Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia...

Regime Forfettario: cosa cambia dal 2025?

Anche nel 2025, se deciderai di accedere...

Holding company on-shore e off-shore

Holding company on-shore e off-shore

Pianificazione fiscale internazionale: utilizzo di holding company on-shore e off-shore come rifugio fiscale. Esempi e vantaggi di holding estere per beneficiare di tassazioni ridotte. Tutte le informazioni nella nostra guida.

Un contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, può trarre vantaggio dall’utilizzo di una holding company, detenendo in prima persona o per via interposta le azioni al fine di convogliarvi il reddito prodotto dal proprio investimento o dalle proprie attività economiche esercitate da società operative. Sebbene occorra prendere in considerazione l’esistenza di norme antielusive, tali società possono essere utilizzate come un rifugio fiscale e protezione patrimoniale.

Nella pratica vi sono due tipi di regimi applicabili alle holding company  che vengono così denominate internazionalmente on-shore holding companies  e off-shore holding companies.

Di seguito andremo ad analizzare le caratteristiche e i motivi che possono spingere un contribuente alla creazione di uno di questi due istituti giuridici. Naturalmente, occorre tenere in considerazione che vi sono dei requisiti da rispettare per poter validamente costituire una holding all’estero, altrimenti vi è il rischio di una contestazione per esterovestizione societaria. Non essendo questo il tema dell’articolo tralascerò i particolari di questa contestazione, lasciandoti agli articoli di approfondimento sul tema presenti sul sito, qualora di interesse.

Per approfondire: “Esterovestizione societaria: come evitarla?“.

Holding company on-shore

Nell’ambito di una certa giurisdizione le on-shore holding companies  vengono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per tutte le società che svolgono un’attività economica.

Generalmente in capo a tali società viene riconosciuta l’applicazione della participation exemption, un’esenzione da tassazione su plusvalenze o dividendi (a determinate condizioni) o di altre forme di trattamento fiscale più favorevole (quali ad esempio il credito di imposta indiretto riconosciuto anche in Italia).

Occorre ricordare che le holding company on-shore, in genere, possono svolgere anche altre attività economiche oltre alla detenzione di partecipazioni. Ogni profitto derivante dallo svolgimento di tali attività viene tassato ordinariamente secondo le aliquote normali in vigore nello Stato di residenza fiscale della società. Oltre al vantaggio derivante dall’applicazione della participation exemption, vi sono altre importanti motivazioni per costituire e operare attraverso una on-shore holding company. Proviamo, molto schematicamente ad analizzare ulteriori vantaggi connessi alla costituzione di una on-shore holding company.

Minimizzare le ritenute su dividendi

La prima motivazione legata alla costituzione di una on-shore holding company consiste nella possibilità di minimizzare l’applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi mediante la tecnica del treaty routing. Al riguardo occorre distinguere le seguenti situazioni:

  • L’utilizzo di una holding company qualora lo Stato di residenza della società madre applichi il sistema dell’esenzione per l’eliminazione della doppia imposizione. Questo può implicare la perdita del credito per le ritenute subite, in modo particolare quando si applica il regime della participation exemption;
  • L’utilizzo di una holding company qualora lo Stato di residenza della società madre applichi il metodo del credito per l’eliminazione della doppia imposizione e la ritenuta applicata all’estero non possa essere recuperata: in tal caso si verifica che il totale delle imposte applicate nello Stato estero è superiore al totale dell’ammontare delle imposte dovute nello Stato della casa madre; ne deriverà che l’importo in eccesso del credito per le imposte pagate all’estero potrà essere riportato negli anni successivi o si potrà verificare la perdita del credito stesso.

Identificare il Paese ove costituire la holding con questo obiettivo è fondamentale in modo tale da pianificare quale sarà l’effettiva tassazione dei dividendi infragruppo riscossi dalla holding.

Ricordo, come sempre in questi casi, che l’identificazione del Paese dove allocare la holding non può essere una mera scelta legata a vantaggi fiscali. Deve esserci sempre una ravvisabile ragione economica in grado di giustificare l’incorporazione di una holding in un dato Paese.

Esenzione delle plusvalenze

La seconda ragione importante per l’utilizzo di una holding company  può essere il vantaggio fiscale ritraibile in caso di cessione di partecipazioni societarie. La holding, infatti, ha come obiettivo quello di detenere partecipazioni in altre società. Queste partecipazioni se vengono cedute ad un valore più elevato rispetto a quello di carico, possono generare una plusvalenza. In questo caso il vantaggio legato alla costituzione di una holding company consistente o in una totale esenzione da imposizione o in un differimento nel tempo della tassazione stessa. In tale caso occorre distinguere diverse ipotesi fra cui:

  • Il caso in cui lo Stato della residenza della casa madre assoggetti a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni: in tale ipotesi l’utilizzo delle società holding  potrebbe evitare tale imposizione;
  • Il caso in cui lo Stato di residenza della casa madre applichi la participation exemption  sui dividendi percepiti: in tale ipotesi la holding company  permette la conversione della plusvalenza tassabile realizzata sulla partecipazione in dividendi non tassabili in capo alla società madre;
  • Il caso in cui, invece, lo Stato di residenza della società madre applichi il metodo del credito: in tale ipotesi la holding company  serve quale strumento per convertire l’effettiva plusvalenza in futuri dividendi tassabili.

Applicazione del metodo del credito o dell’esenzione

La terza ragione per cui può essere rilevante l’utilizzo di una holding company consiste nell’evitare un’ulteriore tassazione in capo alla società madre qualora lo Stato di residenza della società madre applichi il metodo del credito e, inoltre, le imposte pagate all’estero siano inferiori rispetto alle imposte dovute nello Stato della residenza della casa madre. Mediante l’interposizione di una società holding  si può evitare l’ulteriore imposizione in capo alla casa madre.

Un esempio può illustrare meglio questa ipotesi. Ipotizziamo il caso in cui gli utili di una società sussidiaria “Bco” nello Stato di residenza siano assoggettati a un’imposta pari al 25% (incluse le ritenute) e gli utili della società madre “Aco” nel suo Stato di residenza siano assoggettati a un’imposta pari al 35%. Ipotizziamo anche che lo Stato di residenza della società madre “Aco” adotti il credito ordinario quale metodo per l’eliminazione della doppia imposizione. Ne consegue che la società “Aco” dovrebbe pagare ulteriori imposte, pari al 10%, in caso di distribuzione di dividendi da parte della società “Bco”.

Se tra la società madre e la società sussidiaria si interpone una società holding che sia residente in uno Stato che applica il metodo dell’esenzione, quest’ultima non dovrà corrispondere ulteriori imposte relativamente ai dividendi percepiti dalla società sussidiaria. Occorre inoltre rilevare che non è possibile ritrarre i suddetti vantaggi dall’utilizzo di una holding company nel caso in cui lo Stato di residenza della società madre abbia introdotto una normativa in materia di Controlled Foreign Company  (CFC) quale misura anti-elusiva.

Come individuare il paese di incorporazione di una holding on-shore?

Ci sono altri importanti elementi che occorre considerare dal punto di vista fiscale quando si sceglie la localizzazione in un determinato Stato della società holding. In particolare, possiamo identificare:

  • L’esistenza di un regime di participation exemption favorevole, applicabile sia ai dividendi percepiti che alle plusvalenze realizzate per partecipazioni qualificate;
  • Un network  di trattati contro la doppia imposizione efficace sia per il numero di trattati stipulati che per la bassa percentuale delle ritenute applicabili;
  • Ritenute ridotte o pari a zero sulla distribuzione di dividendi in uscita e il pagamento di interessi;
  • Limitata esistenza di norme anti-elusive sia nella giurisdizione della holding company che nella giurisdizione della società madre;
  • Ridotta applicazione di imposte residuali quali imposte locali, imposte sul patrimonio, imposte di registro, ecc.

Detto questo alcuni paesi in cui può essere efficiente costituire una holding possono essere:

Ricordo, come sempre in questi casi, che l’identificazione del Paese dove allocare la holding non può essere una mera scelta legata a vantaggi fiscali. Deve esserci sempre una ravvisabile ragione economica in grado di giustificare l’incorporazione di una holding in un dato Paese.

L’individuazione del Paese ove costituire la holding deve essere attentamente valutato in relazione a molte variabili, non per ultima l’ipotesi di esterovestizione societaria. Questa fattispecie di violazione della normativa tributaria è molto importante e per questo l’invito è sempre quello di valutare ipotesi come queste assieme ad un dottore Commercialista esperto.

Holding company off-shore

Diversamente dalle società holding on-shore, le società holding off-shore vengono assoggettate a un trattamento fiscale diverso rispetto alle società che svolgono una attività economica nello stesso Stato. Le società holding off-shore, in genere, sono ubicate in paradisi fiscali.

Un esempio conosciuto di società holding off-shore  è la holding company lussemburghese del 1929. Questo regime è stato abolito a decorrere dal 1° gennaio 2007 a causa della sua incompatibilità con la normativa UE. Inoltre, fino al primo gennaio 2003, anche il regime delle holding company di Cipro era considerato “off-shore“; questo regime è stato di fatto abolito a partire dal 31 dicembre 2005 a fronte della riforma fiscale posta in atto dallo Stato di Cipro in seguito alla propria adesione all’Unione Europea.

Deve essere sottolineato che, oggi, costituire una holding company off-shore è un’opzione molto particolare, che rischia di portare gli shareholder aziendali verso ipotesi di evasione od elusione fiscale. Si tratta di ipotesi che devono essere valutate con davvero molta attenzione. Le normative sull’esterovestizione, la normativa CFC, e quella sul transfer price, oggi in vigore in tantissimi paesi limitano molto l’utilizzo concreto di holding off-shore all’interno di società multinazionali.

Che cos’è una società offshore?

Con società offshore si identifica una società registrata in base alle leggi di uno stato estero, ma che conduce la propria attività al di fuori dello stato o della giurisdizione in cui è registrata. Ad oggi, è invalso l’uso di riferire questa denominazione a società che offrono condizioni fiscali favorevoli derivanti dalla registrazione in ordinamenti che prevedono scarsi controlli e pochi adempimenti contabili (cosiddetti paradisi fiscali).

Perché si costituiscono società off-shore?

Uno degli obiettivi più frequenti collegati alla creazione di una società offshore è la riduzione dell’imposizione fiscale. Tuttavia, attraverso la costituzione di una holding è anche possibile ottenere altri vantaggi: protezione del patrimonio, semplificazione della burocrazia, ottimizzazione dei costi e riservatezza. Nella pratica, le società offshore sono talvolta utilizzate per realizzare spericolate speculazioni, operazioni vietate o nascondere perdite di bilancio o a trasferire imponibile da Paesi a più elevata tassazione. È perciò un fenomeno molto diffuso la costituzione di società offshore all’interno dell’architettura societaria di gruppi multinazionali.

Non solo le classiche isole tropicali (Bahamas, Seychelles, Isole Vergini, Vanuatu, Cipro etc.) sono oggi considerati paesi off-shore.

In genere le società offshore sono un valido strumento per:

  • Aprire conti bancari offshore e/o fare investimenti in borsa potendo occultare in caso di necessità (divorzio, sequestro di beni, ecc.) il reale beneficiario;
  • Partecipare in altre società, occultando i veri soci, magari per ragioni di privacy;
  • Proteggere beni in Italia o all’estero;
  • Investire all’estero.

Utilizzo di holding off-shore

Le società holding off-shore  vengono utilizzate per varie ragioni, anche diverse da quelle fiscali, e in particolare si ricorda la detenzione di marchi, brevetti, licenze, la necessità di salvaguardare il proprio patrimonio, la gestione del patrimonio, l’attività finanziaria, la gestione valutaria e i controlli di natura valutaria.

Per approfondire: “Royalty company per le attività immateriali“.

Nonostante il regime fiscale favorevole cui sono assoggettate la maggior parte delle holding company off-shore, occorre rilevare che il maggior svantaggio cui va incontro chi opera mediante tali società è quello della non applicazione di trattati. Infatti le giurisdizioni ove il più delle volte si localizzano tali società non hanno concluso trattati contro la doppia imposizione. Anche in presenza di trattati, il più delle volte a questo tipo di holding companies non vengono riconosciuti i benefici convenzionali.

Le holding companies off-shore sono particolarmente utili qualora derivino il proprio reddito da Stati che non applicano ritenute su specifiche categorie di reddito, o solo in quei limitati casi in cui le holding companies off-shore beneficiano di un trattato.

Nel passato, un esempio molto conosciuto di tale caso era dato dal trattato fra i Paesi Bassi e le Antille Olandesi. Le giurisdizioni ad alta tassazione sempre più frequentemente introducono norme anti-elusive contro l’utilizzo di società off-shore indipendentemente dal fatto che queste società siano utilizzate per ridurre l’applicazione delle ritenute o per accumulare reddito.

Fra tali norme anti-elusive si annoverano le norme CFC e le misure contro l’abuso dei trattati, altrimenti denominato treaty shopping.

Attività anti abuso dell’OCSE contro le attività offshore

L’OCSE da anni svolge un’attività volta a contrastare l’abuso dei trattati contro le doppie imposizioni e la formazione di centri off-shore ove situare società al solo fine di eludere materia imponibile.

Nel 2013 l’Unione europea ha dato vita ad una iniziativa volta a contrastare l’abuso dello strumento delle società holding qualora esse siano costituite esclusivamente con lo scopo principale di ridurre la tassazione nello stato della fonte, oltre a colpire la rete di trattati contro la doppia imposizione che facilitano questo tipo di holding companies, come nel caso di Paesi Bassi e Lussemburgo.

Per approfondire: “Società offshore: cos’è e come si costituisce?“.

Consulenza fiscale onli

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
    Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
    Accedi con il tuo account.
    I nostri tools

    Importante

    Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Clausola di prelazione statutaria

    La clausola di prelazione statutaria è uno strumento giuridico utilizzato all'interno degli statuti societari (di società di capitali) per...

    Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la consultazione da oggi, 20...

    Cos’è il cassetto fiscale e come si accede?

    Il cassetto fiscale è un portale telematico offerto dall'Agenzia delle Entrate che permette di consultare in modo semplice e...

    Contratti per servizi infragruppo: condizioni di deducibilità

    I contratti per servizi infragruppo rappresentano un elemento cruciale per la gestione delle relazioni tra società appartenenti allo stesso...

    Imposta di successione, donazioni e trust: cosa cambia dal 2025

    Il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, prevede alcune novità per...

    Perché conviene costituire una SRL nel 2025?

    La SRL è una società di capitali che non ha limiti di capitale. Può essere costituita anche con un...