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Regime Forfettario 2024: guida completa e vantaggi

Flat tax: guida all'applicazione del regime forfettario per imprenditori e professionisti con limiti e cause di esclusione.

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Il regime forfettario è una forma semplificata di tassazione per le piccole imprese e i lavoratori autonomi che soddisfano determinati requisiti. Questo regime fiscale è stato introdotto per ridurre gli oneri burocratici e favorire la crescita delle piccole attività.


Il regime forfettario è un regime fiscale per le imprese e i professionisti di minori dimensioni. Si tratta della c.d. “flat tax” per le partite IVA che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime. La Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, ha introdotto, il regime fiscale forfettario. Tale regime è stato modificato dalla Legge n. 145/2018, dal D.L. n 124/2019 e dalla Legge n. 197/2022 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime). Si tratta, in buona sostanza, di un regime fiscale naturale per imprenditori e liberi professionisti con tassazione sostitutiva degli effetti dell’IRPEF, dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’Iva.

Vediamo di seguito di riepilogare gli aspetti principali legati all’attuazione del regime forfetario, per professionisti e piccole imprese. Ho pensato di realizzare questa guida in modo semplice e pratico, in modo che possa essere di facile consultazione per tutti. Troverai tutte le informazioni utili se stai pensando di avviare una nuova attività professionale o imprenditoriale nel 2024, senza dimenticare i miei consigli.


Indice degli Argomenti

Regime forfettario e precedenti regimi agevolati ai fini Iva

Con l’entrata in vigore del regime delle partite Iva minori, tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente in vigore sono stati abrogati. In particolare si tratta dei seguenti regimi fiscali:

  • Il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
  • Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. C.d. regime dei minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
  • Il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Il regime forfetario è divenuto l’unico regime fiscale agevolato utilizzabile per le partite IVA che vogliono intraprendere una nuova attività o per i professionisti e gli imprenditori individuali che ne rispettano i requisiti di permanenza. L’unica eccezione è data dai contribuenti che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei minimi. Questi contribuenti, infatti, possono continuare ad applicare tale regime in via transitoria e fino alla scadenza naturale del regime. Quindi, o fino a completamento del quinquennio, o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ferma restando la possibilità di applicare comunque il regime a forfait, valutandone la convenienza.

Il regime può essere applicato indistintamente da tutti i contribuenti che operano in regime di impresa o di esercenti arti o professioni. Per questo motivo sono previsti dalla norma una serie di requisiti da rispettare. Requisiti che devono essere verificati con riferimento all’anno di imposta precedente a quello in cui si applicherà questo regime fiscale.


Quali sono i vantaggi del regime forfettario per le nuove partite Iva nel 2024?

Le caratteristiche principali ed i vantaggi del regime possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito;
  • Determinazione dei costi dell’attività con metodo a forfait (indipendentemente dai costi sostenuti);
  • Esclusione dall’ambito di applicazione di:
    • Imposta sul valore aggiunto (Iva);
    • Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Ritenute di acconto.
  • Applicazione obbligatoria fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024 per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento. Per approfondire: “E-fattura forfettari obbligatoria dal 2024“.

Vediamo adesso in dettaglio questi vantaggi.

Il regime di cassa per il reddito

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo viene determinato esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfetario. Al reddito imponibile così determinato è applicata un imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.

Le spese forfettarie

Le spese sostenute per l’esercizio dell’attività non possono essere dedotte analiticamente dal reddito. Ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. Al posto della deduzione analitica dei costi è prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.


Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario 2024?

requisiti che la Legge chiede di rispettare per l’accesso a questo regime devono essere verificati da ciascun soggetto. La verifica deve essere effettuata con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime. Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione. Possono applicare questo regime anche le imprese familiari, purché in possesso dei relativi requisiti.

I requisiti oggettivi di accesso al regime

L’accesso al regime nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. Requisiti che possono essere così schematizzati.

Tabella requisiti di accesso al regime

REQUISITODESCRIZIONE
Limite di ricavi o compensi– Non superiore a 85.000 euro (ragguagliati ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno successivo
– Non superiore a 100.000 euro (senza ragguaglio ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno in corso
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratoriAmmontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
Beni strumentaliNessuna condizione richiesta
Tabella: requisiti di accesso al regime

Questi requisiti devono essere verificati:

  • Per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente;
  • Mentre, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.

Limite di ricavi e compensi annuali

Possono accedere al regime i contribuenti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Questo indipendentemente dal Codice Ateco applicato. Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori a 85.000 euro. Il limite è unico e riguarda tutti i codici ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

L’adesione al regime

L’applicazione del regime deriva dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), oppure nell’ultima dichiarazione Iva precedente l’applicazione del regime (rigo VA14). Inoltre, l’applicazione del regime è ritenuta valida anche attraverso il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente sin dall’inizio dell’anno.

Sul punto è necessario chiarire che l’erroneo addebito dell’Iva in fattura durante il regime forfettario non determina comportamento concludente legato all’applicazione del regime di contabilità semplificata. Tuttavia, in questo caso si rende necessario andare a correggere l’errore attraverso l’emissione di una nota di variazione Iva (nota di credito). In questo caso è opportuno procedere tempestivamente alla correzione, prima che il committente del documento eserciti il diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente indicata in fattura. Il venir meno del regime forfettario è legato, invece, all’effettivo esercizio della detrazione Iva, con liquidazione periodica dell’imposta da parte del lavoratore autonomo (risposta a interpello n. 378/E/2021).

Tabella codici Ateco regime forfettario 2024 e coefficienti di redditività

GRUPPO DI SETTOREATTIVITA’ ATECO 2007SOGLIA RICAVI COMPENSICOEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)€ 85.00040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9€ 85.00040%
Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande
47.81€ 85.00040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.89€ 85.00054%
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)€ 85.00086%
Intermediari del commercio46.1€ 85.00062%
Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione
(55 – 56)€ 85.00040%
Attività professionali,
scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)€ 85.00078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09)
– (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
– 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –
(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52
– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)
– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
€ 85.00067%

È opportuno precisare che ne primo anno di attività i compensi vanno ragguagliati ad anno. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 85.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Per approfondimenti: “Multiattività nel Regime Forfetario“. Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate. Cessioni e prestazioni per le quali, si sono verificati i presupposti dell’articolo 109, comma 2, del DPR n. 917/86.

Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori

Per poter operare con questo regime è necessario che siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

  • Lavoro accessorio,
  • Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
  • Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
  • Le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Limite beni strumentali

La disciplina del regime in vigore nel 2018 prevedeva che per poter accedere al regime non si dovevano avere beni strumentali per un valore superiore ai 20.000 euro. Per il regime attualmente in vigore questo limite è stato eliminato, non si deve più rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali.


Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario per le partite Iva?

Per verificare la possibilità di accedere al regime nel 2024, è necessario fare attenzione a non rientrare in nessuna causa di esclusione. Infatti, anche nel caso in cui si rispetti il requisito dei 85.000 euro di reddito, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il regime forfetario. Si tratta delle seguenti fattispecie.

Tabella delle cause di esclusione

Nella tabella seguente sono riepilogate, in forma schematica, tutte le cause di esclusione dal regime. Si tratta di clausole da verificare con attenzione, dove se si verificano si determina la fuoriuscita dal regime da parte del contribuente.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

Esclusione per superamento del limite di fatturato

La normativa prevede la cessazione del regime dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. Pertanto, è possibile schematizzare quanto segue:

  • Se sono percepiti ricavi e compensi tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita si verifica dall’anno successivo;
  • Se sono percepiti ricavi e compensi da 100.000,01 euro in su, la fuoriuscita è immediata nell’anno in corso.

In quest’ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini Iva, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Da quando trova l’applicazione della ritenuta alla fonte?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi la ritenuta di acconto trova applicazione solo a partire dal superamento della soglia (e non anche retroattivamente). Di fatto, l’art. 25, co. 1, del DPR n. 600/73 prevede che i sostituti di imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

Le ritenute, di conseguenza, si rendono applicabili al momento della “corresponsione” dei compensi. Pertanto, le stesse non possano essere applicate retroattivamente. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui agli articoli 23 e 24, DPR n. 600/73. A chiarire questi aspetti l’Agenzia delle Entrate in incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio 2023.

Svolgimento di attività con regimi speciali Iva

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Oppure di regimi forfetari di determinazione del reddito. Faccio riferimento al regime dell’Agricoltura, regime del margine, regime dell’editoria, etc. Per poter accedere al regime questi soggetti devono applicare il regime IVA ordinario, e non quello speciale.

Esclusione per soggetti fiscalmente residenti all’estero

I soggetti non residenti, ovvero fiscalmente residenti all’estero sono esclusi dal regime. Fanno eccezione quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è necessario che tali soggetti producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Solo in questo caso è possibile operare in regime forfetario anche da residenti all’estero.

Svolgimento di attività di cessione di fabbricati

Non possono applicare il regime i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.

Partecipazioni in società di persone o di capitali

Non possono applicare il regime i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a:

  1. Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari;
  2. Controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  3. Associazioni in partecipazione.

La causa di esclusione trova applicazione anche qualora il contribuente sia socio di una società di persone o di capitali con sede all’estero. In questi casi non è possibile aderire al regime.

Aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86. Una partecipazione qualificata in una società presenta i seguenti requisiti (articolo 2359 c.c.):

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Queste cause di esclusione devono essere verificate nell’anno di applicazione del regime. E non nell’anno precedente.

Analisi delle attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario

Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è quello relativo all’esercizio da parte della SRL di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni“. Quindi, riepilogando, affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio. La finalità perseguita è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“. La norma non richiede, peraltro, che l’attività del socio sia svolta (prevalentemente o meno) nei riguardi della SRL.

Qualora, però, quest’ultima non svolga, ad esempio, delle prestazioni del socio in regime forfetario non sembrerebbe verificarsi l’ipotesi del frazionamento dell’attività. Una prima soluzione, potrebbe essere quella di verificare la presenza di uno stesso codice ATECO della SRL e del socio con partita IVA individuale. Tuttavia, questa soluzione non può trovare riscontro. È necessario, infatti, andare a verificare l’attività concretamente svolta dalla SRL e dal soggetto che intende operare in tale regime. Soltanto qualora si possa riscontrare che le due attività svolte siano in collegamento tra di loro, opera l’esclusione. Si ritiene, comunque, che sia necessario individuare dei criteri oggettivi per identificare quando una attività può definirsi “collegata“.

Per approfondire: “Guida alle cause di esclusione dal regime“.

Svolgimento di attività di lavoro dipendente

Un approfondimento particolare riguarda la possibilità di applicare il regime per chi esercita anche attività di lavoro dipendente. La preclusione al regime è connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) della L. n 190/2014). Tale limite non vale se il rapporto lavorativo è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente. Inoltre, non possono applicare il regime i soggetti che hanno percepito:

  • Redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e
  • Esercitano attività d’impresa

prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti. Oppure in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. I redditi da lavoro dipendente sono quelli indicati negli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86. La verifica della soglia di lavoro dipendente è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Sul punto occorre tenere presenti i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 10/E/2016 e quelli della risposta ad interpello n. 368/E/2021, secondo i quali il limite dei 30.000 euro di lavoro dipendente non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime.

Fatturazione svincolata dall’ex datore di lavoro

La norma impedisce al soggetto di operare in regime forfetario se fattura prevalentemente al suo ex datore di lavoro, per il quale era in essere un contratto di lavoro dipendente. Stesso impedimento è in vigore in relazione al datore di lavoro dipendente attuale, nel caso in cui il dipendente decida di aprire una partita Iva. Questa normativa è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a partita Iva.

Affinché sia precluso l’esercizio del regime è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con partita Iva, il regime non è precluso. Stessa cosa per il soggetto che fattura in mono-committenza. Il fatto di operare per un unico committente non è causa di esclusione dal regime. Tuttavia, possono esserci problematiche legate alle c.d. “false partite Iva“. Questo, tuttavia, è una problematica diversa, ma che non preclude l’esercizio con il regime.


La fattura in regime forfettario

Il principale vantaggio dei contribuenti che applicano il regime è che si trovano in ambito di franchigia Iva. Per questo motivo c’è l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti in materia di Iva. La disciplina del regime forfetario ai fini Iva prevede l’espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Territorialità Iva

Vediamo di seguito, schematicamente, la territorialità Iva per le operazioni nazionali, comunitarie ed estere nel regime in commento.

  • Operazioni Nazionali – Il contribuente che si avvale del regime non può esercitare la rivalsa IVA. Articolo 18 del DPR n. 633/72. Sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime non deve essere addebitata l’IVA a titolo di rivalsa.
  • Cessione di beni – La disciplina ricalca quella ordinaria. Trova applicazione l’articolo 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93 per operazioni UE. Trova applicazione l’articolo 8 del DPR n. 633/72 per operazioni Extra-UE.
  • Acquisto di beni Extra-UE – Entro la soglia di € 10.000 annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione. Gli acquisti sono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza. Articolo 38 comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/93.
  • Prestazioni di servizi – Prestazioni di servizi ricevuti da non residenti o rese ai medesimi, rimangono soggette alle ordinarie regole. Articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72.

Per approfondire: “Operazioni estere per i forfettari“.

Adempimenti contabili

I contribuenti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, i contribuenti che operano nel regime sono tenuti a:

  • Numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • Certificare i corrispettivi.

Devono, anche presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Indicazioni da riportare in fattura

Il soggetto che adotta tale regime è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura. Questo al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura:

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111  a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario

Se desideri approfondire: “Guida all’emissione della fattura in regime forfettario“.


Determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva

Il regime prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica. Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO. Codice che contraddistingue l’attività svolta. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%. Riassumendo, è possibile riepilogare che:

  • Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
  • L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Impresa familiare

In caso di applicazione del regime per imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa. Essa è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Quali le agevolazioni per il regime start up?

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP per i contribuenti che adottano il regime forfetario è ridotta dal 15% al 5%. Questa agevolazione per le Start-Up in regime forfetario è utilizzabile limitatamente ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività. Questo sia che si tratti di avvio di una nuova impresa, oppure di nuova attività artistica o professionale. In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artisticaprofessionale o d’impresa. Anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.

Il reddito determinato secondo i criteri del regime è rilevante, assieme al reddito complessivo IRPEF, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Detrazioni di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917/86. 

Certificazione Unica

Proviamo a fare un esempio per capire meglio come effettuare correttamente la compilazione della Certificazione Unica per somme non soggette a ritenuta. Prendiamo ad esempio compensi corrisposti a lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1 Legge n. 190/2014 e ss.mm. Questi soggetti, anche se non ricevono compensi soggetti a ritenuta di acconto devono comunque essere certificati, sempre se relativi a redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi. Vediamo come compilare la Certificazione Unica in questo caso. Nella Certificazione Unica, per lavoro autonomo è stata introdotta la distinzione tra:

  • Le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 12 nel campo 6 del prospetto denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Si tratta dei compensi che dovranno poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi dal professionista che adotta il regime forfetario (Legge. n. 190/14) che li ha percepiti, e
  • Il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, sempre del campo 6 non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • Le somme riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8. Si tratta delle spese analitiche anticipate dal professionista, che non trovano collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo. In questo modo viene superata la problematica relativa al controllo incrociato per forfettari e minimi tra somma delle CU presenti in anagrafe tributaria e il totale dei redditi indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione. Per approfondire:

Le agevolazioni contributive

L’applicazione del regime permette anche l’ottenimento di un’agevolazione contributiva. Si tratta di un’agevolazione valida esclusivamente per i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione Ivs Artigiani e Commercianti Inps. In particolare, i soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali che esercitano attività commerciale. Quindi, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi.

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti annualmente.

La procedura per la richiesta di agevolazione per la riduzione dei contributi INPS artigiani e commercianti

Al fine di fruire dell’agevolazione contributiva è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

  • I soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica. Tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
  • I soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime.


Utilizzo del regime forfettario nei rapporti con la pubblica amministrazione

Il rapporto tra i soggetti che applicano il regime e le pubbliche amministrazioni “intreccia” lo split payment e gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati.

Scissione dei pagamenti

Sul fronte split payment, le Entrate hanno confermato che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario. Sul punto la Circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5, ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972 “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie“. Ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’IVA in via di rivalsa.

Fattura elettronica PA

Dal lato della fattura elettronica, l’Agenzia ha chiarito che per i forfettari – anche se esclusi dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – permangono i vincoli dettati dalla Legge n. 244/2007. Questo in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma 909 della Legge n. 205/2017, infatti, ha esteso la fatturazione elettronica agli scambi tra soggetti Iva e poi anche nei confronti dei consumatori finali. Norma che esonera da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/ 2011) e quelli che applicano il regime.

Se un soggetto forfettario deve emettere una fattura a una pubblica amministrazione nei cui confronti ha efficacia il meccanismo dello split payment e al contempo sia destinataria degli obblighi di fatturazione elettronica in quanto indicizzata nel sito www.indicepa.gov.it, deve adeguarsi alla modalità elettronica. Utilizzando il formato Xml e facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi). Lo schema della fattura verso la PA prevede, tra gli altri, che l’elemento complesso Dati Anagrafici utilizzi il tipo complesso Dati Anagrafici Cedente Type. Elemento che al suo interno presenta diversi campi da valorizzare tra cui il campo Regime Fiscale. Questo ha un formato alfanumerico di 4 caratteri per indicare il tipo di regime fiscale adottato dal cedente / prestatore. Nel caso del soggetto passivo IVA aderente al regime, occorrerà compilare il campo con “RF19“. Nessuna dicitura, invece, per segnalare la non applicazione dello split payment.


Calcolo della valutazione di convenienza del forfettario

Non si fa altro che parlare della convenienza del regime rispetto a quello ordinario. È vero, tale regime presenta degli indubbi elementi di convenienza. Tuttavia, non è detto che sia così in tutti i casi. Non esiste un criterio univoco per stabilire a priori quando, o meno, il regime forfettario è più conveniente rispetto al regime ordinario, la Contabilità Semplificata. Per questo motivo ho voluto predisporre due esempi in cui, prendendo come riferimento un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS, per valutare la convenienza del regime. Partiamo, ipotizzando i seguenti dati:

Fatturato €   35.000,00
Coeficiente di redditività78%
Canone di locazione  €   10.000,00
Spese mediche €     5.000,00
Contributi previdenziali  €     3.000,00
Contributi previdenza integrativa €     2.500,00

Vediamo, come con questi dati si determina il reddito netto nei due regimi fiscali coinvolti.

Regime Forfettario
Fatturato €   35.000,00
Coefficiente di redditività78%
Reddito tassabile €   27.300,00
Contributi previdenziali obbligatori €     3.000,00
Reddito imponibile €   24.300,00
Imposta 15% €     3.645,00
Contributi Previdenziali  €     6.249,96
Reddito Netto €   25.105,04

Regime Ordinario
Fatturato €   35.000,00
Costi dell’attività €   10.000,00
Contributi previdenziali €     3.000,00
Oneri deducibili €     2.500,00
Reddito imponibile €   19.500,00
Imposta lorda €     4.665,00
Oneri detraibili €         950,00
Imposta netta €     3.715,00
Contributi previdenziali €     5.658,40
Reddito Netto €   25.626,60

In questa simulazione, anche se per poco ma la contabilità semplificata offre un vantaggio rispetto all’applicazione del regime forfait. Questo è dovuto al fatto che i costi sostenuti dal professionista sono rilevanti. I costi legati all’attività, ovvero i € 10.000 di affitto, e gli oneri personali sostenuti nell’anno (€ 2.500 di contributi previdenziali non obbligatori e € 5.000 di spese sanitarie) hanno finito per pesare in modo determinante sulla valutazione.

Considerazioni in merito alla valutazione di convenienza tra regimi fiscali diversi

Questi oneri, che nel regime vengono perduti, possono essere sfruttati nella contabilità semplificata. Per questo motivo è sempre opportuno effettuare una valutazione di convenienza. Oltre agli aspetti legati ai costi dell’attività la convenienza della contabilità semplificata sul regime dipende anche dalla presenza di oneri deducibili e/o detraibili ai fini IRPEF, che non possono essere sfruttati in caso di applicazione del regime (in assenza di altri redditi imponibili IRPEF).

È opportuno, quindi, affidarsi ad un professionista esperto che sappia indirizzarti verso il corretto regime fiscale adatto a te. Lo sbaglio che commettono in molti è quello di fare una valutazione che tiene conto soltanto dei costi effettivi dell’attività. E’ opportuno, invece, considerare anche gli oneri deducibili e detraibili che si sostengono nell’anno. Sono questi, infatti, che principalmente sono in grado di indirizzare la scelta del corretto regime fiscale per un soggetto che vuole avviare o modificare il proprio regime fiscale. Affidati sempre ad un professionista esperto.


Compensi per trasferte nel limite di fatturato massimo

Un aspetto molto interessante se stai pensando di operare in regime forfettario riguarda i compensi relativi alle trasferte. Infatti, se opti per il regime devi gestire con attenzione le spese di trasferta. I costi sostenuti dal professionista fuori sede per l’esecuzione di un incarico, quando sono versati direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura. Questo è quanto prevede l’articolo 54, comma 5, del DPR n 917/86. Questa disposizione risulta particolarmente utile per i professionisti che applicano il regime. Soprattutto se si raggiungono compensi vicini alla soglia massima di 85.000 euro. Questo limite, infatti, potrebbe non essere superato se le spese di trasferta sono sostenute direttamente da chi ha conferito l’incarico. Al contrario, se il professionista sostiene direttamente i costi per poi riaddebitarli al cliente le somme costituiscono compensi. Fatturato che potrebbe far superare la soglia massima e determinare l’uscita dal regime.

Spese di trasferta ed accordi preventivi con il committente

Tutti i professionisti (indipendentemente dal Regime Fiscale utilizzato), possono scegliere, di trattare con due diversi criteri i rimborsi spese di trasferta. Mi riferisco alle spese di vitto, alloggio e viaggio. Naturalmente, la scelta dipende anche dall’accordo trovato con il cliente. Tuttavia, a seconda del criterio scelto gli adempimenti e i relativi effetti fiscali sono diversi. Vediamo le casistiche a disposizione.

Quota di spese di trasferta a carico del cliente

La formulazione della norma è molto ampia e prevede che:

Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura del professionista

Quindi vi rientrano i costi di viaggio, vitto e alloggio.

I documenti di spesa – per esempio, la fattura dell’albergo o del ristorante – devono essere intestati direttamente all’impresa committente. Per i biglietti ferroviari, che non sono nominativi, si deve poter dimostrare che l’impresa committente ha effettuato direttamente il pagamento. Per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno che l’obbligo del committente di sostenere direttamente i costi di trasferta sia indicato nel preventivo rilasciato dal professionista prima del conferimento dell’incarico. Il preventivo, obbligatorio per legge, quindi, può essere utilizzato per formalizzare gli accordi tra committente e professionista. Questo anche con l’intento di scongiurare il rischio di contestazioni di tipo fiscale.

Quota di spese a carico del professionista

Le spese sostenute per le trasferte dai professionisti e addebitate al cliente costituiscono compensi professionali soggetti a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene materialmente l’incasso. Se il pagamento (il rimborso) avviene da parte di un sostituto d’imposta, l’importo corrisposto è soggetto a ritenuta d’acconto. Se questi oneri sono indicati analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente (all’atto dell’addebito), in modo da distinguerli rispetto ai compensi in senso stretto (afferenti alle prestazioni svolte), saranno deducibili integralmente.

In pratica, non si applica il limite del 75% e del 2% dei compensi percepiti riguardante le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Al contrario se il riaddebito nei confronti del cliente viene effettuato in base a criteri forfettari, senza effettuare quella distinzione, l’importo incassato continua a essere integralmente imponibile. Tuttavia, le spese sostenute sono deducibili nella misura limitata del 75% e per un importo annuale che non può comunque superare il limite del 2% dei compensi incassati nell’anno.


Modello di fattura in regime forfettario

Di seguito puoi trovare il link per scaricare gratis il modello di fattura. La fattura è valida sia che tu sia:

  • Un impresa (commerciante o artigiano)
  • Un professionista (es. medico, biologo, psicologo, avvocato, notaio, etc).

La fattura, in ogni caso, non prevede mai l’applicazione della ritenuta di acconto. Queste le indicazioni da riportare in Fattura:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.

Queste le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in fattura in regime di vantaggio:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111  a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario”

Dicitura da inserire in Fattura per Regime Forfettario

Riaddebito imposta di bollo in fattura come reddito assimilato

Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al comma 64 della Legge n. 190/14 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. In linea con la predetta assimilazione, si osserva che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 190/14 (questo è quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 428/2022).

Semplificazioni contabili e fiscali del regime

L’utilizzo di questo regime di vantaggio prevede l’applicazione di una serie di semplificazioni contabili e fiscali che, di seguito andiamo ad approfondire.

Esclusione dall’applicazione dell’Iva

Le operazioni effettuate dai contribuenti che applicano il regime forfettario sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva (c.d. “operazioni fuori campo Iva“). Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che l’erronea applicazione dell’Iva può portare alla presunzione di applicazione del regime ordinario.

Vi sono, tuttavia aspetti derogatoria a questo principio generale, come nel caso delle operazioni in reverse charge. Infatti, il forfettario che effettua acquisti intracomunitari deve:

  • Iscriversi al Vies al fine di ottenere l’abilitazione all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie;
  • Integrare la fattura (con indicazione dell’aliquota e dell’imposta);
  • Versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Procedere alla presentazione degli elenchi intrastat.

Deve essere tenuta presente la deroga che riguarda i soggetti che effettuano acquisti di beni intracomunitari per un importo, nell’anno precedente, inferiore a 10.000 euro. In questo caso l’Iva è assolta nello Stato del cedente e pertanto, il cessionario non deve porre in essere alcun adempimento ex art. 38, co. 5, lett. c) D.L. n. 331/93.

Non costituiscono, pertanto, acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da soggetti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile (articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva

Esonero dall’esterometro

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti. Inoltre, l’emissione della fattura elettronica in ogni caso assolve questo tipo di comunicazione.


Conclusioni e consulenza fiscale

Hai bisogno di un consulente che ti aiuti con il Regime Forfettario?

So che credi di potercela fare da solo. Molti dei miei clienti pensavano la stessa cosa, ma poi hanno cambiato idea. Effettuare una corretta fatturazione, specialmente nelle operazioni estere, la conservazione dei documenti, ma soprattutto la valutazione annuale di convenienza possono portarti ad affidare la tua fiscalità ad un esperto. Il rischio di commettere errori è sempre alto. Per questo se credi che fare da solo non sia la scelta migliore per te, non affidarti ad un consulente qualunque. Scegli sempre un dottore Commercialista, ma soprattutto uno esperto. Se non hai un punto di riferimento, non preoccuparti, al termine dell’articolo trovi il link per contattarmi.

Ricorda che ogni errore che commetti, in caso di accertamento, si trasforma in sanzione amministrativa, che poi significa perdita di tempo e denaro. Il consiglio che ti do è di affidarti ad un professionista che possa garantirti di poterti concentrare al 100% sul tuo business. Se vorrai potrai delegarmi tutti i tuoi adempimenti fiscali, quindi non esitare a contattarmi. Sono a tua disposizione per effettuare una consulenza personalizzata e valutare con una simulazione numerica il regime fiscale che ti consente il massimo risparmio fiscale. In questo modo potrai conoscermi e capire come opero, e riceverai un preventivo per la mia consulenza fiscale annuale. Seguo clienti in tutta Italia, quindi non sarà un problema, se la distanza è quella che ti preoccupa.

Non aspettare, contattami!

134 COMMENTI

  1. salve un collaboratore di impresa familiare operante nel settore delle assicurazioni, ha cessato tale stato con atto notarile nel novembre 2014, avendo conseguito un reddito di circa € 45.000,00. Può nel 2015 aprire priva per esercitare l’attività di avvocato usufruendo del nuovo regime forfettario. grazie

  2. Salve,
    se rispetta tutti i requisiti previsti per l’accesso, non vedo particolari preclusioni.

  3. Si rispetta glivaltri requisiti, il mio dubbio è relativo ai ricavi maturati nel 2014 nell’ambito della collaborazione all’impresa familiare.

  4. Salve,
    sono impiegata in uno studio commerciale (1) con un reddito lodo annuo di circa 18.000 €. Vorrei aprire la partita iva nel 2016 con il nuovo regime forfettario per prestazioni di consulenza ad un altro studio commerciale (2). Se mantengo il mio posto di lavoro dipendente, posso aprire la partita iva e fare consulenza allo studio commerciale (2) con fattura con il regime forfettario?
    Inoltre, se si può, visto che sono dipendente e che non ho una cassa di previdenza, devo comunque iscrivermi e pagare i contributi alla gestione separata inps, oppure visto che sono dipendente, non devo versare tali contributi?

    Grazie, Marzia.

  5. Salve,
    se il suo contratto di lavoro dipendente non supera la soglia lorda di €. 20.000 allora può aprire partita Iva con il regime forfettario. Avendo lei già una posizione Inps aperta con il lavoro dipendente può beneficiare di una riduzione dei contributi Inps da versare alla gestione separata. Valuti bene se il volume di affari che crede di percepire è in grado di coprire i costi legati alla partita Iva, ma credo che a questi aspetti abbia già pensato. In bocca al lupo!

  6. Buongiorno,riguardo le informazioni da inserire nel quadro RS circa alcuni dati che interessano i forfettari,vedi circ.10 di aprile dell’Ag.delle Entrate,qualora non ci siano in quanto il contribuente non ha corrisposto alcun emolumento a terzi né ha dipendenti o collaboratori né ha in uso beni né ha costi da dichiarare sulla base di fatture ricevute,può il contribuente medesimo non avere nessun obbligo a compilare il quadro RS anche perché la propria attività è mera prosecuzione dagli anni precedenti come impresa individuale cosiddetta “marginale” e rientrante dall’anno 2015 nel nuovo sistema forfettario con imposta sostitutiva al 15%? Grazie per il contributo.

  7. Salve, certamente se non ci sono elementi da inserire il quadro può non essere compilato dal contribuente in regime forfettario.

  8. Buongiorno,

    ho aperto la partita Iva il 13 ottobre 2016 e chiedo se posso fatturare, oramai in data gennaio 2017, tutti i proventi del lavoro occasionale 2016 per i quali ancora non ho emesso ricevuta alcuna e per i quali, peraltro, ancora non è stata versata la ritenuta d’acconto. O non posso, invece, fatturare solo per i proventi derivanti da giornate lavorate post quem?
    Grazie.

  9. Le prestazioni che può fatturare sono quelle effettuate dopo l’apertura della partita Iva, per le prestazioni precedenti deve rilasciare ricevuta.

  10. Buongiorno,

    Ho un lavoro dipendente con un compenso annuale lordo di 23.000 euro e ricevo il contributo degli 80 euro mensili.

    Ho già avuto in passato (dal 2007 al 2012) una partita IVA agevolata (codice attività 74878 altre attività di servizi alle imprese) che nel 2012 è stata chiusa. In quegli anni sono stata iscritta alla gestione separata INPS e ho versato i contributi.

    Vorrei sapere se posso aprire una nuova partita IVA in regime forfetario agevolato con imposta sostitutiva del 5% per una nuova attività professionale e se in tal caso devo riscrivermi alla gestione separata INPS e se perdo gli 80 euro di contributo mensile.

    Grazie.

  11. Può aprire una nuova partita Iva, in regime forfettario con imposta sostitutiva al 5% senza perdere il beneficio di 80 euro.

  12. Molte grazie per la risposta chiara e sollecita. Mi rimane solo il dubbio della eventuale reiscrizione alla gestione separata INPS. Devo fare una nuova iscrizione ?

    Grazie.

  13. Grazie molte per la risposta chiara e sollecita. Mi rimane solo il dubbio se devo reiscrivermi alla gestione separata INPS.

    Grazie.

  14. Non ci sono cancellazioni dalla gestione separata, una volta iscritti lo si resta sempre, anche se per un periodo non si è tenuti a versare contributi.

  15. Lei continua ad essere iscritta alla gestione separata, dovrà poi versare i relativi contributi.

  16. Nel caso si è in ritardo di 1 anno nell’apertura della p.iva è corretto dire che si può aprire la p.iva in modo tardivo pagando sulle 100 euro ed emettendo ricevuta per le prestazioni precedenti all’apertura della stessa?
    Nei vari articoli leggo poi di questo limite dei 5.000 euro.E’ vero che sotto i 5.000 euro non si è tenuti ad aprire la p.iva o fin quando il lavoro non è occasionale si ha l’obbligo dell’apertura p.iva anche con guadagni inferiori ai 5.000 euro annui?Sembra che ognuno la pensi in modo diverso,vorrei sentire la sua.
    Grazie

  17. L’obbligo di aprire partita Iva è dato dall’abitualità dell’attività esercitata a prescindere da qualsiasi limite quantitativo. Quando l’attività è abituale e continuativa vi è l’obbligo di aprire partita Iva. Se siamo in ritardo con l’apertura bisogna affrettarsi perché in caso di controlli si rischiano sanzioni.

  18. Mi è parso di capire che in questi casi ci sono 2 possibili vie:

    -il reddito può essere soggetto a imposta del 23% al lordo di detrazioni e i contributi si verserebbero sulla differenza tra i 5000 euro e il reddito totale

    oppure

    -aprire p.iva come ha detto lei pagando una sanzione di circa 100 euro e applicare il regime forfettario normalmente

    Ha senso?

  19. Le due ipotesi non sono alternative. La prima va bene se non intende esercitare in futuro la prestazione professionale, la seconda va bene se si continua l’attività anche in futuro.

  20. Grazie mille per la celere risposta,molto gentile.
    Un ultimo quesito:

    Se il lavoro non è occasionale e si sta sotto i 5000 euro annui si è comunque costretti a versare i contributi INPS in quanto reddiito da lavoro non occasionale,è giusta anche questa affrmazione?

  21. Se per lavoro non occasionale intende con partita Iva, i contributi Inps sono sempre dovuti, qualunque sia il reddito percepito.

  22. Quindi non ho nessun tipo di agevolazione se sto sotto la soglia di 5000 euro(con p.iva)?Non mi cambia nulla tra guadagnare 5000 o 8000 all’anno?

  23. Buongiorno, ho letto con vivo interesse i vari commenti e risposte sempre utilissime. Desidero proporvi la situazione di mia figlia riguardante l’anno 2016. E’ stata dipendente per i primi tre mesi (ricevuto il CU), poi ha ricevuto l’indennità disoccupazione fino a fine settembre (ricevuto il CU INPS) e il 4 ottobre ha preso la partita IVA a regime forfetario.Ricavi con IVA solo € 4060 fino a dicembre. Ha anche riscosso introiti con ricevuta d’acconto precedente alla partita IVA per un totale lordo di € 9.000 (con tipologia reddituale M e B). Ora con la presentazione modello unico i contributi previdenziali alla gestione separata INPS sono del 27,72% soltanto sui 4.060 ricevuti da quando ha la partita IVA e ugualmente per l’IRPEF al 5%? Può portare a detrazione le ritenute d’acconto avute precedentemente?Ringrazio e mi scuso ma è la prima volta che mia figlia è coinvolta in questa esperienza essendo sempre stata dipendente e sono un pò preoccupato che si sbagli qualcosa

  24. Sua figlia dovrà compilare il modello Redditi, e pagare i contributi sulla somma delle prestazioni occasionali che supera i €. 5.000 e sulla partita Iva, e poi versare l’Irpef sulla prestazione occasionale e l’imposta sostitutiva sui redditi dell’attività. Il consiglio che posso darle è di non fare da solo, il rischio di commettere errori è alto in questi casi. Se vuole siamo a disposizione per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Mi faccia sapere se interessato.

  25. Salve, una socia di capitali in una s.a.s che precepisce circa 7000 euro netti (commercio editoria), può aprire una attività di creazione e vendita dei propri manufatti (bigiotteria) con regime forfettario? Io sono una creativa che vende su alcuni marketplace e dato che sto vendendo in modo continuativo in Italia e all’estero (anche fuori dall’Europa), volevo regolarizzare la mia posizione. Nel caso fosse possibile, rientrerei nella categoria del commercio al dettaglio e all’ingrosso? Grazie mille

  26. Se vuole possiamo parlare di questi aspetti in una consulenza, e se vuole potrà avvalersi della nostra assistenza qualora voglia aprire partita Iva.

  27. La possibilità di aderire al regime forfettario è preclusa ai soci di società di persone. Per tanto potrà giovare di tale regime solo recedendo dalla società, o potrà comunque aprire la sua attività con un regime contabile semplificato, e poi passare al forfettario in un secondo momento, sempre previo recesso dalla società di persone.

  28. Salve
    vorrei sapere se per aderire al regime forfettario, in caso di attività commerciale non continuativa che rientra nei limiti di reddito di cui alla legge 190/14, sono obbligato ad aprire la partita iva.
    grazie

  29. Salve, ho 19 anni, fino ad ora non ho mai lavorato, da quest’anno dovrei lavorare online per appen, è una cosa da poco (dalle 20 alle 30 ore a settimana) sicuramente meno di 15mila all’anno. E voglio aprire un negozio ebay come venditore professionale, chiaramente con partita iva. Posso aderire al regime forfettario?

  30. Bisogna vedere se rispetta tutti i requisiti necessari. Se vuole possiamo sentirci in privato per una consulenza.

  31. Buon giorno mo marito è dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in una impresa di saldature come operaio. la casa in cui solo lui ha residenza vorremmo diventasse bed and breakfast con apertura della partita iva . il quesito è il seguente: il tetto dei 50.000,00 euro per rientrare nel regime forfettario previsto dal 2016 per le attività di alloggio e ristorazione comprende il reddito lordo da lavoro dipendente? che nel caso di mio marito ammonta 27.000,00 euro circa?
    La aprirei volentieri io questa attività,, anche perchè sarò o a gestirla, ma non ho la residenza in questa casa, prerogativa imprescindibile per poter avviare la scia come bed and Breakfast
    grazie

  32. Salve Lisa, un aspetto con questo non può avere una risposta in un commento, mi contatti in privato, e valuteremo la situazione.

  33. Salve, sono un libero professionista (architetto), in questo momento senza partita iva, che negli ultimi tre anni non ha mai superato le 4.000 euro di reddito prodotto per mie collaborazioni occasionali.
    Nel 2018 quale regime dovrei adottare visto, che per noi professionisti iscritti all’albo di competenza, non è più previsto il regime delle prestazioni occasionali?
    Oppure sarebbe meglio cancellarmi dall’ordine di competenza per usufruire del regime delle prestazioni occasionali?

  34. L’iscrizione all’ordine non è facoltativa ma obbligatoria se si esercitano attività per cui è necessaria l’iscrizione. Gli iscritti devono operare esclusvamente se svolgono attività in proprio con partita Iva (niente prestazione occasionale).

  35. Salve e grazie per le valide informazioni che offrite sul vostro sito. Ho un dubbio riguardante un requisito per usufruire del Regime Forfetario 2016 e riguarda quello dell’erogazione di compensi per i collaboratori che non può superare la soglia dei 5000€/anno. Vi chiedo: questo requisito, questa soglia, valgono anche per compensi erogati per prestazioni occasionali di lavoro autonomo? Qualora io mi servissi solo di questa tipologia di lavoro potrei sforare la soglia dei 5000€/anno?

    Grazie fin d’ora
    Davide

  36. Salve Davide, il requisito riguarda anche il lavoro autonomo occasionale. Occorre rispettare la soglia.

  37. Buongiorno,
    come architetto under 35 che sta per aprire partita iva, qual’è il requisito per il regime forfettario?
    Sotto 30000lordi o 15000lordi? Conviene iscriversi all’ordine nonostante sia una “finta” partita iva in quanto dove lavoro attualmente ed esclusivamente per questo studio mi richiedono partita iva?dovrei pagare solo il 5%?il contributo a inarcassa (cassa architetti) è comunque da versare?

    Grazie mille!
    un sacco di dubbi…

  38. Francesca posso sicuramente aiutala a risolvere i suoi dubbi e se cerca un commercialista che la assista con la sua attività posso aiutarla anche in questo. Mi contatti in privato a questa mail: info@fiscomania.com

  39. Salve . Ho una domanda se io emetto una fattura il 31 dicembre 2018 per le prestazioni da libero professionista per il mese di dicembre e vengo pagato a metà gennaio dell’anno prossimo 2019 , questo paga viene calcolata nel reddito 2018 o quello dell’anno dopo 2019 ?
    Grazie

  40. Il regime forfettario è un regime che calcola il reddito in base al principio di cassa.

  41. Questo vuol dire che la mia paga di dicembre 2018 verrà calcolata nell’anno d’imposta 2019 , giusto , quando il bonifico sarà presente nel mio conto corrente ovvero 2019 ? Grazie per la risposta

  42. Buongiorno, ho una domanda urgente da sottoporre.

    Sono in stato di disoccupazione (Naspi) da giugno 2018 a seguito della chiusura dell’azienda dove lavoravo come dipendente.

    Ieri mi ha contattato un’azienda che mi propone un lavoro da svolgere in 3 mesi possibilmente con P.iva
    che io ovviamente non ho.
    In alternativa mi ha detto che senza P.iva potrei accedere alla gestione separata INPS.

    Sinceramente non ho capito bene quest’ultima cosa, ma quello che temo è sospendere l’attuale
    Naspi per lavorare questi 3 mesi e poi non poterla più percepire.

    Ovviamente l’azienda ha escluso la possibilità di operare con prestazione occasionale e quindi se voglio lavorare secondo loro dovrei o aprire P.iva o accedere alla gestione separata.
    Tra l’altro per quest’ultima la mia commercialista ha detto che è comunque necessaria la P.Iva.

    Come potrei fare secondo voi? Vorrei aderire a quest’offerta lavorativa ma non posso permettermi assolutamente di perdere poi la Naspi con manovre di apertura P.iva o altro.
    Non ho altri clienti in giro.

    Spero sappiate consigliarmi qualcosa.
    Domattina devo dare una risposta.
    Grazie mille in anticipo

  43. Se vuole ci sentiamo in privato per una consulenza, quello che posso dirle è che non può operare con prestazione occasionale. Nei rapporti con un committente la prestazione occasionale è vietata.

  44. Buongiorno, ho una questione da sottoporvi in merito al regime forfettario. la situazione è la seguente:
    nell’anno 2016 ho aperto ditta individuale a Verona (laboratorio di pasticceria, sezione artigiani) come regime forfettario usufruendo dell’aliquota ridotta al 5% . Ho cessato attività il 27/06/2018 causa trasferimento in altra città.
    Ora per la fine 2018 /inizio 2019 ho in procinto di riaprire la stessa attività nella città in cui mi sono trasferita.
    La mia domanda è la seguente: posso riaprire con lo stesso regime forfettario anche se per i tre anni precedenti ho eseguito lo stesso tipo di attività ?
    Per quanto riguarda la riduzione invece dell’aliquota dal 15 % al 5% invece non è più possibile giusto?
    L’unica cosa che mi preme è poter almeno riaprire con regime forfettario. Grazie in anticipo.
    Paola

  45. Potrà aprire in regime forfettario, la prosecuzione dell’attività è un vincolo ma riguarda chi passa da lavoro dipendente ad autonomo. L’aliquota ridotta però non potrà utilizzarla.

  46. Buonasera, qualche dubbio:
    1) ho emesso quest’anno tre ricevute di prestazione occasionale, per poi aprire partita IVA forfettaria. Poiché andrò molto vicino al limite di reddito annuale (20000 invece di 30000 in quanto aperta partita IVA con data 1 Maggio), volevo chiedere se i redditi derivanti da quelle prestazioni occasionali sono da contare riguardo questo limite o meno (e in caso se vanno contati al netto o al lordo della ritenuta d’acconto).
    2) il mio committente sostiene che non bisognava apporre alcuna marca da bollo sulle ricevute di prestazione occasionale (superiori a € 77.47), ma leggendo in varie guide sembrerebbe il contrario.
    3) posto che per la prestazione occasionale è presente il limite di 30 giorni di lavoro verso uno stesso committente, la mia si configura comunque come prestazione occasionale contando che gli effettivi giorni di lavoro sono stati minori di 30 ma le date delle ricevute spaziano più di 30 giorni?
    4) nel caso in cui il punto precedente sia negativo, ovvero che la mia non si configuri come prestazione occasionale, avrei negato l’accesso alla tassazione agevolata al 5% sul regime forfettario?
    Mi scuso per le tante domande e vi ringrazio per l’attenzione.

  47. La prestazione occasionale e il regime forfettario sono regimi diversi con regole diverse di tassazione. La marca da bollo va su ogni ricevuta che supera la soglia che ha indicato. Il limite di 30 giorni sulle prestazioni occasionali è abolito dal 2015. Per maggiori info sono a disposizione per una consulenza.

  48. Buonasera.
    Sono ditta individuale con codice ATECO 71 in regime forfettario.
    Faccio un esempio: emetto una fattura di Importo 100 euro + Contributo integrativo 4% L.335/1995 di 4 euro + Bollo da 2 euro = Totale 106 euro.
    Su questa fattura la percentuale del 78% va calcolata sul compenso incassato di 106 euro oppure su 104 euro (sottraendo i 2 euro del bollo)?
    Grazie

  49. Salve
    ho 45 anni e ho aperto quest’anno una partita iva a regime forfettario. L’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni vale dunque per gli anni 2018-2022 (quindi fino alla dichiarazione dei redditi del 2023) o, come mi ha indicato un amico commercialista, fino al 2021 (dichiarazione dei redditi 2022)?
    Ringrazio per l’attenzione e per la disponibilità con cui vengono accolte le domande di noi ignoranti in materia fiscale. Gli articoli e le risposte alle domande sono sempre così chiari ed esaustivi! I miei complimenti.

  50. L’imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività, riguarda i primi cinque anni di attività, poi rispettando i requisiti si passa all’aliquota del 15%.

  51. BUONASERA, SONO UNA STUDENTESSA DI INGEGNERIA DI VENTUNO ANNI, LAVORO PART TIME DUE GIORNI A SETTIMANA E VORREI APRIRE UNA PARTITA IVA PER POTER FATTURARE LAVORI DI ASSISTENZA INFORMATICA CHE MI HANO OFFERTO. POSSO APRIRLA E CHE VANTAGGI HO IN QUANTO GIOVANE E DONNA?

  52. Se vuole mi scriva a questa mail: info@fiscomania.com, così possiamo fare analizzare meglio la sua situazione indicarle costi e adempimenti e nel caso spiegarle il nostro servizio di consulenza legato ai soggetti con partita IVA.

  53. Salve volevo esporre una caso pratico che mi è capitato; donna di 45 anni laureata in ingeneria, che ha perso il lavoro dopo aver avuto un figlio, dopo 5 anni lavora3 mesi part-time presso uno studio per esigenze loro limitate nel tempo…l’anno dopo decide basta e si apre la partita iva usufruendo del regime forfettario al 5%..da startup.ci prova insomma..si iscrive regolmente all’albo prfessionale e paga i contributi e cerca di trovare clienti…nel corso dell’anno lo stesso studio la ricontatta, lei dice che ha deciso di svolgere la libera professione e a volte lavorano insieme o le da dei lavori o le passa dei clienti che per lo studio sono antieconomici o che vogliono risparmiare perchè ovviamente lei non applica iva e rda e quindi è più competitiva(cerificazioni energetiche ecc)…su purtroppo un misero 10.000 euro annuali perchè come detto ci prova, ma a 45 anni è difficile forse le fatture fatte allo studio sono il 40% del totale.ora con le novità che fa???Deve passare al regime ordinario perchè nel 2017 aveva lavorato come dipendente part-time 3 mesi? Perchè da un lato so che chi è iscritto all’albo svolge un’attività professionale che per espressa indicazione del ministero del lavoro non è confrontabile con il lavoro subordinato è non può essere una finta partita iva, ma fra chi ha chiesto le risposte sono state le più diverse…si puoi continuare, non non puoi o magari si e no vedi te…non si capisce la ratio della norma e chi colpisce..per lei aderire al regime ordinario dati anche i costi di gestione ecc sarebbe antieconomico e soprattutto non potrebbe più accaparsi dei clienti con le condizioni di vantaggio che aveva anche per loro…su alcuni siti leggo che si parla di colpire che lavorava da dipendente ed è stato licenziato per poi divenire sostanzialmente una partita iva con unico committente e/o una società intermediaria creata ad hoc per lo scopo, ma rinconducibile al primo soggetto…chiarisco da ultimo che la signora in questione ha studio separato per i cavoli suoi a casa e suo computer con i suoi programmi, non opera certo nello studio con il quale ogni tanto collabora e l’aiuta.Grazie mille

  54. Se la signora è un professionista con cassa professionale iscritto ad un albo, può continuare ad operare in regime forfettario, anche con ricavi provenienti da uno stesso committente, non c’è la fattispecie di falsa partita IVA. Il problema è che ha lavorato part-time per lo stesso datore di lavoro negli ultimi due anni e allo stesso modo la maggior parte del suo reddito deriva da quel datore di lavoro. Non si può applicare il regime forfettario. Condivido con lei che la ratio della norma non è quella di colpire soggetti come la signora, che ne restano di fatto a subire questo meccanismo distorsivo. Non vedo soluzione possibile.

  55. Salve, sono un pensionato di 65 anni. Sono un Ingegnere Elettronico che lavorava come dipendente in ambito informatico. Volendo continuare a lavorare nello stesso ambito come freelance, non ero iscritto a nessuna cassa, vorrei sapere se aderendo al regime forfettario del 2019, potrei pagare il 5% come IRPEF e il 24% come contributi INPS a gestione separata ? Rientrerei come codice ATECO nelle attività professionali scientifiche e tecniche ? Questi contributi che verserei mi andrebbero ad aumentare la pensione ? Dopo quanto tempo ed in che misura ? Grazie 1000.

  56. Salve Umberto, prima di tutto bisogna vedere se ha i requisiti per operare in regime forfettario e l’attività che concretamente vorrebbe svolgere. Da qui si può individuare il codice attività. I contributi comunque difficilmente potranno essere portati a cumulo con la pensione. Se vuole posso analizzare meglio la sua posizione in consulenza .

  57. Salve Umberto, per prima cosa bisogna verificare se può accedere al Regime Forfettario e con quale codice attività. In ogni caso i contributi difficilmente andrebbero a cumularsi con quelli della pensione. Su questo aspetto, comunque, consiglio un passaggio con l’INPS.

  58. Ciao Federico, complimenti per le ottime risorse che metti a disposizione della comunità!
    Avrei una domanda: quando si parla di partita IVA con regime forfettario è prevista la possibilità di avere entrate solo e soltanto da un unico committente? Preciso che si tratta di lavoro autonomo di tipo intellettuale, senza vincoli di orario, ma reso costantemente tanto da produrre una restribuzione mensile variabile commisurata alla quantità di ore lavorate, e svolto con propri mezzi presso la propria residenza?
    Grazie per l’attenzione!

  59. Salve Tabata, la risposta è negativa chi lavora per unico datore di lavoro ha il problema delle c.d. “false partite IVA”, ovvero attività che sarebbero di lavoro subordinato mascherate dell’utilizzo di una partita IVA. Anche operando in regime forfettario il problema rimane.

  60. Buongiorno Gentile Fiscomania,
    Il regime forfettario può essere utilizzato anche per i redditi 2018, quindi nella dichiarazione del 2019 oppure è troppo tardi?
    Sicuramente lo utilizzerò dal 2019 in poi, ma visti i vantaggi vorrei passarci subito.
    Essendo commerciante dovrei versare la rettifica IVA? (ho letto il vostro articolo https://fiscomania.com/rettifica-della-detrazione-iva-forfettario/)
    Non ho beni strumentali di valore, ma solo un magazzino merce, che potrei “stimare” un pochino al ribasso se dovessi versarci poi l’iva.
    Grazie!

    PS.
    Nel 2018, ammettendo che sia possibile utilizzare sin da subito il forfettario, ho assunto una badante per un familiare, i cui redditi sono superiori ai 5.000€ annui. Questo mi esclude dal regime o no, visto che non fa parte della mia sfera lavorativa?
    So che ora la normativa è cambiata, quindi non sarebbe un problema da qui in avanti.

  61. Buongiorno, espongo il mio problema. Sono una professionista iscritta all’ albo a seguito di un periodo di praticantato presso uno studio di consulenza del lavoro. In attesa di svolgere l’ esame di stato per l’ accesso alla professione, ho lavorato presso il mio ex dominus come lavoratrice dipendente assunta con contratto.
    Una volta aperta la partita Iva ho fatto accesso al regime forfettario con applicazione dell’ imposta al 5%. Fino a Dicembre 2018 ho lavorato per conto di vari clienti e ho collaborato anche con il mio ex datore di lavoro (in maniera prevalente se si considera il fatturato). Nel 2019 posso accedere al regime forfettario se non lavorerò in prevalenza presso di lui? o i requisiti si riferiscono all’ anno precedente. Preciso che il rapporto di lavoro si è concluso a Marzo del 2017.
    Grazie

  62. Salve Lucilla, nel caso di pratica per poi esercitare la professione, come nel suo caso, non operano i limiti legati alla prevalenza del precedente datore di lavoro. Quindi può operare in regime forfettario se rispetta tutti gli altri requisiti.

  63. Buongiorno Dottore,
    anzitutto mi chiedo che senso abbia far aprire una Partita IVA in regime forfettario quando l’attività è fuori campo di applicabilità dell’IVA. E’ come avere un numero di telefono senza il telefono.
    Premesso poi che la legge 145/2018 prevede la possibilità per un dipendente di poter svolgere un’attività autonoma usufruendo della flat tax al 15% è del tutto evidente che tale attività, giocoforza anche per il solo tempo che rimane, rappresenti una sorta di attività professionale occasionale seppur autonoma rispetto all’altro reddito dipendente, a meno che inventino una giornata di 48 ore.
    Oggi in alcuni casi (es. un dipendente che ha anche un incarico di amministratore in una società di capitali non riconducibile – rif. Cass.Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545) il compenso viene assoggettato alla ritenuta d’acconto e ai contributi INPS gestione separata, tutto alla luce del sole, ed il reddito si cumulava e veniva tassato con imposta progressiva.
    Oggi per la medesima attività, per usufruire della flat tax 15% perchè si deve aprire una partita IVA per un’attività non soggetta a IVA visto che la ratio della legge mira a ridurre la burocrazia?
    Grazie e cordialmente.

  64. Tutti i soggetti che operano in maniera professionale e continuativa devono operare ed essere riconosciuti come operatori professionali. Poi il fatto che non ci sia applicazione dell’IVA è una semplificazione, riguardo a questa categoria di soggetti. La partita IVA non inquadra una attività solo dal punto di vista IVA, ma anche dal punto di vista reddituale. Per questo comunque si richiede l’apertura della Partita IVA.

  65. Buongiorno,
    l’anno scorso, ad agosto, sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (riassetto organizzativo) ho deciso quindi di aprire partita IVA nel 2019. L’azienda in cui ho lavorato mi propone di dare assistenza su software che ho scritto io, ma da come leggo, continuando a fatturare per la vecchia azienda perderò la possibilità di accedere al regime forfettario, compresa l’agevolazione per le startup, è corretto? Considero di fare un 20% del fatturato annuo complessivo con la vecchia azienda.
    Grazie!

  66. Salve Simone, affinché operi questa preclusione è necessario che lei fatturi per oltre il 50% del fatturato al suo ex datore di lavoro. Nel caso in cui la percentuale di fatturato sia inferiore al 50% (quindi non vi è prevalenza) può operare in Regime Forfettario. L’agevolazione start-up, invece, non può trovare applicazione in quanto l’attività autonoma è prosecuzione di attività precedentemente svolta come dipendente.

  67. Buongiorno Dottor Migliorini,
    Vorrei cortesemente sapere, in vista del mio passaggio al regime forfettario, se le rimanenze di merce che detengo (e su cui dovrò versare la rettifica iva) sono da calcolarsi al 100% del loro valore di acquisto indipendentemente dalla data in cui lo ho comperate?

    ES.
    Merce acquistata nel 2017 e merce acquistata nel 2010,2011,2012 ecc… (e non ancora venduta) sono da valutare allo stesso modo?
    Inutile dire che pagare l’iva sulle rimanenze può avere un peso non indifferente…
    Grazie

  68. Salve Marcello, il calcolo del valore delle rimanenze avviene seguendo le regole ordinarie, ovvero per categorie di beni, a quantità e valore. Oppure, se si tratta di beni omogenei seguendo i criteri di determinazione del costo, primo tra tutti il LIFO, da confrontare con il valore di mercato. Articolo 92 del TUIR.

  69. Buonasera,
    complimenti per l’articolo, uno dei migliori letti fino ad ora e che forse mi ha tolto in parte un dubbio. In parte perché ci sono voci che mi dicono di si e voci che dicono di no. Persino i funzionari dell’Agenzia delle Entrate non mi sanno dare certezze in merito…Mi spiego meglio:

    Allora fino al 2017 ero in contabilità semplificata, lavoratore autonomo e fatturavo con applicazione dell’iva, del cap al 4% e la ritenuta d’acconto. Lavoro presso uno studio commerciale, dove fatturo solo ed esclusivamente a mio suocero. Nel 2018 sono passato nei minimi fatturando solo l’imponibile e il cap al 4% (78% di deducibilità al 15% di imposta sostitutiva). Adesso per il 2019 posso rimanere nel nuovo regime oppure vale il discorso del “VINCOLO AL DATORE DI LAVORO” ? A mio avviso no, perché si parla di dipendenti che cessano il rapporto di lavoro per aprire la partita Iva. Oppure ci rientro anche io ? Spero che mi tolga definitivamente questo dubbio…Grazie mille, Buona serata

  70. Salve Francesco, la norma parla genericamente di ex datore di lavoro, inteso come datore di lavoro dipendente. Quindi, dal tenore della norma non c’è una preclusione se fattura allo studio commerciale per cui lavorava prima sempre a partita IVA, ma con diverso regime fiscale. Il problema, semmai, se non è iscritto ad albo professionale, di partita IVA in monocommittenza, quindi, una c.d. “partita IVA mascherata”.

  71. Buongiorno,
    sono un lavoratore dipendente, assunto come impiegato commerciale, per una S.r.l. italiana e svolgo l’attività di programmatore informatico fornendo anche assistenza ai clienti ed installazione presso gli stessi dei prodotti realizzati anche da me.
    Mi è stato proposto di aprire la Partita I.V.A. e lavorare per una società estera di nuova costituzione di Andorra; il mio attuale principale sarebbe lo stesso della nuova società perchè socio anche di questa.
    le mie domande sono:
    – posso aprire una Partita I.V.A. come Start Up Regime forfettario 2019?
    – non essendo iscrivibile in nessun albo professionale ma, svolgendo l’attività di consulenza e sviluppo software per un’unico cliente estero, nella qui compagine sociale compare il socio della ditta per qui lavoro ora può essere vista come “falsa Partita IVA”?
    Ringrazio anticipatamente, distinti saluti.

  72. Salve Andrea, il problema principale della situazione che mi pone è quello della “falsa partita IVA”. Vedo poi anche dei problemi per il requisito start-up nella sua attività. Comunque, per maggiori info sono a disposizione per una consulenza.

  73. Mia figlia, dopo la laurea triennale, ha fatto uno stage di 6 mesi come traduttrice presso un’agenzia francese che in seguito l’ha assunta nserendola i però in area commerciale. Qualche mese fa si è licenziata ed è tornata in Italia per completare gli studi: per mantenersi, ha cominciato a fare qualche traduzione come free lance per l’agenzia francese. Sicuramente non supererà i 5000 euro l’anno ma le traduzioni potrebbero essere anche molto frequenti:verrebbero comunque considerate prestazioni occasionali? Oppure dovrà necessariamente aprire una partita IVA? Grazie

  74. Salve Stefania, da quello che mi dice sua figlia deve necessariamente pensare all’apertura di una Partita IVA. L’attività, infatti, non può essere definita occasionale se le traduzioni avvengono con frequenza. Se vuole possiamo parlarne in privato in call, scegliere il regime fiscale e simulare tasse e contributi. Se vorrà potrà poi affidarsi a noi per la gestione fiscale di tutti gli adempimenti connessi.

  75. Buongiorno Federico,
    L’IVA Forfettaria si applica solo per i lavoratori autonomi?
    Siamo un gruppo di 3 ragazzi con l’idea di aprire una start-up legata all’informatica, ma non abbiamo compreso se il regime forfettario si applica alle società o solamente alle partite IVA autonome.
    Grazie mille
    Mauro

  76. Salve Mauro, il Regime Forfettario si applica solo alle partite IVA individuali. Se volete trovare la migliore struttura per il vostro business e un consulente che vi aiuti negli aspetti di business e fiscali, contattatemi in privato per una consulenza.

  77. Salve dottore. Sono un ingegnere titolare di partita IVA in regime forfettario. Mi si dà ora l’occasione di diventare promotore per una ditta operante in tutt’altro settore. Domande:
    1) posso aggiungere questo secondo codice ateco alla mia vechia partita IVA?
    2) Ai fini contributivi io sono già iscritto ad Inarcassa. Dovrò iscrivermi anche ad altra contribuzione?
    Grazie mille per la gentile risposta.

  78. Salve Alfredo, l’attività di agente di commercio prevede diversi requisiti da rispettare, ed ha anche diverse limitazioni per le altre attività che si possono esercitare. Se vuole ne parliamo insieme in privato, la situazione richiede maggiore dettaglio.

  79. Salve Dottore, svolgo attività di libero professionista come dottore agronomo e ho aderito al regime forfettario. Mi trovo nella situazione di emettere una fattura per un lavoro occasionale svolto in Spagna per una ditta (agenzia viaggi) con sede legale in Spagna. Come devo emettere questa fattura? Grazie mille per la cortese risposta.

  80. Salve Alessandro, deve emettere una normale fattura in regime forfettario relativa alla prestazione svolta. Dovrà inserire la dicitura “inversione contabile” nella fattura. Per maggiori info mi contatti in privato.

  81. salve, ho una p.iva aperta dal 2003 e volevo passare al regime forfettario in quanto il mio volume di fatturato è basso.
    Il mio commercialista, però, me lo ha sconsigliato per 2 motivi:
    1) perchè dovrei pagare l’iva sulle rimanenze totali al 31 dicembre;
    2) siccome vendo articoli con reserve change dovrei comunque versare l’iva sulle vendite riguardanti gli articoli soggetti a reserse change.
    E’ tutto vero questo? con la nuova legge di bilancio 2020 non c’è alcun excamotage a queste 2 problematiche?
    grazie

  82. Salve Giovanni, da un punto di vista teorico quello che le ha detto il suo consulente è corretto, poi bisogna vedere l’impatto di queste variazioni, e per quello occorre una simulazione numerica.

  83. Salve mi piacerebbe se possibile avere un chiarimento. Sono socia accomandante di una sas e al contempo avvocato. Il 17 dicembre abbiamo provveduto insieme agli altri due soci a fare lo scioglimento presso il notaio della Sas la quale è stata messa in liquidazione, e il liquidatore è il socio accomandatario. Vorrei sapere se la sas in liquidazione possa essere ostativa al regime forfettario per il 2020. Grazie infinite!

  84. Salve, mi riferisco alla frase: “Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato”.
    Se nel mio caso ho due periodi di lavoro dipendente da gennaio a marzo, poi un periodo di Naspi e quindi un periodo di lavoro dipendente da luglio a dicembre (in corso) devo sommare i redditi netti dei due periodi e vedere se il totale è inferiore a 30.000 euro?
    E se io cessassi il lavoro dipendente entro la fine dell’anno, iniziando una attività di libera professione nel gennaio, dovrei lo stesso considerare il limite dei 30000 euro oppure sarei sicuramente nelle condizioni per rientrare nel forfettario? Grazie!

  85. Volevo precisare anche che attualmente sono nel periodo di prova e quindi potrei lasciare senza problemi il mio lavoro entro la fine di quest’anno, oppure entro la metà di gennaio 2020. Cosa mi conviene fare? Cambia qualcosa se lascio il 10 gennaio ad esempio?

  86. Salve Giovanni, lei deve sommare tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente rispetto a quello in cui vuole applicare il regime. Questo anche ci sono stati più datori di lavoro. Se nell’anno precedente si supera la soglia nell’anno successivo non si può applicare il Regime Forfettario.

  87. Grazie, io avevo anche interpretato che il limite di 30000 euro riguarda chi vuole avere sia lavoro dipendente e p.i. a forfait. Interpretazione non esatta, a quanto pare… Io vorrei lavoraree solo tramite p. iva

  88. Domanda sulla causa di esclusione seguente:

    le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

    Se io ad esempio vivevo e lavoravo per un datore di lavoro inglese nel Regno Unito per i due periodi di imposta precedenti, e mi viene offerta la possibilità di trasferirmi in Italia e lavorare per la stessa azienda ma come lavoratore autonomo, cambia qualcosa? O si e in ogni caso esclusi?

  89. Salve ho cessato l’attività di dipendente il 30/11/2019 e in pensione INPS DAL 01/12/2019, con un reddito di lavoro dipendente di € 27.406,04 e un reddito di pensione di € 2.190,59 per un totale anno 2019 di € 29.596,63.
    La mia domanda è:
    1 – avendo un reddito di lavoro dipende e di pensione non superiore a € 30.000 posso accedere al regime forfettario per l’anno 2020 ?
    2 – il requisito di € 30.000 deve esserci anche per gli anni successivi?
    Sicuro in una Vs. risposta
    Distinti saluti

  90. Il regime forfettario è precluso solo se si supera la soglia di 30.000 euro di lavoro dipendente o pensione (nell’anno precedente a quello di avvio del regime). Il limite di reddito deve essere verificato ogni anno, in relazione all’annualità successiva di accesso al regime.

  91. buongiorno nel regime del forfettario e possibile detrarre il canone di affitto e delle spese condominiali?premetto che abbiamo un Bar tra l’altro non abbiamo ricevute fiscali dei pagamenti per un totale di 2 anni,pagamento in contanti tra l’altro parlo degli anni 2017-18-19-20

  92. Buongiorno una domanda… Per rientrare nel regime forfettario devo non aver ottenuto redditi superiori ai 30.000 € nel precedente anno. Io lavoro come frontaliere in Svizzera e i redditi del 2019 superano i 30.000 €, ma quest’anno sono stato licenziato a causa di questa emergenza e a fine Maggio terminerò il mio lavoro. So che in caso di licenziamento il limite del reddito non è più preso in considerazione. La mia domanda è: essendo stato licenziato nel 2020, dovrò aspettare fino al 2021 per poter aprire la partita IVA a regime forfettario? Grazie e complimenti per il suo lavoro!

  93. Buongiorno Dott. Migliorini, sono attualmente dipendente a tempo determinato (inizio a Febbraio 2020 e scadenza in Agosto 2020); mi è stato proposto dall’Azienda di diventare autonomo e mi hanno spiegato e informato di questa possibilità a regime forfettario. Ho lavorato precedentemente per un’altra Azienda dello stesso settore dal 2017 fino a Gennaio 2020…sono rimasto a casa a causa dei mancati pagamenti degli stipendi e una crisi aziendale molto seria. A febbraio ho avuto la possibilita di lavorare per questa azienda dove sono tutt’ora (sempre dello stesso settore); purtroppo vedo dei limiti per quanto riguarda il regime forfettario per chi lavorava precedentamente nello stesso settore…..Le volevo chiedere se ho qualche possibilita o è proprio escluso la possibilita di avere questa agevolazione. Grazie 1000

  94. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesta maggiore analisi, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  95. Egregio dottor Migliorini,
    ho acceduto al regime forfettario nel 2019.
    Alla fine del 2020, le regole dell’accesso e suppongo del poter permanervi sono cambiate.
    In particolare mi riferisco all’eliminazione del tetto massimo di spesa in beni strumentali oltre i 20000 euro lordi.
    A tal proposito quest’anno (2020) vorrei fare degli investimenti di beni strumentali che si aggirano intorno ai 20000€, al fine di poter espandere la mia attività. La domanda è questa, qualora procedessi con tali investimenti nel 2020 perderei i requisiti per la permanenza al forfettario? Ricordo io sono entrata nel 2019. Ma c’è chi mi dice che se sono entrata nel 2019 fanno ancora fede le vecchie norme. Ma ho difficoltà a crederlo. Stesso regime ma due misure.
    Le sarei grato potesse fornire le sue delucidazioni e il suo contributo per chiarire un aspetto davvero importante.
    Grazie infinite

  96. Le regole legate alla permanenza nel regime forfettario devono essere verificate di anno in anno, a seconda dei casi guardando l’annualità precedente o quella in corso, seguendo i requisiti indicati nell’articolo (ed aggiornati).

  97. Ciao Federico, in una p.a. è stato affidato un incarico ad un collaboratore con cassa psicologi (2%). Il compenso stabilito per ogni giornata lavorata è da consulente fascia b (300+IVA). E il compenso trimestralmente per questo collaboratore è di 9.780,00 (importo onnicomprensivo). Questo collaboratore in fattura moltiplica le giornate effettuate per 300 e non 366, è corretto? in ogni caso nel contratto è stato specificato 300 +iva potrebbe anche approfittare del fatto che non è tenuto a versare iva e fatturare x l’importo lordo? Dall’importo totale scorpora la sua cassa del 2% fine.
    Grazie per i tuoi post!
    Nicole

  98. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  99. Buongiorno Federico, complimenti per l’articolo davvero esaustivo.
    Vorrei solo capire meglio il significato di questa clausola di esclusione:
    “Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi”
    Significa che se percepisco un reddito da locazione non posso aprire una partita iva con regime forfettario?
    Grazie!

  100. Salve Federico, nel 2021 vorrei passare dall’attuale regime forfetario a a quello semplificato. Per effettuare tale passaggio, e magari creare una ditta individuale, devo comunicare qualcosa all’Agenzia delle Entrate già a dicembre, oppure dovrò sbrigare tutte le questioni a partire dal 1 gennaio 2021? Grazie e buon lavoro!

  101. Buongiorno, a breve vorrei affiancare al lavoro da dipendente (con stipendio sotto i 30.000 €) quello autonomo tramite l’apertura di una P.IVA in regime forfettario. Il mio dubbio riguarda il fatto che da alcuni anni ho degli investimenti in criptovalute (regolarmente dichiarati nell’RW): in caso li vendessi, il ricavo farebbe cumulo per il raggiungimento dei 65.000 €? Grazie mille

  102. Buongiorno,
    sono un medico ospedaliero pubblico che da quest’ anno andrà in pensione e sto valutando la libera professione dopo la pensione.
    Lo scorso anno (2020 ) ho percepito redditi da dipendente superiori ai 30000 euro e cesserò il rapporto di lavoro nel 2021, posso accedere al regime forfettario iniziando la nuova attività nel 2021 ? grazie

  103. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  104. Salve Dottore sono un pensionato vorrei aprire p. Iva a regime forfettario. Il requisito è soltanto in base al mio reddito da pensionato o bisogna cumulare anche quello del coniuge? Grazie

  105. Bell’articolo. Peccato che non si sia parlato della scelta (no al forfait) quando un contribuente ha divrsi oneri detraibili da dedurre:
    spese mediche; spese di ristrutturazione ecc.
    Paolo

  106. Buon giorno,
    sono un artigiano in Forfettario, ho ricevuto una fattura da un mio collega anche lui in forfettario ,
    in questi casi devo integrare la fattura ricevuta con l’ iva e versarla con F24 ?
    grazie mille

  107. Il lavoro come medico a contratto co.co.co. viene inteso come dipendente? Comportando quindi l’esclusione dal regime forfettario se si passasse da quel tipo contratto a partita iva?

  108. Le collaborazione coordinate e continuative sono considerate fiscalmente reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, quindi attenzione per la soglia legata al lavoro dipendente per il regime forfettario.

  109. Si a prescindere dalla soglia dei 30000 euro, il problema di continuare a lavorare per lo stesso datore di lavoro non con contratto co.co.co ma a partita iva sussiste? Considerando che un medico può svolgere diversi lavori, ma andrebbe a fatturare sempre all’asp di riferimento!

  110. Fatturare allo stesso committente non è problematico per i professionisti iscritti ad albo professionale come i medici, ma questo è indipendente dal regime forfettario.

  111. Salve, il calcolo delle tasse per il forfettario si basa Sul principio di cassa.
    quindi ciò che fatturo nel 2021 e incasso del 2022 concorre al reddito del 2022.
    Ma cosa succede alle fatture del 2021 incassate nel 2022 se per il 2022 si sono persi i requisiti al forfettario (superamento limite 65k) come vengono tassate?

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