La corretta procedura da seguire in caso di mancato ricevimento della fatture dal fornitore. Ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97, prevede entro i 30 giorni successivi allo spirare dei quattro mesi dalla conclusione dell’operazione, l’emissione di una autofattura e il pagamento dell’Iva tramite F24. L’Agenzia delle Entrate, consentirà poi la detrazione dell’Iva pagata.

Hai fatto tante richieste ma ancora non ti è arrivata la fattura del tuo fornitore? Scommetto che hai anche effettuato il pagamento nei termini, ma della fattura nessuna traccia.

Non preoccuparti, da un punto di vista fiscale, in questo articolo scoprirai come risolvere la situazione.

Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante. Come sappiamo, infatti, ai fini IVA, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall’aspetto documentale dell’operazione. Sia al fine di legittimare la deduzione del costo, oppure la detrazione dell’Iva pagata al fornitore. Oltre a questi aspetti, vi è anche da sottolineare che la normativa fiscale per questa fattispecie ha previsto precise responsabilità anche per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prestazione (o della fornitura), in assenza della fattura.

Andiamo ad analizzare, quindi, brevemente e schematicamente la corretta procedura da seguire per evitare sanzioni in caso di mancato ricevimento della fattura in operazioni interne ed in operazioni intracomunitarie. Andiamo ad analizzare le modalità di regolarizzazione attraverso l’emissione di un’autofattura elettronica e le sanzioni amministrative previste in caso di mancata applicazione della regolarizzazione spontanea.

Termine di emissione della fattura

In relazione ad ogni operazione intercorsa tra diversi operatori economici, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, il fornitore è obbligato ad emettere fattura al proprio cliente. Questo salvo le varie limitazioni previste dalla normativa (come gli agricoltori in regime di esonero, che presentano un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro).

L’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72 prevede come regola generale che, la fattura debba essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione si è conclusa. La conclusione dell’operazione ha momenti diversi in relazione al tipo di attività esercitata:

  • Cessione di beni mobili – l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene;
  • Cessione di beni immobili – l’operazione è effettuata al momento della stipulazione  dell’atto notarile di trasferimento;
  • Prestazione di servizi – l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le regole sopra elencate, viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la regola cambia. Infatti, in questo caso il momento di effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento.

Deroghe ai termini di emissione della fattura

Accanto a queste regole generali vi sono poi anche delle deroghe. In particolare la lettera a) del comma 4 dell’articolo 21 stabilisce che:

per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472. Nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura. Fattura recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”

Quindi, è possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Tale possibilità è concessa per tutte le prestazioni di servizi, purché i servizi prestati siano adeguatamente documentati e che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni.

Mancato ricevimento della fattura su acquisti nazionali

Da un punto di vista civilistico, nell’ipotesi in cui il fornitore non faccia pervenire la fattura e questa sia stata già interamente pagata (IVA compresa), si dovrà instaurare una causa civile nei confronti del fornitore. Questo allo scopo di farsi risarcire il danno. E’ quindi opportuno, fin dopo pochi giorni di ritardo nel ricevimento della fattura, contattare il fornitore. E laddove quest’ultimo persistesse nel non inviarvi la fattura, sarà opportuno procurarsi quante più prove certe e documentali possibili (PEC, raccomandate, telegrammi). Prove tali da dimostrare di aver sollecitato l’invio della fattura. Poiché non si può escludere che la fattura sia stata inviata ma non recapitata per motivi non imputabili al fornitore.

In base al principio di correttezza e buona fede il cessionario o committente che riceve una fattura errata o irregolare sarebbe tenuto a segnalare al cedente o prestatore l’errore affinché quest’ultimo possa emettere una nota di variazione per eliminare o correggere il documento emesso.

Guardando la stessa fattispecie da un punto di vista fiscale, invece, è prevista una specifica procedura da applicare in caso di mancato ricevimento di fattura o in caso di fattura irregolare. Infatti, a norma dell’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97, l’imprenditore o il professionista che, nell’esercizio della propria attività, non dovesse ricevere la fattura è tenuto ad adottare uno specifico comportamento. Una volta trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, se non riceve fattura dal fornitore o se ne riceve una irregolare è tenuto ad adottare i seguenti provvedimenti:

Regolarizzazione con autofattura elettronica

Il cessionario o committente che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fatture irregolare da parte dell’altro contraente, deve intervenire. In particolare, in base a quanto previsto dall’art. 6, co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 in ipotesi di omessa fatturazione da parte del cedente, il cessionario, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione è chiamato a:

  • Presentare e trasmettere un’autofattura al Sistema di Interscambio contraddistinta da uno specifico codice “Tipo documento” (TD20), la quale sostituisce l’obbligo di presentazione di autofattura in formato analogico;
  • Versare, entro lo stesso termine, l’imposta, se dovuta, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 9399 (codice tributo utilizzabile per la regolarizzazione delle “operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”, R.M. 24.5.2020 n. 69);
  • Annotare l’autofattura emessa nel registro degli acquisti riportando il riferimento al modello F24 con cui è stata versata la maggiore imposta, ove dovuta.

Problema del doppio pagamento dell’IVA

È del tutto evidente che in questo caso il cessionario o committente si trova nella spiacevole situazione di aver effettuato un doppio pagamento dell’IVA:

  • Al momento del pagamento del fornitore (del quale avete atteso inutilmente la fattura);
  • Al momento dell’autofattura con il pagamento del modello F24. Il fornitore non deve essere informato di questa procedura. Tuttavia, potrà essere da voi citato in giudizio per avervi costretto a pagare l’Iva due volte.

E’ opportuno ricordare che, non si ha la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA nel caso in cui, successivamente, dovesse arrivare la fattura da parte del fornitore. In ogni caso deve essere rispettato il termine massimo per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA. Ovvero, il termine di presentazione della dichiarazione relativo all’anno in cui è nato il diritto alla detrazione.

Ad esempio, per un acquisto effettuato nell’anno di imposta x, la data ultima per la registrazione della fattura e per la detrazione dell’IVA scade il 30 aprile dell’anno x+1.

Mancato ricevimento della fattura su acquisti intracomunitari

E’ prevista, anche per le operazioni intracomunitarie, in caso di inadempienza da parte del fornitore estero, l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario nazionale. Si tratta delle disposizioni contenute nell’art. 46, co. 5 del D.L. n. 331/93. Nel caso in cui, infatti, il cessionario o committente nazionale (debitore di imposta) a seguito di un acquisto intracomunitario (art. 38, co. 2 e 3, lett. b) e c) del D.L. n. 331/93) o di una prestazione di servizi rilevante e resa da un prestatore UE è chiamato alla regolarizzazione.

In caso di mancata ricezione, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, della fattura emessa da parte del fornitore UE, il committente dovrà emettere un’autofattura elettronica per la regolarizzazione dell’operazione. Questa operazione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese seguente (terzo mese successivo), ma con riferimento al mese precedente (ossia datata mese precedente).

Nell’autofattura dovrà essere riportato anche il numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto al fornitore dallo Stato membro di appartenenza. Questo è quanto prevede l’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331/93. Così come sostituito a seguito delle previsioni di cui al comma 326 della Legge n. 228/2012 e C.M. n. 12/2013.

L’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui, invece, sul documento del cedente/prestatore UE viene indicato un importo del corrispettivo inferiore rispetto a quello reale, il soggetto passivo IVA nazionale è chiamato ad emettere fattura integrativa. Questo entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione del documento originario.

Le fatture emesse a seguito:

  • Della mancata ricezione del documento del fornitore comunitario;
  • Del fatto che sul documento del fornitore UE sia indicato un corrispettivo inferiore a quello reale;

devono essere annotate entro il termine di emissione della autofattura ma con riferimento al mese precedente. Anche in questo caso, naturalmente, il documento emesso deve essere annotato sul registro degli acquisti.

L’emissione dell’autofattura elettronica per regolarizzazione

Particolarmente importante in queste fattispecie è la corretta emissione dell’autofattura in formato elettrico. Per capire la corretta procedura da utilizzare facciamo riferimento alla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato l’autofattura elettronica deve essere emessa indicando il codice “Tipo Documento” TD20, riportando l’imponibile, l’imposta e/o gli eventuali importi per i quali non si è applicato il tributo, specificando il relativo codice “Natura”. In buona sostanza, occorre compilare l’autofattura elettronica come indicato nella tabella seguente:

CAMPODESCRIZIONE
Tipo di documentoTD20
CedenteDati del fornitore
CessionarioDati del soggetto che effettua la regolarizzazione
DataData di effettuazione dell’operazione di cessione o prestazione di servizi
ImponibileImponibile non fatturato o non indicato nella fattura inviata dal cedente
ImpostaImposta relativa all’imponibile non fatturato
Dati fatture collegateDa compilare solo in caso di emissione di una fattura irregolare la parte del cedente. Indicare gli estremi della fattura irregolare emessa.

Sanzioni in caso di mancato ricevimento della fattura

Ma cosa accade se la procedura legata al mancato ricevimento della fattura non viene attivata nei tempi previsti? Cosa accade al cliente se egli lascia trascorrere infruttuosamente il tempo a disposizione?

Ebbene,  in questo caso, l’impresa o il professionista saranno passibili dell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta di una sanzione pari al 100% dell’imposta evasa, con un minimo di 250,00 euro. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare il ravvedimento operoso. Procedura da attuare prima che la sanzione vi sia stata notificata da parte degli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

È importante sottolineare che non è previsto da parte degli Uffici il recupero dell’imposta (IVA) nei confronti dell’impresa o del professionista. Questo poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario, che non ha inviato la fattura (Circolare n. 23/E/1999, punto 2.7, del Ministero delle Finanze).

Consulenza fiscale online

Se ti sei accorto che ci sono dei rapporti contrattuali ancora aperti con fornitori che non ti anno ancora emesso fattura nei termini, non aspettare. Scaduti i termini di autofatturazione, infatti, anche il cliente può essere soggetto all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Questo in quanto anche la sua condotta è stata passibile di sanzioni amministrative.

Se vuoi che analizziamo con maggiore dettaglio al tua situazione non aspettare, contattaci! Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi. Non aspettare.