Home Fisco Internazionale Agevolazioni fiscali per impatrio in Italia Sportivi dilettanti ed agevolazione impatriati

Sportivi dilettanti ed agevolazione impatriati

Agevolazione impatriati fruibile nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 anche per gli sportivi dilettanti.

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Il regime fiscale dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, così come modificato dal D.L. n. 34/19, permette l’applicazione della detassazione anche agli sportivi dilettanti. Dopo aver analizzato la disciplina legata all’agevolazione per gli sportivi professionisti può essere utile guardare al mondo dello sport dilettantistico. Infatti, l’agevolazione impatriati è applicabile anche al mondo dello sport non professionistico in Italia. In questo caso l’agevolazione legata al rientro in Italia di sportivi dilettanti è quella “ordinaria“. Sostanzialmente non sono applicabili a questa disciplina le disposizioni “speciali” previste per gli sportivi professionisti. Mi riferisco, in particolare, agli speciali requisiti che ho analizzato in questo contributo dedicato: “Sportivi professionisti e agevolazione impatriati: guida“. Detto questo, andiamo ad analizzare, con maggiore dettaglio, l’applicazione dell’agevolazione impatriati in caso di residenza fiscale trasferita in Italia da parte di sportivi dilettanti (in possesso di specifici requisiti). Al termine dell’articolo puoi trovare il form di contratto per metterti in comunicazione con noi e ricevere un preventivo personalizzato per analizzare la tua situazione in relazione alle possibilità di usufruire di questa agevolazione.

L’agevolazione impatriati per gli sportivi dilettanti che spostano la residenza fiscale in Italia

Nella mia attività di consulenza quotidiana sui temi dell’agevolazione impatriati (ed in generale sulle agevolazioni per il rientro o l’impatrio in Italia), mi trovo spesso di fronte a soggetti che, in partenza, commettono degli errori di base molto importanti, che riassumo:

  • Il primo errore è quello legato a pensare che l’agevolazione impatriati sia applicabile con le modalità ordinarie allo sport professionistico. Ebbene, per lo sport professionistico vi sono elementi fortemente caratterizzanti in merito all’applicazione di questa agevolazione (ne ho parlato in uno specifico articolo, citato in precedenza);
  • Il secondo errore, invece, riguarda il fatto che anche chi crede che l’agevolazione impatriati riguardi anche lo sport dilettantistico, ritiene che il regime del bonus sia quello applicabile allo sport professionistico.

Per chiarire una volta per tutte questi aspetti è opportuno fare un passo indietro e capire come sport professionistico e dilettantistico sono oggetto di bonus. Con riferimento al regime degli impatriati, i commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 (introdotti in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019), prevedono una limitazione a tale regime di favore per i rapporti tra società e sportivi professionisti disciplinati dalla Legge n. 91/81. Nello specifico, i redditi degli sportivi professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Tali soggetti devono, inoltre, versare un contributo pari allo 0,50% dell’imponibile per fruire all’agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli impatriati che percepiscono compensi legati all’effettuazione di attività sportiva dilettantistica trova applicazione la disciplina ordinaria dell’agevolazione impatriati, di cui al D.Lgs. n. 147/15.

Sport dilettantistico nel regime ordinario dell’agevolazione impatriati

Detto questo per gli sportivi dilettanti è possibile effettuare alcune considerazioni per quanto riguarda il bonus fiscale legato all’agevolazione impatriati. Questo, deve essere fatto tenendo conto che al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali. Pertanto, si ritiene che, qualora il rapporto di lavoro sportivo non rientri nei parametri disciplinati dalla Legge n. 91/81 (relativa allo sport professionistico) trova applicazione il regime impatriatiordinario“. Il tutto, naturalmente, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15). Pertanto, i redditi degli sportivi “dilettanti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ovvero:

  • Rientro in Italia con almeno due anni di residenza fiscale estera;
  • Impegno a restare in Italia per almeno due anni;
  • Avvio di attività di lavoro autonomo in Italia, o accordo vincolante prima del rientro in Italia per l’esercizio di attività di lavoro dipendente, e l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Gli sportivi dilettanti con questi requisiti possono beneficiari dell’agevolazione, attraverso autocertificazione da consegnare al proprio datore di lavoro. Attraverso l’applicazione dell’agevolazione i propri redditi concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del proprio ammontare. Il bonus, quindi, prevede una esenzione da tassazione del 70% del reddito (e non del 50% come per gli sportivi professionisti). Inoltre, non sarebbe necessario alcun contributo per accedere al regime di favore. Deve ritenersi, inoltre, applicabile:

  • La riduzione al 10% dell’imponibile fiscale tassabile ai fini IRPEF prevista in caso di trasferimento nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
  • L’estensione dell’agevolazione prevista in caso di prolungamento della durata dell’agevolazione in presenza di tre figli minorenni o a carico.

Durata dell’agevolazione

L’agevolazione è applicabile per un massimo di 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di prolungare l’agevolazione su opzione a determinare condizioni:

  • Il richiedente ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo; oppure alternativamente
  • Il richiedente è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

Qualora i lavoratori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo), l’agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi d’imposta, tuttavia il reddito è imponibile in misura pari al 10% del proprio ammontare.

Come individuare se un’attività sportiva è di tipo dilettantistico (o professionistico)?

Al fine di valutare in che misura sia possibile fruire del regime degli impatriati occorrono alcune verifiche. In particolare, occorre, preliminarmente capire se l’attività sportiva praticata, per la quale si sono percepiti redditi imponibili in Italia (“attività lavorativa svolta prevalentemente sul territorio italiano”), ricade nell’ambito dello sport dilettantistico o professionistico. In questi termini è fondamentale individuare se il rapporto di lavoro rientri o meno ne “i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91” richiamati dal comma 5-quater dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. L’articolo 2 della Legge n. 91/1981 dispone che si considerano sportivi professionisti:

“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali. Questo secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”

Sotto il profilo soggettivo, possono quindi rientrare nell’ambito degli sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici. Tali soggetti, per essere considerati professionisti secondo la citata disposizione, devono esercitare l’attività sportiva:

  • A titolo oneroso;
  • Con carattere di continuità;
  • Nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.

Con riferimento a tale ultimo punto, attualmente le federazioni sportive italiane affiliate al CONI che riconoscono il settore professionistico sono soltanto le seguenti (da ultima, delibera del Consiglio Nazionale del CONI 19 dicembre 2013 n. 1502, che ha modificato la delibera 2 marzo 1988 n. 469):

  • La federazione italiana giuoco calcio (FIGC);
  • Federazione italiana pallacanestro (FIP);
  • La federazione ciclistica italiana (FCI);
  • Federazione italiana golf (FIG).

La definizione di sportivi dilettanti si ricava per differenza

Quindi, stante quanto indicato fino ad adesso in merito allo sport professionistico, è possibile rilevare che l’attività sportiva dilettantistica non è oggetto di autonoma definizione. Si può arrivare a circoscrivere gli atleti dilettanti (non professionisti) per differenza rispetto alla definizione fornita dalla Legge n. 91/81. In linea generale si qualifica, quindi, come attività dilettantistica un’attività a carattere oneroso e continuativa se svolta in un settore sportivo non dichiarato professionistico dalla federazione di riferimento (quindi in settori diversi da quelli sopra elencati). Si segnala, altresì, che la disciplina del lavoro sportivo potrebbe subire rilevanti modifiche.

L’art. 5 comma 1 lettera c) della L. 8 agosto 2019 n. 86 (pubblicata sulla G.U. il 16 agosto 2019 e recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”) stabilisce che dovrà essere individuata la:

“figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta”

Sportivi dilettanti e regime impatriati: consulenza fiscale online

Sono tantissimi i settori sportivi che si collocano nell’ambito dello sport dilettantistico. Dall’atletica al nuoto passando per la pallavolo, ma anche tennis e sci. Tutti questi atleti, rispettando i requisiti di residenza fiscale estera per almeno 2 anni ed attività di lavoro prestata in Italia per i successivi due, possono godere di un bonus fiscale importante.

Non vi sono preclusioni legate al datore di lavoro. Questi può essere benissimo un datore di lavoro italiano (società sportiva ad esempio) oppure estero. In ogni caso il reddito percepito può ottenere una detassazione del 70% ( o 90% in caso di residenza fiscale in una delle regioni del Mezzogiorno). Si tratta di una opportunità molto importante per molte società sportive dilettantistiche. La possibilità di tesserare uno sportivo estero anche nel settore dilettantistico con importanti agevolazioni è fondamentale. Come saprai bene il mondo dello sport dilettantistico è fatto da tantissime società che non hanno introiti importanti. Un’agevolazione come questa, se adeguatamente sfruttata è in grado di portare un aiuto concreto al settore.

Naturalmente, per poterlo fare è necessario avvalersi di professionisti esperti. Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per approfondire i chiarimenti di prassi esistenti e la normativa in vigore. Tieni presente che la consulenza non può verificare la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione. Quello che posso fare è esclusivamente aiutarti a comprendere rischi e problematiche insite in questa agevolazione in modo che tu possa prendere poi, in totale autonomia, le decisioni che riterrai maggiormente opportune.

Compila il modulo seguente con la descrizione della tua situazione e riceverai il preventivo per una consulenza da svolgere insieme sui seguenti punti:

  • Normativa;
  • Problematiche e aspetti ancora non chiari;
  • Adempimenti per il contribuente richiedente;
  • Aspetti legati alla residenza fiscale nell’anno di rientro in Italia;
  • Aspetti legati alla tassazione di redditi di fonte estera;
  • Aspetti legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale.
  • Aspetti connessi all’agevolazione (previdenza, immobili, etc).

Cosa NON comprende la consulenza?

La valutazione della situazione personale in ordine alla presenza o meno dei requisiti previsti. Su questo aspetto non possiamo intervenire, ogni scelta o valutazione è personale.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    FAQ in merito all’agevolazione legata agli sportivi dilettanti impatriati in Italia

    L’agevolazione legata ai lavoratori impatriati è applicabile agli sportivi dilettanti?

    L’articolo 16 del DLgs n 147/15 si applica anche al mondo dello sport dilettantistico. Nel caso non si applica la norma “speciale” dedicata agli sportivi professionisti, ma quella “ordinaria” legata a tutti i soggetti.

    Quanto è il bonus fiscale per gli sportivi dilettanti impatriati?

    Il bonus fiscale consiste nella detassazione del 70% del reddito percepito in Italia, per 5 periodi di imposta.

    Vi è la possibilità per gli sportivi dilettanti di prolungare l’agevolazione?

    Gli sportivi dilettanti che hanno un figlio minorenne o a carico o che acquistano un bene immobile posso estendere l’agevolazione per ulteriori 5 anni. In questo caso la detassazione del reddito è al 50%.

    Gli sportivi dilettanti che si trasferiscono dall’estero ad una regione del Sud d’Italia hanno ulteriori agevolazioni?

    In questo caso l’agevolazione impatriati è estesa fino a considerare esente dal reddito il 90% dello stesso.

    Quali sono le società sportive professionistiche in Italia? Quali federazioni ne fanno parte?

    Con riferimento a tale ultimo punto, attualmente le federazioni sportive italiane affiliate al CONI che riconoscono il settore professionistico sono soltanto le seguenti (da ultima, delibera del Consiglio Nazionale del CONI 19 dicembre 2013 n. 1502, che ha modificato la delibera 2 marzo 1988 n. 469):
    La federazione italiana giuoco calcio (FIGC);
    Federazione italiana pallacanestro (FIP);
    La federazione ciclistica italiana (FCI);
    Federazione italiana golf (FIG).

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