La presunzione è un istituto giuridico del diritto italiano. A norma dell’art. 2727 c.c. sono la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Il Codice civile distingue tra presunzioni legali e presunzioni giudiziali o semplici.


Le presunzioni legali sono previste da norme giuridiche e impongono al giudice una determinata decisione per tutte le fattispecie a cui si riferiscono. Le presunzioni semplici lasciano al giudice la facoltà di operare il ragionamento da cui dedurre l’esistenza di un fatto, sono lasciate quindi alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni

Presunzioni – art. 2727 c.c.
“Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.”

In diritto, la presunzione legale è una regola che opera in base al principio secondo cui si presume che qualcosa sia un fatto fino a prova contraria. Può essere enunciata come segue: “Quando si verifica X, si presume qualsiasi altro fatto Y”

Un fatto può essere provato attraverso gli ordinari mezzi di prova, pensiamo alla testimonianza, documenti, perizie ecc… oppure mediante presunzione. Con la presunzione si riesce a provare un fatto, non mediante la valutazione della prova, ma attraverso un ragionamento. La presunzione è il frutto di un ragionamento basato sull’esperienza (i latini si riferivano all’id quod plerumque accidit, “ciò che si verifica la maggior parte delle volte”), finalizzato a dimostrare l’esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto.

In alcune casistiche è stato il legislatore a prevedere specifiche norme giuridiche che impongono al giudice una determinata decisione per tutte le fattispecie a cui si riferiscono (presunzioni legali) altre volte è il giudice che compie liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del legislatore (presunzioni semplici).

Le presunzioni legali possono a loro volta essere:

  • Presunzioni assolute, che non ammettono prova contraria (es. art. 599 c.c.);
  • Presunzioni relative, che ammettono prova contraria (es. artt. 234 c.c.).

Le presunzioni semplici sono ricavate dal giudice e non dalla legge. Il giudice, recita l’art. 2729 c.c., non deve ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti. Inoltre, non è possibile ricorrere a tali presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Presunzione legale

Presunzione legale – art. 2728 c.c.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non puo’ essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

A differenza delle presunzioni semplici, nelle presunzioni legali il giudice non effettua nessun ragionamento di tipo induttivo dal fatto noto a quello ignoto, ma la legge impone al giudice di considerare determinati fatti come veri in mancanza di prova contraria. Nelle presunzioni legali il valore probatorio è riconosciuto dalla legge e da sole sono sufficienti a legittimare la rettifica del reddito imponibile ponendo l’onere della prova contraria a carico del contribuente.

Le presunzioni legali, si distinguono, poi:

  • Presunzioni che ammettono prova contraria (relative), quindi quando la sussistenza del fatto presunto, ricavata sulla base del fatto indiziante indicato dal legislatore, valga solo fino a prova contraria;
  • Presunzioni che ammettono prova contraria (assolute o iuris et de iure): entrambe considerano un fatto come provato. La prova contraria è ammessa soltanto se lo prevede la legge, di volta in volta. Sono presunzioni assolute:
    • Quelle che servono da presupposto per dichiarare nulli alcuni atti;
    • Quelle sul cui fondamento la legge nega l’azione in giudizio.

Nelle presunzioni relative, la controparte ha la possibilità di provare che non sussiste o non è vero il fatto presunto, si ha cosi un’inversione dell’onere della prova. Nella normativa tributaria vi sono diverse applicazioni della presunzione legale, in situazioni dove è rilevante il rischio di frode del contribuente. Alcuni esempi possono essere:

  • L’art. 2, co. 2-bis del TUIR, in relazione alla presunzione di residenza fiscale in Italia di contribuenti espatriati in paesi non collaborativi. Si tratta di una presunzione legale assoluta;
  • L’art. 73, co. 3 e 5-bis del TUIR, per la residenza fiscale in Italia di società estere che controllano società italiane, controllate da soggetti residenti o amministrate da organo composto per la maggior parte da soggetti residenti in Italia. Anche questa è una presunzione legale assoluta;
  • L’art. 12, co. 2, del D.L. 78/2009, presunzione legata al fatto che il patrimonio detenuto all’estero è costituito da redditi sottratti a tassazione. Tale norma ha stabilito che, ai soli fini fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente.

Presunzioni semplici

Presunzione legale – art. 2729 c.c.
“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”

Le presunzioni semplici lasciano al giudice la facoltà di operare il ragionamento da cui dedurre l’esistenza di un fatto non direttamente provato. Tuttavia, gli indizi da cui il giudice può ammettere soltanto presunzioni gravi, precisi e concordanti. Gravi tali da attribuire alla conclusione un carattere di assoluta certezza, precisi ovvero non equivoci e concordanti, ovvero convergono a dimostrare il fatto ignoto. Le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria.

In sostanza, per le presunzioni semplici, i fatti sui quali esse si fondano devono essere provati in giudizio e il relativo onere grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale ha l’onere di dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva abbiano i caratteri di gravità precisione e concordanza. Pertanto, l’ufficio accertatore è chiamato a dimostrare la presenza di ulteriori elementi che possono essere utili a conferire carattere di gravità precisione e concordanza alla presunzione di maggiore imponibile fiscale.

Valore delle presunzioni

Quanto al valore processuale di una presunzione la giurisprudenza gli ha attribuito, nel corso degli anni, il medesimo valore di una prova e può essere da sola idonea a fondare la decisione del giudice. La Cassazione ritiene che:

“le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento” (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 15771/19).

In caso di presunzioni semplici il giudice può valutare gli elementi presuntivi secondo il suo libero apprezzamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c., salvo che la legge disponga altrimenti, nei limiti di ammissibilità specificatamente previsti dall’art. 2729 c.c. Nelle presunzioni legali, invece, al giudice non è consentito modificare il valore probatorio attribuito dalla legge ai fatti costituenti la presunzione ma solo di valutare la prova contraria prestata dal contribuente in termini di idoneità a superare la proba legale.

Casi di presunzioni semplici (senza carattere di gravità, precisione e concordanza)

Nella normativa tributaria vi sono due casistiche derogatorie (per le imposte dirette) rispetto ai principi stabiliti dal codice civile. Infatti, in presenza di violazioni particolarmente gravi (ex art. 39, co. 2 del DPR n. 600/73, per gli accertamenti induttivi, e art. 41, co. 2 del DPR n. 600/73 per l’omessa dichiarazione) viene consentito all’Amministrazione di effettuare la rettifica dell’imponibile anche sulla base di presunzioni semplici sprovviste dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

I requisiti di gravità, precisione e concordanza

Le presunzioni semplici devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare:

  • Gravi sono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili obiezioni. Un elemento è grave quando in grado di influenzare la decisione di un soggetto, in quanto vi è elevata probabilità che il fatto presunto sia vero;
  • Precisi, sono quegli elementi dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa o più verosimile interpretazione. L’elemento si riferisce in modo diretto al contribuente rispetto alla certezza del fatto noto;
  • Concordanti, sono quegli elementi non confliggenti tra loro non smentiti da dati ugualmente certi. Gli elementi sono concordanti quando sono più di uno e vanno tutti nella stessa direzione, ovvero sono concordanti.

La gravità, precisione e concordanza richiedono, di norma, la presenza contemporanea di più elementi. Ove dovesse ricorrere, invece, un elemento connotato da assoluta abnormità ed irragionevolezza, questo stesso si renderebbe idoneo a provare la presenza della concordanza.

Come difendersi da una presunzione legale relativa?

Il contribuente ha sempre la possibilità di difendersi da una presunzione legale relativa fornendo la prova contraria. La presunzione, di fatto, sposta l’onere della prova sul contribuente che può fornirla ed in caso superare la presunzione di legge. In ogni casi spetta al contribuente essere in possesso di documentazione inerente alla fattispecie contestata basata su dati precisi e in termini di non assoluta certezza, quanto di ragionevole probabilità.


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