I lavoratori dipendenti che intendono usufruire dell'agevolazione legata ai lavoratori impatriati in Italia devono presentare un'apposita autocertificazione al datore di lavoro. Questo documento è davvero molto importante, in quanto rappresenta l'assunzione di responsabilità del lavoratore in relazione alla presenza dei requisiti richiesti dalla norma. La responsabilità, indirettamente, è data dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non prevede controlli preventivi, e quindi un errore del lavoratore sui requisiti che ha autocertificato potrebbe "costare" l'agevolazione.
Lavoratori impatriati in Italia 2024
A partire dal 2024 la normativa di riferimento per l'agevolazione impatriati è data dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/23, il quale ha cancellato la precedente normativa (art. 16 D.Lgs. n. 147/15). La ratio di questa norma quello di incentivare il rientro in Italia di lavoratori (con requisiti di elevata qualificazione e specializzazione) che hanno trascorso all'estero almeno tre anni. Questa agevolazione, di carattere strutturale, consente un notevole risparmio di imposta ai beneficiari. Rispettando i requisiti dettati dalla norma è, infatti, possibile avere una tassazione al 50% del reddito (o 40% in caso di figli minori).
L'agevolazione ha durata a partire dall'annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana e per i quattro anni successivi.
Ma, come si accede a questa agevolazione? Andiamo ad analizzare, in questo articolo, l'autocertificazione da presentare al datore di lavoro per l'ottenimento dell'agevolazione.
Prima di proseguire devi sapere che l'agevolazione "lavoratori impatriati" (art. 5 D.Lgs. n. 209/23), riguarda indistintamente tutte le attività lavorative (lavoro dipendente o professionale in forma individuale). Tuttavia, tale agevolazione non deve essere confusa con l'agevolazione conosciuta come "rientro dei cervelli" (D.L. n. 78/10), che riguarda esclusivamente l'attività di ricercatori e docenti. In questo articolo le informazioni fornite riguardano esclusivamente l'agevolazione legata ai lavoratori impatriati in Italia.
Autocertificazione al datore di lavoro per l'agevolazione
La prassi dell'Agenzia delle Entrate (vedasi Circolare n. 17/E/17, Parte II, § 4 e Circolare n. 33/E/2020) legata alla precedente norma agevolativa, prevede che il lavoratore presenti un documento al datore di lavoro.
In particolare, il lavoratore dipendente, con datore di lavoro italiano, deve presentare a questi una specifica richiesta sotto forma di "autocertificazione". Si tratta di un documento in carta libera con il quale il lavoratore si assume la responsabilità di dichiararsi idoneo (in possesso dei requisiti) richiesti dall'agevolazione.
Deve essere evidenziato, tuttavia, che come per la precedente versione dell'agevolazione, anche quella attuale (art. 5 D.Lgs. n. 209/23) non fa alcuna menzione di richiesta scritta. Tuttavia, deve ritenersi ipotizzabile adottare la stessa procedura precedentemente indicata...
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Buongiorno,
ho presentato la domanda al datore di lavoro come indicato nel suo articolo, ma l’azienda mi ha risposto che non mi applicheranno l’agevolazione in quanto non sono obbligati a farlo e non vogliono gestire questa °complicazione°.
Leggendo il suo articolo sembrerebbe che l’azienda sia tenuta ad applicare l’agevolazione dietro presentazione della mia richiesta ed autodichiarazione. Mi chiarire questo punto e fornire i riferimenti normativi che introducono questo obbligo?
Grazie!
Consiglio la lettura della circolare n. 33/E/2020.
Salve,
grazie mille per l’articolo molto chiaro e divulgativo.
Avrei una domanda. Cosa si intende in ambito legale-economico-lavorativo con la dicitura “ricercatore”? Si intendono prettamente persone assunte in ambito accademico o anche chi lavora in dipartimenti di R&D privati?
Grazie mille per l’eventuale risposta.
In questo articolo si parla di agevolazione per i lavoratori impatriati, non di ricercatori e docenti. Non bisogna fare confusione tra le due agevolazioni.