Avviare un’impresa con business che si sviluppa online può aprire all’imprenditore molte possibilità, potendo guardare a molte giurisdizioni. Tuttavia, occorre tenere in considerazione le normative antielusive per evitare problematiche fiscali (anche importanti).

Dove dovresti registrare la tua startup online? Puoi registrarla da remoto? Abbiamo analizzato vari Paesi e stilato una lista di 5 dove è conveniente l’incorporazione di società online. Naturalmente, devi tenere presente che si tratta solo di una analisi e che prima di aprire una società in uno di questi paesi devi valutare attentamente la tua posizione personale, in relazione alle disposizioni anti-elusive, come l’esterovestizione, la normativa CFC o la stabile organizzazione occulta. Per questo motivo ti consigliamo molta attenzione e la necessità di avere a disposizione budget importanti da investire in progetti di questo tipo, in grado di rispettare la normativa fiscale in vigore.

I parametri utilizzati per la valutazione

In questa analisi abbiamo utilizzato i seguenti criteri che, di fatto, sono i più comuni rispetto a quelli utilizzati dagli imprenditori che selezionano le giurisdizioni.

– Possibilità di apertura online
– Reputazione della giurisdizione
– Livello di tassazione
– Gli obblighi burocratici e di rendicontazione

Perché è un’ottima decisione lanciare una startup online?

Le startup online sono destinate ad avere successo quest’anno se il fondatore: 

  • Offre e fornire servizi a distanza (es. servizi di consulenza);
  • Progetta alcune app mobili e altre soluzioni online;
  • Gestisce negozi online;
  • Facilita il lancio di startup dei propri clienti;
  • Espande la presenza sul mercato / diventa internazionale con la loro azienda;
  • Protegge i beni.

Il business su internet ha il potenziale per operare in tutto il mondo. Ma questo pone requisiti aggiuntivi per l’azienda:

  • Accettare fondi da qualsiasi o quasi ogni parte del mondo;
  • Rendere qualche servizio/vendere qualche prodotto;
  • Per ottemperare ai requisiti legali (ad es. addebitare l’IVA in caso di vendita nei paesi dell’UE, ottenere una o più licenze per la gestione dell’intrattenimento online, ecc.).

Quali sono i paesi consigliati per la registrazione di attività online? 

Di seguito i 5 Paesi che abbiamo individuato per l’apertura di un business online.

1. LE ISOLE VERGINI BRITANNICHE

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono uno dei più grandi centri finanziari offshore del mondo e un centro leader per la costituzione di società offshore. Ci sono diverse ragioni per questo:

  • Una legislazione flessibile;
  • Un’infrastruttura avanzata specificatamente adatta per progetti e attività basati su Internet;
  • Basso livello di tassazione;
  • La reputazione positiva rispetto dei requisiti internazionali di base;
  • Una vasta esperienza nella fornitura di servizi per il business internazionale.

È possibile aprire una startup online da remoto e gestirla da altre parti del mondo. Le società che non generano reddito in BVI non sono tassate. Il dollaro USA è la valuta ufficiale. Le società commerciali nelle BVI sono comunemente utilizzate come veicoli di protezione patrimoniale, molto spesso in combinazione con un trust come holding. Gli amministratori della BVI BC possono proteggere i beni trasferendone i beni a un’altra società, fiducia, fondazione, associazione o partnership; gli amministratori possono anche fondersi o consolidarsi con qualsiasi altra società o ridomiciliare interamente la BC in altra giurisdizione.

Lo scambio automatico di informazioni sarà effettuato con le autorità competenti estere competenti se si rileva che un’entità non soddisfa i requisiti di sostanza economica o svolge determinate attività di proprietà intellettuale o afferma di essere residente fiscale in una giurisdizione al di fuori delle BVI.

Le Isole Vergini britanniche non riscuotono l’imposta sulle società, comprese le tasse sulle plusvalenze e sui redditi da investimento. Tutti i dividendi, i compensi, gli affitti e le royalties sono anche esentati dalle tasse BVI. Nessuna ritenuta d’acconto è riscossa sui pagamenti di dividendi, interessi e royalty a non residenti.

Sebbene non vi siano imposte sugli interessi, le BVI hanno implementato la direttiva UE sul risparmio, il che significa che gli agenti che effettuano pagamenti di interessi a residenti di uno stato membro dell’UE scambieranno automaticamente informazioni con l’autorità fiscale degli Stati membri pertinente per quanto riguarda l’identità del beneficiario effettivo e il pagamento.

L’imposta sul reddito delle società0%
I.V.A.0%
Requisiti di rendicontazioneI rapporti sono obbligatori ma non ci sono requisiti per presentarli
Accordo CRS (scambio automatico di informazioni)Aderente dal 2017
Paese Black List (per le persone fisiche)SI

2. GLI USA

Gli Stati Uniti sono un paese enorme con opportunità illimitate per gli affari, in particolare per le aziende online e IT. Il suo vivace mercato interno, l’accesso ai mercati internazionali e un numero enorme di servizi opzionali per ogni livello di attività ne fanno un trampolino di lancio perfetto per gli imprenditori. Inoltre, se registri una startup online in uno stato “offshore” come il Delaware o il Wyoming, puoi beneficiare di zero tasse statali e federali in base al principio della tassazione passthrough.

Il delaware

Molti dei più grandi gruppi multinazionali hanno la propria sede in questo piccolo Stato USA per sfruttare alcuni vantaggi di natura fiscale. In particolare, nel Delaware, le attività immateriali (si pensi a marchi, diritti d’autore e locazioni) sono esenti da tassazione. In pratica, le multinazionali trasferiscono spesso le proprie attività immateriali nell’azienda situata nel Delaware, concedendo poi in licenza l’utilizzo degli intangibles, alle società operative del gruppo (sparse nel mondo). Questo sistema (così esemplificato), consente di ottenere due tipologie di vantaggi:

  1. L’azienda può dedursi il costo dei canoni di licenza pagati negli Stati ove sono situate le società operative, abbassando drasticamente il suo carico fiscale (in Paesi a tassazione più elevata);
  2. La società che incassa i canoni di licenza non è tassata per questi importi in Delaware.

Per approfondire: “LLC in Wyoming: come avviarla ed i vantaggi – Fiscomania“.

Il Wyoming

Ci sono molti vantaggi della LLC in Wyoming che hanno attratto negli anni molti imprenditori ad avviare qui un business. Come anticipato, il primo e più importante vantaggio, soprattutto per investitori esteri, è la protezione della responsabilità limitata ai beni che la società possiede, consentendo al contempo di tassare i profitti proprio come una ditta individuale. Da anni il Wyoming offre un sistema fiscale favorevole alle imprese che lo rende un’ottima dimora per qualsiasi azienda, in particolare una LLC.

Per approfondire: “LLC in Wyoming: come avviarla ed i vantaggi“.

L’imposta sulle societàDa 0%, a seconda dei termini specifici 
I.V.A.IVA a seconda dello stato
Requisiti di rendicontazioneReporting, può essere richiesto un audit (a seconda del profilo aziendale e dello stato)
Accordo CRS (scambio automatico di informazioni)NO
Paese Black List (per le persone fisiche)NO

3. CANADA

Un’economia diversificata, un grande mercato interno, un’eccellente reputazione e un gran numero di società online e fornitori di servizi IT: questo è il Canada. Il Canada offre anche agli investitori stranieri l’imposta sulle società dello 0% tramite il principio della tassazione passthrough (trasparenza fiscale) se una società in accomandita semplice in Canada (LP) è registrata in Canada e non genera reddito nel suo territorio. In pratica, le LP non sono considerate un’entità imponibile in Canada né a livello federale né provinciale, a condizione, tuttavia, che:

  • La LP non svolga attività in Canada;
  • La gestione e il controllo dell’LP sono condotti al di fuori del Canada e
  • L’LP non percepisce alcun reddito canadese.

Attualmente, le LP sono frequentemente utilizzate per detenere portafogli di investimento per clienti latinoamericani che sono fiscalmente residenti in paesi con trattati sulla doppia imposizione con il Canada. Tali trattati normalmente prevedono l’eliminazione delle ritenute d’acconto canadesi e un flusso di profitti e perdite ai partner della LP assegnati in conformità con i termini dell’accordo di società in accomandita. L’infrastruttura è adatta per le aziende online, inoltre la vicinanza agli Stati Uniti consente loro di accedere alle strutture statunitensi e di generare entrate nei mercati statunitensi, ecc.

L’imposta sulle societàda 0% per LP
I.V.A.5-15%
Requisiti di rendicontazioneÈ richiesto il reporting e potrebbero essere richiesti audit (a seconda del profilo aziendale)
Accordo CRS (scambio automatico di informazioni)Aderente dal 2018
Paese Black List (per le persone fisiche)NO

4. ESTONIA

La particolarità dell’Estonia è che si è volutamente trasformata in un hub digitale per le imprese. L’infrastruttura dell’Estonia ha lo scopo di facilitare le attività online e IT e di gestire le società online: registrazione remota, e-government, comoda archiviazione dei rapporti. Si tratta della cosiddetta E-residency estone che permette di costituire imprese e usufruire di molti servizi direttamente online. Volendo semplificare, ogni soggetto dotato di E-residency, può usufruire dei vantaggi della stessa da ogni parte del mondo semplicemente usando il proprio computer. Lo scopo di questa identità digitale è quello di rendere la vita più facile a coloro che hanno interessi e attività in Estonia, ma che non risiedono nel Paese. Ad esempio, può essere utile per aprire un conto bancario, avviare un’azienda o per motivi di studio. Sostanzialmente la E-residency permette di utilizzare servizi della pubblica amministrazione estone in modo facile veloce e sicuro. Oltre a tutti i vantaggi, è relativamente economico gestire un’impresa.

L’imposta sulle società10%
I.V.A.20%
Requisiti di rendicontazioneContabilità ordinaria
Accordo CRS (scambio automatico di informazioni)Aderente dal 2017
Paese Black List (per le persone fisiche)NO

Per approfondire: “E-residency in Estonia: come ottenerla e attenzioni all’uso“.

5. IL REGNO UNITO

Per molti anni, il Regno Unito è stato un hub popolare per le aziende online, in particolare i progetti fintech. La Brexit ha avuto un impatto su questo, però. Le società fintech che hanno preferito operare nell’UE si sono spostate in massa in Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e altri paesi. Allo stesso tempo, il Regno Unito è ancora il luogo preferito per le aziende che sviluppano il commercio e offrono servizi di vario genere. 

La registrazione di una startup online è possibile da remoto. Se tutti i documenti sono preparati correttamente, aprirai e avvierai l’azienda entro un giorno. È possibile aprire un conto nel Regno Unito, ma le banche sono riluttanti ad aprirlo per i non residenti (stranieri), quindi gli imprenditori spesso scelgono sistemi di pagamento o conti nei paesi dell’UE.

L’imposta sulle società19% per profitti fino a  £ 50.000;
25% per profitti oltre  £ 250.000.
I.V.A.20%
Requisiti di rendicontazioneContabilità, revisione annuale – se sono soddisfatti determinati requisiti
Accordo CRS (scambio automatico di informazioni)Aderente dal 2017
Paese Black List (per le persone fisiche)NO

Attenzione alla costituzione di società estere dall’Italia

A quali condizioni posso aprire una società all’estero?

La prima cosa da affrontare quando si decide di aprire una società all’estero è quella di verificare a quali condizioni è possibile iniziare a pianificare l’investimento. In particolare, il primo passo è quello di verificare due requisiti fondamentali nel progetto che, se non presenti, possono portare l’imprenditore verso problematiche fiscali importanti come l’esterovestizione societaria. In particolare, la base per pianificare un investimento all’estero è la seguente (ex art. 73 del TUIR):

  • La sede amministrativa della società deve essere concretamente e fisicamente ubicata all’estero. La sede amministrativa è il luogo ove l’organo amministrativo prende le decisioni fondamentali per l’andamento e la gestione della società. Di fatto, questo significa che gli uffici e le figure decisionali della società devono operare nella sede del Paese ove si intende stabilire la residenza fiscale della società. Quindi, ogni volta che la gestione della società viene svolta dall’Italia siamo di fronte ad una fattispecie di esterovestizione;
  • L’azienda deve svolgere, effettivamente, la sua attività nel Paese in cui si intende stabilire la residenza fiscale. Questo significa che se la società viene costituita all’estero, ma l’attività viene svolta in Italia, la residenza fiscale della società è in Italia. L’attività concretamente svolta dalla società deve riguardare il Paese ove viene ubicata la società stessa.

Queste condizioni da rispettare sono quelle “base“, tuttavia, ci sono ulteriori e più specifiche condizioni che devono essere verificate preliminarmente, al fine di non verificare le gravose ipotesi di esterovestizione che si verificano con presunzione legale relativa ed indicate dall’art. 73, co. 5-bis del TUIR. Per approfondire questo argomento: “Esterovestizione societaria: come evitarla?“.

Un aspetto che molti imprenditori sottovalutano è legato alle attività online. È opinione diffusa, infatti, che le attività online, senza sede fisica, possano essere costituite all’estero senza preoccuparsi di conseguenze fiscali. Ebbene, anche se si gestisce un’attività online, come un e-commerce devono essere, comunque, rispettati tali requisiti e, in tal caso, è necessario riferimento al mercato a cui si rivolge l’e-commerce. Se la sede è estera e il portale online è destinato al mercato italiano allora i requisiti vengono meno e si sta svolgendo un’attività fiscalmente illegale (e si rischia la notifica di un avviso di accertamento). 

Società immobili ed holding estere:
È opportuno precisare che le condizioni viste sopra legate all’esterovestizione societaria devono essere verificate anche in caso di costituzione di società all’estero immobiliari e holding societarie estere. In entrambi i casi le condizioni da verificare per non cadere in ipotesi di esterovestizione sono particolari e specifiche. Per questo motivo non sottovalutare queste due casistiche.

L’esterovestizione per le attività online  

Il tema delle attività online e degli e-commerce negli ultimi anni sta emergendo in modo importante. In questo settore, come detto, è opinione diffusa che qualora l’attività non abbia una sede fisica, ma online, sia possibile incorporare la società all’estero senza problemi. Questo, anche nel caso in cui si avvii un’attività all’estero, online, destinata al mercato Italiano. Sono molte le richieste di consulenza ricevute proprio su questo aspetto negli ultimi tempi, anche da parte di imprenditori che hanno scoperto “tardi“, il problema dell’esterovestizione per le attività online.

Quello che devi sapere è che le regole che abbiamo visto in precedenza riguardanti l’esterovestizione riguardano sia le attività legate alla produzione di beni materialima anche alle aziende di servizicomprese quelle che operano sul web. Il fatto che l’attività debba essere registrata nel Paese in cui intende svolgere la propria attività e dove sono prese le decisioni aziendali importanti riguarda anche le attività online. In caso di mancata verifica dei requisiti richiesti anche ad un’attività online può essere contestata la fattispecie di esterovestizione. Per questo motivo, se stai pianificando di aprire un’azienda online all’estero e la vuoi gestire dall’Italia o il mercato di riferimento della società è l’Italia, il consiglio è di prestare attenzione. Prima di aprire la società devi individuare le problematiche a cui potresti andare incontro ed a seconda dei casi capire se si tratta di problematiche superabili oppure se è meglio desistere nell’ipotesi di incorporare la tua società all’estero (pena la possibile contestazione in caso di accertamento). Come detto, infatti, aprire una società all’estero non è per tutti.

È possibile aprire una società all’estero restando in Italia? 

Ai sensi dell’art. 2co. 2, del TUIR sono considerati soggetti residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o che hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile. Ebbene, i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ex art. 3 del TUIR, sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i propri redditi, compresi quelli prodotti all’estero.

La lettura coordinata di queste disposizioni ci porta ad effettuare una riflessione importante. Chi decide di aprire una società all’estero deve entrare nell’ottica di spostare anche la sua residenza fiscale personale all’estero. La regola generale da ricordare, infatti, è che si deve aprire una società nel Paese ove si detiene la propria residenza fiscale personale. Tutte le volte in cui siamo di fronte ad una società aperta all’estero con il socio/amministratore residente in Italia, qualora l’attività della società sia rivolta al mercato italiano o qualora la gestione della società avvenga dall’Italia siamo, inevitabilmente, di fronte alla fattispecie di esterovestizione societaria. Volendo esemplificare possiamo definire l’esterovestizione come la fittizia localizzazione della sede della società all’estero con gestione o svolgimento dell’attività aziendale in Italia.

Vedersi contestare dall’Agenzia delle Entrate la fattispecie di esterovestizione non è uno scherzo. Si rischia l’applicazione di sanzioni che possono andare, di base, dal 120% al 240% delle imposte dovute e non versate in Italia (come omessa dichiarazione). Inoltre, in alcuni casi, ovvero al superamento dei 50.000 euro di imposta evasa annualmente, è possibile ricadere anche in una specifica fattispecie di reato.

Esiste la possibilità di aprire una società all’estero vivendo e lavorando in Italia?

Una volta individuate le problematiche connesse alla gestione di un’attività all’estero dall’Italia e/o dall’esercizio dell’attività in Italia, occorre capire se vi sono possibilità per aprire una società all’estero vivendo stabilmente in Italia. Ebbene, una possibilità esiste, ma richiede investimenti finanziari e di “capitale umano” importanti.

Mi riferisco, in particolare, alla creazione di un gruppo multinazionale. Si tratta di costituire un gruppo societario dove l’imprenditore, di fatto, si spossessa dell’attività gestoria per destinarla ad un manager appositamente formato per gestire questo tipo di attività. L’imprenditore, quindi, rimane nella esclusiva qualifica di socio della società, che ha la sola possibilità di chiedere ed ottenere la rendicontazione dell’attività svolta dal manager. In questo caso l’imprenditore assume la mera qualifica di socio di capitale della propria società che viene gestita da un manager che deve essere residente nel Paese ove viene stabilita la sede della società. In questo modo l’attività di gestione quotidiana della società viene svolta dal manager, sempre nel rispetto della condizione che il mercato di riferimento della società estera non sia quello italiano.

Naturalmente, vi sono diverse varianti e possibilità all’interno di questa fattispecie da analizzare con attenzione. Potrebbe ad esempio essere necessaria la costituzione anche di una società in Italia, oppure la possibilità di costituire un consiglio di amministrazione estero. L’aspetto che devi tenere presente è che questa soluzione difficilmente è conciliabile per tutte quelle attività che ruotano attorno al ruolo centrare dell’imprenditore che non potrebbe proseguire l’attività se facesse gestire il suo business da un manager.

Oltre a questo aspetto deve essere tenuto presente che la costituzione di un gruppo multinazionale è un ipotesi costosa finanziariamente. Un’attività che sta nascendo non può pensare, nella maggior parte dei casi, di costituirsi direttamente sotto forma di gruppo multinazionale. Questo in quanto rischierebbe di investire molto del suo budget su questi aspetti rischiando di non averne per la gestione aziendale ordinaria. Per questo motivo la costituzione di un gruppo multinazionale è consigliabile per attività già operative da anni, che hanno accantonato uno specifico budget da destinare a questo tipo di sviluppo futuro.

Il prestanome non consente di superare ipotesi di esterovestizione

Ci tengo a dedicare una piccola parentesi ad una soluzione che alcuni imprenditori credono di attuare per superare le problematiche di esterovestizione. Mi riferisco alla nomina di amministratore della società affidata ad un soggetto che, di fatto, è esclusivamente un prestanomeSiamo di fronte a questa fattispecie quando viene nominato amministratore della società estera un soggetto non residente che, di fatto, non svolge alcuna concreta attività gestoria per conto della società. In questi casi la sua nomina è legata esclusivamente a cercare di mascherare la situazione ove l’imprenditore residente in Italia gestisce, da dietro le quinte, la società incorporata all’estero.

Questa soluzione, non consentita dalla legge, non permette di superare l’ipotesi di esterovestizione. Questo in quanto sia per l’attività ispettiva dell’Agenzia delle Entrate, sia per le fattispecie di presunzione legale relativa di esterovestizione la presenza di un prestanome non cambia le conseguenze che abbiamo visto. Per questo motivo, se hai avviato le pratiche per costituire la tua azienda all’estero, se ti viene indicato che il prestanome è una soluzione valida e sicura, presta molta attenzione, perché non è così.

Qual è il momento giusto per aprire una società all’estero?

Rischi a parte, però è necessario anche considerare che alcune aziende hanno la necessità e la sana ambizione di espandersi in mercati esteri e questo può avvenire aprendo una sede all’estero pur tenendo la propria società in Italia. E’ questa la situazione in cui consiglio di pensare ad un vero e proprio processo di internazionalizzazione.

Un processo di internazionalizzazione difficilmente è legato ad una fase di startup, è possibile, ma sicuramente molto complesso. A meno che la tua impresa non stia affrontando un processo di start-up che richiede da subito l’internazionalizzazione il procedimento solitamente parte in un momento successivo. La possibilità di espandersi in mercati esteri, nella maggior parte dei casi, è legata alla maturazione dell’attività nel mercato attuale. E’ in questa fase che l’azienda può destinare budget all’avvio di un processo di internazionalizzazione, attraverso la costituzione di una società controllate in un paese estero.

Consulenza fiscalità internazionale

All’interno di questo articolo ho cercato di riepilogare le principali domande che mi vengono poste in merito alla possibilità di aprire una società all’estero. Tuttavia, si tratta solo di poche informazioni e generiche rispetto a quelle che potrebbero essere le tue condizioni personali e di business. Per questo motivo, se sedi deciso ad aprire la tua società all’estero il consiglio che posso darti è quello di non improvvisare. Ricevere consigli da amici o colleghi non esperti potrebbe non essere la cosa migliore, anzi potrebbe indurti a commettere errori.

Posso dirti che in molti casi il consiglio che diamo è quello di non pensare, nel momento specifico, all’apertura di una società all’estero, ma piuttosto di concentrarti all’avvio di un business concreto e profittevole. Solo a quel punto potrai poi pensare ad avviare un processo di internazionalizzazione. Tuttavia, ci rendiamo conto che anche generalizzare è sbagliato. Per questo motivo ti consiglio di ricevere una consulenza da parte di un dottore Commercialista esperto in fiscalità internazionale.

Preciso che noi non ci occupiamo di apertura di società all’estero ma possiamo analizzare la tua situazione personale per verificare eventuali ipotesi di esterovestizione e capire se sia possibile avviare un processo di internazionalizzazione o meno.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Lascia una Risposta