Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) approvato il 15 giugno dal Consiglio dei ministri ha abbassato la soglia oltre la quale è obbligatorio dichiarare le operazioni ai fini di monitoraggio (secondo la disciplina antiriciclaggio). In particolare, ha previsto che, i movimenti in contanti e in valuta virtuale dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle entrate per operazioni da 5.000 euro, non più da 15.000. A prevederlo è l’articolo 16 del Decreto Legge n. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022.
Pertanto, dal 17 giugno scorso si è ridotta a 5.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari. Le operazioni da comunicare sono quelle effettuate nel 2021 in contanti e anche in valuta virtuale. La disciplina del monitoraggio fiscale assume un’importanza fondamentale nel caso in cui si voglia trasferire soldi all’estero. Per maggiori informazioni leggi:
Monitoraggio dei trasferimenti di denaro ai fini antiriciclaggio
In particolare, l’art. 16, co. 1, del D.L. n. 73/2022 prevede quanto segue:
“1. All’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa’ semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.
Sostanzialmente, gli obblighi sono legati al monitoraggio delle operazioni di trasferimento di denaro verso l’estero, ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini dell’antiriciclaggio. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, l’obbligo di monitoraggio fiscale si attivava al superamento di 15.000 euro anche solo per una volta nel corso dell’anno. Inoltre, al superamento della soglia di 5.000 euro di giacenza media annua sorgeva anche l’obbligo di pagamento dell’IVAFE pari a 34,20 euro.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto semplificazioni, si riduce a 5.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari. Le operazioni da comunicare sono quelle effettuate nel 2021 in contanti e anche in valuta virtuale. La disciplina del monitoraggio fiscale assume un’importanza fondamentale nel caso in cui si voglia trasferire soldi all’estero.
La disposizione del decreto semplificazioni, modifica l’articolo 1 del decreto legge 167/1990, rubricato “Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori”. In particolare, per le comunicazioni effettuate nel 2021, gli intermediari dovranno rendicontare le operazioni in contanti ed in valuta virtuale per una soglia di 5.000 euro e non più di 15.000 euro. Non si dovranno comunicare le operazioni frazionate in quando viene eliminato il riferimento che era invece specificato nel precedente testo di legge.
Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
Quali sono le operazioni da comunicare?
Le operazioni da dichiarare sono per:
- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici
- associazioni equiparate
Le operazioni oggetto di monitoraggio sono quelle effettuate con:
- assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili
- vaglia postali
- ordini di accreditamento o di pagamento
- carte di credito e altre carte di pagamento
- polizze assicurative trasferibili
- polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica
- fondi, anche in valuta virtuale.
I soggetti tenuti alla segnalazione sono i seguenti:
- Le banche ed intermediari finanziari residenti;
- Le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) introdotte dal Dlgs 44/2014;
- Gli intermediari assicurativi;
- I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria;
- I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente alle operazioni di conversione della stessa da o in valuta avente corso forzoso
- Le succursali insediate, ovvero le stabili organizzazioni, di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative. Enti aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo (lettera t) dell’articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007)
- Gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro. Enti stabiliti senza succursale in Italia, ovvero privi di stabile organizzazione e che operano in regime di libera prestazione di servizi (lettera u) dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007).