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Ravvedimento operoso imposte tasse: calcolo online

Fisco NazionaleRavvedimento operoso imposte tasse: calcolo online

Come sanare autonomamente omessi o insufficienti versamenti di tributi erariali: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, Imposta di Registro e IMU con l'applicazione di sanzioni ridotte. Calcolo ravvedimento operoso online.

Calcolo online ravvedimento operoso 2024

Con il seguente strumento di calcolo è possibile effettuare il calcolo del ravvedimento operoso per i principali codici tributo delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, Addizionali Comunali, Cedolare Secca ecc.) del nostro sistema tributario. Tieni presente che il presente calcolo deve essere sempre verificato


ATTENZIONE!
Tieni presente che, nonostante l’attenzione impiegata nella realizzazione dell’applicazione, non possiamo escludere la presenza di errori nei calcoli. Pertanto, l’applicazione è rilasciata solo per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo. Verifica i calcoli con l’Agenzia delle Entrate o con il tuo Commercialista di fiducia.

Scarica il modello F24 per il ravvedimento operoso

Di seguito puoi trovare il modello F24 editabile e compilabile online per predisporre il modello di pagamento relativo al ravvedimento operoso calcolato.


Dal sito è possibile solo elaborare e generare il Modello F24 che poi deve essere stampato e utilizzato per i versamenti in banca o poste. Non è possibile effettuare invio o pagamento del modello.
ll Modello F24 online editabile è un servizio gratuito. L’utente, con l’utilizzo del servizio, solleva il sito Fiscomania.com e il gestore, da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo. L’utente è l’unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei dati prima di procedere con il pagamento. Il sito o il gestore non sono in alcun caso responsabili di eventuali disagi, danni e/o perdite economiche causati dall’uso del modulo.

Istruzioni per il calcolo del ravvedimento operoso 2024

Se hai omesso o effettuato in modo insufficiente un versamento erariale o di tributi locali puoi provvedere in modo autonomo alla regolarizzazione. Questa possibilità è concessa usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti (sia privati che con partita IVA), di sanare errori e ritardi riguardanti il pagamento di imposte e tributi erariali.

L’utilizzo del ravvedimento operoso si perfeziona attraverso il versamento dell’imposta omessa e di una sanzione amministrativa ridotta in base al tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione. Inoltre, sono dovuti interessi di mora in relazione al tempo trascorso. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, il modello F24 Elide, o il modello F23 (a seconda dei casi). Si tratta di una possibilità offerta dalla normativa tributaria e che può essere sfruttata con vantaggio dai contribuenti fino a quando non siano iniziate attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Di seguito puoi trovare tantissime informazioni utili connesse alla possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessi o insufficienti versamenti di tributi erariali.

Che cos’è il ravvedimento operoso per omessi o ritardati versamenti?

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che consente all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.

Nello specifico, l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che la sanzione amministrativa prevista per le violazioni tributaria sia ridotta proporzionalmente al tempo che intercorre dalla commissione della violazione. In particolare, la sanzione è ridotta:

  • Limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (lett. a);
  • Per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-bis);
  • Per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione (lett. b-bis);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. b-ter);
  • Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il processo verbale di constatazione (lett. b-quater);
  • Limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione (lett. c).

Tabella: riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso

La seguente tabella riguarda la riduzione delle sanzioni amministrative previste in caso di ravvedimento operoso per insufficienti od omessi versamenti. La sanzione base è quella del 30%.

Ipotesi di ritardato o omesso versamento di imposte Riduzione della sanzioneSanzione ridotta
Sino a 14 giorni1/15 per giorno di ritardo0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni1/10 del 15%1,5%
Da 31 a 90 giorni1/9 del 15%1,67%
Dal 91° giorno 1 anno dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione1/8 del 30%3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/7 del 30%4,29%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/6 del 30%5%
Se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC”1/5 del 30%6%

Vantaggi e svantaggi del ravvedimento operoso

Attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso è possibile beneficiare di una sanzione amministrativa ridotta, variabile in base al tempo. In buona sostanza, maggiore è il tempo che intercorre tra la scadenza del versamento e la regolarizzazione, minore sarà la riduzione della sanzione ottenibile. In linea generale, la sanzione da ravvedimento è quasi sempre conveniente rispetto a quella ordinaria applicata dall’Amministrazione finanziaria in caso di controlli.

La cosa importante da considerare quando si parla di ravvedimento operoso è che ciascuna violazione commessa deve essere considerata autonomamente. Questo significa, indirettamente, che non è possibile usufruire del cumulo giuridico delle sanzioni (ex art. 12 D.Lgs. n. 472/97) che solitamente viene applicato dall’Amministrazione finanziaria quando notifica la violazione al contribuente.

Quello che voglio dire è di prestare sempre la massima attenzione. Infatti, in alcuni casi il ravvedimento potrebbe rivelarsi meno conveniente rispetto alla definizione agevolata delle sanzioni o all’istituto dell’acquiescenza (ex art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97). In questi casi, la riduzione delle sanzioni è ad 1/3 della sanzione irrogata (e non del minimo), con possibilità di cumulo giuridico. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’Amministrazione finanziaria applichi sempre la sanzione minima prevista per la violazione commessa.

Quali gli effetti premianti del ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso permette di rimuovere la violazione commessa dal contribuente. La rimozione della violazione consente di non poter essere applicate eventuali sanzioni accessorie oppure il fatto di poter successivamente considerare come “precedente” la violazione sanata con ravvedimento.

Ravvedimento operoso e potere di accertamento

Il ravvedimento operoso determina la postergazione dei termini di decadenza previsti per l’accertamento della violazione commessa (per approfondire “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“). Infatti, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa i termini di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono computati prendendo a riferimento la dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.

Deve essere tenuto in considerazione, inoltre, che gli effetti del ravvedimento operoso si possono riscontrare anche per quanto riguarda l’ambito penale. Infatti, per quanto riguarda le violazioni dichiarative non connotate da condotte fraudolente, l’invio della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno successivo e prima di un accertamento fiscale versamento le imposte con ravvedimento operoso, costituisce una causa di non punibilità del reato ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Invece, in caso di dichiarazione omessa, la trasmissione della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione della dichiarazione di quella per l’anno successivo e prima dell’inizio di un’accertamento è causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. In questo caso la non punibilità del reato è connessa non al ravvedimento ma alla trasmissione della dichiarazione.

Sempre per quanto riguarda gli effetti penali deve essere evidenziato che i delitti di omesso versamento di IVA, di ritenute fiscali, e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se l’integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 74/2000). Per gli altri reati il ravvedimento operoso, se il pagamento avviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha l’effetto di circostanza attenuante e la pena può essere diminuita della metà. L’attenuante è il presupposto per la richiesta del “patteggiamento“.

Per approfondire: “Reati tributari“.

Il versamento di imposta e sanzioni con il ravvedimento operoso

Per poter considerare perfezionato, e quindi valido il ravvedimento operoso, il contribuente deve effettuare i versamenti utilizzando:

  • Il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e le ritenute;
  • Il modello F24  Elide (F24 con elementi identificativi), per il ravvedimento dell’imposta di registro sulle locazioni e gli affitti di beni immobili;
  • Oppure, il modello F23, per gli altri tributi indiretti (es. imposta di registro per la registrazione del contratto di comodato, ecc).

Per individuare i codici tributo per il ravvedimento operoso ti consiglio di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate. Al link sottostante è possibile individuare trovare i codici tributo specifici per ogni imposta.

Prima di valutare se effettuare o meno il ravvedimento operoso è necessario ricordare che non è consentito il pagamento rateale delle somme dovute. L’imposta, le sanzioni e gli interessi oggetto di Ravvedimento devono essere integralmente versati in unica soluzione. Tuttavia, è possibile effettuare il ravvedimento operoso soltanto per una parte del tributo dovuto e non versato. Puoi ravvedere una parte del tributo, lasciando la parte ancora dovuta, ad un successivo ravvedimento. Inoltre, attraverso il ravvedimento è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (IRPEF, IVA, IRES, IRAP, etc).

Gli interessi legali maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. La formula matematica per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso è la seguente:

(tributo dovuto * tasso legale annuo * n. giorni) / 365

Quali sono le cause ostative al ravvedimento operoso?

Le cause ostative all’applicazione del ravvedimento operoso le troviamo nell’art. 13, co. 1 del D.Lgs. n. 472/97 il quale dispone che:

“la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza”

La Legge n. 190/14 ha previsto che per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate la preclusione non opera “salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi gli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73, e 54-bis del DPR n. 633/72“. Con l’introduzione del co. 1-quater, è stato previsto che “il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento“.

Pertanto, per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi e addizionali, IRAP, IVA, ritenute fiscali, imposte d’atto, canone RAI) l’inizio di un controllo fiscale non osta al ravvedimento operoso, né ad opera del contribuente né del coobbligato. Questo è inibito nel momento in cui viene notificato un avviso di accertamento o di liquidazione (provvedimento tipico delle imposte indirette diverse dall’IVA), o una comunicazione bonaria scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione).

Riassumendo, quindi, le regolarizzazioni di imposte e contributi da parte del contribuente può avvenire senza limiti di tempo, anche se:

  • La violazione sia già stata constatata e notificata al contribuente;
  • Siano iniziate le attività di accesso, ispezione e verifiche da parte dell’Agenzia o della Guardia di Finanza;
  • Siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate al contribuente.

Il ravvedimento operoso è, invece, inibito al contribuente dalla notifica di:

  • Avvisi di liquidazione o
  • Avvisi di accertamento,
  • Comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari“), di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/73 e all’articolo 54-bis del DPR n. 633/72 e
  • Comunicazioni di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/73.

L’utilizzo del ravvedimento operoso non preclude, in ogni caso, l’inizio o la prosecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche e le altre attività di controllo e accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Processo Verbale di Constatazione (“PVC”) a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione. Tuttavia, se è vero che la consegna del “PVC” non osta al ravvedimento, essa causa il decremento della riduzione della sanzione a 1/5 del minimo ex lett. b-quater) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, a prescindere dall’elemento temporale.

Ravvedimento operoso per le violazioni relative ai versamenti

L’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione pari al 30% dell’importo non pagato entro il termine per le violazioni sui versamenti. Tale articolo è stato modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, nel senso che la sanzione non è del 30% ma del 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni. Il dimezzamento della pena è quindi indipendente dal ravvedimento.

Nella C.M. 10.7.98 n. 180 è stato chiarito che il riferimento, contenuto nella lett. a) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 il dies a quo, ai fini della scadenza dei 30 giorni, deve identificarsi con quello di scadenza del termine per il pagamento del tributo. Pertanto, ai fini del termine non ha rilievo che il contribuente abbia effettuato il pagamento insufficiente in un momento anteriore alla scadenza. Il ravvedimento operoso, nell’ipotesi dei tardivi versamenti, si esegue pagando il dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza

La lett. a) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il pagamento stesso viene effettuato nel termine di 30 giorni dalla data della violazione. Si tratta di una forma di ravvedimento che opera per le violazioni relative a ogni entrata tributaria, a prescindere dall’ente impositore.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione non è del 30% ma del 15%. Si tratta della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, pari al 15% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dell’1% giornaliero. Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (15% x 15/15). Vedasi sul punto la Circolare n. 14/E/2011 (§ 10), dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza

La sanzione è ridotta a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso. Il ravvedimento ai sensi della lett. a-bis) ha carattere generale, per cui è possibile per ogni violazione che può formare oggetto di ravvedimento relativa a qualsiasi tributo, e non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento entro un anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione

Se il ravvedimento avviene entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui questa è stata commessa si ha la riduzione a 1/8 della sanzione.

Ravvedimento oltre un anno dalla scadenza o oltre il termine di presentazione della dichiarazione

Il ravvedimento può essere effettuato anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione oppure oltre un anno dalla medesima. Nello specifico, la riduzione delle sanzioni è così commisurata:

  • a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione (lett. b-bis);
  • a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. b-ter);
  • a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione (lett. b-quater).

Ravvedimento dopo la constatazione della violazione – notifica del PVC

Nel caso in cui la violazione sia stata constatata tramite verbale ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 4/29 la riduzione della sanzione è ad 1/5 del minimo. Questo a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione (PVC) e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’articolo 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e articolo 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. n. 471/1997.

In questo caso si segnala che, siccome il procedimento accertativo proseguirà in merito alle violazioni ravvedute è opportuno che il contribuente comunichi agli uffici i rilievi ravveduti.

Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Il ravvedimento in caso di omessa dichiarazione è applicabile a condizione che la dichiarazione dei redditi venga presentata nel termine dei 90 giorni dalla scadenza. Questo è quanto prevede l’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 472/97. In questo caso è prevista l’applicazione di una sanzione pari ad 1/10 del minimo.

Per approfondire: “Dichiarazione dei redditi: sanzione per omessa o ritardata presentazione“.

Per approfondire: “Dichiarazione integrativa: mini sanzioni con ravvedimento“.

Ravvedimento operoso per l’imposta di registro

L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche per l’imposta di registro. Si tratta, essenzialmente, di poter ravvedere i versamenti dell’imposta dovuti sui contratti di locazione immobiliare e di comodato.

Per approfondire: “Ravvedimento imposta di registro su contratti di locazione“.

Ravvedimento operoso per monitoraggio fiscale, IVIE, IVAFE e quadro RW

L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche per quanto riguarda il quadro RW. In particolare, il ravvedimento riguarda omessi versamenti di IVIE ed IVAFE. Oppure, si tratta di ravvedere le omissioni legate al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere.

Per approfondire: “Mancata compilazione del quadro RW: il ravvedimento“.

Ravvedimento operoso per elenchi intrastat

Segnaliamo anche l’ipotesi di utilizzo del ravvedimento operoso per le violazioni riguardanti gli elenchi Intrastat: “Intrastat: sanzioni e ravvedimento“.

Ravvedimento operoso per l’esterometro

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di € 2,00 per ciascuna fattura. La sanzione è applicata, comunque, entro il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla norma. Ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’istituto del cumulo giuridico (previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/97). In pratica, è necessario sommare le singole sanzioni applicabili.

Sulla sanzione è possibile applicare il ravvedimento operoso. Istituto di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Il Ravvedimento Operoso per l’esterometro si applica:

  • Sulla sanzione “ridotta” se la regolarizzazione della comunicazione avviene nei 15 giorni dalla scadenza;
  • Sulla sanzione “piena” se la regolarizzazione avviene successivamente ai 15 giorni dalla scadenza.

Ad esempio il Ravvedimento Operoso dell’esterometro entro un anno porta alle riduzione ad 1/8. Quindi, si tratta di ridurre ad 1/8 l’importo della sanzione di € 2,00 per ogni operazione. Rimane sempre fermo il limite di € 1.000 per ciascun trimestre.

Per approfondire: “Esterometro“.


Compilazione del modello F24 in caso di ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso si perfeziona versando l’imposta dovuta, oltre sanzioni ridotte ed interessi. Il versamento, come anticipato, deve essere effettuato con modello F24. Se si tratta di tributi erariali ravveduti si deve individuare il corretto codice tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni ed interessi. Se, invece, il versamento riguarda tributi locali, come l’IMU, nel modello F24 deve essere barrata la casella “Rav”. Nel modello poi devono essere indicati l’anno relativo all’imposta, ovvero il periodo in cui andava originariamente andava versata.

I codici tributo da inserire nel modello F24 sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrare. Questi vanno inseriti negli spazi loro assegnati.

Codici tributo ravvedimento operoso
Codici tributo ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso frazionato

Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al D.L. n. 34/2019 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 472/97.

1. “L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. Attraverso il ravvedimento operoso frazionato è possibile procedere al pagamento delle somme non ancora versate, gestendole però in modo rateizzato, cioè poco alla volta. Questo significa che è presente la possibilità di poter frazionare l’importo totale, suddividendolo nel tempo. Non si può parlare di “rate” in quanto la legge è molto fiscale nel sottolineare che tale termine si può usare solo quando esiste effettiva rateizzazione. Circostanza questa, applicabile solo in casi particolari previsti dalla normativa giuridica.

Tale tipo di ravvedimento però può essere applicato solo nei casi in cui la violazione non sia già stata riscontrata, o non abbia già scaturito ispezioni o verifiche né accertamenti da parte delle autorità competenti. Si deve sottolineare che tale forma di pagamento già veniva usufruita da diversi contribuenti, anche se di fatto non era mai stata ufficializzata grazie alla legge. Oggi invece, l’articolo 13 bis è dedicato esclusivamente al ravvedimento operoso parziale e frazionato.

Esempio pratico di applicazione del ravvedimento operoso frazionato

Proviamo a fare un esempio pratico di ravvedimento frazionato. Ipotizziamo che un contribuente non abbia versato una somma pari a 1.000 di IRPEF e decida di ravvedersi. Può operare nel modo seguente:

  • Applicare, entro il termine dei trenta giorni, alla somma di 500 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento;
  • Applicare, entro novanta giorni dalla scadenza, alla somma di 300 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo;
  • Infine, applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Violazioni dichiarative con ravvedimento operoso

Violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Dichiarazione integrativa per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (ad es. omessa indicazione di un reddito da locazione), la sanzione configurabile è quella di cui all’art. 8 del D.Lgs. 471/97 “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni“.

Tale disposizione disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, violazioni nelle quali può ascriversi quella di infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine.

La sanzione da prendere a riferimento per la regolarizzazione è quella di cui al citato art. 8, comma 1, che prevede un minimo di € 250, ridotta ad 1/9 = 27,78 (da non arrotondare o troncare, poiché la sanzione edittale è espressa in euro) e da versare con il

Codice tributo 8911Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, per ogni dichiarazione (Redditi, IRAP, IVA).

Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso/carente versamento, sanzionato dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 (30%, mitigato dalle riduzioni previste per il ravvedimento operoso).

Entrambe dette sanzioni saranno da prendere a riferimento anche per la regolarizzazione a seguito di una comunicazione, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (ad es. errata indicazione in eccesso di ritenute subite ovvero di oneri deducibili), la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento.

Sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, pari al 30% di ogni importo non versato, applicando le riduzioni previste per il ravvedimento operoso a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazione tardiva

La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario è soggetta alla sanzione in misura fissa di € 250. Sanzione di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta.

Fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

Non rileva, invece, la sanzione per l’ipotesi in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, determinata nella misura minima di € 150. Questo poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine e non è ravvedibile.

La sanzione fissa per la tardività è ridotta, in sede di ravvedimento operoso ai sensi della lettera c), a 1/10 = € 25,00, da versare con il

Codice tributo 8911Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, per ogni dichiarazione (Redditi, IRAP, IVA).

Il tardivo o carente versamento può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste per il ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

Dichiarazione integrativa per correggere errori NON rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

Successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, è prevista una sanzione minima del 90% della maggiore imposta dovuta ovvero della differenza del credito utilizzato.

Chi intenda regolarizzare la propria posizione, anche a seguito di un invito alla compliance, è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale – assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata. Ovvero la sanzione prevista per l’omesso versamento – avvalendosi del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Dichiarazioni integrative per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva: trattamento dell’acconto omesso o carente

Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta dovuta, con conseguente determinazione di acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore, non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto (ordinariamente il 30 novembre).

In ogni caso, anche quando l’integrazione avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile quando con il secondo acconto sia versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.

Pertanto, se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento.

Dichiarazione integrativa per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale

In caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% di ogni importo non versato.
Rimane, anche in tal caso, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazione omessa

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.

Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Infine, se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 a € 500.

La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

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