Credito di imposta ai fini IVIE e IVAFE: funzionamento

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Le imposte patrimoniali estere si deducono "per cassa". Tuttavia, in assenza di previsioni particolari nelle Convenzioni internazionali il credito di imposta segue le disposizioni nazionali per il riconoscimento. Disposizioni che, come vedremo, possono prestarsi ad effetti distorsivi sul contribuente.

Il contribuente fiscalmente residente in Italia, come sappiamo, ha l'obbligo di adempiere al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi. Tale indicazione assolve anche gli obblighi legati alla determinazione delle imposte patrimoniali:

IVIE - Imposta patrimoniale sugli immobili esteri;
IVAFE - Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere.

Dal valore di queste imposte il contribuente ha la possibilità di portare a credito (ovvero dedurre) le imposte patrimoniali estere pagate. Sul punto la Circolare n. 28/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate indica, in modo chiaro, quali sono le imposte patrimoniali estere da portare a credito.
La possibilità di utilizzare le imposte patrimoniali pagate all'estero come credito di imposta in Italia è un aspetto che molto spesso non viene gestito correttamente in dichiarazione dei redditi. Mi riferisco, in particolare, alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, chiamate ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere.
In questi casi le problematiche sorgono in merito alla territorialità di queste imposte, anche in virtù del fatto che nelle Convenzioni internazionali le imposte patrimoniali non vengono contemplate. Questo aspetto, infatti, ha delle ripercussioni importanti sulla determinazione del credito di imposta in Italia. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione e tentare di fare chiarezza sull'argomento legato alle corrette modalità operative per l'indicazione in dichiarazione dei redditi delle imposte patrimoniali estere (da dedurre da IVIE ed IVAFE).
Chi sono i soggetti tenuti al pagamento di IVIE ed IVAFE?
Le Convenzioni internazionali basate sul modello OCSE, come quelle sottoscritte dall'Italia trattano, principalmente, della territorialità delle imposte sul reddito. Pochi cenni, invece, vengono lasciati alla disciplina (territorialità) delle imposte sul capitale. Questo aspetto si tramuta, operativamente, in una complicazione per tutti quei soggetti chiamati al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. Soggetti, chiamati al pagamento delle relative imposte patrimoniali estere (IVIE o IVAFE). Mi riferisco principalmente ai seguenti soggetti:

Persone fisiche;
Società semplici;
Enti non commerciali.

Tutti questi soggetti sono tenuti anche a determinare e versare le imposte patrimoniali su attività estere. Sul punto è opportuno precisare che deve trattarsi di soggetti ed enti "residenti" in Italia. Questo, in quanto, nel diverso caso di entità non residenti che detengono beni (immobili, conti correnti, prodotti finanziari, oggetti d'arte, etc) all'estero, l'Italia non avrebbe alcuna potestà impositiva.
La precisazione è importante, in quanto spesso si riscontrano nella pratica enti che operativamente riscontrano problematiche legate a soggetti interposti e soggetti esterovestiti. Problematiche per le q...

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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