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Quadro RR dei contributi per contribuenti forfettari

Fisco NazionaleProfessioniQuadro RR dei contributi per contribuenti forfettari

I contribuenti in regime forfettario sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F. per determinare i contributi dovuti alla gestione separata, o alla gestione artigiani e commercianti dell'INPS. Vediamo come deve essere compilato il quadro.

Il quadro RR del modello Redditi P.F. è il quadro dedicato alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da particolari tipologie di contribuenti. Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA tenuti al versamento dei contributi dovuti a due diverse gestioni previdenziali dell’INPS. Si tratta della:

  • Gestione Artigiani e Commercianti – Due gestioni previdenziali a cui sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi gli artigiani e i commercianti, per determinare i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;
  • Gestione Separata – Si tratta della gestione previdenziali a cui sono tenuti ad iscriversi i professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95, privi di una specifica Cassa di previdenza, o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione ad una Cassa professionale esistente.

Queste categorie di soggetti, nel caso in cui adottino il regime fiscale forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/14, così come modificato dalla Legge n. 208/15 e ss.mm., sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF al fine di determinare i contributi dovuti per a saldo per l’anno precedente e gli acconti eventualmente dovuti per l’anno di imposta in corso.

Quadro RR: contributi di artigiani e commercianti in regime forfettario

In linea generale i contribuenti tenuti al versamento dei contributi previdenziali devono preventivamente definire quale sia la base imponibile da prendere a riferimento per determinare i contributi dovuti. In particolare, si tratta di determinare i contributi a saldo dovuti nel periodo di imposta e gli eventuali acconti dovuti per l’anno di imposta in corso.

Per la determinazione della base imponibile, quindi, occorre fare riferimento nel modello Redditi Persone Fisiche ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM. Mentre, per i soci di SRL “non trasparenti“, il riferimento è anche all’importo del rigo RN1 (Reddito), meno l’importo del rigo RN5 (Perdite) del modello Redditi Società di Capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio (Circolare Inps n. 102/2003).

Come sappiamo i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario possono beneficiare una specifica determinazione del reddito imponibile tassato attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni di attività), o del 15% (per tutti gli altri anni di permanenza nel regime). Il reddito imponibile, si determina, quindi, forfettariamente applicando la specifica percentuale di redditività (c.d. “coefficienti di redditività“) ai ricavi incassati nell’anno. Per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario, quindi, la base imponibile contributiva è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30 del modello Redditi Persone Fisiche, esposti per intero, aventi natura di reddito di impresa, al netto delle perdite pregresse relative ai medesimi redditi indicate al rigo LM37.

La riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario

Nel caso in cui sia stata applicata la riduzione del reddito forfettario, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/14 (c.d. “riduzione contributiva del 35%“), il reddito da considerare è costituito dalla sommatoria dei redditi di impresa, decurtati dei contributi versati nell’anno e successivamente decurtati delle perdite pregresse relative a tali redditi. Sulla base della base imponibile saranno applicate le aliquote contributive per gli artigiani e per i commercianti al fine di determinare eventuali contributi eccedenti il minimale dovuti.

I contributi di artigiani e commercianti eccedenti il minimale

Il contributo per il 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa del 2023 per la quota eccedente il minimale di 18.415 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pari a 55.008 euro. Oltre il limite, viene confermata l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter del D.L. 384/92, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/92. Le aliquote contributive, pertanto, sono le seguenti:

SOGGETTI INTERESSATISCAGLIONE DI REDDITOARTIGIANICOMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 55.008,00
superiore a € 55.008,00
24%

25%
24,48%

25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 annifino a € 55.008,00
superiore a € 55.008,00
23,70%

24,70%
24,18%

25,18%

Quadro RR: contributi dei professionisti in gestione separata in regime forfettario

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, la base imponibile previdenziale è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente, se adottato professionalmente, dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure dal regime forfettario. In linea generale, possiamo dire che i quadri di riferimento nel modello Redditi Persone Fisiche sono:

  • Il quadro RE, quadro dedicato alla determinazione del reddito da lavoro autonomo per i professionisti in contabilità semplificata;
  • Il quadro RH, legato alla determinazione del reddito da partecipazione;
  • Il quadro l’LM, legato alla determinazione del reddito in regime forfettario.

In particolare, per i professionisti che adottano il regime forfettario, tenuti all’iscrizione alla gestione separata, la base imponibile contributiva è determinata dalla differenza tra gli importi dei righi:

  • LM34 (reddito lordo), e
  • LM37 (perdite pregresse).

In caso di contestuale svolgimento di attività di impresa e di lavoro autonomo, i redditi da considerare saranno solo quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo al netto delle eventuali perdite pregresse relative a tali attività.

La sezione II del quadro RR è strutturata in modo tale da dare evidenza a tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla gestione separata nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (pari a 119.650 euro), oltre il quale nella gestione separata non è più dovuto il versamento dei contributi, sia nel caso in cui i redditi siano derivanti da lavoro autonomo professionale, sia nel caso in cui derivino da redditi diversi da quelli di lavoro autonomo. Questo significa, ad esempio, che in caso di svolgimento in un anno di diversi rapporti assoggettati al contributo alla gestione separata INPS, è possibile verificare i redditi che concorrono al massimale annuo per cui sono già stati versati contributi e, conseguentemente, l’eventuale quota di reddito professionale, ancora da assoggettare a contribuzione.

Il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, obbligato alla contribuzione in Gestione separata, deve compilare la sezione II del quadro RR anche nei casi in cui:

  • Non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
  • Sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 sia il codice 3;
  • Quando il reddito da lavoro comprende anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals. Il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Determinata la base imponibile, il contributo dovuto viene calcolato applicando l’aliquota del 24% o del 26,23%, a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

I contributi gestione separata: il minimale e il massimale

Per l’anno 2024 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a 119.650 euro. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 18.415 euro.

Termini e modalità di versamento dei contributi INPS

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La scadenza ordinaria, quindi, è quella del 30 giugno (1° luglio 2024) o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo ed entro il 30 novembre (2 dicembre 2024) per il secondo acconto.

Gli interessi corrispettivi devono essere versati separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

In caso di rateizzazione, questa può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello redditi.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo, che sull’importo del primo acconto. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la stessa codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

Compilazione del modello F24

Per la compilazione del modello F24 relativo al pagamento dei contributi INPS in caso di pagamento a rate:

  • Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi in un rigo separato;
  • Le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR. Mentre, per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione, devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • La rateizzazione riguarda i contributi dovuti e la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio.

È possibile compensare nel modello F24 i contributi INPS?

Gli importi dei contributi previdenziali dovuti risultanti dal modello RR, qualora risultino a credito possono essere portati in compensazione nel modello F24 (anche a saldo zero).

La compensazione avviene nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno oggetto di dichiarazione. Le compensazioni che, invece, riguardano l’annualità dichiarativa precedente effettuate entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR del modello redditi P.F.

L’eventuale credito residuo che riguarda l’annualità precedente al netto di quanto compensato, deve essere indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Per effettuare la compensazione il contribuente deve indicare nel modello F24:

  • La causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
  • Il codice sede, e il codice INPS;
  • Il periodo di riferimento (anno);
  • L’importo che si intende compensare.

Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare con il modello F24 l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del quadro RR. Per gli importi risultanti a credito e non compensati, il professionista deve presentare una istanza di rimborso utilizzando la modalità Online prevista sul sito dell’Inps.

Contributi previdenziali nel regime forfettario

Sei anche tu un contribuente che adotta il regime fiscale forfettario e devi determinare i contributi dovuti alla Gestione Separata o alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’Inps? Se hai dubbi o semplicemente ti serve aiuto per la compilazione del modello Redditi, saremo lieti di aiutarti con una consulenza personalizzata. Segui il link sottostante descrivici la tua situazione ed i tuoi principali dubbi. Ti risponderemo con il preventivo per una consulenza in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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