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Deposito titoli estero e quadro RW ed IVAFE

Il deposito di titoli a custodia e amministrazione è uno strumento a disposizione degli investitori per gestire i propri investimenti. In caso di deposito titoli detenuto presso intermediario finanziario non residente scattano gli obblighi legati al monitoraggio fiscale nel quadro RW.

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Il deposito titoli o conto titoli è uno strumento con cui l’investitore conferisce in custodia ed amministrazione ad un intermediario dei propri investimenti. Quando l’intermediario è non residente per l’investitore vi sono obblighi legati al monitoraggio fiscale, da assolvere attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche ai fini del pagamento dell’IVIE.

Che cos’è il deposito titoli?

Il dossier titoli è un veicolo attraverso il quale l’intermediario finanziario custodisce ed eventualmente amministra gli investimenti effettuati dal cliente. Attraverso il conto deposito titoli l’investitore ha la possibilità di investire i propri risparmi. Il dossier titoli è, solitamente, collegato ad un conto corrente ordinario. L’investitore attraverso il conto titoli ha la possibilità di trasferire dal proprio conto corrente le somme necessarie a finanziare i propri investimenti finanziari. Inoltre, sul conto titoli vengono accreditati i rendimenti (c.d. “capital gain“, ovvero interessi, dividendi e plusvalenze) derivanti dalla gestione dei titoli. Infine, occorre ricordare che il conto titoli sconta il pagamento dell’imposta di bollo.

Il deposito titoli o dossier titoli o conto titoli (“deposito di titoli a custodia e amministrazione“) è uno strumento che è legato alla stipula di un contratto con un intermediario finanziario. Attraverso questo contratto l’investitore concede all’intermediario finanziario l’autorizzazione a custodire e amministrare gli strumenti finanziari. Può trattarsi, ad esempio, che si tratti di strumenti finanziari cartacei o dematerializzati. Casi classici sono quelli di: azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, etc.

Il deposito titoli può essere detenuto per il tramite di un intermediario finanziario residente o non residente in Italia. In quest’ultimo caso la disciplina sul monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/90) prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che nel periodo di imposta detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi si traduce nella compilazione del quadro RW e si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche, nei casi in cui risultino i “titolari effettivi” dell’investimento (ex art. 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 231/07).

Ai fini del monitoraggio fiscale, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

L’imposta di bollo sul deposito titoli

L’imposta di bollo è, di fatto, un’imposta patrimoniale che colpisce, in questo caso, i detentori di titoli o investimenti finanziari. Tale imposta è stata introdotta dal D.L. n. 201/11 ed attualmente prevede un’aliquota pari allo 0,20% del valore complessivo degli strumenti finanziari posseduti dal contribuente.

Ipotizzando, ad esempio un valore del conto titoli di 10.000 euro l’imposta di bollo è pari a 20 euro (10.000 * 0,20%). L’imposta viene trattenuta direttamente dall’intermediario finanziario dalla gestione del conto titoli dell’investitore. E’ utile evidenziare che alcuni intermediari finanziari si fanno carico dell’imposta di bollo dovuta dai propri investitori.

L’imposta di bollo viene applicata con questa procedura per tutti gli investimenti nei conti titoli detenuti per il tramite di intermediari finanziari residenti in Italia. In tutti i casi in cui, invece, l’investitore detiene un conto titoli attraverso un intermediario finanziario non residente l’imposta di bollo cambia nome, diventa IVAFE ed il contribuente è tenuto ad assolvere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere.

Trasferimento all’estero del dossier titoli realizzativo

Una fattispecie realizzativa del proprio investimento si ha con il trasferimento all’estero di un dossier titoli. Intanto diciamo che il trasferimento titoli è possibile in entrambe le direzioni (sia dall’Italia all’estero che dall’estero all’Italia). Per gli aspetti operativi è sicuramente opportuno domandare agli istituti interessati le modalità precise ed i tempi.

Per quanto interessa ai nostri fini il trasferimento titoli da Italia all’estero determina, necessariamente, il passaggio dal regime fiscale amministrato al regime dichiarativo. Tale passaggio determina il “realizzo” di tutti i valori con emersione di plus e minus valori come se i tioli fossero stati venduti. L’istituto bancario italiano, quindi, calcola ed addebita al cliente le eventuali imposte da versare all’Erario. A questo punto il contribuente che ha trasferito il dossier titoli all’estero ha la possibilità di assumere come prezzo di carico dei titoli quello virtuale applicato dalla banca italiana al momento del trasferimento dei titoli. In questo modo, cambiando il valore di carico, di fatto, viene anticipata parte della tassazione legata ai plusvalori latenti (come se fossero stati realizzati). Questo significa che tale operazione può rivelarsi “onerosa” sotto il profilo tributario. A quel punto per il contribuente scattano gli obblighi legati al monitoraggio fiscale di attività finanziari detenute all’estero. Gli oneri sostenuti non hanno possibilità di essere richiesti a rimborso, in quanto dovuti per aver trasferito i propri titoli fuori dal regime amministrato.

Obblighi di monitoraggio fiscale per il deposito titoli estero

L’investitore che detiene un deposito titoli attraverso un intermediario finanziario non residente deve confrontarsi con gli obblighi connessi al monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere (D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90). In questi casi il contribuente è chiamato alla compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F., al fine di assolvere al monitoraggio fiscale ed al versamento dell’imposta di bollo sulle attività finanziarie estere, denominata IVAFE. In buona sostanza, il contribuente investitore è chiamato ad un adempimento sicuramente complesso, come la compilazione del quadro RW ed all’autoliquidazione dell’imposta di bollo (IVAFE). Tuttavia, negli ultimi anni, molto intermediari finanziari non residenti (primi tra tutti gli intermediari finanziari svizzeri, lussemburghesi e del Principato di Monaco) hanno iniziato a predisporre dei “report” legati alla rielaborazione dei dati utili alla compilazione del quadro RW. Si tratta sicuramente di un’iniziativa da accogliere positivamente, ma ancora oggi sono la maggioranza i casi in cui spetta all’investitore (o ai suoi consulenti fiscali) la compilazione del quadro RW, e dei quadri fiscali collegati, oltre che alla determinazione dell’IVAFE.

Per questo motivo proviamo ad indicare alcune considerazioni operative su questo aspetto.

Indicazioni operative per la compilazione del quadro RW in caso di dossier titoli

La compilazione del quadro RW in caso di possesso di dossier titoli presso intermediario finanziario non residente necessita di alcune attenzioni particolari. In primo luogo occorre evidenziare che il dossier titoli deve essere individuato attraverso l’apposito codice 20conto deposito di titoli all’estero” (in colonna 3), indicando il valore nominale o di mercato (a seconda dei casi) dei titoli detenuti. Un altro aspetto su cui prestare attenzione riguarda la modalità di compilazione del quadro RW. Il riferimento è quello dettato dalla Circolare n. 12/E/2016 (§ 14) dell’Agenzia delle Entrate, ove l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • È possibile effettuare una compilazione semplificata del quadro RW, con l’indicazione dei soli saldi iniziali e finali del dossier, ma solo a determinate condizioni;
  • Tuttavia, qualora vi siano apporti di capitale (versamento in contanti o conferimento titoli) scattano ulteriori obblighi, ovvero la compilazione di ulteriori righi del quadro RW.

La compilazione semplificata del quadro RW per il dossier titoli

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate (coerentemente alla risposta a Telefisco 2016) è possibile compilare in modo semplificato il quadro RW in presenza di dossier titoli estero. La compilazione semplificata permette l’indicazione del solo valore iniziale e di quello finale complessivo del dossier. Questa compilazione consente, in sostanza, di evitare la rilevazione di singoli acquisti e vendite di titoli durante l’anno. Tali variazioni, di fatto, sono irrilevanti per la compilazione. Questa semplificazione nella compilazione del quadro RW, tuttavia, deve essere accompagnata sempre dalla presenza di un prospetto riepilogativo redatto con i criteri analitici, così come previsto dalla Circolare n. 38/E/2013. Il prospetto riepilogativo, quindi, deve tenere traccia di tutte le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno da parte delle operazioni di investimento e/o disinvestimento effettuate nel periodo di imposta. Tale prospetto deve essere suddiviso per ciascun prodotto finanziario detenuto.

La compilazione analitica in caso di versamenti di capitale in corso d’anno

La procedura semplificata di compilazione del quadro RW sul dossier titoli estero in presenza di prospetto riepilogativo deve essere conciliata con le indicazioni fornite dalla Circolare n. 12/E/2016 (§ 14), secondo la quale nel caso in cui nel corso del periodo di imposta vi sia stato un nuovo apporto di capitale (classici casi sono il versamento di capitale tramite bonifico, o il conferimento di titoli), questo deve essere monitorato separatamente all’interno del quadro RW. In particolare, è necessario:

  • Indicare in un rigo il valore iniziale (ad inizio anno o all’inizio del periodo di detenzione) del portafoglio titoli, e come valore finale, quello immediatamente antecedente al momento dell’apporto di capitale;
  • Indicare in un successivo rigo, il valore iniziare di detenzione del portafoglio al momento dell’apporto ed il relativo valore finale (a fine anno o a fine del periodo di detenzione);
  • Procedere allo stesso modo per ciascun successivo apporto di capitale avvenuto nel corso del periodo di imposta oggetto di analisi.

Determinazione dell’IVAFE sul deposito titoli estero

La diversa modalità di compilazione del quadro RW in caso di dossier titoli estero determina delle differenze in merito alla determinazione dell’IVAFE. L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere si determina prendendo come base imponibile il valore finale indicato in ciascun rigo del quadro RW, relativo al conto titoli. Questo significa che, in caso di adozione del criterio semplificato di indicazione del conto titoli, l’IVAFE si determina in relazione al valore finale del dossier titoli. Invece, nel caso in cui si debba seguire l’impostazione analitica (in quanto vi sono stati apporti di capitale nell’anno), allora l’IVAFE si suddivide nei vari righi di compilazione del quadro. Questo significa che vi sono differenze in relazione alla determinazione dell’IVAFE dovuta in relazione alla valorizzazione dei singoli righi del quadro RW.

Proviamo a chiarire meglio con qualche esempio.

Esempio:
Ipotizziamo un dossier titoli che ad inizio anno ha un valore di 5.000 euro. Durante l’anno l’investitore effettua investimenti e disinvestimenti, ma non effettua apporti di capitale. Il valore finale del dossier titoli è pari a 12.000 euro. In questo caso secondo la Circolare n. 12/E/2016 è possibile applicare la procedura semplificata di compilazione del quadro RW. In questo caso, quindi, è possibile compilare un solo rigo di riepilogo, indicando: – Il codice 20 (in colonna 3), con valore iniziale di 5.000 euro e valore finale di 12.000 euro. L’IVAFE deve essere determinata su 12.000 euro per 365 giorni, pari a 24 euro. dovrà essere indicato (in colonna 18) poi il quadro o i quadri reddituali di riferimento se nel periodo di imposta sono stati percepiti guadagni derivanti dagli investimenti.

Esempio:
Ipotizziamo un dossier titoli che ad inizio anno ha un valore di 10.000 euro. In data 02/07 l’investitore effettua un apporto di capitale di 5.000 euro (a quella data il valore del dossier titoli è di 11.000 euro). Il valore del dossier titoli a fine anno è di 18.000 euro. In questo caso la procedura di compilazione semplificata del quadro RW non può essere applicata. In questo caso, infatti, si rende necessario compilare più righi:
– Un rigo contenente il codice 20 (in colonna 3), con valore iniziale 10.000 e valore finale 11.000 euro per 183 giorni;
– Un rigo contenente il codice 20 (in colonna 3) con un valore iniziale di 16.000 (11.000 + 5.000) euro, e valore finale di 18.000 per 182 giorni.
L’IVAFE deve essere determinata su 11.000 per 183 giorni, quindi pari a 11 euro e poi su 18.000 per 182 giorni, quindi pari a 18 euro. L’IVAFE complessiva da versare è pari a 29 euro. Dovrà essere indicato (in colonna 18) poi il quadro o i quadri reddituali di riferimento se nel periodo di imposta sono stati percepiti guadagni derivanti dagli investimenti.

Conto corrente di appoggio del conto titoli

Sempre nella Circolare n. 12/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha indicato che è possibile procedere con una compilazioneunificata” per il dossier titoli estero che per il conto corrente estero di appoggio. Questo significa che i valori devono essere considerati unitariamente (modificando la regola ordinaria di compilazione per il conto corrente estero che, ordinariamente, richiede l’indicazione della giacenza media annua, scontando l’IVAFE in misura fissa di 34,20 euro, al posto dell’imposta variabile con aliquota 0,20% in caso di dossier titoli).

Gli aspetti reddituali del dossier titoli estero

In ultima analisi non devono essere dimenticati gli aspetti reddituali collegati al possesso di dossier titoli estero. Ebbene, chiariamo subito che in questo ambito non vi sono semplificazioni compilative. Infatti, ai fini delle imposte sui redditi, l’investitore fiscalmente residente in Italia è chiamato a dichiarare i propri guadagni (c.d. “capital gain“) nel suo paese di residenza fiscale, quindi in Italia.

Sotto un profilo pratico è sempre necessario calcolare in modo analitico i redditi (tipicamente, dividendi, interessi, plusvalenze, rientranti a seconda dei casi nei redditi di capitale ex art. 44 del TUIR, o nei redditi diversi di natura finanziaria, ex art. 67 del TUIR) prodotti dal dossier titoli applicando le regole di determinazione previste dal TUIR. A seconda dei casi l’investitore, infatti, potrebbe essere chiamato alla compilazione di più quadri reddituali collegati al quadro RW (ove è necessario andare a compilare correttamente la casella 18 dedicata), che sono i seguenti:

  • Quadro RL per i dividendi;
  • Quadro RM per dividendi e/o interessi;
  • Quadro RT per le plusvalenze.

Occorre ribadire, infine, che la determinazione dei redditi imponibili da indicare nei quadri RL, RT e RM della dichiarazione dei redditi rimangono ancora ancorati ad un criterio di calcolo analitico (titolo per titolo e cessione per cessione) secondo il criterio LIFO. Questo significa che il costo da confrontare con il corrispettivo di vendita varia per ogni vendita. La ricostruzione del valore di carico dopo ogni vendita è agevole per un poco elevato numero di movimenti sul dossier titoli, risulta invece alquanto complessa qualora il conto titoli preveda decine di movimentazione giornaliere.

Consulenza fiscale

La compilazione del quadro RW connesso al conto deposito titoli estero è sicuramente complessa. Oltre alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla compilazione è necessario guardare anche e soprattutto alla documentazione a disposizione. Infatti, gli intermediari finanziari esteri solo in alcuni casi inviano prospetti riepilogativi e solo in pochi inviano prospetti che seguono le indicazioni di compilazione pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, si assiste al fatto che, in molti casi risulta impossibile andare a predisporre una compilazione analitica, anche quando vi sono apporti di capitale. E’ assai difficoltoso, infatti, in molti casi, andare ad individuare in corso d’anno il valore economico dell’investimento al momento dell’apporto di capitale. Questa impossibilità di compilazione analitica del quadro RW, può avere delle conseguenze ai fini della determinazione dell’IVAFE, che potrà essere minore o maggiore (a seconda dei casi) rispetto a quanto potrebbe essere risultante da una compilazione analitica. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che la mancanza dei dati a disposizione vale anche per l’Agenzia delle Entrate.

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