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Decadenza forfettario per accertamento: le sanzioni

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La contestazione legata alla decadenza dai requisiti di accesso o permanenza dal regime forfettario, effettuata dall'Amministrazione finanziaria prevede l'applicazione delle sanzioni da infedele dichiarazione, sia per i redditi che per l'IVA, eventualmente aumentate del 10%.

L’Amministrazione finanziaria ogni anno effettua dei controlli legati alla verifica delle condizioni di accesso o di permanenza nel regime forfettario (Legge n. 190/2014 e ss.mm.). Per questo andiamo ad analizzare le conseguenze di una contestazione e le sanzioni che possono essere applicate in caso di decadenza dal regime forfettario in caso di accertamento.

Cessazione del forfettario dall’anno successivo in seguito ad accertamento

L’art. 1, co. 74, ultimo periodo, della Legge n. 190/14 detta le regole legate alla fuoriuscita dal regime forfettario in caso di accertamento con contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria:

“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”.

Con maggiore dettaglio, in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle condizioni di accesso o permanenza nel regime, gli elementi oggetto di controllo sono quelli contenuti nel co. 54 e 57 dell’art. 1 della Legge n. 190/14. Si tratta dei seguenti:

Condizioni previste dal co. 54:
❌ Il superamento del limite di € 85.000 di ricavi/compensi; il limite pari ad € 65.000 è stato innalzato ad € 85.000 dall’art. 1, co. 54, lett. a), Legge n. 197/22, dal 2023.
❌ Il sostenimento delle spese per lavoratori/dipendenti per un ammontare complessivo superiore ad € 20.000 lordi.
Condizioni previste dal co. 57:
❌ Applicazione di regimi speciali IVA (regime del margine, etc).
❌ Non residenza nel territorio dello Stato (ad eccezione dei residenti UE o SEE se si produce in Italia almeno il 75% del reddito).
❌ Esercizio in via esclusiva di attività di compravendita di immobili e auto.
❌ Esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti.
❌ Nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente/assimilati superiori a € 30.000 (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato).
❌ Partecipazione in società di persone o di capitali

Termini di accertamento

In merito alla fuoriuscita dal regime occorre prendere a riferimento quanto indicato nella Circolare n. 9/E/19, secondo la quale se l’accertamento sull’anno 2020 avviene nel 2024, il regime forfettario si considera cessato a partire dall’anno 2021. In ogni caso, deve essere ricordato che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per approfondire: “Termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA“.

Sanzioni in caso di decadenza dal regime forfettario a seguito di accertamento

La disciplina sanzionatoria legata al regime forfettario è indicata nell’art. 1, co. 74 della Legge n. 190/14, il quale indica quanto segue:

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato“.

Di fatto, quindi, si tratta delle sanzioni ordinarie previste per la fattispecie di infedele dichiarazione. È previsto l’aumento del 10% delle sanzioni nel caso in cui il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate superi del 10% quello dichiarato. Questo aumento del 10% delle sanzioni va ad aggiungersi alle ordinarie sanzioni, che relativamente a IRPEF e IVA vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Inoltre, per quanto riguarda l’IVA, anche l’omesso versamento della liquidazione periodica, che comporterebbe la sanzione amministrativa pari a al 30% di ogni importo non versato.

In caso di adesione si rende applicabile l’istituto dell’acquiescenza con la riduzione delle sanzioni applicate ad 1/3.

Quando si applica l’aumento delle sanzioni del 10%?

L’aumento della sanzione del 10% può essere applicato in caso di infedeltà dei dati riguardanti:

  • Il limite di ricavi di 85.000 euro previsto per l’anno precedente;
  • Le cause di esclusione previste dalla Normativa;
  • Le condizioni per poter applicare l’aliquota ridotta del 5% prevista per i primi cinque anni di attività.

Di fatto, quindi, se l’Ufficio accertatore decide di applicare la sanzione amministrativa base, pari al 90%, la sanzione effettivamente irrogata con maggiorazione è pari al 99% della maggiore imposta liquidata (90% + (90% x 10%)).

Possibilità di applicare il ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni

Resta possibile usufruire delle sanzioni ridotte tramite l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia, solo se la violazione non è ancora stata contestata. Infatti, in caso di processo verbale di contestazione (PVC), prima che esso si tramuti in un avviso di accertamento, è comunque ancora possibile usufruire del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.

Esempio numerico di un accertamento con le sanzioni

Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel primo anno di applicazione del regime forfettario non ha applicato correttamente il ragguaglio ad anno del limite di ricavi del regime. Ipotizzando l’apertura della partita IVA avvenuta il primo settembre ed il limite annuale di ricavi o compensi di 85.000 euro, il valore percepito dal contribuente è stato di 40.000 euro.

Il limite di ricavi o compensi percepibile (per il primo anno deve essere ragguagliato ad anno), e quindi nel nostro esempio pari a (85.000 x 121) / 365 = 28.178 euro. L’imposta, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata con il regime ordinario.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito di applicare la sanzione base del 90%, aumentata del 10% in quanto la violazione è relativa al limite di ricavi e il reddito accertato supera per più del 10% il reddito dichiarato.

Sanzioni per le imposte sui redditiImporto
Ricavi: 40.000 euro
Reddito accertato (in assenza di costi documentati): 40.000 euro
IRPEF dovuta10.413 euro
Maggior imposta dovuta8.853 euro (10.413 – 1.560)
Sanzione amministrativa applicata dall’Ufficio:99% (90% + (90% x 10%))
Sanzione sulla maggior imposta dovuta:8.764 euro (99% x 8.853 euro)
Riduzione sanzione (1/3) per acquiescenza:2.921 euro (8.764 / 3)
Totale dovuto redditi:11.774 euro (8.853 + 2.921)
Sanzioni per l’IVAImporto
Ricavi: 40.000 euro
IVA accertata8.800 euro (40.000 x 22%)
Sanzione amministrativa applicata dall’Ufficio:99% (90% + (90% x 10%))
Sanzione sulla maggior imposta dovuta:8.712 euro (99% x 8.800 euro)
Riduzione sanzione (1/3) per acquiescenza:2.904 euro (8.712 / 3)
Totale dovuto IVA:11.70.4 euro (8.800 + 2.904)
Sanzioni LIPE:2.640 euro (8.800 x 30%)

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