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Espatriati: metodi di verifica della residenza fiscale

Fiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiEspatriati: metodi di verifica della residenza fiscale

Le procedure di scambio automatico di informazioni, oltre alla formazione delle lettere di compliance possono portare all'avvio di attività di controllo (tramite inviti o questionari) per la residenza fiscale dei soggetti espatriati, anche non iscritti AIRE. Per gli iscritti all'Anagrafe dei Residenti all'Estero, forte impulso all'accertamento è dato dalla formazione delle liste selettive di contribuenti da controllare in relazione al rischio evasione.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare gli accertamenti nei confronti di soggetti italiani espatriati all’estero. Negli ultimi anni questo tipo di controlli si è sicuramente intensificato, verso i contribuenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale all’estero.

Negli anni passati non sono stati rari i casi di esterovestizione personale, per il solo scopo di evitare la tassazione italiana. Per questo motivo, al fine di evitare comportamenti elusivi o evasivi, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sugli espatriati italiani all’estero.

L’intensificarsi di questa attività va di pari passo con i diversi accordi legati allo scambio di informazioni (automatiche o su richiesta) con moltissimi Paesi. Questa mole di informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (non disponibili in passato) ha intensificato le attività di controllo. Basti pensare all’intensificarsi delle c.d. “lettere di compliance” che l’Agenzia ha inviato ai contribuenti che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale e/o di tassazione dei redditi di fonte estera.

Mi occupo quotidianamente nella mia attività professionale di questi aspetti e posso garantire che non è piacevole essere sottoposti a controlli. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo articolo agli italiani espatriati all’estero, per approfondire come l’Agenzia delle Entrate effettua i propri controlli, e con quali metodi.

Se tutto questo non dovesse essere sufficiente, al termine dell’articolo ci sono i miei contatti per ricevere una consulenza personalizzata. Se sei un “expat” e hai paura di ricevere un accertamento fiscale troverai molte info in questo articolo che possono esserti utili.

Gli accertamenti fiscali nei confronti degli espatriati all’estero

Gli accertamenti fiscali sugli espatriati italiani (c.d. “expat“) avviene attraverso la definizione delle c.d. liste selettive“. Questo è quanto prevede il Provvedimento n. 43999 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato il 3 marzo 2017. Si tratta, in buona sostanza, di elenchi di soggetti espatriati strumentali all’individuazione dei falsi residenti all’estero.

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), rappresenta condizione formale imprescindibile per rendere effettivo lo status di non residente nel territorio dello Stato (salva l’applicazione delle Convenzioni internazionali). Essa rileva come strumento di monitoraggio in forza all’Amministrazione finanziaria – di concerto con i Comuni – per il controllo dell’effettivo trasferimento all’estero dei cittadini italiani (espatriati). Questo anche se, dal 2024, la mancata iscrizione AIRE non è più una presunzione legale assoluta di residenza fiscale in Italia.

Nonostante sia adesso ammessa prova contraria è sicuramente consigliabile iscriversi all’AIRE ogni volta che il trasferimento all’estero diventa duraturo e stabile. In questi termini, le liste selettive, unitamente alle banche dati domestiche e alle forme di scambio di informazioni a livello internazionale, forniscono all’Amministrazione finanziaria numerosi indizi utili per avviare indagini fiscali nei confronti degli espatriati.

Trasferirsi stabilmente all’estero, come espatriato, senza conoscerne la normativa, e soprattutto ignorando i possibili controlli dell’Agenzia delle Entrate, è un errore da non commettere. La possibilità di una contestazione del proprio trasferimento all’estero può avere conseguenze gravi. Di seguito analizzeremo le criticità di questa procedura di controllo che rischia, se non ben bilanciata, di poter mettere a controllo moltissime situazioni legate ad espatriati all’estero. In particolare, trattasi di soggetti che per vari motivi che non hanno minimamente voluto effettuare un trasferimento solo “fittizio” di residenza ma che hanno effettuato, loro malgrado, una non corretta procedura di trasferimento ci residenza fiscale all’estero.

L’importanza dell’AIRE per il trasferimento di residenza all’estero

La residenza fiscale rappresenta uno dei principi fondanti dell’intero sistema tributario in materia di imposte dirette. Difatti una persona fisica è tenuta a versare le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti nel mondo (“Worldwide taxation“) qualora risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR). In pratica, si considera residente fiscalmente in Italia il soggetto che per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni nell’anno):

  • Risulti iscritto nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
  • Abbia nel territorio dello Stato il domicilio, intenso come il luogo in cui si sviluppano principalmente le sue relazioni personali e familiari;
  • Abbia nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Codice civile;
  • Verifichi presenza fisica in Italia per meno di 183 giorni (considerando anche le frazioni di giorno).

Pertanto, per spogliarsi della propria residenza fiscale in Italia – ed assolvere gli obblighi fiscali sui soli redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 917/86 – un cittadino italiano è tenuto anzitutto ad iscriversi all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). L’iscrizione avviene cancellandosi, di conseguenza, dall’Anagrafe della popolazione residente (APR). Infatti, la sola formale iscrizione all’APR costituisce elemento idoneo a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia e sufficiente a superare le eventuali evidenze fattuali che potrebbero ricondurre la residenza, dello stesso, all’estero. Questo, a meno che il contribuente non sia in grado di superare questa presunzione relativa con prove a proprio carico.

Quali gli effetti dell’iscrizione AIRE per gli espatriati?

Per iscriversi all’AIRE vi sono, operativamente, due modalità:

  • Iscrizione diretta – Il cittadino che intende lasciare l’Italia per oltre un anno, chiede al proprio Comune di residenza la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE. Questo tramite procedura online vista nel punto precedente.
  • Iscrizione d’ufficio – L’iscrizione d’ufficio viene effettuata direttamente dagli ispettori comunali, su segnalazione dei Consolati italiani all’estero. Iscrizione effettuata per verificare l’effettivo trasferimento all’estero del soggetto italiano che ha chiesto l’iscrizione all’AIRE.

L’iscrizione AIRE diviene efficace dal momento dell’accettazione dell’iscrizione nel registro (solitamente occorrono alcuni mesi), con effetto dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione (l’iscrizione AIRE non può mai essere retroattiva).

Un aspetto importante che voglio chiarire è quello dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE. Come molti pensano l’iscrizione non è facoltà, ma un preciso obbligo di legge. I soggetti che non decidono di iscriversi spontaneamente all’AIRE, pur essendo in possesso dei requisiti, possono essere iscritti di ufficio. Questo nel caso in cui gli accertatori comunali, o l’Agenzia delle Entrate si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni idonee all’iscrizione (dal 2024 anche con l’applicazione di sanzioni).

L’iscrizione all’AIRE, pertanto, costituisce da una parte il principale requisito formale – necessario ma non sufficiente – per comprovare il proprio status di non residente nel territorio dello Stato. Dall’altra risulta essere strumentale sia per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l’Italia e sia per l’eventuale verifica dell’effettività del trasferimento all’estero. Sul tema, già la Circolare ministeriale n. 304/97 chiariva in primo luogo che:

la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova […]

Circolare Ministeriale n 304/97

Tale documento era utile anche perché forniva in proposito indicazioni operative alle attività investigative e di intelligence volte ad individuare “i presupposti per l’imposizione in Italia” – la residenza o il domicilio – ed accertare “i redditi sottratti a tassazione”.

Accertamento della residenza fiscali degli italiani espatriati all’estero

L’attività di verifica degli Uffici è quindi volta ad individuare gli elementi di fatto che per gli espatriati possono ricondurre in Italia:

  • La residenza, intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, o
  • Il domicilio, inteso come il luogo in cui la persona ha stabiliti la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Al fine di agevolare l’attività di controllo del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei cittadini italiani e contrastare fattispecie di evasione fiscale, era prevista una prima procedura di collaborazione. Procedura prevista ai sensi dell’articolo 83, commi 16 e 17, del D.L. n. 112/08. Secondo questa pratica a partire dalla data della richiesta di iscrizione all’AIRE, il Comune italiano di residenza del soggetto interessato avrebbe dovuto:

  • Entro i sei mesi successivi: confermare all’Agenzia delle entrate l’effettiva cessazione della residenza all’interno dei confini del territorio nazionale da parte del richiedente;
  • Per il triennio successivo: vigilare, unitamente all’Agenzia delle entrate, circa l’effettiva cessazione. In questo caso – come sottolineato dallo stesso art. 83, comma 17 – l’attività dei Comuni è stata incentivata grazie al riconoscimento di una quota pari al 30% – oggi 100%(8) – delle eventuali maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo (art. 1, comma 1, del D.L. n. 203/05).

Tale procedura è stata rafforzata e adesso prevede maggiore collaborazione tra Comuni e Amministrazione finanziaria per individuare soggetti a rischio evasione.

La creazione di liste selettive AIRE per l’accertamento degli espatriati

Con l’introduzione dei commi 17-bis e 17-ter all’articolo 83 del D.L. n. 112/2008 – inseriti in calce alle disposizioni in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) – il legislatore ha rafforzato i controlli sugli espatriati. Di fatto, questa normativa obbliga i Comuni a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE ai fini della:

formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati”.

In fase di prima attuazione, tali controlli verranno effettuati anche nei confronti dei soggetti che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE. Il citato Provvedimento ha quindi stabilito uno specifico elenco di criteri oggettivi finalizzati alla redazione di apposite liste selettive che dovrebbero portare, auspicabilmente, all’individuazione dei contribuenti che si sono serviti dell’iscrizione all’AIRE al fine di sottrarsi, illegittimamente, alla tassazione “globale” in Italia.

Iscriversi all’AIRE, quindi significa avere la probabilità di finire sotto un accertamento. MA attenzione si tratta di un controllo volto esclusivamente ad individuare trasferimenti esteri simulati. Ovvero finti trasferimenti all’estero effettuati da soggetti che hanno come unico scopo quello di evitare la tassazione di redditi in Italia.

Elementi da monitorare per i controlli sulla residenza fiscale

In particolare, gli elementi da monitorare che potrebbero portare all’identificazione di situazioni sospette circa l’effettività della residenza fiscale estera dei soggetti iscritti all’AIRE sono stati individuati come segue:

  • Residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999; (rilevante ai fini dell’articolo 2, comma 2-bis DPR n. 917/86). Per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata per il trasferimento di residenza delle persone fisiche: “Paesi black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche“;
  • Movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990. In relazione a questo adempimento assumono rilevanza anche gli obblighi di segnalazione delle operazioni transfrontaliere da parte degli istituti bancari;
  • Informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
  • Residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente (“centro degli interessi vitali”);
  • Atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
  • Utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  • Disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  • Titolarità di partita IVA attiva;
  • Rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  • Titolarità di cariche sociali;
  • Versamento di contributi per collaboratori domestici;
  • Informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
  • Informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell’art. 21, D.L. n. 78/2010 nonché ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015.

Collegamento con la Voluntary Disclosure

È evidente che l’identificazione di siffatti criteri sottintenda la volontà – da parte dell’Amministrazione finanziaria – di ricercare ogni possibile traccia del collegamento con il territorio dello Stato in grado di rivelare ulteriori obblighi dichiarativi in capo ai soggetti sin qui auto-definitisi non residenti. Da ricordare, inoltre, che la predisposizione delle liste selettive, come specificato dal Provvedimento citato stesso, non solo tiene conto – come già osservato – di tutti gli espatriati regolarmente iscritti all’AIRE a partire dal 1° gennaio 2010, ma anche e soprattutto dell’eventuale mancata presentazione delle istanze di voluntary disclosure.

Dinamica, quest’ultima, che appare come un vero e proprio invito ad accedere alla rinnovata procedura di collaborazione volontaria da parte degli espatriati. Non a caso molti contribuenti che non hanno aderito alla precedente edizione della disclosure hanno tentato di sfuggire all’Amministrazione finanziaria proprio attraverso il trasferimento della residenza anagrafica all’estero prima dell’entrata in vigore degli accordi per lo scambio d’informazioni su richiesta (e relativi protocolli per le c.d. richieste di gruppo) nel frattempo stipulati dall’Italia con diversi Paesi, in particolare: Confederazione Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein. In questo senso è dunque evidente che l’obiettivo è certamente quello di indurre ad una riflessione più approfondita sulla scelta operata dai contribuenti da controllare cercando di andare oltre la semplice (seppur efficace) strategia di deterrenza, tipica di un siffatto impianto normativo.

Deve essere ricordato, in questo senso, che attualmente non vi sono “finestre” di voluntary disclosure aperte. Pertanto, anche questo aspetto deve essere tenuto in considerazione nelle valutazioni personali dei soggetti espatriati.

Espatriati: alcune riflessioni sui criteri di selezione

Scorrendo i diversi criteri selettivi – che da un punto di vista pratico non sembrano aggiungere molto rispetto ai già noti indicatori contenuti all’interno sia della Circolare n. 304/E/97 che della Circolare n. 140/E/99 – si nota immediatamente che qualunque soggetto iscritto all’AIRE potrebbe cadere in una o più delle casistiche riportate nonostante l’effettività della propria residenza all’estero. In particolare, se è vero che la presenza di chiari criteri oggettivi di riferimento potrebbe configurare un vantaggio in capo al contribuente – almeno in termini di valutazione ex-ante – in caso di iscrizione all’AIRE. È altrettanto vero che vi sono evidenti rischi in capo ad un autentico espatriato (già regolarmente iscritto all’AIRE) che sia limitato, ad esempio:

  • Ad effettuare bonifici da e verso l’estero monitorati dal sistema bancario, non foss’altro per il pagamento delle imposte dovute su eventuali redditi prodotti in Italia;
  • A mantenere un’abitazione in Italia, di norma per le vacanze, e quindi – in tutta trasparenza – tenga allacciate le utenze, seppur con consumi molto moderati e paghi contributi per il personale di servizio;
  • A ricevere redditi da pensione e/o di lavoro in virtù di un regolare contratto di distacco di medio-lungo periodo (con relativa Certificazione unica);
  • Infine, a porre in essere più atti soggetti a registrazione – sia prima che dopo il trasferimento all’estero – con il solo intento di dismettere il patrimonio italiano, avendo deciso di interrompere i legami con il nostro Paese.

Oltre a questi elementi occorre tenere in considerazione anche le eventuali check list connesse all’applicazione di regimi legati a soggetti che impatriano in Italia e devono verificare anni di residenza fiscale estera. Sul punto, particolarmente interessante è la check list connessa all’applicazione del regime fiscale dei c.d. “neo-residenti” in Italia.

Sul punto, particolarmente interessante è la condizione di avere a disposizione un immobile ad uso abitativo in Italia per un periodo superiore a 90 giorni all’anno. Sostanzialmente la disponibilità di un immobile è considerata davvero molto rilevante per l’Amministrazione finanziaria.


ANPR, Anagrafe Tributaria e scambio automatico di informazioni

Nell’ottica di ottenere un’elaborazione delle informazioni disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le liste dei cittadini richiedenti iscrizione all’AIRE (e coloro che già vi sono iscritti) saranno comunicate, in ogni caso, all’Agenzia delle Entrate direttamente dal Ministero dell’Interno. Questo con cadenza non inferiore al semestre. Questa procedura avviene nell’ottica dell’effettiva realizzazione del piano di subentro dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) codificata a norma dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 82/05. In pratica, le informazioni contenute nelle liste AIRE verranno fatte confluire nei server dell’Amministrazione finanziaria esclusivamente secondo i termini e le modalità contenute negli accordi convenzionali di cooperazione informatica.

Si tratta di accordi conclusi tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’Interno che, come specificato all’interno del Provvedimento, “già assicurano l’accesso ai dati contenuti nell’AIRE centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l’iscrizione”. Dinamica che appare macchinosa e almeno momentaneamente inefficiente.

Per quanto concerne l’ANPR, le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 194/2014 hanno permesso di identificare i primi (possibili) rapporti tra l’ANPR e i dati contenuti all’interno dell’Anagrafe Tributaria. Infatti, come specificato dall’Allegato B del medesimo Decreto, le informazioni anagrafiche che confluiranno all’interno del nuovo sistema saranno particolarmente complete proprio perché frutto dell’integrazione dei dati provenienti dalle singole anagrafi comunali (APR) e dalle liste AIRE.

Accordi internazionali

Infine – provando ad andare oltre i confini nazionali – va rilevato il fatto che le specifiche contenute all’interno del Provvedimento n. 43999 lasciano intendere – seppur in modo sintetico – la futura implementazione di un bacino di dati ulteriormente alimentato dalle informazioni pervenute nell’ambito degli accordi internazionali relativi allo scambio automatico di informazioni:

  • Sia in ambito europeo: disposizioni di cui alle Direttive n. 2011/16/UE (c.d. DAC1) e n. 2014/107/UE (c.d. DAC2);
  • Sia in ambito internazionale: in base alle disposizioni di cui all’accordo bilaterale FATCA – siglato con gli USA e ratificato con la Legge n. 95/2015 – già operativo dall’anno 2015; nonché con la definitiva entrata in vigore, proprio a partire dal 2017 – nelle prime 54 giurisdizioni early adopters – del Common Reporting Standard (OECD).

Queste ultime considerazioni, apparentemente lungimiranti per quanto attiene il generale obiettivo del c.d. recupero del gettito perduto, sembrano nascondere ulteriori forti elementi di criticità da un punto di vista tecnico-operativo. In particolare, è evidente che questi nuovi strumenti – volti a realizzare sistemi di collaborazione amministrativa tra diverse giurisdizioni – trovino la loro efficacia, almeno ad oggi, nel loro carattere di deterrenza, più che nella concreta utilizzabilità immediata e automatica delle informazioni in possesso delle Autorità. Anche e soprattutto per palesi complicazioni tecniche dovute all’integrazione di dati provenienti da diversi sistemi IT.

Accertamento della residenza degli italiani espatriati: utilizzabilità automatica dei dati

L’obiettivo delle forme di controllo e monitoraggio degli espatriati fin qui descritte è pertanto quello di:

  • Accertare l’effettività della residenza fiscale estera;
  • Verificare che non sussistano elementi tali da ricondurre in Italia la residenza ed il domicilio del soggetto iscritto all’AIRE e – qualora sussistano – accertare i redditi di fonte estera prodotti dal soggetto auto-dichiaratosi non residente.

Secondo la norma e le indicazioni contenute nel Provvedimento, le liste non potranno che guidare l’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri istruttori ad essa attribuiti dall’articolo 32 del DPR n. 600/1973. In particolare, il principale strumento di indagine sarà nella prima fase di controllo la trasmissione di inviti e questionari.

Non pare infatti possibile che l’eventuale identificazione di un soggetto iscritto all’AIRE nelle predette liste possa costituire motivo di notifica automatica di un avviso di accertamento. Quindi, presta attenzione, il primo passo verso un controllo è l’arrivo di un invio o questionario.

Criteri selettivi degli iscritti AIRE

Altro aspetto importante è che sono stati resi noti i criteri selettivi per la creazione delle liste. Tuttavia, non sono state fornite indicazioni circa il numero di criteri selettivi – e/o la diversa pericolosità degli stessi – che, se verificati, porterebbero ad una effettiva segnalazione. Allo stato attuale è, pertanto, ragionevole (seppur incredibile) ritenere che sia sufficiente soddisfare uno solo dei criteri per essere passibili di identificazione all’intero delle liste. È del tutto evidente che il verificarsi di uno solo dei citati criteri non possa, di per sé, costituire elemento di prova dell’effettiva residenza fiscale in Italia degli espatriati. Questo proprio perché la stessa deve essere desunta sulla base di

una valutazione d’insieme di molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro Paese per valutare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente all’estero, abbia effettivamente perso il significativo collegamento con lo Stato italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente

Considerando l’estrema facilità con cui un soggetto AIRE potrebbe soddisfare anche più criteri selettivi, è possibile fare alcune considerazioni. Infatti, è sicuramente plausibile che tantissimi espatriati avendo effettivamente trasferito il proprio centro di interessi vitali all’estero, abbiamo violato più elementi da tenere in considerazione.

Per questo motivo, infatti, risulta difficile riconoscere a tali liste una funzione diversa da quella meramente strumentale all’indirizzo delle attività ispettive.

Una specifica riflessione merita la menzione, tra i criteri selettivi, delle “informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni”.

Scambio automatico di informazioni sugli espatriati

Il funzionamento dello scambio automatico previsto dai citati accordi prevede infatti che le informazioni relative ai rapporti finanziari esteri detenuti da cittadini italiani espatriati iscritti all’AIRE non vengano trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Nell’ambito degli appositi censimenti della clientela effettuati dagli intermediari finanziari dei Paesi partecipanti, il titolare del rapporto finanziario (c.d. conto oggetto di comunicazione) deve aver dichiarato lo Stato estero di effettiva residenza quale Paese di residenza fiscale.

Così, ad esempio, i dati relativi ad un contratto di assicurazione detenuto presso un intermediario spagnolo da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente in Germania, non formerà oggetto di scambio di informazioni tra Spagna ed Italia ma tra Spagna e Germania. In altri termini, l’informazione potrebbe essere recapitata all’Agenzia delle Entrate per errore o per il mancato aggiornamento della propria posizione innanzi all’intermediario spagnolo. In tal caso l’Agenzia delle Entrate entrerebbe in possesso di un’informazione (errata) rilasciata direttamente dal cittadino italiano ed acquisita nell’ambito delle procedure di scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti.

Tale esempio evidenzia la compressione della tutela del contribuente nell’ambito del nuovo quadro di accordi per lo scambio automatico di informazioni a favore del quale non sono state previste specifiche forme di tutela o di diritto all’informazione, utili invece anche al fine di evitare l’instaurarsi di contenziosi relativi alla residenza fiscale fondati su errori formali.

Di fondamentale importanza risulta pertanto la previsione di un procedimento che coinvolga in ogni caso il contribuente in un contraddittorio preventivo. Procedura che possa evitare così l’emissione di avvisi di accertamento che possono risultare immediatamente infondati. Questo in quanto gli elementi di attrazione in Italia sono facilmente superati (in qualità e quantità) dalla verifica dei medesimi indicatori elencati nel Provvedimento con riferimento allo Stato estero.

Particolare attenzione deve essere prestata anche al fatto che questo tipo di accertamenti basati sulle informazioni ricevute da Stati che effettuano scambio di informazioni può riguardare anche soggetti trasferiti all’estero ma non iscritti AIRE. Tali soggetti, infatti, seppur “sfuggendo” alla possibilità di finire nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo possono, comunque ricevere accertamenti. Questi possono derivare, ad esempio, da informazioni che arrivano dall’estero scambiate con l’Italia su attività patrimoniali e finanziarie o redditi esteri non dichiarati. Tali soggetti, inoltre, possono comunque essere oggetto di accertamento in relazione all’eventuale presenza di criteri di collegamento con l’Italia in assenza di redditi ivi dichiarati (come spostamenti di denaro estero su Italia, pagamenti di rilevante ammontare effettuati in Italia, fatture intestate in Italia, etc).

Pericolosità di questa metodologia di indagine: una riflessione

Dall’analisi effettuata fino a questo momento, e per la mia esperienza diretta, il timore è che un sistema di controllo fondato su questi criteri – qualora non si intervenga con l’inserimento di appositi indicatori di pericolosità (a seconda del criterio utilizzato) – si possa rilevare inefficiente. Infatti, l’utilizzo apodittico di questi criteri finisce per coinvolgere gran parte degli espatriati regolarmente registrati e – nella maggior parte dei casi – effettivamente residenti all’estero.

Deve essere detto, inoltre, che le liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo possono essere integrate con altre informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e che assumono rilevanza in quanto indicatori di effettiva permanenza in Italia, tra cui: assicurazioni, fondi di previdenza, iscrizione in albi o elenchi professionali, contratti di leasing e noleggio, presenza di cariche societarie o possesso di partecipazioni societarie, trasferimenti di denaro verso l’Italia, etc. Infine, da segnalare che la sempre maggiore integrazione delle informazioni rinvenibili grazie alla definitiva entrata in vigore dei diversi accordi in materia di scambio automatico di informazioni stanno portando ad un numero sempre maggiore di contribuenti che vengono assoggettati a controllo ogni anno.

Il numero degli Stati che, ogni anno, entra a far parte degli accordi sullo scambio di informazioni è in aumento. L’obiettivo a livello internazionale è quella di avviare un “giro di vite” sugli Stati che decidono di restare esclusi da questa attività di compliance a livello internazionale.


Conclusioni e consulenza fiscale online

Se stai pensando di trasferirti all’estero e hai letto questo articolo sicuramente avrai dei dubbi sulla procedura di trasferimento che stai attuando. Finire in una lista selettiva di soggetti da controllare non è piacevole. Per questo motivo puoi contattarmi per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua:

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Questo sia in termini di adempimenti che di crono-programma. Se, invece, ti sei già trasferito all’estero e credi di non aver adottato la giusta procedura, contattami per capire meglio la tua situazione. Ed per eventualmente avere tutti gli strumenti che ti indicherò a disposizione per un eventuale controllo. Farsi trovare preparati all’arrivo di di un invito o questionario è fondamentale per la riuscita positiva del controllo.

In ogni caso, non fare da solo ma affidati sempre ad un esperto. Contattami!

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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