Tutti i contribuenti, soggetti passivi IVA, sono obbligati alla predisposizione ed all’invio telematico della comunicazione della liquidazione periodica IVA (c.d. “LIPE“). Si tratta di un adempimento collegato alla liquidazione dell’IVA, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume d’affari raggiunto.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è adempimento obbligatorio per tutte le partite IVA, chiamate ad adempiere alla comunicazione attraverso la compilazione dello specifico modello approvato con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate (modificato con . Si tratta del c.d. “modello LIPE” che si compone di due sezioni, ovvero il frontespizio, con i dati del contribuente e di un unico quadro compilativo, il quadro VP. Di seguito, in questo articolo, andiamo ad analizzare i profili sanzionatori legati alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE, il calcolo delle sanzioni, il codice tributo da utilizzare, ma soprattutto come effettuare i calcoli di regolarizzazione, di una omessa o ritardata presentazione, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE?
- Chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)?
- Chi sono i soggetti esoneri dalla presentazione delle liquidazioni periodiche IVA?
- Quali sono i termini di presentazione delle liquidazioni periodiche Iva?
- Comunicazione liquidazione Iva: istruzioni
- Le sanzioni per tardiva o errata presentazione delle LIPE
- Ravvedimento LIPE – Esempio pratico
- Consultazione dei dati delle LIPE presentate
- Domande frequenti
Che cos’è la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE?
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE – è un adempimento fiscale periodico a cui sono chiamati ad adempiere i soggetti passivi IVA. Tale comunicazione prevede la trasmissione periodica dei dati della liquidazione periodica dell’IVA (con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dei casi) all’Agenzia delle Entrate.
Questo è quanto previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/10, disposizione convertita con modificazioni dalla Legge n. 122/2010. L’obiettivo della LIPE è quello di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni IVA. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, una volta raccolti i dati delle liquidazioni IVA, analizza le informazioni, confrontandole con quelle delle fatture emesse e ricevute e con i versamenti IVA effettuati dal contribuente. Qualora dal controllo emerga una insufficiente versamento di imposta, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente che può provvedere alla regolarizzazione beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso.
Chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)?
I soggetti obbligati alla predisposizione ed all’invio telematico delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA – LIPE – sono gli operatori economici IVA residenti o stabiliti in Italia. Ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/10, devono presentare la Comunicazione i soggetti passivi IVA seguenti:
- Esercenti attività di impresa, arte o professione abituale (art. 4 e 5 DPR n. 633/72);
- Le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- Le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- I soggetti esteri che operano in Italia con rappresentante fiscale ex art. 13, co. 3 del DPR n. 633/72;
- I soggetti esteri che operano in Italia con identificazione diretta ex art. 35-ter. del DPR n. 633/72.
L’obbligo di predisporre le comunicazioni LIPE prescinde dalla periodicità (mensile o trimestrale) della liquidazione IVA del contribuente.
Chi sono i soggetti esoneri dalla presentazione delle liquidazioni periodiche IVA?
I soggetti che possono ritenersi esclusi dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA sono quelli indicati dall’art. 21-bis, co. 3 del D.L. n. 78/10. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
- Soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, del la Legge n. 190/2014;
- Contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- Soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA;
- Enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell’IVA secondo i criteri forfetari di cui alla Legge. n. 398/1991;
- Inoltre, i contribuenti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA;
- Soggetti esclusi dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale;
- Soggetti che non hanno effettuato operazioni nel periodo di imposta e che non dispongono crediti d’imposta da fruire.
- I produttori agricoli esoneri dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, co. 6 del DPR n. 633/72;
- Gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
La risposta FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017. Questa, infatti, ha chiarito che l’obbligo di invio della Comunicazione LIPE non ricorre qualora non vi siano dati da indicare nel trimestre. É il caso dei soggetti passivi che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva. |
Proviamo a chiarire con un esempio. Ipotizziamo un soggetto passivo, mensile, che non ha effettuato operazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre. In questo caso, in assenza di un credito da riportare del mese di giugno, non è tenuto a presentare la LIPE.
Quali sono i termini di presentazione delle liquidazioni periodiche Iva?
Secondo quanto previsto dall’art. 21-bis, co. 1 del D.L. n. 78/10, la LIPE deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Tabella: scadenza di presentazione delle LIPE
PERIODO | TERMINE PRESENTAZIONE LIPE |
---|---|
1° TRIMESTRE | 31 MAGGIO |
2° TRIMESTRE | 30 SETTEMBRE |
3° TRIMESTRE | 30 NOVEMBRE |
4° TRIMESTRE | 28 FEBBRAIO (dell’anno successivo) |
Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in un giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) e co. 2 lett. l) del D.L. n. 70/2011. Inoltre, per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“. Pertanto:
- I contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- I contribuenti trimestrali, invece, presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.
Comunicazione liquidazione Iva: istruzioni
Ai fini della presentazione della LIPE, il soggetto passivo può generare il file contenente la Comunicazione:
- Mediante il software di compilazione, disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- Mediante un software diverso che rispetta i requisiti previsti.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- I dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- Dati dell’eventuale dichiarante.
La comunicazione, inoltre, può essere predisposta mediante il software di compilazione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito istituzionale e deve essere presentata:
- Esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale web “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate ovvero uno dei canali abilitati per il colloquio con il Sistema di Interscambio;
- Direttamente dal contribuente ovvero mediante intermediari abilitati.
La tempestiva trasmissione della LIPE è testimoniata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile mediante lo stesso canale utilizzato per l’invio del file. Sono considerate tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione.
Versamento IVA periodica con soglia minima di 100 euro
Il D.Lgs. n. 1/24 ha elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo. Questo per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 co. 4 del DPR n. 100/98). Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 co. 1 lett. a) del DPR n. 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Le sanzioni per tardiva o errata presentazione delle LIPE
L’art. 11, co. 2-ter del D.Lgs. n. 471/97 prevede che per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione amministrativa tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinario il soggetto passivo IVA presenti la trasmissione della LIPE in precedenza non presentata o presentata in modo errato.
L’invio della LIPE “correttiva“, in caso di comunicazione precedentemente omessa, incompleta o errata, è necessaria quando si intenda regolarizzare la violazione prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA dello stesso anno. Viene l’obbligo di presentare la LIPE correttiva quando il soggetto provveda a regolarizzare la violazione commessa direttamente all’interno della dichiarazione IVA annuale (mediante la compilazione del quadro VH). Deve essere evidenziato che, qualora il soggetto IVA non abbia presentato la LIPE correttiva, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, la regolarizzazione della LIPE deve essere effettuata, in ogni caso, attraverso una dichiarazione IVA integrativa.
Regolarizzazione LIPE nel quadro VH della dichiarazione IVA
Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Risoluzione n. 104/E/2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.
Nei righi VH1-VH17 del quadro VH deve essere indicato l’ammontare dell’IVA a debito ovvero dell’IVA a credito risultante dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) eseguite nonché l’ammontare dell’acconto dovuto e il codice corrispondente al metodo utilizzato per la sua determinazione. Gli importi dell’IVA a debito o a credito corrispondono a quanto indicato (o avrebbe dovuto essere indicato), rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 del rigo VP14 del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni.
Ravvedimento operoso LIPE
La regolarizzazione di eventuali violazioni (omissioni, irregolarità o errori) possono essere sanate attraverso l’applicazione del ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Pertanto, ai fini della corretta applicazione del ravvedimento è necessario evidenziare che:
- La sanzione base su cui applicare il ravvedimento è quella ridotta, qualora la regolarizzazione avvenga entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza;
- La sanzione base su cui applicare il ravvedimento è quella piena, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Di seguito un prospetto, dell’importo della sanzione, ridotta in base ai termini di versamento.
Tabella: riepilogo sanzioni ridotte con ravvedimento in caso di errata o ritardata comunicazione LIPE
DATA REGOLARIZZAZIONE | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE IN EURO |
---|---|---|
ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE | 1/9 di 250 euro | 27,78 |
ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE | 1/9 di 500 euro | 55,56 |
ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/8 di 500 euro | 62,50 |
ENTRO 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/7 di 500 euro | 71,43 |
OLTRE 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/6 di 500 euro | 83,33 |
DOPO LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE | 1/5 di 500 euro | 100,00 |
Versamento della sanzione con modello F24
La sanzione ridotta con ravvedimento operoso relativa alla regolarizzazione della violazione LIPE deve essere versata con modello F24 compilando la sezione “Erario“, codice tributo 8911. Di seguito la corretta modalità di compilazione del modello F24 per la regolarizzazione della LIPE.
Compilazione modello F24 sanzioni LIPE
CODICE TRIBUTO SANZIONE LIPE | RATEAZIONE/REGIONE/PROV. | ANNO DI RIFERIMENTO VIOLAZIONE | IMPORTO A DEBITO DA VERSARE |
---|---|---|---|
CODICE “8911” | – | ANNO 2024 | 27,80 euro |
E’ opportuno precisare che tutti i titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. Per approfondire le modalità di presentazione del modello F24: “Come pagare il modello f24 online?“.
Ravvedimento LIPE – Esempio pratico
Vediamo il caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2024, la cui scadenza è fissata per il 31 maggio, qualora il contribuente decida di ravvedersi, dovrà effettuare i seguenti versamenti:
- Ravvedimento entro il 15 giugno. È possibile sanare l’obbligo comunicativo e versando la sanzione di 27,78 euro (ex art. 13, co. 1, lett.a-bis), del D.Lgs. n. 472/97 che permette di ridurre la sanzione base di 250 euro ad 1/9);
- Ravvedimento entro il 29 agosto. È possibile sanare l’obbligo comunicativo e versando 55,56 euro (ex art. 13, co. 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/97 che permette di ridurre la sanzione base di 500 euro ad 1/9);
- Ravvedimento entro il 30 aprile 2025. Qualora nella Dichiarazione IVA 2024 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2025) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare 62,50 euro. Ovvero, la sanzione base di euro 500 euro ridotta a 1/8 (ex art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/97);
- Ravvedimento oltre il 30 aprile 2025, se nella Dichiarazione IVA 2024 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2025) non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa. Pertanto sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione alla quale si aggiunge quella di 62,50 euro (sanzione base di euro 500 ridotta ad 1/8 (art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/97).
Consultazione dei dati delle LIPE presentate
É utile ricordare che i dati delle LIPE, una volta inviati, sono messi tempestivamente a disposizione:
- All’interno del Cassetto fiscale del contribuente;
- All’interno della sezione “Consultazione” del portale Fatture e Corrispettivi (previa autenticazione con le credenziali Entratel, Fisconline, CNS, SPID).
Allo stesso modo vengono rese disponibili le informazioni relative alle eventuali incoerenze fra i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, nonché fra i versamenti effettuati e l’importo a debito indicato nella comunicazione. Pertanto, è utile controllare tempestivamente la presenza di eventuali comunicazioni di anomalia per procedere tempestivamente alla regolarizzazione attraverso la procedura di ravvedimento operoso.
Domande frequenti
Qui di seguito le risposte ad alcuni casistiche particolari:
– Operazioni Imponibili IVA;
– Operazioni non imponibili IVA;
– Acquisti INTRA-UE;
– Operazioni Esenti;
– Importazioni;
– Operazioni ad esigibilità iva differita;
– Operazioni soggette a reverse charge;
– Acquisti con iva INDETRAIBILE.
Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettua- te nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.)
Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito relativo al periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso).
Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il contribuente deciderà di utilizzare tale credito.
Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il sistema telematico accoglie eventuali LIPE inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
La normativa vigente stabilisce che per le rettifiche o l’annullamento dei file LI è sufficiente procedere con un nuovo invio, che sostituisce integralmente il precedente.