasi di operazione imponibile indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene stesso. L’unica eccezione si ha quando al momento dell’acquisto del bene l’IVA non è stata detratta. In questo caso il bene viene considerato fuori campo IVA. Classico esempio è la fattura per autoconsumo nel momento in cui un professionista cessa l’attività e fa fuoriuscire l’auto che utilizzava nel suo lavoro. Quindi, in caso di autoconsumo, è necessario documentare l’operazione procedendo con le seguenti operazioni:
- Emettere un DDT con causale “autoconsumo“, con destinatario il soggetto che auto consuma i beni;
- Emettere un’autofattura. Documento che deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (e non in quello degli acquisti).
Autofattura per autoconsumo autovettura
Una casistica molto frequente di cessione di auto aziendale è quella che riguarda imprenditori individuali e professionisti che hanno destinato l’autovettura ad utilizzo promiscuo (imprenditoriale/professionale e privato). Nel momento in cui l’autovettura viene dismessa, a seguito della chiusura dell’attività, l’operatore economico deve emettere autofattura.
L’autofattura è un caso particolare in cui la fattura di vendita viene inviata “a se stessi“. Quindi, indicando sia come emittente che come destinatario i dati dell’imprenditore o del professionista. L’obiettivo del documento è quello di far passare dalla sfera imprenditoriale o professionale alla sfera privata l’autoveicolo. In questo caso, in occasione dell’autoconsumo l’imprenditore individuale o il professionista devono:
- Emettere autofattura, numerata progressivamente;
- Determinare la corretta base imponibile ai fini IVA;
- Determinare la corretta aliquota IVA vigente al momento dell’autoconsumo per quel bene o quel servizio;
- Scegliere se operare o meno la rivalsa IVA nei confronti del beneficiario del bene o del servizio;
- Determinare le conseguenze ai fini delle imposte dirette nel caso di cessione del bene strumentale che possa determinare una plusvalenza o una minusvalenza sia di natura contabile e/o fiscale ai fini delle corrette contestuali rilevazioni contabili.
Per i calcoli è possibile fare riferimento agli esempi indicati in precedenza per la vendita degli autoveicoli. Per l’emissione di autofattura per autoconsumo deve essere necessariamente predisposta la fattura (“autofattura“) in formato elettronico, dove indicare:
- Nel campo “tipo documento” il codice “TD1”;
- Nella sezione “dati del cedente/prestatore” e nella sezione “dati del cessionario/committente” i dati del cedente/prestatore.
In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, deve essere annotata solo nel registro IVA vendite.
Per approfondire: “Cessione auto aziendale e autofattura per autoconsumo“.
Emissione di autofattura denuncia in caso di mancato ricevimento della fattura o di ricezione di fattura irregolare
Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante, in quanto, come sappiamo, ai fini IVA, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall’aspetto documentale dell’operazione. Questo al fine di legittimare la deduzione del costo, o la detrazione dell’IVA pagata al fornitore. Occorre vedere quanto disposto dall’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97. In questi casi l’imprenditore o il professionista che, nell’esercizio della propria attività:
- Non ricevere la fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, o che
- Riceva una fattura irregolare
è tenuto ad adottare i provvedimenti che vado ad elencare di seguito.
Mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore
In caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione si deve regolarizzare la posizione. Entro il trentesimo giorno successivo il contribuente è chiamato a pagare l’imposta relativa all’operazione. Contestualmente è necessario presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare. Un esemplare dell’Autofattura, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato. L’ufficio restituisce l’Autofattura con l’attestazione di avvenuto pagamento o avvenuta regolarizzazione. Infine il contribuente deve registrare il documento nel registro IVA degli acquisti.
Ricevimento di una fattura irregolare da parte del fornitore
In caso di ricevimento di una fattura irregolare entro il trentesimo giorno successivo occorre regolarizzare la situazione. Entro 30 giorni dalla registrazione contabile della stessa si deve presentare all’Ufficio competente un’Autofattura integrativa, che deve essere emessa sempre in duplice esemplare. Questo previo versamento della maggiore imposta dovuta. Un esemplare dell’Autofattura, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato. L’ufficio restituisce l’Autofattura con l’attestazione di avvenuto pagamento o avvenuta regolarizzazione. Infine il contribuente deve registrare il documento nel registro IVA degli acquisti.
Per approfondire: “Mancato ricevimento della fattura: quali rimedi?“.
Emissione di autofattura elettronica in caso di mancato ricevimento della fattura
Le disposizioni in materia di fattura elettronica disciplinano soltanto la fattispecie della c.d. autofattura denuncia emessa ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta della fattispecie secondo cui se il cessionario / committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione. Per quest’ipotesi, il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (XML) utilizzando il codice di tipo documento “TD20“. Da questo è possibile estendere l’obbligo di emissione dell’Autofattura Elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale. Questo posto che con la R.M. n. 16/E del 2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/97.
Come abbiamo già anticipato sopra, nulla viene detto in relazione alle altre ipotesi in cui le disposizioni IVA richiedono l’emissione di un’autofattura (es. autoconsumo, cessione omaggi, estrazione di beni da un deposito IVA). Per queste ultime fattispecie, c’è solo un riferimento nelle specifiche tecniche del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Quindi, si presume che anche queste tipologie di operazioni debbano essere autofatture da emettere in formato XML. In caso di emissione di autofattura per regolarizzare l’omessa o errata fatturazione ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 è necessario predisporre il documento con queste indicazioni:
CAMPO DEL DOCUMENTO | COMPILAZIONE |
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TIPO DI DOCUMENTO | TD20 |
DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE | Dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura |
DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE | Dati relativi al soggetto che emette e trasmette Autofattura tramite SdI |
SOGGETTO EMITTENTE | CODICE “CC” (cessionario/committente) |
Autofattura per acquisti da soggetti residenti in Paesi extra-UE
Quando un soggetto passivo IVA residente in Italia acquista beni o servizi da parte di aziende che sono residenti in Paesi Extra-UE o che comunque non hanno nessun tipo di rappresentanza legale nel nostro Paese, si rende necessaria l’emissione di un’autofattura. Questo fatta eccezione per quei casi in cui l’Imposta sul valore aggiunto può essere desunta dalla bolletta doganale che accompagna le merci.
L’autofattura è costituita da un nuovo esemplare di fattura che il cessionario o committente Italiano è tenuto ad emettere nei confronti di se stesso. Tale documento deve essere datato e protocollato per l’annotazione nel registro IVA vendite e nel registri IVA acquisti. Inoltre, deve necessariamente possedere i sotto indicati requisiti, ai fini della sua corretta validità:
- L’annotazione della dicitura “autofatturazione“;
- I dati del fornitore residente in Stato Extra-UE;
- Natura qualità e quantità dei beni acquistati;
- L’ammontare delle operazioni esenti, non imponibili, e imponibili con l’indicazione della relativa imposta.
Per approfondire: “Operazioni con l’estero: reverse charge“.
Emissione autofattura elettronica per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
In caso di emissione di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio per acquisti di servizi extra-UE), per l’emissione dell’autofattura elettronica è necessario compilare il documento nel modo seguente.
CAMPO DEL DOCUMENTO | COMPILAZIONE |
---|---|
DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE | Identificativo Paese estero e identificativo del soggetto non residente |
DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE | Dati relativi al soggetto italiano che emette e trasmette Autofattura tramite SdI |
SOGGETTO EMITTENTE | CODICE “CC” (cessionario/committente) |
Per quanto riguarda il tipo di documento per ogni casistica è necessario emettere autofattura utilizzando i codici tipo documento indicati di seguito:
- Acquisti di servizi dall’estero: sempre necessaria l’autofattura con codice TD17;
- Acquisti di beni: in questo caso vi è differenza in base al paese di provenienza del fornitore:
- Acquisti di beni da paesi EU: sempre necessaria l’autofattura con codice TD18
- Acquisti di beni da altri paesi: la modalità di comportamento cambia secondo l’eventuale emissione di bolletta doganale:
- Bolletta doganale presente: non è necessaria autofattura
- Bolletta doganale assente: necessaria autofattura con codice TD19
Autofattura per acquisti da parte di impresa agricola
Per i piccoli agricoltori il nostro regime fiscale prevede un particolare regime di esonero, disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72. Si tratta del regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli. Questo regime consente all’imprenditore agricolo di essere esonerato da qualunque adempimento ai fini Iva. Unico adempimento resta quello di conservare e numerare progressivamente tutte le fatture di acquisto. Ed anche conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti.
Questo in quanto sono essi stessi che emettono autofattura in luogo dell’emissione della normale fattura dal parte del soggetto cedente che adotta questo particolare regime di esonero. Il regime in questione non è assolutamente obbligatorio. Tuttavia, può essere appunto scelto se e solo se non si supera un volume di affari di 7.000 euro per anno solare. In questo caso, l’obbligo contabile in caso di acquisti ricade in capo ai clienti dell’agricoltore esonerato. Questi, quando acquistano merci o servizi, sono chiamati ad emettere autofattura. Nell’Autofattura deve essere indicato l’imponibile e l’imposta relativa, che viene stabilita seguendo quelle che sono le aliquote che corrispondono alle proprie percentuali di compensazione. Spetta all’imprenditore agricolo in regime di esonero conservare l’autofattura.
L’IVA dovrà, quindi, essere scorporata dall’importo totale da pagare all’imprenditore agricolo. Importo che dovrà essere documentato dal documento di trasporto redatto dal cedente. Chi invece acquista la merce registrerà l’autofattura, tenendola separatamente nel registro degli acquisti.
Emissione di autofattura elettronica IVA: consulenza
Se stai leggendo questo articolo probabilmente hai a che fare con una delle fattispecie che prevedono l’emissione di un’autofattura. Ricordo che l’emissione di autofattura è un adempimento richiesto dalla normativa fiscale. Pertanto, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni, è necessario predisporre questo documento avendo cura di verificare la corretta applicazione della fattispecie in cui ne è richiesta l’emissione. Ma anche la correttezza della compilazione del documento stesso.
Per questo, se hai bisogno di aiuto, contattaci attraverso il nostro servizio di consulenza online. Potrai avere la consulenza di un professionista che ti aiuterà a risolvere i tuoi dubbi, in merito all’emissione di autofattura. Sia in ambito nazionale che nelle operazioni con controparti estere.