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Società non residente: quale modello dichiarativo utilizzare?

Società non residente: quale modello dichiarativo utilizzare?

Le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società non residenti. Società ed enti non residenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia: quadri reddituali da utilizzare in relazione alla presenza o meno in Italia di una stabile organizzazione.

Quando una società o un ente non residente fiscalmente in Italia percepisce un reddito di fonte italiana deve interrogarsi sull’obbligo di dover dichiarare in Italia tale reddito. Nel caso in cui vi sia l’obbligo di dichiarare il reddito di fonte italiana, in virtù della normativa interna o convenzionale in vigore, è necessario andare a delineare le modalità operative. In questo caso la società non residente è chiamata a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per assolvere ai suoi obblighi fiscali (nello Stato della fonte).

Da un punto di vista pratico, infatti, vi sono delle differenze fondamentali nella modalità di dichiarazione del reddito che dipendono dal tipo di reddito percepito e dal fatto che la società estera abbia o meno in Italia una stabile organizzazione. Di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività voglio andare a delineare alcune semplici regole per capire come deve essere dichiarato in Italia il reddito percepito da una società estera, ma soprattutto qual è il corretto modello dichiarativo da utilizzare tra il modello Redditi S.C. ed il modello Redditi ENC.

Principi di determinazione del reddito di società ed enti non residenti

La determinazione del reddito delle società e degli enti (commerciali e non commerciali) non residenti è definito dal DPR n. 917/86 (TUIR), con queste modalità:

  • Articolo 151 del TUIR: disciplina la tassazione delle società e degli enti commerciali senza stabile organizzazione in Italia;
  • Articolo 152 del TUIR: riguarda, invece, le società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
  • L’Articolo 153 del TUIR: disciplina, infine, gli enti non commerciali non residenti.

Queste tre disposizioni, diverse tra di loro, hanno un elemento comune. Si tratta della modalità di determinazione di redditi che devono essere soggetti ad IRES. Quindi, in generale, possiamo dire che un ente non residente, che eserciti attività commerciale (o meno), con stabile organizzazione in Italia (o meno), è sempre soggetto a tassazione ai fini IRES del reddito derivante da fonte italiana (ex art. 23 del TUIR). Tuttavia, possiamo anticipare, che vi sono alcune differenziazioni nella modalità di determinazione del reddito di impresa. In particolare:

  • Se la società o ente non residente non ha in Italia una stabile organizzazione in Italia, il reddito complessivo è rappresentato dalla sommatoria dei redditi che si considerano imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23 del TUIR, ciascuno dei quali determinato secondo le regole IRPEF;
  • In presenza di una stabile organizzazione, invece, il reddito è determinato sulla base del Conto economico della stabile organizzazione, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa IRES.

Principio di territorialità

In Italia, una società non residente è tassata solo sui redditi prodotti nel territorio italiano. Questo è noto come il principio di territorialità. Ciò significa che se una società straniera ha una filiale o una succursale in Italia, solo i profitti generati da quella filiale o succursale saranno soggetti a tassazione in Italia.

Anche senza uno stabilimento permanente, una società non residente può comunque essere tassata in Italia se riceve redditi da fonte italiana. Questi possono includere interessi, royalties, dividendi o redditi da servizi resi in Italia.

Stabile organizzazione

Una società non residente è soggetta a tassazione in Italia se ha una stabile organizzazione nel paese. Una stabile organizzazione può essere un ufficio, una filiale, un cantiere, un progetto di costruzione o qualsiasi altro luogo di attività. Se una società non residente ha uno stabilimento permanente in Italia, i profitti attribuibili a tale stabilimento sono tassati in Italia.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Italia ha stipulato numerose convenzioni contro le doppie imposizioni con vari paesi. Queste convenzioni hanno lo scopo di evitare che lo stesso reddito venga tassato sia nel paese di residenza della società che in Italia. È essenziale verificare se esiste una convenzione tra l’Italia e il paese di residenza della società e quali sono le sue disposizioni specifiche.

La dichiarazione dei redditi da presentare in Italia delle società non residenti

Le società e gli enti non residenti devono presenta un’unica dichiarazione dei redditi, per tutti i redditi prodotti in Italia. In particolare, le società non residenti con redditi da fonte italiana o con uno stabilimento permanente devono presentare una dichiarazione dei redditi in Italia. La dichiarazione deve essere compilata in italiano e presentata entro il termine previsto dalla legge.

Il modello dichiarativo da utilizzare per le società non residenti è il modello Redditi S.C. Tale modello deve essere utilizzato:

  • Sia da parte delle società (di persone e di capitali) e degli enti commerciali (compresi i trust) che hanno in Italia una stabile organizzazione;
  • Sia da parte degli stessi soggetti, se non hanno in Italia una stabile organizzazione.

Devono, invece, utilizzare il modello Redditi ENC:

  • Gli enti non commerciali (compresi i trust);
  • Le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate.

In nessun caso una società di persone non residente titolare di redditi di fonte italiana è tenuta ad utilizzare il modello Redditi S.P. Queste società, infatti, sono tenute ad utilizzare il modello Redditi S.C. o Redditi ENC, a seconda dei casi.

Tabella riepilogativa: modelli reddituali da utilizzare da parte di società non residenti in Italia

Natura giuridicaModello Reddituale
Società di capitaliModello Redditi SC
Enti non commercialiModello Redditi SC
Società di persone commercialiModello Redditi SC
Società semplici ed equiparateModello Redditi ENC
Enti non commercialiModello Redditi ENC

Vediamo adesso alcune casistiche di frequente riscontro pratico. In particolare mi riferisco ai seguenti:

  • Società non residente con stabile organizzazione in Italia, senza altri redditi di fonte italiana;
  • Le società non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
  • Società non residente con stabile organizzazione in Italia e altri redditi di fonte italiana.

Società non residente con stabile organizzazione in Italia

Se la società estera ha una stabile organizzazione in Italia e non vi sono altri redditi diversi da quello d’impresa imponibili in Italia, deve essere compilato il quadro RF. Mi riferisco, in particolare, al quadro RF presente nel modello Redditi S.C. In questo caso i quadri RA, RB, RH, RL e RT dello stesso modello dichiarativo non devono essere compilati.

Il reddito d’impresa prodotto in Italia dalla stabile organizzazione deve essere, infatti, determinato nel quadro RF, apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa domestica al risultato del Conto economico della stabile organizzazione.

In particolare, l’art. 152 del TUIR indica alcuni aspetti legati della determinazione del reddito della stabile organizzazione, prevedendo:

  • Che la stabile organizzazione si considera (naturalmente ai fini fiscali) entità separata e indipendente dalla casa madre;
  • Che ogni transazione con la casa madre deve seguire le regole del transfer pricing previste dall’art. 110, co. 7 del TUIR;
  • Che il fondo di dotazione è determinato in base ai criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Una società estera con stabile organizzazione in Italia può essere considerata sostituto di imposta?

Le società estere possono assumere la veste di sostituti d’imposta a norma dell’art. 23 del DPR n. 600/73 solo se sono dotate di una stabile organizzazione in Italia. In mancanza di stabile organizzazione, i percipienti non subiscono ritenute e devono assolvere le imposte in autoliquidazione nella propria dichiarazione dei redditi. Questo è quanto previsto dalla Risposta ad interpello n. 312/E/2019, la quale conferma l’impostazione fornita dalla precedente Circolare n. 326/1997. Questo significa che, indirettamente, la società estera senza stabile organizzazione non può effettuare ritenute e quindi emettere modello CU.

Se desideri approfondire le modalità con cui una società estera può operare in Italia ti lascio a questo articolo dedicato: “Posso lavorare in Italia per un’azienda del Regno Unito?“.

Individuazione del periodo d’imposta della stabile organizzazione

Per le società ed enti con stabile organizzazione in Italia, qualora lo Statuto preveda un esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, l’esercizio “a cavallo” d’anno può essere assunto quale periodo d’imposta.


Società non residente senza stabile organizzazione in Italia

Se la società estera è priva di una stabile organizzazione in Italia, ma consegue redditi di fonte italiana da dichiarare, essa è tenuta ad utilizzare il modello Redditi S.C. In particolare, a seconda dei casi, devono essere compilati differenti quadri dichiarativi, come di seguito indicati:

  • I quadri RA ed RB. Da compilare nel caso in cui la società estera sia in possesso di terreni o fabbricati in Italia. In questo caso i redditi derivanti da queste proprietà sono imponibili in Italia a norma dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del DPR n 917/86. Tali redditi devono essere determinati con i criteri dei redditi fondiari contenuti negli articoli da 25 a 43 del DPR n 917/86;
  • Il quadro RH. Deve essere compilato nei casi (non molto frequenti) in cui la società estera detenga partecipazioni in società di persone residenti e altri soggetti “trasparenti”, i cui redditi sono imponibili in Italia. Questo a norma dell’articolo 23, comma 1, lettera g) del DPR n 917/86;
  • Il quadro RL. Deve essere compilato nel momento in cui vi siano dividendi e altri redditi di capitale, imponibili in Italia. Questo a norma dell’articolo 23, comma 1, lettera b), del DPR n 917/86 (in quanto corrisposti da soggetti residenti). Ovvero se devono essere dichiarati redditi diversi di natura non finanziaria imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), in quanto derivanti da attività svolte in Italia o da beni che si trovano in Italia. Quali ad esempio le plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del DPR n 917/86);
  • Quadro RT. Deve essere compilato se la società estera detiene partecipazioni in società residenti in Italia le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Questo ai sensi dell’articolo 23 comma 1, lettera f) del DPR n 917/86.

In questo caso, quindi, le regole di determinazione del reddito sono quelle previste dall’art. 23 del TUIR, in relazione alle regole per la determinazione dell’IRPEF. In questo contesto, deve essere ricordato che se la partecipazione da cui derivano i dividendi o le plusvalenze si riferisce alla stabile organizzazione italiana, tali componenti reddituali rappresentano parte del reddito della stabile organizzazione. Redditi, quindi, determinati con le regole del reddito d’impresa.


Società non residente con stabile organizzazione in Italia e altri redditi di fonte italiana

La società estera che dispone in Italia di una stabile organizzazione ed anche di altri redditi non ad essa connessi, deve presentare il modello Redditi S.C. Questo per dichiarare il reddito della stabile organizzazione nel quadro RF e il reddito di altra natura nel quadro dedicato. In questo caso, quindi, per il reddito non attribuibile alla stabile organizzazione occorre rifarsi ai quadri dichiarativi indicati e previsti nel punto precedente, ovvero si devono compilare i singoli quadri dichiarativi in relazione al reddito prodotto imputato ex art. 23 del TUIR (seguendo le regole valide ai fini IRPEF).

Ad esempio, il quadro RB per il reddito di un immobile tenuto a disposizione e non utilizzato per l’attività imprenditoriale, né in alcun modo collegato alla stabile organizzazione. Oppure, ad esempio, il quadro RT per l’indicazione di plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.


Riepilogo della modulistica utile per le società ed enti non residenti che devono dichiarare redditi in Italia

Provando a riepilogare i criteri indicati sino a questo momento possiamo riassumere che:

  • Le società ed enti non residenti sono tenuti a presentare una sola dichiarazione per tutti i redditi prodotti in Italia.
  • La presentazione del modello Redditi S.C. deve essere utilizzato nelle seguenti fattispecie:
    • Per le società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
    • Per le società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia e ulteriori elementi di reddito non correlati alla stabile organizzazione stessa;
    • Per le società ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, i quali devono utilizzare allo scopo i seguenti quadri RA, RB, RH, RL e RT;
  • La presentazione del modello Redditi ENC deve essere utilizzato, invece, nelle seguenti fattispecie:
    • Gli enti non commerciali (compresi i trust) non residenti;
    • Le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate non residenti.

Sono sicuramente queste le principali regole generali da ricordare per la scelta dei modelli dichiarativi utili agli enti non residenti che hanno percepito redditi di fonte italiana (con o senza stabile organizzazione residente), ex art. 23 del TUIR.

Conclusioni

La tassazione delle società non residenti in Italia è un argomento complesso che richiede una comprensione dettagliata delle leggi e delle normative italiane, nonché delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Mentre l’Italia si sforza di mantenere un ambiente favorevole agli investimenti esteri, è essenziale per le società non residenti avere una chiara comprensione delle loro obbligazioni fiscali nel paese. La presenza di uno stabilimento permanente, la natura dei redditi da fonte italiana e le convenzioni bilaterali sono solo alcune delle variabili che possono influenzare la tassazione.

In questo articolo ho voluto fornire un quadro riepilogativo degli adempimenti dichiarativi di una società estera non residente che percepisce redditi di fonte italiana, ex art. 23 del DPR n. 917/86. Come hai avuto modo di notare il modello dichiarativo da utilizzare in questi casi è per la quasi totalità delle fattispecie il modello Redditi S.C.

All’interno di tale modello dichiarativo l’ente non residente è chiamato a tenere distinti i redditi che derivano dalla stabile organizzazione italiana, da indicare nel quadro RF. Nel caso in cui, invece, la società estera abbia percepito redditi in Italia in assenza di stabile organizzazione, devono essere compilati i distinti quadri reddituali, uno per ogni categoria reddituale percepita (come indicato nel paragrafo dedicato).

Infine, in caso di società semplici ed enti non commerciali non residenti il modello da utilizzare è il modello Redditi ENC. Tale modello, quindi, rappresenta una casistica di minore accadimento a livello pratico. In ogni caso è consigliabile prestare la massima attenzione, in quanto le casistiche che possono presentarsi a livello pratico possono essere molte.

Domande frequenti

Cosa si intende per stabile organizzazione in Italia?

Si tratta di un luogo fisso attraverso il quale un’impresa non residente svolge la propria attività in Italia, come un ufficio, una filiale o un cantiere.

Una società non residente che non ha una stabile organizzazione in Italia deve comunque pagare le tasse?

Sì, se riceve redditi da fonte italiana, come interessi, royalties o dividendi.

Come influenzano le convenzioni contro le doppie imposizioni la tassazione delle società non residenti?

Queste convenzioni possono ridurre o eliminare la doppia tassazione, garantendo che il reddito venga tassato solo in uno dei due paesi coinvolti.

Come può una società non residente presentare una dichiarazione dei redditi in Italia?

La dichiarazione può essere presentata elettronicamente attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o tramite un commercialista italiano.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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