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Incompatibilità del commercialista con la società di servizi e il CED: la nuova soglia del 20%

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
L’Informativa n. 70/2026 del CNDCEC ridefinisce il criterio di calcolo per le strutture strumentali allo studio professionale: cosa cambia concretamente per chi gestisce un CED o una società di servizi.

La disciplina delle incompatibilità del commercialista con la società di servizi e il CED è regolata dall’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005. Con l’Informativa n. 70/2026, il CNDCEC ha chiarito che la soglia del 20%, nuovo parametro quantitativo introdotto dalle Note interpretative del dicembre 2025, deve essere calcolata sul fatturato complessivo imputabile al professionista, non sul solo fatturato professionale diretto.

Attenzione: Questo articolo è rivolto ai professionisti iscritti all’Albo. Non costituisce consulenza individuale. Per valutazioni specifiche sulla struttura del proprio studio, è opportuno rivolgersi all’Ordine territoriale competente.

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Verifica compatibilita: soglia del 20% (CNDCEC Informativa n. 70/2026)




Cosa sono le società di servizi e i CED per il commercialista

Il dottore commercialista può avvalersi di strutture societarie di supporto all’attività professionale, a condizione che queste mantengano un carattere meramente strumentale o ausiliario. L’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 consente tale compresenza, ma fissa limiti precisi per evitare che la struttura accessoria si trasformi in un esercizio autonomo di attività d’impresa, incompatibile con l’iscrizione all’Albo.

Nel lessico della disciplina professionale si distinguono due tipologie principali:

  • Società di servizi: struttura societaria che fornisce supporto logistico, amministrativo o informatico allo studio professionale, senza svolgere attività riservate per legge ai professionisti iscritti.
  • Centro di Elaborazione Dati (CED): soggetto che svolge operazioni di calcolo, stampa e gestione informatica di dati, tipicamente in ambito paghe e contabilità, sempre sotto la supervisione di un professionista abilitato.

Le attività consentite al CED: i limiti fissati dall’INL

I confini operativi del CED sono stati definiti con precisione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 4304/2025. La distinzione tra ciò che il CED può fare e ciò che rimane riservato al professionista è netta e non negoziabile.

Il CED può svolgere esclusivamente:

  • Attività strumentali: raccolta e lettura dei dati indicati nei libri paga, trasposizione materiale degli stessi, aggiornamento dei programmi informatici di calcolo e stampa.
  • Attività accessorie: consegna del cedolino di paga, archiviazione dei dati raccolti, trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti periodici ricorrenti.

Sono invece del tutto precluse al CED, e riservate ai professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979, le attività che implicano una componente valutativa: gestione delle assunzioni e dei licenziamenti, tenuta del libro unico del lavoro, invio delle comunicazioni obbligatorie, consulenza e assistenza in sede di accertamenti ispettivi.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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