Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i familiari a carico (detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12 del TUIR). La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/24) è intervenuta con una serie di modifiche sulla disciplina, che riportiamo di seguito aggiornata. Andiamo ad analizzare, quindi, tutte le informazioni utili per le famiglie e la loro dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
- Chi sono i familiari a carico?
- I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
- La detrazione per coniuge a carico
- La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
- La detrazione per altri familiari a carico
- “Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
- Soggetti non residenti Schumacker
- Casi particolari
Chi sono i familiari a carico?
Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso);
- I figli di età uguale o superiore a 21 anni. Questo, in quanto, l’assegno unico per i figli ha sostituito la detrazione per i figli fino ai 21 anni di età. A partire dal 1° gennaio 2025 le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano esclusivamente in relazione ai figli di età pari o superiore ai 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili (in caso di disabilità accertata senza limiti di età).
- Altri familiari conviventi.
Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730) di un vantaggio fiscale.
La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito non superiore ai € 2.840,51 (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di € 4.000 di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni è possibile avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico.
Con la Circolare n. 4/E/22 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse di familiari a carico.
I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ex art. 12 del TUIR). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni (art. 1, co. 252 -253 Legge n. 205/17). Concorrono alla formazione del limite i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, ad esclusione dei seguenti:
- Esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva (tranne i redditi corrisposti da organismi internazionali e quota di reddito esente dei lavoratori frontalieri);
- Assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- Assoggettati a tassazione separata.
Rientrano nel calcolo i redditi che derivano dallo svolgimento di attività con il regime forfettario. Nel calcolo sono rilevanti i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca ed anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU. Inoltre, il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.
I redditi esclusi dalla soglia
Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:
Redditi esenti IRPEF
Classici esempi di redditi esenti sono:
- Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
- Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
- I compensi erogati ai volontari del servizio civile universale. Tuttavia, se i redditi derivassero da altra tipologia di servizio civile (per esempio, un servizio civile regionale, che non è assimilabile al servizio civile universale) le somme incassate rientrano tra i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente e si considerano per la soglia dei familiari a carico (Risposta a interpello n. 82/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate);
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;
Redditi soggetti a tassazione alla fonte
Classici esempi di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono:
- Interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite al gioco in Italia;
- Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
- Riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.
La verifica della soglia per familiari a carico
Il suddetto limite di € 2.840,51 o € 4.000 è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (Circolare n. 15/E/07 Agenzia delle Entrate § 1.4.8).
Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:
- Nascita;
- Morte, o
- Matrimonio.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla normativa. Qualora nel corso del periodo di imposta sia cambiata la situazione:
- In caso di mutamento di situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno in cui avviene la modifica;
- Viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo, come la nascita di un figlio.
La detrazione per coniuge a carico
Nel rispetto del previsto limite di reddito di € 2.840,51 è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda:
- Variabile da zero a € 800;
- Il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge;
- Secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi del suddetto reddito complessivo.
Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della Legge n. 76/16, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito. Il dichiarante, in relazione al proprio reddito ha diritto a una detrazione per il coniuge quando questi non ha conseguito redditi superiori a € 2.840,51. Sono previste tre modalità di calcolo corrispondenti a tre fasce di reddito fino ad € 80.000, oltre i quali non spetta più alcuna detrazione.
La detrazione è pari a :
- 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
La detrazione riconosciuta ai contribuenti nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 euro, diminuisce all’aumentare del reddito. L’importo spettante si calcola mediante la seguente operazione:
Tra i 15.000 e i 40.000 euro di reddito, la detrazione è pari a 690,00 euro, a cui si aggiungono:
- 10 euro tra 29.000 e 29.199;
- 20 euro tra 29.200 e 34.699;
- 30 euro tra 34.700 e 34.999;
- 20 euro tra 35.000 e 35.099;
- 10 euro tra 35.100 e 35.199.
Tra i 40.000 e gli 80.000 euro di reddito, la detrazione si calcola secondo la seguente formula:
Se nel corso del periodo di imposta è mutata la situazione (matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio) la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico. Indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta la variazione.
La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono solo rispettare il previsto limite di reddito, a prescindere dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni) e dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero).
Il limite di reddito perché un figlio sia considerato fiscalmente e carico è € 2.840,51, cifra che sale a € 4.000 per i figli con meno di 24 anni. Per i figli non assumono alcuna rilevanza ai fini della detrazione:
- La convivenza con il dichiarante;
- La mancanza di residenza fiscale in Italia;
- La dedizione allo studio;
- Lo stato fisico (inabilità al lavoro).
Misura della detrazione per figli a carico
In relazione ai figli fiscalmente a carico per i quali spetta il diritto alle detrazioni di imposta ex art. 12, co. 1 lett. c) del TUIR, l’importo della detrazione teorica è di € 950,00 per ciascun figlio, da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti. La detrazione d’imposta effettivamente spettante è correlata all’ammontare del reddito complessivo del contribuente con figli a carico e al numero di essi.
Contribuente con un solo figlio a carico
In caso di contribuente con un solo figlio a carico, è stabilito che la detrazione spetta per la quota corrispondente al rapporto tra l’importo di € 95.000, diminuito del reddito complessivo, e € 95.000. La formula è:
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non spetta. Negli altri cassi il risultato si assume nelle prime 4 cifre decimali.
Contribuente con più figli a carico
In presenza di più figli a carico l’importo di € 95.000 deve essere aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo (sia al numeratore che al denominatore della formula). Immaginando un contribuente con due figli a carico avremo:
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non spetta. Negli altri cassi il risultato si assume nelle prime 4 cifre decimali.
Assegno unico ed universale per i figli
Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale (D.Lgs. n. 230/21) erogato dall’INPS a seguito di presentazione di apposita domanda. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.
Per maggiori informazioni leggi: Detrazioni figli a carico: come funzionano?.
Regole di attribuzione della detrazione per figli a carico
Se entrambi i genitori provvedono al sostenimento dei figli, sono contemplate specifiche casistiche di ripartizione della detrazione. Diversamente, se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione deve essere attribuita al 100% a quest’ultimo.
Genitori coniugati
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% per ogni genitore (regola generale). Oppure, previo accordo tra i genitori, è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. La percentuale di detrazione per figli a carico deve essere considerata in nodo univoco per tutti i figli del nucleo familiare.
Ripartizione della detrazione | Detrazione spettante |
---|---|
Su entrambi i coniugi | 50% ciascuno |
Al solo coniuge con il reddito più elevato (per tutti i figli) | 100% |
Genitori separati, annullamento, scioglimento del matrimonio
Nel caso in cui i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o in caso di annullamento o scioglimento del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al coniuge affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Questo significa che, in caso di accordo, i genitori separati possono decidere di utilizzare le regole previste per i genitori coniugati. In caso di figlio divenuto maggiorenne, la detrazione spetta al 50% a ciascun coniuge.
Ipotesi di assenza del coniuge
Nel caso in cui il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato e si è successivamente separato, oppure se vi sono figli adottivi, per il primo figlio si può applicare, se più favorevole, la detrazione spettante per il coniuge a carico. Vedasi la Circolare n. 4/E/22.
La detrazione per altri familiari a carico
L’art. 1, co. 11, lett. a) Legge n. 207/24 ha modificato la lettera d) dell’art. 12, co. 1 del TUIR, prevedendo che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli spettino solo più in relazione a ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente (a partire dal 2025).
In pratica, vengono abolite detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell’art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (genitori o nonni), vale a dire:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- I discendenti dei figli (nipoti);
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Diventa, inoltre, indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente. Di seguito, una tabella di confronto tra la norma in vigore nel 2024 e quella del 2025.
Detrazione 2024 | Detrazione 2025 |
---|---|
– Coniuge legalmente ed effettivamente separato; – Discendenti dei figli; – Ascendenti – Fratelli e sorelle – Generi e nuore – Suocero e suocera | Solo ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) |
Convivenza del familiare o percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. | Necessaria la convivenza del familiare |
Per ciascun “altro familiari a carico“, l’art. 12 co. 1 lett. d) e 4 del TUIR prevede una detrazione d’imposta di 750 euro, da:
- Ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
- Parametrare al relativo reddito complessivo.
La detrazione teorica è applicabile a ciascun ascendente che convive con il contribuente, a condizione che quest’ultimo abbia un reddito complessivo non superiore a € 80.000.
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non spetta. Negli altri cassi il risultato si assume nelle prime 4 cifre decimali.
“Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
La Circolare n. 17/E/2015 (§ 4.4) dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettino al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:
- Coniuge;
- Figlio;
- Altro familiare.
Tuttavia, poiché tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, la suddetta circolare ha previsto la possibilità di derogarvi, attribuendo la detrazione ad un contribuente “posto più in basso”, a condizione che:
- Abbia un reddito complessivo più elevato;
- Sostenga effettivamente il carico economico del familiare.
Familiari a carico di cittadini extracomunitari con detrazione abolita
Il co. 2-bis dell’art. 12 del TUIR (sempre con effetto dal 1° gennaio 2025) prevede che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:
- Ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o SEE;
- In relazione a familiari residenti all’estero.
Questa disciplina si applica ai cittadini stranieri che sono fiscalmente residenti in Italia, in relazione ai familiari residenti all’estero. Caso classico può essere quello di soggetti extracomunitari che lavorano in Italia e che mantengono la propria famiglia nel Paese di origine.
Documentazione richiesta per i residenti UE
I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
- Di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Soggetti non residenti Schumacker
I contribuenti non residenti non possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia (ex art. 24, co. 3 del TUIR). Fa eccezione il caso dei c.d. “non residenti Schumacker“, i quali realizzano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, ex co. 3-bis dell’art. 24 del TUIR. Questi possono beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.
Casi particolari
Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
Il soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in quanto può essere conveniente per lui presentare comunque il modello Redditi PF. La casistica principale si ha quando un familiare ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ipotizziamo il coniuge del familiare che ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale effettuata e soggetta a ritenuta di acconto. Tale reddito, tuttavia, rimane inferiore alla soglia di 2.840,51 euro.
Il coniuge rimane, quindi, a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante. Tuttavia, il coniuge che ha percepito il reddito ha un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Presentando la dichiarazione dei redditi il coniuge che ha percepito il reddito riesce a “trasformare” la ritenuta di acconto subita in credito di imposta. Credito che può essere utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso.
Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario
Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per familiari a carico. Il primo aspetto da tenere presente è che su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n. 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in Regime Forfettario sia rilevante ai fini:
- Dello status di familiare fiscalmente a carico;
- Delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia a favore del contribuente.
In sostanza la norma fa riferimento esclusivo alle detrazioni per familiari a carico. Quindi il reddito forfettario rileva soltanto per misurare tale condizione, e non appare utilizzabile per parametrare e verificare altre condizioni previste dalla legge. Quindi, il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersi la detrazione al 100%. In questo caso con un coniuge in regime forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.