L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 616 del 23 dicembre 2020 torna a fornire chiarimenti in relazione all’applicazione della ritenuta in uscita sui compensi corrisposti a soggetti non residenti. Il caso è quello di compensi erogati per la licenza di registrazioni musicali corrisposti da società residente in Italia ad un ente non residente (nel caso trattato, avente sede nel Baliato di Jersey). La società estera che ha ricevuto il compenso ritiene, e per questo ha inviato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate di poter ricevere il compenso senza l’applicazione di ritenute in uscita da parte della società italiana erogante.

Nella risposta in commento, invece, l’Agenzia delle Entrate è di diverso avviso. Come vedremo, secondo l’Amministrazione finanziaria trova applicazione la ritenuta in uscita dall’Italia sui compensi corrisposti a soggetti non residenti, sempre che non vi sia una Convenzione contro le doppie imposizioni valida che riporti l’applicazione di una ritenuta in uscita di importo ridotto (o una tassazione esclusiva nello Stato di residenza). Vediamo, quindi, con maggiore dettaglio la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a questa casistica.

Compensi per licenze musicali
73573Compensi per licenze musicali

Compensi in uscita dall’Italia per la licenza di registrazioni musicali con ritenuta in uscita

L’Agenzia delle Entrate in relazione al quesito in commento afferma che l’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti è disciplinata dall’articolo 23 del DPR n. 917/86 (TUIR), che alla lettera c) del comma 2 considera prodotti in Italiai compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico” se corrisposti da soggetti residenti in Italia.

Questo significa che il compenso erogato da un soggetto residente ad un ente non residente per l’utilizzazione di operare dell’ingegno, come registrazioni musicali, sono redditi soggetti a tassazione italiana. Tali compensi, infatti, assumo rilevanza fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR, secondo cui costituiscono redditi diversii redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53” del medesimo testo unico.

Pertanto, i compensi in oggetto costituiscono redditi diversi ai sensi del predetto
articolo 67 se il soggetto beneficiario di tale reddito non è l’autore o l’inventore del
bene immateriale, ma ha acquisito il diritto allo sfruttamento economico dello stesso a
titolo oneroso o a titolo gratuito.

Da sottolineare che, invece, costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53 del TUIR, i compensi che derivano dalla utilizzazione economica dei predetti beni da parte dell’autore. Per approfondire: “Royalty internazionali nella cessione del diritto di autore“.

Da dire che, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del TUIR, “I redditi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel
periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione
derivano sono stati acquistati a titolo oneroso
“. Nel caso in cui tali diritti siano stati
acquisiti a titolo gratuito (successione o donazione) costituisce reddito l’intero
ammontare percepito senza operare alcuna riduzione.

La ritenuta in uscita del 30% e le eventuali disposizioni convenzionali

Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, è prevista l’applicazione di
una ritenuta in uscita sui canoni corrisposti a titolo di diritto d’autore verso enti non residenti. Questo è quanto previsto ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/73. In particolare, il comma 4 di quest’ultima disposizione prevede che i compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR “corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare“.

L’applicazione di una ritenuta sui canoni (c.d. “royalty“) corrisposti a fronte dell’utilizzo di beni immateriali avviene anche nei confronti dei soggetti che sono residenti in Stati con cui l’Italia ha concluso una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni, sebbene l’aliquota sia, di regola, inferiore al 30 per cento, salvo che non sia prevista una tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con riferimento, al quesito posto e quindi al Baliato di Jersey l’Agenzia delle Entrate fa presente che la stessa è una dipendenza della Corona britannica che non fa parte del Regno Unito, che ha una propria identità internazionale ed un governo autonomo e che non ha concluso con l’Italia una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni.

Si evidenzia, infatti, che Jersey conclude autonomamente convenzioni per evitare
le doppie imposizioni con gli Stati esteri. A titolo esemplificativo, è possibile individuare la
Convenzione conclusa fra il Baliato di Jersey e il medesimo Regno Unito, entrata in
vigore il 19 dicembre 2018 (Convenzione Regno Unito e Jersey contro le doppie imposizioni). Con l’Italia è stato, invece, firmato solo l’Accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale
(ratificato con legge 17 ottobre 2014, n. 158).

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il compenso per la licenza di registrazioni musicali corrisposto dalla società italiana Alfa alla Società istante non residente sia riconducibile nell’ambito applicativo del citato articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, come sopra illustrato e, pertanto, è da assoggettare, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del DPR n. 600/73 a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento sulla parte imponibile del loro ammontare come sopra illustrato.

Per leggere la risposta ad interpello completa puoi fare riferimento al link seguente:

Ritenuta in uscita per i compensi legati a licenze corrisposti ad enti non residenti: conclusioni

L’Agenzia delle Entrate con il documento in commento conferma l’impostazione sull’argomento già fornita in precedenza in relazione al fatto che i compensi legati allo sfruttamento economico di opere immateriali, qualora corrisposto da ente italiano ad ente estero, sia soggetto a ritenuta in uscita dall’Italia. Tale compenso, infatti, essendo imponibile anche in Italia, subisce ritenuta in uscita ex art. 23 del DPR n. 600/73 del 30%. Questo, a meno che tra i due Stati coinvolti nell’operazione non vi sia una Convenzione contro le doppie imposizioni valida e vincolante che riporti una diversa e ridotta ritenuta oppure un’imponibilità esclusiva di questo provento nel Paese di residenza dell’ente percettore del reddito.

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