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Residenti Neo Domiciliati in Italia: il regime 24-bis

Fiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaResidenti Neo Domiciliati in Italia: il regime 24-bis

Requisiti, vantaggi ed applicazione del regime dei neo domiciliati in Italia con imposta forfettaria di € 200.000 (al posto delle € 100.000) per i soggetti con elevata capacità reddituale.

Il regime fiscale previsto dall’art. 24-bis del TUIR c.d. “residenti neo domiciliati” rappresenta un’importante opportunità per coloro che decidono di trasferirsi in Italia, soprattutto per individui con redditi di fonte estera elevati che intendono beneficiare di un sistema fiscale vantaggioso.

Questo regime — introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1 co. da 152 a 159 Legge n. 232/16) — ha lo scopo di attrarre nuovi residenti ad alto patrimonio – cd “high net worth individuals” – offrendo una tassazione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, rendendo l’Italia una destinazione interessante per molti contribuenti internazionali. Questo, anche in relazione alla prossima chiusura del regime dei “residenti non domicliati” nel Regno Unito.

In questo articolo approfondiremo il funzionamento del regime, i requisiti necessari per accedervi, i vantaggi fiscali che offre e alcuni aspetti cruciali da considerare prima di fare questa scelta.

Panoramica sui regimi agevolati

In Europa vi sono diversi Paesi che adottano regimi fiscali di favore per i soggetti esteri che decidono di ivi trasferirsi stabilmente. Mi riferisco, in particolare, a regimi come quello dei resident non domiciled vigente ma ancora per poco nel Regno Unito, oppure regimi come quello in vigore a Malta o Irlanda.

Si tratta di regimi fiscali che incentivano soggetti esteri a trasferirsi nel Paese concedendo una particolare agevolazione fiscale. Si tratta dell’esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera. In pratica questi regimi fiscali consentono l’esenzione da tassazione di redditi esteri nella misura in cui questi non venga trasferito nello Stato.

Quando il reddito estero entra nello Stato di residenza del percettore (cd remittance) viene assoggettato a tassazione. Sulla base di questi regimi, anche per evitare problematiche di arbitraggio, anche l’Italia ha deciso (o forse era inevitabile) di introdurre un regime fiscale molto simile.

Rispetto agli altri regimi fiscali di rimpatrio, presenti nel nostro ordinamento, come:

questa agevolazione riguarda soggetti con elevata capacità reddituale.

Per approfondire: “Regimi fiscali per impatriati: i paesi più attraenti“.

Il regime agevolato dei residenti Neo Domiciliati in Italia

L’art. 24-bis del TUIR consente l’applicazione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) cui possono accedere le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all’estero.

L’obiettivo del legislatore è quello di:

favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali

I requisiti di accesso al regime

Per accedere al regime fiscale previsto dall’art. 24-bis del TUIR, l’individuo deve soddisfare alcune condizioni specifiche (provvedimento 8.3.2017 n. 47060):

  • Trasferire la residenza fiscale in Italia dall’estero, ex art. 2, co. 2 del TUIR;
  • Non essere mai stati residenti in Italia (ex art. 2, co. 2 del TUIR) per un periodo pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione si effettua attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine di previsto per il pagamento delle imposte sui redditi (30 giugno). Questo, in relazione all’annualità oggetto di agevolazione. L’opzione si perfeziona attraverso l’indicazione del regime in dichiarazione dei redditi. Particolare attenzione deve essere prestata al fatto che il mancato versamento nei termini dell’imposta non permette il perfezionamento del regime (la Circolare n. 17/E/17 § 5.1), in quanto non è ammesso il ravvedimento operoso.

L’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera

L’importo dell’imposta forfettaria, ordinariamente previsto nella misura di 100.000 euro, passa a 200.000 euro per i soggetti che hanno acquisito il domicilio in Italia dal 10 agosto 2024. Questo, in relazione alle novità introdotte dal DL (c.d. “decreto Omnibus“). Tale importo è determinato a €. 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile (comma 2 dell’articolo 24-bis del DPR n. 917/86).

Questo significa, ad esempio, che se il soggetto che applica questo regime percepisce redditi esteri per 1.000.000 Euro, avrà una tassazione italiana di sole 100.000 euro (o 200.000 a seconda del momento di rientro in Italia).

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Si precisa che non si applica la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Non sarà quindi possibile versare l’imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Esercizio dell’opzione per l’anno di prima residenza o per il successivo

Il regime fiscale di cui all’articolo 24-bis del TUIR è esercitabile su opzione. In particolare, l’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona, alternativamente, con:

  • La presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia; ovvero
  • La presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui il soggetto ha trasferito la residenza. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia.

Nella dichiarazione dei redditi italiana devono essere indicati dati quali l’attestazione dello status di non residente per almeno nove periodi d’imposta negli ultimi dieci. Nonché la giurisdizione in cui il soggetto ha avuto residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. Inoltre, devono essere indicate anche le giurisdizioni estere per le quali ci si avvale delle facoltà di determinare i redditi di fonte estera con i criteri ordinari.

Opzione per la tassazione ordinaria di redditi esteri:
In dichiarazione dei redditi si deve indicare anche per quali Stati esteri non ci si avvale della tassazione flat dei proventi. Questi redditi, quindi, devono essere tassati in sede di dichiarazione dei redditi scomputando il credito per imposte estere.

La presentazione della dichiarazione per l’esercizio dell’opzione

Come anticipato, l’opzione per il regime dei neo residenti si effettua con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la sua residenza fiscale in Italia, oppure con la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Questa duplice possibilità è legata al fatto di tutelare quei casi in cui il soggetto che ha portato (o riportato) la sua residenza fiscale in Italia in un periodo, ma decide di esercitare l’opzione solo dal periodo di imposta successivo.

La dichiarazione dei redditi, quindi, è lo strumento con cui il soggetto dichiara i propri redditi, l’opzione per questo regime fiscale, determinando e liquidando l’imposta flat da versare. Il quadro del modello Redditi P.F. dedicato all’opzione per il regime dei neo residenti in Italia è il Quadro NR. Se vuoi saperne di più sulla compilazione di questo quadro reddituale ti lascio a questo articolo dedicato: “Quadro NR del modello Redditi per i neo domiciliati in Italia“.

Presentazione dell’istanza di interpello probatorio

Particolarmente interessante, ad avviso dello scrivente, è la possibilità di presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Infatti, rispetto ad altre norme agevolative per il rientro in Italia (vedi “impatriati” o “rientro dei cervelli“), questa disposizione prevede la possibilità preventiva di presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate.

Quello che voglio dire è che, rispetto ad altre disposizioni analoghe, per i neo residenti è possibile avere un parare vincolante e preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo aspetto offre sicurezza verso la concreta possibilità di fruire del regime senza possibili future sorprese legate ad accertamenti fiscali futuri. Aspetto importante è quello di effettuare il versamento dell’imposta entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi. L’eventuale perfezionamento dell’opzione può essere effettuato, successivamente alla risposta, direttamente in dichiarazione dei redditi.

Per approfondire: “Mancanza di interpello probatorio per l’agevolazione impatriati“.

Il contenuto dell’istanza

Il contribuente, infatti, ha la possibilità di presentare istanza di interpello (ex articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000) all’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Nell’istanza di interpello il contribuente, tra l’altro, deve indicare:

  • I dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale. Nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
  • Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR.

Nell’istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list:

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà poi tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali Paesi.

Il ruolo della check-list

La presentazione o meno dell’interpello dipende sostanzialmente dalla volontà del soggetto, fermo restando il fatto che l’opzione si perfeziona esclusivamente con la presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui venga presentato l’interpello, in esso deve essere riportata la check-list (sopra indicata ed allegata al citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Mentre, nel caso in cui si voglia evitare l’interpello, gli stessi dati della check list devono essere riportati in dichiarazione dei redditi (vedi: Stato di ultima residenza fiscale, Stati eventualmente esclusi dall’opzione, etc).

Modalità di presentazione dell’interpello

L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento. La presentazione avviene mediante:

  • Consegna a mano,
  • Spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero
  • Presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In questo caso l’istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata [email protected].

Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

Interpello per persone che non hanno mai risieduto in Italia

In caso di soggetti che non hanno mai risieduto in Italia l’istanza di interpello del contribuente può limitarsi a contenere una descrizione sommaria degli elementi di carattere familiare e degli elementi di collegamento con gli Stati o territori nei quali ha radicato la residenza fiscale nei nove periodi di imposta dei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, con facoltà di allegare la relativa documentazione. La suddetta descrizione sommaria è corredata dalla documentazione comprovante gli elementi patrimoniali e reddituali sopracitati per i quali è emerso un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria.

Interpello per persone che hanno risieduto in Italia in passato

In caso di soggetti italiani espatriati e che intendono tornare in Italia la check-list definisce tali soggetti come “TIPO B”, e prevede che in tal caso, l’istanza di interpello debba essere corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della check-list emerga un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

L’esercizio dell’opzione anche per i familiari del neo residente

Il regime dei neo domiciliati riguarda anche i familiari del soggetto, che in via opzionale, possono applicare questo regime. In questo caso l’istanza di interpello deve contenere anche la giurisdizione di provenienza di questi. Si tratta del Paese ove i familiari avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio dell’opzione. La possibilità di esercitare l’opzione per i famigliari si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi (Quadro NR) del soggetto “capofamiglia“.

L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

In questo contesto, l’importo dell’imposta sostitutiva annuale è ridotto a euro 25.000 per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ai fini della corretta qualificazione dei familiari si deve far riferimento alle persone tenute all’obbligo degli alimenti elencate nell’articolo 433 del cod. civ., ossia il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Gli stati con tassazione forfettaria

L’opzione per i neo residenti si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime. Gli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato, la facoltà di non avvalersi dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati. L’integrazione avviene in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà. E’ importante, quindi, monitorare con attenzione gli Stati esteri coinvolti dall’operazione.

La durata decadenza e revoca dal regime

Durata

La durata del regime è di 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni. Il periodo decorre dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione.

La durata del regime non è rinnovabile. Decorsi i termini si applica la normale tassazione sui redditi esteri, ai sensi del TUIR. In ogni caso al soggetto è fatta comunque salva la possibilità di utilizzare questo regime fiscale solo per un periodo di tempo limitato, salvo poi doversi trasferire fiscalmente all’estero.

Il regime fiscale è applicabile dall’ottenimento di risposta positiva all’interpello presentato, oppure tramite esercizio di opzione in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, come detto, l’opzione vincolante si esercita in dichiarazione dei redditi, con l’effettuazione del versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi dell’anno di rientro.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Decadenza

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

  • Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Questo con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
  • Trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali (art. 2, co. 2 del TUIR).

Revoca dal regime

Il contribuente neo-residente, una volta beneficiato del regime ha la possibilità di revocare tale opzione. La revoca avviene nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata (con efficacia da quel periodo). In tal caso, qualora per tale periodo di imposta il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento. La comunicazione avviene entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

Nel caso di revoca del contribuente principale si assiste ad un effetto di trascinamento nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca. La revoca si intende esercitata se, il soggetto che aveva esercitato l’opzione, indichi espressamente nella dichiarazione dei redditi che non intende più avvalersi del regime in questione.

La tassazione dei redditi

La normativa non fa esplicito riferimento a singole categorie reddituali. Questo significa che rientrano nel regime dei neo residenti tutti i redditi di fonte estera (es. lavoro dipendente, redditi di impresa, redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria, etc).

Più in dettaglio, per poter identificare quali siano i redditi prodotti all’estero, il dettato normativo richiama espressamente i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 che, a sua volta, cita l’articolo 23 del TUIR. Tuttavia, vi è un’unica eccezione. Questa è data dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioniqualificate“. Plusvalenze che rimangono tassate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Queste plusvalenze, se realizzate nei primi 5 periodi di imposta di validità dell’opzione rimangono soggette al regime ordinario di imposizione. Si tratta della ritenuta a titolo di imposta del 26%, di cui all’articolo 68, comma 3, del TUIR.

La tassazione degli altri redditi di fonte estera

Aspetto importante di questa norma riguarda i redditi che saranno oggetto di tassazione forfettaria. Infatti, soltanto i redditi provenienti da Stati esteri indicati nell’istanza di interpello sono oggetto di agevolazione. Tutti gli altri redditi esteri, non indicati nell’istanza, devono essere soggetti a tassazione italiana ordinaria. Tassazione che avviene con relativo scomputo del credito per imposte estere o con esenzione, a seconda dei casi. Questo significa, infatti, che occorre fare attenzione alla compilazione dell’istanza di interpello. Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del cherry picking) qualche giurisdizione non collaborativa con l’Italia. Altrimenti, il rischio è quello di ottenere una risposta negativa alla richiesta di agevolazione. Occorre sottolineare che si considerano redditi esteri quelli che si qualificano tali secondo il principio di reciprocità. Ovvero occorre effettuare una lettura a specchio dell’articolo 23 del TUIR, così come previsto dallo stesso articolo 165, comma 2.

Dividendi esteri ed incarico di amministratore in società estere

Per il soggetto che decide di rientrare in Italia per applicare questo regime di favore una casistica peculiare riguarda il mantenimento di partecipazioni in società estere. Infatti, in questo caso il dividendo percepito da tali società, rientrando tra i redditi di fonte estera (ex art. 23 del TUIR), rientra nel pagamento forfettario dovuto. Tuttavia, non deve essere sottovalutata la casistica in cui tale soggetto sia unico amministratore della società estera.

In questo scenario in relazione alla disciplina sulla residenza fiscale delle società, ex art. 73 del TUIR, deve essere valutata la posizione della società estera. Questo in relazione al requisito della sede dell’amministrazione, in quanto, qualora la società estera venisse considerata fiscalmente residente in Italia, verrebbe meno il regime agevolato per i dividendi ricevuti. L’aspetto che ci si deve chiedere, e sui cui mancano interventi normativi o di prassi, è se il peculiare status soggettivo del neo residente possa in qualche modo rendere non operabile il requisito della sede dell’amministrazione di società estere. L’unica cosa che è possibile effettuare è indicare questo aspetto nell’istanza da presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione di questo regime.

Stock option comprese nel regime

I redditi da stock option dei neo residenti rientrano nella tassazione sostitutiva se connessi alle attività svolte all’estero. Questo è quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 83/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, come già chiarito precedentemente occorre prestare attenzione al numero di giorni di maturazione delle stock con presenza del lavoratore all’estero, rispetto a quelli di maturazione in Italia. A tal fine occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni di svolgimento della prestazione lavorativa nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (vedasi commentario all’art. 15 del modello OCSE).

Cessione di valute virtuali considerate redditi diversi di fonte estera

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute virtuali detenute presso un exchange estero sono da considerare redditi diversi prodotti all’estero. Come tali, questi, rientrano nell’ambito applicativo del regime dei neo residenti. Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 397/E/2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri

L’imposta sostitutiva sui redditi esteri del contribuente deve essere versata in unica soluzione. La scadenza per effettuare il versamento è quella prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ovvero, il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al periodo di imposta precedente. Per ciascun familiare al quale si estende il regime è versata l’imposta sostitutiva nella misura di 25mila euro, in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta. Il pagamento deve avvenire entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 Con la Risoluzione n. 44/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare. Il codice è NRPP denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef – Nuovi residenti – articolo 24-bis, comma 2, del Tuir”. Tale codice deve essere utilizzato attraverso la compilazione del modello F24 Elide. Per la compilazione del modello deve essere compilata:

  • La sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto istante;
  • La sezione “Erario”, nel campo:
    • “tipo”, la lettera “R”;
    • “codice”, il codice tributo “NRPP”;
    • “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Esenzione da monitoraggio fiscale e tassazione patrimoniale sulle attività estere

I soggetti che optano per la tassazione forfettaria del reddito (e il loro familiari) possono beneficiare di ulteriori vantaggi legati alle attività patrimoniali e finanziari detenute all’estero.In questi termini il vantaggio ottenibile può essere così riassunto:

  • Non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta degli obblighi di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 (quadro RW) per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero;
  • Non pagano le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE sulle attività estere.

Questa possibilità è legata, esclusivamente, all’applicazione del regime in commento. L’unico elemento da monitorare, per l’Agenzia delle Entrate, riguarda le partecipazioni qualificate estere. Per approfondire: “Monitoraggio partecipazioni qualificate per i Neo Residenti“.

Non cumulabilità con altri incentivi

La tassazione forfettaria dei redditi esteri dei soggetti “neo residenti” non può essere cumulato:

  • Con quello di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
  • Con quello di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.

Quali i vantaggi del regime?

Con l’agevolazione di cui all’art. 24-bis del TUIR, la tassazione relativa a tutte le tipologie di reddito di fonte estera è coperta dall’imposta forfettaria di 100.000 euro annui. Inoltre:

  • Nessuna imposta aggiuntiva sul reddito come lavoratore autonomo o dipendente fuori dall’Italia;
  • Ti è permesso lavorare e fare affari. Il business generato fuori dall’Italia è soggetto alla sola tassazione forfettaria;
  • I proventi da dividendi, diritti d’autore, royalties, proprietà intellettuale e interessi, inclusi i redditi da locazione da immobili esteri, sono soggetti a tassazione forfettaria;
  • Nessuna imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • Nessun obbligo di investire in immobili in Italia
  • L’Italia flat tax Regime può essere richiesta per un periodo di 15 anni;
  • I cittadini di 168 nazioni sono i benvenuti;
  • Lo status ai sensi dell’Italia flat tax non impone gli obblighi di rendicontazione per i conti bancari offshore;
  • Nessuna dichiarazione dei redditi con obblighi di comunicazione dei redditi e dei beni fuori dall’Italia;
  • Sono ammesse seconde case e case vacanza in tutto il mondo senza obblighi dichiarativi in Italia.
  • L’accesso ai viaggi senza visto in tutti i paesi Schengen è molto attraente per i cittadini non UE.

Esempi pratici di applicazione del regime fiscale

Caso di un investitore internazionale

Un investitore internazionale decide di trasferire la propria residenza in Italia e possiede redditi significativi derivanti da investimenti immobiliari all’estero. Optando per il regime fiscale agevolato, egli paga un’imposta sostitutiva di 200.000 euro, senza dover dichiarare dettagliatamente ogni singolo reddito prodotto all’estero. Questo semplifica notevolmente la sua gestione fiscale e gli consente di beneficiare di un sistema stabile e prevedibile.

Caso di una famiglia con redditi diversificati

Una famiglia composta da un imprenditore, la moglie e due figli decide di trasferirsi in Italia. Il capofamiglia opta per il regime agevolato pagando 200.000 euro, mentre la moglie e i figli accedono al regime con un’imposta ridotta di 25.000 euro ciascuno. In questo modo, tutta la famiglia beneficia di una significativa riduzione dell’onere fiscale sui redditi esteri.

Consulenza fiscale online

Il regime fiscale dei neo residenti ex art. 24-bis del TUIR rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano trasferirsi in Italia, offrendo vantaggi significativi in termini di pianificazione fiscale e gestione dei redditi esteri. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale, considerare i limiti del regime e confrontarlo con altre possibili agevolazioni fiscali. La consulenza di un esperto è essenziale per prendere una decisione informata e per garantire il pieno rispetto delle normative fiscali italiane..

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