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Regime impatriati 2025: agevolazione al 50% per 5 anni

HomeFiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaRegime impatriati 2025: agevolazione al 50% per 5 anni

Il regime Impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/23) consiste in una specifica agevolazione fiscale riservata ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Detassazione al 50% del reddito per cinque anni.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 ha riscritto e modificato in modo sostanziale il precedente regime agevolato dei lavoratori impatriati. Attualmente, dopo 3 anni di residenza fiscale estera, con la presenza di requisiti di qualificazione, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o professionale in Italia consente la detassazione del 50% (60% in caso di figli minori) del reddito imponibile per 5 anni. Vediamo, di seguito tutti i dettagli sulla nuova agevolazione legata al regime impatriati. Al termine dell’articolo il modulo di contatto se desideri analizzare la tua situazione personale.

Requisiti per l’applicazione del regime impatriati

Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia e che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L’agevolazione consiste in una detassazione ai fini IRPEF del 50% (ordinariamente) del reddito imponibile per cinque periodi di imposta. Tuttavia, vi sono una serie di novità e particolarità da tenere in considerazione.

Tabella riepilogo requisiti

CaratteristicaArt. 5 D.Lgs. n. 209/23
Redditi agevolatiRedditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori), redditi di lavoro autonomo
Reddito massimo agevolabile annuo600.000 euro
Detassazione50% del reddito imponibile IRPEF
60% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un minore durante il periodo di agevolazione
Periodo di residenza minimo da mantenere in Italia4 anni
Periodo minimo di residenza fiscale estera– 3 anni: condizione generale
– 6 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impegnato all’estero prima del trasferimento
– 7 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale il lavoratore aveva lavorato in Italia prima del trasferimento all’estero.
Luogo di svolgimento dell’attivitàL’attività di lavoro dipendente o autonomo deve essere prestata prevalentemente sul territorio italiano (periodo > 183 giorni)
Qualificazione del lavoratoreI lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/12 e dal D.Lgs. n. 206/07.
Durata dell’agevolazione5 anni

Lavoratori beneficiari

Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Tuttavia, anche i contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia possono applicare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il nuovo regime agevolato (risposta ad interpello n. 70/E/25).

Per determinare la residenza fiscale del soggetto, oltre al concetto dell’AIRE, viene presa a riferimento anche la “normativa convenzionale“. Viene, infatti, previsto che abbia la residenza fiscale estera il soggetto che abbia risieduto all’estero in virtù di una “convenzione contro le doppie imposizioni“. Il riferimento, pare essere riferimento al art. 4, par. 2 delle varie convenzioni, ove vengono riportate le regole (c.d. “tie breaker rules“) per dirimere situazioni di conflitto di residenza fiscale. Pertanto, per i contribuenti non iscritti AIRE è fondamentale analizzare la propria situazione per capire se possono verificare la residenza fiscale estera tramite la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra lo Stato estero e l’Italia (sempre ove esistente). Si tratta di un’analisi non semplice da effettuare e che richiede l’ausilio di professionisti esperti su questo tipo di casistiche, per analizzare in dettaglio la documentazione comprovante la residenza.

Approfondimento utile: Mancata iscrizione AIRE e regime degli impatriati.

Residenza fiscale estera pregressa

La residenza fiscale estera pregressa rispetto al momento di impatrio in Italia è un requisito fondamentale che il contribuente è chiamato a dimostrare. Il numero di anni richiesti varia in relazione alla fattispecie in cui si trova il contribuente, così come riassunto nella tabella seguente.

CondizioneResidenza fiscale estera richiesta
Condizione generale3 periodi d’imposta
Non impiegato precedentemente in Italia dallo stesso soggetto o gruppo6 periodi d’imposta
Impiegato precedentemente in Italia dallo stesso soggetto o gruppo7 periodi d’imposta
Lavoratore autonomo che fattura all’ex datore di lavoro non residente6 periodi d’imposta o se si lavorava per lo stesso datore prima dell’espatrio

Impatriato autonomo che fattura all’ex datore di lavoro estero

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 22/E/25 ha chiarito che occorre un periodo minimo di residenza estera di almeno sei anni in tutti i casi in cui l’impatriato svolta un’attività di lavoro autonomo sul territorio nazionale con committente l’ex datore di lavoro estero. Questo, anche se l’ex datore di lavoro è solo uno dei committenti dell’autonomo. Il periodo di residenza estera richiesto sale a sette anni se il lavoratore era già stato impiegato per lo stesso datore di lavoro prima del trasferimento all’estero. In particolare, la disposizione di cui all’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 209/23 non indica quale tipologia contrattuale deve essere intrattenuta tra lavoratore e committente, al fine del computo del periodo di residenza estera pregressa. Pertanto, nel caso in cui vi sia una prestazione di lavoro autonomo a favore dello stesso ed datore di lavoro il periodo estero deve essere di almeno sei anni (o sette).

Attività lavorative agevolate e limiti reddituali

Per quanto riguarda i redditi oggetto di questa agevolazione rientrano tra le categorie agevolate:

  • I redditi da lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compenso amministratore di SRL italiana);
  • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Di fatto, quindi, restano esclusi dall’agevolazione i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di impresa.

Reddito annuo massimo agevolabile

Il reddito agevolabile massimo annuo è fissato a 600.000 euro. In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, dottrina prevalente ritiene che si tratti di una soglia, superata la quale, trova applicazione la tassazione ordinaria del reddito. Quindi, ad esempio, ipotizzando un reddito annuo di 700.000 euro, si avrebbe una tassazione agevolata al 50% sui 600.000 euro, con un imponibile di 300.000 euro. Gli ulteriori 100.000 euro di reddito dovrebbero seguire la tassazione piena IRPEF. Sempre in attesa di chiarimenti ufficiali, non sembrerebbe che tale soglia, qualora superata pregiudichi l’accesso all’agevolazione.

L’agevolazione, come la precedente, resta soggetta alle limitazioni connesse agli aiuti c.d. “de minimis“. Di fatto, quindi, per i soli lavoratori autonomi il beneficio ottenibile (in termini di minori imposte dovute) non può superare la soglia di 300.000 euro nel trimestre.

Assunzioni infragruppo ammesse ma con vincoli

Rispetto alle precedenti versioni del testo, la disposizione definitiva prevede che vi possa essere attività lavorativa in Italia svolta in continuità con quella svolta all’estero. È il caso, ad esempio del lavoro in smart working con datore di lavoro non residente. Oppure, ancora, è ammessa la possibilità che vi sia datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero. Tuttavia, in questi casi sono previsti requisiti particolari di permanenza estera da rispettare, ovvero:

  • Sei periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Questo per i lavoratori che non siano stati in precedenza impiegati in Italia a favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Si tratta di situazioni di assunzione diretta all’estero;
  • Sette periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Nel caso in cui il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Situazione di precedente assunzione in Italia e successivo trasferimento oltreconfine.

Di fatto, quindi, tale disposizione appare volta a disincentivare la possibilità di usufruire dell’agevolazione a seguito di distacchi internazionali.

Nel testo non vi sono riferimenti a passaggi del lavoratore dalla stabile organizzazione estera alla casa madre italiana o il contrario. Tuttavia, si attendono chiarimenti, anche se potrebbero ritenersi possibili.

Esempio: conta la presenza del datore di lavoro ma non la residenza fiscale italiana pre espatrio.
Prendiamo il caso di un cittadino tedesco, residente all’estero, in precedenza assunto in Italia e distaccato all’estero nello stesso anno presso una branch estera del gruppo. Il lavoratore non avrebbe acquisito la residenza italiana prima del distacco estero ma, in caso di rientro alla fine del distacco, vi sarebbe continuità del rapporto di lavoro fin dalla fase di espatrio. Pertanto tale lavoratore deve verificare 7 anni di lavoro all’estero.

Nessun collegamento funzionale tra rientro ed attività lavorativa

Con la risposta ad interpello n. 66/E/2025 l’Amministrazione finanziaria non richiede più (a differenza di quanto chiedeva per il regime previgente) di verificare un nesso funzionale tra rientro in Italia ed inizio di un’attività lavorativa. In particolare, nel documento di prassi citato l’Agenzia delle Entrate indica quanto segue:

ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ”funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati

Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente ha la possibilità di applicare il regime impatriati al ricorrere dei requisiti previsti per i residui periodi di imposta di fruizione dell’agevolazione, che si applica per ciascun periodo d’imposta in cui i requisiti sussistono. Tuttavia, sembra che questa possibilità riguardi solo l’eventuale attività lavorativa iniziata successivamente al rientro e che, al momento del rientro in Italia, aveva i requisiti.

Nel caso oggetto di interpello la nuova attività lavorativa in Italia, permette il regime agevolato perché il lavoratore al momento del rientro aveva i requisiti per poterla effettuare (in particolare i tre anni di residenza estera). Pertanto, occorre prestare comunque attenzione, come sempre, alla verifica dei requisiti della stessa agevolazione al momento del rientro in Italia.

Lavoratori con figli minori ed imponibilità ridotta al 40%

 L’art. 5, co. 4 del D.Lgs. n. 209/23 stabilisce che la percentuale di imponibilità è ridotta al 40% nei seguenti casi:

  • Trasferimento in Italia con un figlio minore;
  • In caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo.

In base al successivo comma 5 la maggiorazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Con la risposta ad interpello n. 53/E/25 l’Agenzia ha chiarito la circostanza in cui successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni. Ebbene, il realizzarsi di questa fattispecie non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine del periodo agevolato. Inoltre, ha precisato l’Agenzia, che l’agevolazione si può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma, a entrambi i genitori.

I requisiti di elevata specializzazione e qualificazione

La principale novità di questa nuova agevolazione riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Per l’individuazione dei requisiti può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, a sua volta ha inserito l’art. 27-quaternel D.Lgs. n. 286/98 (così come modificato dal D.Lgs. n. 152/23). Sono altamente qualificati i lavoratori che, alternativamente, sono in possesso di:

  • Un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli:
  • Dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del D.Lgs. n. 206/07, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it ). Si tratta delle seguenti professioni: farmacista, architetto, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere, medico chirurgo;
  • Di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • Di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu Ue, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Diploma di laurea almeno triennale

Importante evidenziare che il requisito della laurea non per forza deve essere stato conseguito all’estero. La stessa, infatti, può anche essere stata conseguita nel periodo precedente l’espatrio. In particolare, la Circolare n. 17/E/17 ha precisato che occorre essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente, quindi anche una laurea presa all’estero (o in Italia). Oppure, l’attestato legato ad un completamento di un percorso di studi di almeno tre anni. Qualora ottenuto in un paese extra UE, il titolo di studio dovrà essere munito di Dichiarazione di Valore o in alternativa di Dichiarazione di Comparabilità rilasciata da CIMEA.

La norma non pone riferimenti in merito al collegamento tra la qualificazione (laurea) e l’attività lavorativa effettivamente esercitata. In assenza di chiarimenti sul punto, deve ritenersi non sussistente la presenza di un collegamento tra questi due aspetti.

Qualifica professionale con esperienza pluriennale

L’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 71 e 74 del 2025 ha chiarito che il requisito è verificato, alternativamente, con un titolo di istruzione o con una qualifica professionale.

La risposta ad interpello n. 71/E/25 ha quindi confermato, con riferimento al caso di un lavoratore privo di un titolo di laurea ma con anni di esperienza professionale nel settore del project management con mansione rientrante nel livello 2 della classificazione ISTAT, che il titolo di istruzione superiore sia, ai fini agevolativi, alternativo al possesso di una qualifica professionale.

Dello stesso tenore anche la risposta ad interpello n. 74/E/25, riguardante un lavoratore, specialista informatico, non in possesso del diploma di laurea. L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di fruizione del regime agevolato dei lavoratori impatriati da parte del lavoratore: “in possesso di un’esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25”.

Regime transitorio: proroga triennale ma solo per i rientri 2024

Deve essere evidenziato anche che il periodo ordinariamente oggetto di agevolazione (quindi il quinquennio) può essere prorogato di un ulteriore triennio. Nel caso la detassazione del reddito resta ferma nella misura del 50%, e sempre verificando i requisiti di accesso del nuovo regime.

Questa estensione, tuttavia, appare limitata alla specifica ipotesi del trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e all’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia. In attesa di chiarimenti, sicuramente utili, appare una estensione legata ai soggetti che avevano già programmato un rientro in Italia con l’acquisto di un immobile (immaginando di poter usufruire dell’estensione dell’agevolazione di un quinquennio come era previsto nell’agevolazione previgente).

Per approfondire:

Regime impatriati e lavoratori sportivi

Gli sportivi nel momento in cui ricevono un compenso per l’attività svolta sono considerati lavoratori sportivi. Il reddito percepito rientra, a seconda dei casi tra i redditi da lavoro dipendente o tra i redditi da lavoro autonomo. Si tratta di categorie ove è possibile godere dell’agevolazione impatriati. Tuttavia, nella nuova normativa, rispetto alla precedente non vi è alcun riferimento agli sportivi. Questo significa che non è stata prevista una disciplina specifica per questa particolare categoria di lavoratori.

Questi, pertanto, al pari delle altre categorie di lavoratori hanno la possibilità di sfruttare l’agevolazione, nel rispetto degli ordinari requisiti richiesti dalla norma. Di fatto, gli sportivi rientrano nella categoria 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT (di cui sopra). Pertanto, in presenza della verifica del requisito di qualificazione (laurea) avranno la possibilità di poter fruire dell’agevolazione. Tuttavia, occorre tenere presente che su questo punto non vi sono ancora chiarimenti in merito e che la situazione potrebbe mutare. Pertanto, è consigliabile la massima prudenza.

Utilizzo congiunto di regimi agevolati

Attualmente, l’utilizzo congiunto dei regimi agevolati per lavoratori impatriati e per il rientro di docenti e ricercatori è possibile, a condizione che le agevolazioni si applichino a redditi differenti percepiti nello stesso periodo d’imposta. Questo significa che un contribuente può beneficiare del regime in commento per i redditi da lavoro dipendente o autonomo e, contemporaneamente, usufruire delle agevolazioni per il rientro dei ricercatori per i redditi derivanti da attività di ricerca, purché tali redditi siano distinti e separati. Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 16/E/2025.

Consulenza fiscale online rientro dei cervelli

Il testo della nuova agevolazione per i lavoratori impatriati appare sicuramente con requisiti più stringenti rispetto alla norma precedentemente in vigore. Il periodo agevolato è minore, i requisiti comprendono l’elevata qualificazione e specializzazione, il periodo all’estero e quello di impegno a restare in Italia sono più lunghi. Inoltre, l’importo dell’agevolazione è inferiore rispetto al passato. In ogni caso, in attesa della pubblicazione del testo e dell’uscita dei relativi chiarimenti queste sono le informazioni attualmente a disposizione.

Ad essere agevolati sono soltanto lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (o assimilato) o autonomo (pare non vi sia più traccia del reddito di impresa). Tali lavoratori sono chiamati a verificare la presenza della qualificazione lavorativa o della specializzazione, aspetto non sempre semplice da verificare e saranno chiamati a verificare un periodo all’estero di almeno 3 anni ed un mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni. In caso contrario è prevista la restituzione dell’imposta non versata e l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Se hai bisogno di aiuto per comprendere meglio questa agevolazione, come adempimenti, tassazione dei redditi di fonte estera, aspetti del trasferimento di residenza in Italia, monitoraggio fiscale ed aspetti connessi (previdenza, immobili, etc), contattaci per una consulenza. Compila il modulo di contatto sottostante ed indicaci la tua situazione ed i tuoi dubbi per vedere se possiamo aiutarti e ricevere il preventivo per una consulenza.

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