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Trading online in dichiarazione dei redditi: guida

Fisco InternazionaleTassazione di redditi esteriTrading online in dichiarazione dei redditi: guida

La tassazione del trading online in dichiarazione dei redditi. I proventi derivanti dall’impiego degli strumenti finanziari devono essere sempre dichiarati.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente diffusione dell’utilizzo di piattaforme online (per lo più straniere) per l’effettuazione di investimenti finanziari di varia natura. L’attività di trading online (detto anche TOL) si è sviluppata ad un ritmo molto elevato, portando molte persone, ad effettuare direttamente investimenti finanziari senza l’intermediazione di intermediari italiani. Questa attività, infatti, si caratterizza per l’utilizzo di internet come canale di contatto con la clientela per l’esecuzione dei servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini di investimento da parte di investitori privati. Sia la Consob, con la Comunicazione n. DI30396 del 2000, la quale riconosce agli intermediari piena libertà di ricorrere ad Internet per la prestazione dei propri servizi, sia l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 71/E/2016, in risposta ad un interpello, sono intervenute andando a disciplinare l’attività di trading online da parte di intermediari ed investitori privati.

In questo contributo intendo andare ad analizzare le modalità di tassazione e di indicazione in dichiarazione del redditi (modello Redditi Persone Fisiche), dei guadagni derivanti dall’attività di trading attraverso l’ausilio di intermediari non residenti. Faccio riferimento sia agli obblighi fiscali connessi alle imposte dirette legate alla tassazione dei proventi finanziari legati agli investimenti, sia alla disciplina sul monitoraggio fiscale di investimenti finanziari esteri.

Importante:
In questo contesto è utile sottolineare che è consigliabile sempre effettuare trading attraverso intermediari autorizzati dalla Consob ad operare in Italia. Questo anche in relazione alla possibilità di possibili truffe informatiche.

Quando deve essere dichiarato il conto trading?

La prima regola da ricordare è che la detenzione di un conto trading con intermediario non residente in regime dichiarativo comporta sempre l’espletamento di obblighi fiscali in Italia. Questo significa che, in ogni caso, indipendentemente dal fatto che siano state realizzate operazioni (con realizzazione di plusvalenze o minusvalenze), gli obblighi dichiarativi rimangono.

L’errore più comune che viene commesso in questi casi è credere che se non si effettuano operazioni realizzative nell’anno, non si abbiano obblighi fiscali. Altro errore riguarda il fatto che spesso si ritiene che un investimento di importi minimi possa portare all’esonero da obblighi dichiarativi. Purtroppo queste informazioni non corrette si diffondono online molto velocemente e possono portare, in caso di controlli, ad una contestazione fiscale, con applicazione di sanzioni anche molto elevate, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La detenzione di un conto di trading estero (con intermediario finanziario non residente) comporta sempre l’obbligo per il contribuente residente in Italia di presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare deve essere presentato il modello Redditi Persone Fisiche per:

  • Assolvere (in ogni caso) gli obblighi legati al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero, attraverso la compilazione del quadro RW. Tale quadro deve essere compilato anche per assolvere, eventualmente, alla determinazione ed al versamento dell’IVAFE (Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere);
  • Dichiarare (solo qualora vi siano state operazioni realizzative) i proventi (generalmente capital gain, dividendi, interessi, etc) derivanti dagli investimenti effettuati con intermediario non residente in regime dichiarativo. In questo caso è necessario andare a compilare, a seconda dei casi, il quadro RT, il quadro RM o il quadro RL.

Deve essere evidenziato che anche nel caso in cui nel corso del periodo di imposta si sia realizzato esclusivamente delle minusvalenza, gli obblighi dichiarativi rimangono. Inoltre, la presentazione della dichiarazione dei redditi con l’indicazione della minusvalenza realizzata consente di poterla recuperare (a compensazione di eventuali plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi).

Deve essere tenuto presente che per trading online, si fa riferimento a qualsiasi tipologia di investimento finanziario detenuto all’estero. Rientrano in questa categoria il conto titolo, l’investimento azionario, obbligazionario, il Forex, le opzioni binarie ma anche gli investimenti in ETF ed in valute virtuali.

Cosa succede se non dichiaro il conto trading?

L’Amministrazione finanziaria oggi è in grado di ricevere informazioni sui conti trading esteri dei contribuenti attraverso le informazioni che derivano dagli accordi internazionali sullo scambio di informazioni. Ogni anno, le autorità fiscali estere di oltre duecento Paesi si scambiano i dati relativi agli investimenti finanziari detenuti da contribuenti residenti in altri Stati. Questo scambio di informazioni determina la possibilità di effettuare controlli incrociati con i dati dichiarati dai contribuenti. In caso di anomalia l’Agenzia delle Entrate, a seconda dei casi può:

  • Inviare una lettera di compliance: un invito alla regolarizzazione spontanea dell’irregolarità da parte del contribuente, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata ma contenente degli errori. Le sanzioni per infedele dichiarazione e per il mancato monitoraggio fiscale possono essere ridotte con l’utilizzo del ravvedimento operoso e la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa;
  • Un avviso di accertamento: si tratta di una vera e propria contestazione, con sanzioni piene che riguardano l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con in aggiunta anche le sanzioni per omesso monitoraggio fiscale. Le sanzioni sono molto importanti, e possono esserci delle complicazioni nel caso in cui gli investimenti esteri siano detenuti in Paesi non collaborativi.

Tutti questi aspetti sono già stati approfonditi in altri articoli presenti sul sito e che ti invito a leggere se desideri approfondire i profili sanzionatori e l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali redditi genera l’attività di trading?

L’effettuazione di investimenti finanziari con intermediari non residenti, abbiamo detto che viene realizzato sfruttando il c.d. “regime dichiarativo“. In questo regime tutti i proventi realizzati dalle operazioni finanziarie devono essere dichiarati dal contribuente investitore. Come anticipato nel paragrafo precedente l’investitore in regime dichiarativo è obbligato, ogni anno, alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo riguarda sia gli adempimenti legati al monitoraggio fiscale (ed all’IVAFE), sia eventualmente, quelli legati alla dichiarazione dei proventi derivanti dal trading. In quest’ultimo caso le tipologie reddituali che si possono realizzare possono essere:

Tipologia redditualeDescrizione
REDDITI DI CAPITALESi tratta di proventi prodotti a fronte di un impiego di capitale e si caratterizzano per la concessione di capitale a terzi in cambio di un provento, sotto forma di interesse o di dividendo. Tali proventi si dichiarano nel quadro RM del modello Redditi.
REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIASi tratta sempre di proventi che derivano dall’impiego di capitale ma si manifestano sotto forma di plusvalenza derivante dalla differenza tra valore di cessione e valore di acquisto del titolo negoziato. Tali proventi si dichiarano nel quadro RT del modello Redditi.

In linea generale si parla di rendite finanziarie per racchiudere i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria in uno stesso insieme.

Come sono tassate le rendite finanziarie in Italia?

Il criterio di collegamento utilizzato per la dichiarazione dei proventi derivanti dagli investimenti finanziari è la residenza fiscale del soggetto percettore. Questo significa che se nell’anno “n” il contribuente residente in Italia effettuare un’operazione di vendita di titoli (ad esempio) realizzando una plusvalenza, tale reddito diverso di natura finanziaria deve essere dichiarato ed assoggettato a tassazione in Italia. La stessa considerazione vale anche se nel periodo di imposta lo stesso soggetto incassa dividendi o interesse (redditi di capitale).

La tassazione delle rendite finanziarie in Italia è disciplinata dall’art. 67, co. 1 del TUIR. Tale disciplina prevede una tassazione differenziata dei proventi, con due differenti aliquote di imposta sostitutiva:

Tassazione sostitutivaDescrizione
12,5%Proventi derivati dai Titoli di Stato
26%Proventi derivanti da ogni altra tipologia di investimento

Vedasi anche la Risoluzione n. 102/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

Importante:
L’aspetto principale da evidenziare riguarda il fatto che i redditi generati dalle rendite finanziarie non si cumulano con gli altri redditi ai fini del calcolo IRPEF.

Dichiarazione delle rendite finanziarie in regime dichiarativo

Il regime dichiarativo è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Secondo questo regime è il contribuente stesso che deve provvedere alla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati. Inoltre, è lo stesso soggetto a dover calcolare e versare l’imposta sostitutiva del 26% in presenza di proventi. In caso di minusvalenze, l’eventuale eccedenza potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica come, trattandosi di attività finanziarie estere, il soggetto persona fisica che le ha detenute ovvero ne è ancora in possesso, dovrà procedere, mediante l’ausilio della documentazione fornita dai broker esteri, a dichiarare tali rapporti con gli intermediari stranieri. Si tratta degli obblighi legati al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero.

Quali obblighi dichiarativi per l’investitore italiano?

Per adempiere correttamente a tutti i suoi obblighi fiscali l’investitore che effettua trading online deve presentare il modello Redditi PF compilando:

Quadri da compilareObbligo
QUADRO RWObblighi legati al monitoraggio fiscale di attività finanziarie detenute all’estero, e determinazione e versamento dell’IVAFE 1. Il possesso di attività finanziarie estere determina l’obbligo di assoggettamento all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Circolare n. 28/E/2002).
QUADRI RT, RM o RLObblighi legati alla determinazione ed alla tassazione della plusvalenze finanziarie realizzate

Aspetto peculiare del regime fiscale dichiarativo per le rendite finanziarie riguarda la tassazione posticipata dei proventi conseguito. Con questo regime fiscale, infatti, la tassazione avviene solo in seguito alla presentazione della dichiarazione (e non al momento dell’effettivo realizzo del provento).

La base imponibile per le plusvalenze finanziarie

Una volta individuata la corretta tassazione delle plusvalenze finanziarie è opportuno analizzare come si arriva a determinare la base imponibile. Il calcolo dell’imponibile, sia che si tratti di operazioni finanziarie sul mercato Forex ovvero di opzioni binarie, si basa su quanto prescritto dall’articolo 68, comma 8, del DPR n. 917/86. Questo articolo prevede la determinazione dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-quater) del DPR n. 917/86 mediante la somma algebrica dei proventi e degli oneri, percepiti o sostenuti. I costi legati all’attività di intermediazione del broker non sono oneri deducibili fiscalmente.

Le minusvalenze

Le minusvalenze realizzate in un periodo di imposta possono essere compensate con le plusvalenze nei 4 periodi di imposta successivi. Se entro questo periodo (4 anni) le plusvalenze non riescono a compensare l’ammontare delle minusvalenze, il residuo non potrà più essere utilizzato. Le minusvalenze possono essere compensate solo ed esclusivamente con plusvalenze della stessa natura. Questo significa che la compensazione può avvenire solo tra strumenti finanziari e non con redditi di altra natura.

Il trattamento fiscale degli swap e degli interessi attivi

Uno swap è una commissione che ti viene pagata o che paghi alla fine di ogni giorno di trading se mantieni aperta la transazione durante la notte. Tali interessi, ex art. 44 del TUIR, gli interessi costituiscono redditi di capitale. I redditi di capitale sono redditi tassati al lordo, quindi, non è possibile la deduzione dagli interessi attivi percepiti gli eventuali interessi passivi sostenuti.

Di fatto, quindi, il risultato differenziale di un’attività di trading (ad es. di CFD) deve essere diviso in due parti:

  • Una relativa alla plusvalenza o minusvalenza;
  • Una relativa all’interesse (passivo) swap.

In particolare l’interesse passivo (swap) non è deducibile dagli eventuali interessi attivi incassati e nemmeno dalle eventuali plusvalenze realizzate, che confluiscono nei redditi diversi di natura finanziaria (e non nei redditi di capitale).

Il versamento delle imposte

In caso di adozione del regime dichiarativo, le imposte dovute (imposta sostitutiva e/o IVAFE) devono essere calcolate in fase di Dichiarazione dei Redditi e pagate successivamente tramite modello F24.


Cenni sul regime del risparmio amministrato

In caso di effettuazione di investimenti finanziari con intermediari non residenti è possibile optare per il regime del risparmio amministrato?

La Risoluzione n. 71/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esercizio dell’opzione per il risparmio amministrato ex articolo 6 del D.Lgs. n. 461/1997, ha specificato come tale scelta possa manifestarsi solo alle seguenti condizioni:

  • Esistenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia. Nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio;
  • Necessità che i soggetti di cui al punto precedente, intervengano in tali rapporti in veste di intermediari professionali o come controparti.

Questo in quanto i broker esteri che intervengono nelle transazioni, non risultano idonei ad agire come sostituti d’imposta in Italia. La regola generale che possiamo desumere dalla risoluzione in commento è che ogni qualvolta si opera con intermediari (broker) esteri si deve operare in regime dichiarativo.

Per approfondire: “Come scegliere tra risparmio gestito ed amministrato“.


Esempio pratico di dichiarazione di investimento finanziario estero

Al fine di apprendere nel modo migliore quanto detto sinora vediamo un esempio numerico. Un soggetto persona fisica residente fiscalmente in Italia decide di investire in azioni attraverso l’apertura di un deposito titoli detenuto da parte di un intermediario non residente.

Importazione dei dati in dichiarazione dei redditi

Nel caso prospettato, il broker estero non è abilitati ad agire come sostituto d’imposta in Italia. Pertanto, non essendo possibile per il contribuente, optare per il regime amministrato, quest’ultimo risulta obbligato ad indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche. Secondo quanto previsto dal regime dichiarativo.

Fase 1 – dichiarazione dei redditi diversi

I redditi originatesi dai rapporti che il contribuente detiene con i broker esteri rientrano, tra redditi di capitale ex articolo 67, comma 1, lett. c-quater) del DPR n. 917/86. Pertanto, devono essere dichiarati nel quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria, Sezione II, righi da RT 21 a RT 30 del Modello Redditi Persone Fisiche. Il rigo RT 21 accoglie i differenziali positivi e negativi originatesi dell’effettuazione dell’investimento finanziario. Nei righi deve essere indicato il corrispettivo percepito ed il costo sostenuto in modo da determinare l’eventuale minusvalenza ovvero plusvalenza da assoggettare ad imposta sostituiva pari al 26%.

La Sezione II è pertanto compilata nel seguente modo:

  • Rigo RT 21 in cui viene inserito il totale dei corrispettivi positivi derivanti dalle vendite effettuate;
  • Rigo RT 22 in cui viene inserito il totale dei costi ovvero dei valori d’acquisto;
  • Rigo RT 23 in cui viene inserita la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, che genererà una plusvalenza/minusvalenza. Se si è originata una plusvalenza, la stessa deve essere riportata al rigo RT 26 non essendo presenti eccedenze di minusvalenze (rigo RT 24 e rigo RT 25);
  • Rigo RT 27 nel quale viene calcolata l’imposta sostitutiva. Il medesimo valore deve essere riportato anche al rigo RT 29, se non vi sono eccedenze di imposte precedenti.

L’importanza della certificazione del broker

Per poter presentare la dichiarazione dei redditi in modo corretto è indispensabile la certificazione degli acquisti e vendite di titoli rilasciata dal broker estero. I broker sono tenuti a rilasciare questo tipo di documentazione sapendo che l’obbligo dichiarativo è posto a carico degli investitori. Non esiste, ad oggi, una classificazione standard dei dati che l’intermediario deve fornire. In alcuni casi, infatti, i dati possono essere incompleti, oppure devono essere rielaborati per renderli fruibili per la dichiarazione dei redditi.

Fase 2 – obblighi di monitoraggio e calcolo IVAFE

Le attività finanziarie gestite mediante l’ausilio di broker esteri rientrano tra i rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. Date le premesse appena fatte e seguendo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 71/E/2016 tali attività devono essere dichiarate nel quadro RW con il duplice obiettivo di assolvere gli obblighi legati al monitoraggio delle attività detenute all’estero, sia ai fini del calcolo dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero). Nel caso, trattandosi di tre distinte attività finanziarie, devono essere compilati tre diversi righi – RW 1, RW 2 e RW 3.

Trading Online: compilazione del quadro RW

Le colonne da compilare nel rigo RW 1, RW 2 e RW 3 sono le seguenti:

  • Colonna 1 in cui viene indicato il codice di possesso che risulta pari a 1 (proprietà);
  • Colonna 2 nella quale deve essere indicato se il contribuente risulta il titolare effettivo (codice 2);
  • Colonne 3 in cui viene indicato il codice di individuazione del bene;
  • Colonna 4 che localizza il Paese estero di detenzione delle attività finanziarie secondo l’elenco redatto a cura dell’Agenzia delle Entrate;
  • Colonna 5 in cui viene espressa la percentuale di possesso, pari al 100% in tutti e tre i righi.

Le indicazioni numeriche del quadro RW

  • Colonne 7 e 8 dove sono specificati, rispettivamente, il valore iniziale e quello finale delle attività finanziarie. L’Amministrazione finanziaria stabilisce l’obbligo di indicazione del valore di mercato all’inizio ed al termine di detenzione dell’attività. Valore in assenza del quale, è possibile indicare il valore nominale, se non è possibile ottenere neanche quest’ultimo allora dovrà essere inserito il valore di rimborso. In assenza del quale va indicato il valore d’acquisto. Per il rigo RW 1 ed RW 3 è stato inserito il valore di mercato (codice 1), invece per il rigo RW 2 deve essere indicato il costo d’acquisto (codice 4);
  • Colonna 10 che evidenzia i giorni di possesso dei beni;
  • Colonne 11 dove viene determinata l’IVAFE il cui valore è calcolato ponderando il valore indicato in colonna 8 con la percentuale ed il periodo di possesso applicando l’aliquota pari allo 0,2%;
  • Colonna 14 in cui è inserito il credito d’imposta a fronte del versamento delle imposte estere eventualmente versate;
  • Colonna 15 in cui viene indicato l’importo dell’IVAFE dovuta al netto di eventuali crediti d’imposta (colonna 14).

Successivamente alla compilazione del rigo RW 1, RW 3 e RW 2, al rigo RW 6 Sezione IVAFE si avrà la seguente situazione:

Il totale dell’IVAFE dovuta che risulta dalla somma delle imposte calcolate sulle attività finanziarie detenute all’estero.


Consulenza fiscale online

Stai valutando se operare nel trading online? Stai investendo nel mercato del Forex o delle opzioni binarie e vuoi sapere come devi procedere per sapere se devi o meno pagare le imposte in Italia? hai investito attraverso un conto deposito titoli estero? Hai un broker estero e vuoi conoscere se sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

Come ho cercato di evidenziare in questo articolo è necessario prestare particolare attenzione ai propri obblighi dichiarativi in Italia legati agli investimenti esteri. È molto importante conoscere da subito i propri obblighi in modo tale da arrivare preparati alla dichiarazione dei redditi. Il consiglio è di capire immediatamente la documentazione utile alla dichiarazione che viene rilasciata dagli intermediari, in modo da valutare se è utile e fruibile, o se carente o necessita di rielaborazione.

Affidati al servizio di consulenza fiscale online. Potrai contare sulla consulenza di un professionista preparato, che ti aiuterà a sciogliere tutti i tuoi dubbi. Non aspettare. Segui il link seguente per per il mio servizio di consulenza fiscale online.

Se, invece, desideri capire come sia possibile evitare la tassazione sul capital gain derivante da investimenti finanziari ti lascio alla lettura di questo articolo dedicato: “Come posso evitare la tassazione sul trading online?“.


Note:

1 – Tali attività devono essere indicate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ex D.L. n. 167 del 28 giugno 1990, convertito con modificazioni dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi. Questo in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Circolare n. 38/E/2013);

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