Nel quadro VE della dichiarazione Iva trovano spazio tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente. Siano esse imponibili, non imponibili o esenti. Ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del suo “volume d’affari“. Le operazioni da indicare all’interno del quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia. Classificate per aliquote ed indicate tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72. Cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento.
Di seguito la composizione le novità e le modalità di compilazione del quadro VE della dichiarazione Iva 2024.
Le sezioni del quadro VE
In dettaglio, il quadro VE si compone di cinque sezioni, che comprendono i righi da VE 1 a VE 50:
- La Sezione 1 – È destinata ad accogliere l’indicazione delle operazioni agricole soggette alle “percentuali di compensazione” in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta;
- La Sezione 2 – È destinata alla generalità dei contribuenti (imprese e professionisti), è richiesta la suddivisione delle operazioni effettuate per aliquota d’imposta;
- Sezione 3 – Comprende totali dell’imponibile e dell’imposta delle sezioni 1 e 2, con evidenza di eventuali variazioni e arrotondamenti;
- La Sezione 4 – Comprende tutte le altre operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ma che concorrono alla formazione del volume d’affari del contribuente (non imponibili, esenti, in regime di “reverse charge“);
- Infine, Sezione 5 – Evidenzia l’ammontare del volume d’affari.
Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.
Per approfondire: “Prestazioni di servizi IVA nelle operazioni estere“.
Sezione I del quadro VE: le operazioni agricole
La sezione 1 del quadro VE (righi da VE 1 a VE 11) è destinata alle operazioni effettuate nel regime dell’agricoltura e pesca. Si tratta di operazioni per le quali siano applicabili le percentuali di compensazione, al posto delle ordinarie aliquote Iva. In dettaglio, si tratta delle seguenti operazioni:
- Cessioni effettuate nel regime di esonero. Regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72. Qualora l’agricoltore abbia effettuato nell’anno cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli (non compresi nella Tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/72) per oltre 1/3 del complessivo volume d’affari. Ove il limite di 1/3 non risulti superato (articolo 34, comma 6) l’agricoltore è esonerato dagli obblighi Iva e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale;
- Passaggi di beni, da parte dei produttori agricoli, agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi. Nonché passaggi di beni da cooperative a consorzi. Ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del DPR n. 633/72, con l’applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione.
Regime di esonero
Ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72, i produttori agricoli sono esonerati dagli adempimenti Iva contabili, di versamento e documentali, compresa la dichiarazione annuale, alla condizione che:
- Nell’anno precedente il periodo d’imposta non abbiano superato il limite di volume d’affari di 7.000 euro;
- Ed anche che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72. A condizione che costituiscano almeno i 2/3 del volume d’affari annuo.
Qualora, invece, il soggetto abbia effettuato, nel corso dell’anno, cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli oltre il limite di 1/3 del complessivo volume d’affari, egli deve indicare:
- Le cessioni di prodotti agricoli nella sezione 1, suddivise nei diversi righi in funzione della percentuale di compensazione applicabile;
- Le cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli nella sezione 2 (soggette alle ordinarie aliquote).
Percentuali di compensazione
Nel regime speciale, alle cessioni di prodotti agricoli l’imposta si applica, in linea generale, con le aliquote del:
- 4% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte II),
- 5% (per i prodotti di cui alla Tabella A, parte II-bis),
- 10% (per i prodotti di cui alla Tabella A, Parte III), ovvero
- Con l’aliquota ordinaria del 22% per gli altri prodotti.
Tali operazioni devono essere indicate nella Sezione 2 del Quadro VE.
Ne consegue che per i soggetti che applicano le percentuali di compensazione anche alle operazioni attive, si verifica un effetto di automatica neutralizzazione dell’imposta. In dettaglio, questo si verifica in quanto l’Iva sulle operazioni effettuate corrisponde all’imposta detraibile. Iva calcolata forfetariamente, mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle cessioni effettuate. Gli importi da indicare nella sezione 1, colonna 1 e colonna 2 risultano dal registro delle fatture emesse.
Il contribuente deve indicare l’imponibile risultante dal registro delle fatture ed ottenere l’imposta di colonna 2 moltiplicando detto imponibile per la percentuale di compensazione. Nell’ipotesi di corrispettivi registrati al lordo dell’imposta, prima della compilazione del quadro VE occorre procedere allo scorporo dell’imposta.
Righi da VE1 a VE11 in tali righi, in corrispondenza dell’aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2023 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate
per lo stesso anno. L’imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.
Sezione II quadro VE: operazioni imponibili Iva commerciali e professionali
Nella sezione 2 del quadro VE (righi da VE 20 a VE 23) devono essere indicate le operazioni imponibili, soggette alle aliquote vigenti (4%, 5%, 10%, 22%). L’utilizzo della sezione 2 è, quindi, relativo alle normali operazioni commerciali e professionali annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi. Comprese le operazioni agricole effettuate in regime normale di applicazione dell’imposta.
L’imposta deve essere calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota. Gli importi così determinati devono essere riportati arrotondati all’unità di euro.
Righi da VE20 a VE23 in corrispondenza di tali righi vanno riportati:
- Nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2023 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno;
- Nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.
Operazioni effettuate e non annotate
Nel quadro VE devono inoltre essere indicate anche le operazioni effettuate nell’anno ma non annotate nei registri Iva relativi a tale annualità ovvero annotate in ritardo. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le operazioni effettuate nel e non fatturate o non registrate, regolarizzate mediante ricorso al ravvedimento operoso. Entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva.
In tal caso, infatti, la regolarizzazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, se effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa, implica la necessità di includere le operazioni stesse nel quadro VE della dichiarazione stessa. Questo al fine di evitare la violazione di infedele dichiarazione. Peraltro, l’obbligo di inserire, nel quadro VE della dichiarazione Iva, le operazioni effettuate e non fatturate o registrate permane. A prescindere dal ricorso al ravvedimento.
Per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati che annotano nel registro dei corrispettivi gli importi comprensivi dell’imposta, questa deve essere scorporata. Per i corrispettivi comprensivi dell’imposta, l’ammontare complessivo delle operazioni deve essere determinato al netto dell’Iva incorporata nei corrispettivi.
Totale imponibile e totale imposta
Nella sezione 3 sono contenuti i totali dell’imponibile e dell’imposta relativi alle operazioni di cui alle precedenti sezioni 1 e 2. In particolare, al rigo:
Rigo VE 24 “Totali” – Nel rigo devono essere riportati i totali degli imponibili e delle imposte riportati ai righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.
Rigo VE 25 “Variazioni e arrotondamenti d’imposta“. Nel rigo VE 25, deve essere indicato l’importo della differenza tra l’imposta ricalcolata in dichiarazione e quella risultante dai registri Iva. Infatti, nelle colonne del quadro VE riservate all’indicazione dell’imposta, questa non deve necessariamente coincidere con quella indicata nei registri. Ciò in quanto gli importi dell’Iva da indicare nelle colonne 2 del quadro VE devono essere calcolati mediante applicazione delle relative aliquote, o percentuali di compensazione, ai corrispondenti imponibili di colonna 1. Le predette differenze possono derivare dai seguenti elementi:
- Arrotondamenti d’imposta operati in fattura (articolo 21, comma 2, lettera l), del DPR n. 633/72. Che prevede l’arrotondamento dell’Iva al centesimo di euro);
- Arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione;
L’importo che deve essere indicato nel rigo VE 24 deve essere preceduto dal segno (+) se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata. Ovvero dal segno (-) in caso contrario.
Rigo VE 26 “Totale“. Nel Rigo deve essere riportato il totale dell’imposta a debito relativa alle sezioni 1 e 2, che tiene conto delle variazioni e degli arrotondamenti di cui al rigo precedente.
Altre operazioni da indicare nel quadro VE
Proseguendo nel dettaglio, la sezione 4 contiene tutte le altre operazioni che sono effettuate senza applicazione dell’imposta. Operazioni che, tuttavia, concorrono a formare il volume d’affari del contribuente. Infatti, si tratta di operazioni non imponibili, esenti, in regime di reverse charge. In dettaglio, si tratta delle seguenti operazioni:
- Operazioni non imponibili (VE 30, VE 31, VE 32);
- Operazioni esenti (VE 33);
- Le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (VE 34);
- Operazioni attive soggette al reverse charge (VE 35);
- Operazioni non soggette nei confronti dei terremotati (VE 36);
- Le operazioni con imposta esigibile negli anni successivi (c.d. “Iva per cassa“) (VE 37);
- Operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment“, ex art. 17-ter) (VE 38);
- Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno (VE 39);
- Infine, le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che non concorrono alla determinazione del volume di affari (VE 40).
Le operazioni non imponibili
Talune operazioni con l’estero, in possesso dei presupposti di assoggettabilità a tributo (requisito soggettivo, requisito oggettivo e requisito territoriale), sono considerate dalla normativa come “non imponibili“. Fermo restando gli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali operazioni, pur essendo effettuate senza applicazione di Iva, consentono comunque la integrale detrazione dell’imposta a monte. Le operazioni “non imponibili” devono essere inserite nella sezione 4 del quadro VE suddivise in tre distinti righi:
- VE 30 – operazioni non imponibili (che costituiscono il plafond);
- VE 31 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;
- Infine, VE 32 – altre operazioni non imponibili.
Rigo VE 30: Operazioni non imponibili
In questo rigo, nel campo 1 è indicato l’importo complessivo di tutte le operazioni che costituiscono “plafond” per il contribuente (quadro VC). Nell’ambito delle operazioni non imponibili indicate nel campo 1, il contribuente deve indicare, distinguendole:
Le cessioni all’esportazione (Campo 2)
Le cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del DPR n. 633/72 si dividono in tre categorie: cessioni con trasporto o spedizione a cura del cedente. Cessioni con trasporto o spedizione a cura del cessionario; esportazioni triangolari. Si comprendono tra le esportazioni, da indicare nel campo 2, anche le cessioni di beni, prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lettera g) del D.L. n. 331/93).
Le cessioni intracomunitarie (Campo 3)
Costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni trasportati o spediti negli Stati membri della UE ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 331/93. Sono ricomprese tra le cessioni intracomunitarie da indicare in questo campo, anche le seguenti operazioni:
- La triangolazione comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo);
- La triangolazione comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale (ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione);
- Anche la triangolazione nazionale con destinazione comunitaria, cioè la cessione, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale (articolo 58, comma 1, del D.L. n. 331/93);
- La cessione intracomunitaria di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f) del D.L. n. 331/93);
- I corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al DPR n. 633/72, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/72.
Operazioni intracomunitarie
In dettaglio, per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, ricordiamo che il contribuente è tenuto a registrare ed inserire nel registro delle fatture emesse, di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72, sia le fatture emesse che quelle ricevute dal fornitore comunitario. Le prime, per assolvere alla funzione di documentare le operazioni effettuate e le seconde, integrate dal cessionario ai sensi dell’articolo 46 del D.L. n. 331/93.
Questo al fine di far partecipare l’Iva relativa alla cessione alla liquidazione dell’imposta periodica (“reverse charge“). Solo le cessioni devono essere indicate nel campo 3 e nel campo 1 del rigo VE 30 al fine della loro inclusione nel volume d’affari del contribuente. Le cessioni, peraltro, quali operazioni non imponibili, non influenzano la determinazione dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuate.
Le cessioni verso San Marino (Campo 4)
Nel campo 4 è prevista l’indicazione delle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino. A tali operazioni, l’articolo 71 del DPR n. 633/72 estende il beneficio della non imponibilità. Dichiarando applicabile la disciplina delle cessioni all’esportazione. Per le cessioni di beni effettuate dall’Italia verso San Marino, il cedente nazionale deve emettere fattura in quadruplice esemplare, di cui tre sono di spettanza del cessionario sammarinese. La fattura, che deve indicare anche il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese, deve essere regolarmente registrata nel registro delle fatture emesse.
Uno dei tre esemplari dati al cessionario deve essere da questi restituito munito di una marca attestante il pagamento del tributo, con vidimazione effettuata mediante apposizione della data e del timbro a perforazione da parte dell’Ufficio Tributario sammarinese. È fatto obbligo al cedente nazionale di comunicare all’Ufficio Tributario sammarinese e, per conoscenza, al proprio Ufficio delle Entrate, l’eventuale mancata restituzione dell’esemplare della fattura con apposta la marca. Il beneficio della non imponibilità spetta al cedente nazionale a condizione che sia in possesso di esemplare vidimato della fattura, abbia provveduto ad annotarne gli estremi sul registro delle fatture. Ed inoltre abbia provveduto a compilare (per la sola parte fiscale) e presentare l’elenco Intrastat delle cessioni intracomunitarie.
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (campo 5)
Nel campo 5 devono essere indicate separatamente le “operazioni assimilate” alle cessioni all’esportazione. Si tratta, in linea di massima, delle operazioni previste dall’articolo 8-bis, primo comma, del DPR n. 633/72. Ricordiamo che l’importo di campo 1 deve essere ripartito nei campi da 2 a 5. Pertanto, l’importo indicato nel campo 1 deve coincidere con la somma degli altri campi 2, 3, 4 e 5.
Rigo VE 31: dichiarazione di intento
In dettaglio, in questo rigo devono essere indicate le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. A seguito di rilascio, da parte di questi ultimi, della prevista dichiarazione di intento. La disciplina consente ai contribuenti che abbiano assunto lo status di esportatore abituale, di acquistare senza applicazione dell’imposta qualunque tipo di bene. Con l’eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, nonché qualunque tipologia di servizi. La disciplina consente ai contribuenti che abbiano assunto lo “status” di esportatore abituale, di acquistare senza applicazione dell’imposta qualunque tipo di bene. Con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili – nonché qualunque tipologia di servizi.
Rigo VE 32: Altre operazioni non imponibili
In questo rigo devono essere indicate, in via residuale, le altre operazioni non imponibili. Esse sono costituite dalle operazioni che non costituiscono plafond, quali:
- Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (articolo 7, comma 2);
- Cessioni fatte in regime di dettaglio, e senza applicazione dell’Iva, a viaggiatori stranieri residenti in Paesi terzi (articolo 38-quater, comma 1);
- Le cessioni e prestazioni di servizi relative a beni destinati ad essere introdotti o custoditi nei depositi Iva, di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), d), e), h), i), del D.L. n. 331/93;
- Cessioni di beni e prestazioni accessorie effettuate nei confronti dello Stato e di altre Organizzazioni governative riconosciute per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 49/87;
- Prestazioni extra-UE delle agenzie di viaggio rientranti nel regime speciale (articolo 74-ter);
- Anche le cessioni di beni usati, limitatamente alla differenza tra i corrispettivi e il margine nelle operazioni rientranti nel regime del margine, determinato a norma del D.L. n. 41/95;
- Esportazioni di beni ceduti in omaggio a soggetti extracomunitari;
- Infine, le esportazioni definitive di beni per finalità di lavorazione (Circolare n. 156/E/1999).
Rigo VE 33: operazioni esenti
Nel rigo VE 33 devono essere indicate le operazioni esenti da imposta, indicate dall’articolo 10 del DPR n. 633/72. L’articolo 10, comma 1, del DPR n. 633/72 elenca una serie di operazioni, consistenti per lo più in prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, il legislatore, anche per esigenze di armonizzazione dell’imposta in ambito comunitario, ha in sostanza disposto la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria.
La causa quindi della esenzione da imposta di tali operazioni non è fondata su elementi di tecnica tributaria. Tuttavia, è da ricercare piuttosto in motivazioni di ordine sociale, culturale, politico-economico, ecc. L’articolo 10, comma 2, estende l’esenzione alle prestazioni di servizi effettuate da consorzi nei confronti dei consorziati, ma in presenza di determinate condizioni. L’effettuazione di operazioni esenti comporta per il contribuente la necessità di procedere al calcolo del pro-rata di detrazione.
Righi VE 37 e VE 39: Iva per cassa
I soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’articolo 6, quinto comma, del DPR n. 633/1972 o che hanno applicato il regime Iva per cassa di cui all’articolo 32-bis del D.L. n. 83/12, convertito dalla Legge n. 134/12 sono tenuti a compilare questa sezione. L’Iva per cassa prevede il differimento dell’esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. E, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, debbono indicare:
- Nel rigo VE 37, l’ammontare delle operazioni effettuate, per le quali l’imposta diviene esigibile in anni successivi (in quanto non si è avuto il pagamento del corrispettivo);
- Nel rigo VE 39 le operazioni che sono state effettuate in anni precedenti per le quali, nell’anno, si è verificata l’esigibilità, perché è avvenuto il pagamento del corrispettivo.
Le operazioni del rigo VE 37 partecipano alla determinazione del volume d’affari ma non alla liquidazione dell’imposta. Mentre, le operazioni del rigo VE 39 partecipano alla liquidazione dell’imposta ma non concorrono alla determinazione del volume d’affari. Le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del DPR n. 633/72 (Regioni, Province, Comuni, ASL, Università, Inps, ecc.), si considerano effettuate secondo i criteri ordinari. Mentre è differita al momento del pagamento la sola esigibilità dell’imposta. La stessa disciplina si applica per le cessioni di medicinali effettuate dai farmacisti e per le cessioni e prestazioni fatte o rese ai soci, associati o partecipanti da determinati enti e alle particolari condizioni previste dall’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72.
Rigo VE 38: operazioni in split payment
Rigo VE38 – indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.
Rigo VE 40: cessioni di beni ammortizzabili
Ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 633/72, non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, né i passaggi interni tra diverse attività della stessa impresa, ancorché per esse sussista l’obbligo della fatturazione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 36 del DPR n. 633/72. Queste operazioni sono indicate in aumento nel quadro VE tra le normali operazioni imponibili soggette ad aliquota della sezione 2 (da VE 20 a VE 22), ovvero non imponibili, esenti o senza applicazione dell’Iva della sezione 4. Pertanto, al fine di non confluire nel volume d’affari, dovranno essere portate in detrazione nel rigo VE 40.
Rigo VE 50: volume d’affari
Nel rigo VE 50 deve essere indicato il volume d’affari del contribuente. Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate. Registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare. Esso è quindi costituito dalla sommatoria delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e di quelle effettuate con applicazione del metodo del reverse charge, di quelle effettuate nei confronti dei terremotati e di quelle effettuate ad enti pubblici con esigibilità differita. Al netto degli importi indicati nei precedenti righi VE 39 e VE 40. Concorrono alla determinazione del volume d’affari anche le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura (articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/72).
Volume di affari ed esportatore abituale
Tali operazioni, tuttavia, non rilevano ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, nel senso che, a tali fini, non concorrono alla determinazione del volume d’affari. L’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 746/83, stabilisce, infatti, che assumono la qualifica di esportatore abituale i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari.
Nel volume d’affari non devono essere computate le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis del DPR n. 633/72. Cioè le predette operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72. Non concorrono alla formazione del volume d’affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (articolo 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno in corso.