Costituire una STP conviene? Requisiti, regime fiscale, governance dopo la L. 190/2025 e confronto con studio associato e partita IVA.
La STP è la forma societaria che consente ai professionisti ordinistici di esercitare in forma collettiva con responsabilità limitata. Dal 3 gennaio 2026 le regole di governance sono cambiate: ecco cosa sapere prima di costituirla.
La società tra professionisti (STP) è una società costituita per l’esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate in ordini o albi, disciplinata dall’art. 10 della L. 183/2011 e dal D.M. 34/2013. Può assumere qualsiasi forma societaria prevista dal codice civile, di persone, di capitali o cooperativa, e produce reddito d’impresa se costituita come società commerciale. Dal 3 gennaio 2026, la L. 190/2025 ha reso alternativi i requisiti di governance: è sufficiente che i soci professionisti detengano i 2/3 dei voti per numero di soci oppure per quota di capitale, non più entrambi cumulativamente.

Cos’è una società tra professionisti e chi può costituirla
La società tra professionisti è una società costituita per l’esercizio esclusivo di una o più attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ovvero quelle per cui è prevista l’iscrizione in appositi albi, ordini o collegi professionali. Disciplinata dall’art. 10 commi 3-8 della L. 183/2011 e dal D.M. 34/2013, non costituisce un tipo societario autonomo: si applica la disciplina del codice civile propria della forma societaria prescelta, con le integrazioni e deroghe previste dalla normativa speciale. La STP può essere mono-disciplinare, quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola professione regolamentata, oppure multidisciplinare, quando aggrega professionisti iscritti ad albi diversi per offrire una gamma integrata di prestazioni. Rientrano tra le professioni ammesse, a titolo esemplificativo, quella di dottore commercialista ed esperto contabile, avvocato, ingegnere, architetto, medico-chirurgo, farmacista e consulente del lavoro.
Professionisti ordinistici: chi può essere socio
La qualità di socio professionista è riservata ai soggetti iscritti in albi, ordini o collegi professionali, anche in sezioni diverse, relativi a professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono altresì partecipare come soci professionisti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in possesso del titolo di studio abilitante, anche se non iscritti in un albo italiano. Il professionista deve essere regolarmente iscritto al proprio ordine e in grado di esercitare effettivamente l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale della STP. Una causa ostativa rilevante è esclusivamente la radiazione dall’albo: l’apertura di un procedimento disciplinare — inclusa la sospensione per insufficienza di crediti formativi, non impedisce l’iscrizione della STP partecipata da tale soggetto, secondo quanto chiarito dal CNDCEC nel parere orientativo 13 novembre 2023 n. 82. Il socio professionista può continuare ad esercitare la propria attività anche in forma individuale, poiché l’incompatibilità prevista dall’art. 10 comma 6 della L. 183/2011 riguarda esclusivamente la partecipazione contemporanea a più STP, non il parallelo esercizio individuale della professione.
Soci di capitale e soci per prestazioni tecniche
L’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011 ammette nella compagine sociale della STP anche soggetti non professionisti, in due categorie distinte. I soci per prestazioni tecniche sono soggetti non iscritti ad albi che forniscono prestazioni ancillari rispetto all’attività professionale principale, ad esempio la gestione dei sistemi informatici o delle risorse umane, senza che tali prestazioni costituiscano elemento dell’oggetto sociale. I soci di capitale, definiti dal CNDCEC anche “soci investitori”, apportano esclusivamente capitale, senza svolgere attività professionale o tecnica all’interno della STP. Entrambe le categorie sono soggette a specifici requisiti di onorabilità: non aver riportato condanne definitive per pena uguale o superiore a due anni di reclusione per reati non colposi, e non essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari. Un profilo rilevante riguarda l’incompatibilità: la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP per tutte le categorie di soci, professionisti, tecnici e di capitale, indipendentemente dal ruolo assunto nella società.
Le forme giuridiche della STP: quale scegliere
La scelta della forma giuridica è la prima decisione strutturale nella costituzione di una STP e condiziona il regime fiscale, il profilo di responsabilità patrimoniale e le regole di funzionamento della società. L’art. 10 comma 3 della L. 183/2011 consente la costituzione in qualsiasi forma societaria prevista dai titoli V e VI del libro V del codice civile: società di persone, società di capitali e società cooperative. La scelta è rimessa all’autonomia negoziale dei soci e non è vincolata dalla tipologia di professione esercitata. Nella prassi, la forma più diffusa è la STP SRL, che combina la responsabilità limitata al capitale conferito con un regime fiscale che consente una gestione ottimizzata del reddito tra compensi ai soci e distribuzione di utili. Le STP di persone, SNC e SAS, sono scelte prevalentemente da studi di dimensioni contenute che privilegiano la semplicità gestionale rispetto alla protezione patrimoniale.
| Forma giuridica | Responsabilità soci | Regime fiscale reddito | Note operative |
|---|---|---|---|
| STP SRL | Limitata al capitale conferito | Reddito d’impresa — IRES 24% + IRAP 3,9% | Forma più diffusa — ammessa anche unipersonale |
| STP SPA | Limitata al capitale conferito | Reddito d’impresa — IRES 24% + IRAP 3,9% | Capitale minimo 50.000 € — per studi strutturati |
| STP SNC | Illimitata e solidale | Reddito d’impresa — IRPEF progressiva per trasparenza | Contabilità ordinaria o semplificata |
| STP SAS | Illimitata per accomandatari — limitata per accomandanti | Reddito d’impresa — IRPEF progressiva per trasparenza | Utile per separare ruoli gestionali e investitori |
| STP Società Semplice | Illimitata e solidale | Reddito di lavoro autonomo — IRPEF progressiva | Unica forma con reddito autonomo — assimilata agli studi associati |
| STP Cooperativa | Limitata | Reddito d’impresa — regime cooperativo | Minimo 3 soci — diffusa in ambito sanitario |
Leggi anche: “Come costituire uno studio associato?“.
STP SRL: la forma più diffusa
La STP costituita in forma di SRL è la soluzione preferita nella prassi per tre ragioni convergenti. La prima è la responsabilità limitata: i soci rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale conferito, con separazione netta tra patrimonio professionale e patrimonio personale. La seconda è la flessibilità nella remunerazione: la STP SRL consente di combinare compensi ai soci professionisti per le prestazioni svolte, deducibili dal reddito d’impresa della società e tassati in capo al socio come reddito di lavoro autonomo, con la distribuzione di dividendi sugli utili residui, soggetti a ritenuta del 26%. Questa combinazione permette una pianificazione fiscale strutturata, con margini di ottimizzazione crescenti al crescere del reddito prodotto. La terza ragione è la scalabilità: la SRL consente l’ingresso di soci di capitale e l’ampliamento della compagine sociale senza le complessità tipiche delle società di persone. Il capitale sociale può essere anche inferiore a 10.000 euro, fino a un euro, mentre non è ammessa la forma della SRL semplificata, il cui statuto standard non è compatibile con i requisiti della STP.
STP di persone: SNC e SAS
Le STP costituite in forma di SNC o SAS producono reddito d’impresa determinato secondo le regole del TUIR, ma con tassazione per trasparenza in capo ai soci: il reddito viene imputato a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e tassato con IRPEF progressiva, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Questa caratteristica le avvicina sul piano pratico alle associazioni professionali, con cui condividono la trasparenza fiscale, pur differenziandosene per la natura del reddito prodotto, che è reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. La responsabilità illimitata e solidale dei soci, caratteristica strutturale della SNC, parzialmente mitigata nella SAS per i soci accomandanti, rappresenta il principale svantaggio rispetto alla SRL. Nella SAS la distinzione tra soci accomandatari, illimitatamente responsabili e gestori, e soci accomandanti, responsabili solo nei limiti della quota conferita, può essere utilizzata per separare il ruolo gestionale dei professionisti dal ruolo di soci investitori non professionisti, con una struttura di governance che ricorda quella della SRL ma con minori formalità costitutive.
STP unipersonale: è possibile?
Il CNDCEC ha chiarito, nel parere orientativo 14 febbraio 2019 n. 14, che nulla impedisce la costituzione di una STP unipersonale nella forma di SPA o SRL con unico socio professionista, come espressamente consentito dall’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011. La STP unipersonale è quindi uno strumento accessibile anche al professionista che intende esercitare individualmente ma in forma societaria, beneficiando della responsabilità limitata e del regime fiscale IRES tipici della SRL. Una STP già costituita con più soci che si riduca a un unico socio, per recesso, esclusione o trasferimento delle quote, può continuare ad operare senza scioglimento, a condizione che l’unico socio rimasto sia un professionista regolarmente iscritto all’albo. Se invece la STP è stata costituita in forma di società di persone, la riduzione a un unico socio impone la ricostituzione della pluralità entro sei mesi, pena lo scioglimento ai sensi dell’art. 2272 c.c. e la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo.
Governance della STP: le novità della L. 190/2025
Le regole di governance della STP hanno subito una modifica strutturale con l’entrata in vigore della L. 18 dicembre 2025, n. 190, la cosiddetta Legge Concorrenza 2025, il cui art. 1 comma 24 ha riscritto il secondo periodo dell’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011. La novità, in vigore dal 3 gennaio 2026, risolve definitivamente una controversia interpretativa che aveva alimentato contenziosi interni agli ordini professionali per oltre un decennio: il requisito della prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni societarie non è più cumulativo ma alternativo. È sufficiente che i soci professionisti detengano i due terzi dei voti nelle deliberazioni per numero di soci oppure per quota di capitale sociale — non è più necessario che entrambe le condizioni sussistano contemporaneamente. La riforma recepisce le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e mira a favorire l’ingresso di capitale di investimento negli studi professionali, mantenendo ferma la garanzia del controllo decisionale in capo ai professionisti.
l requisito dei 2/3: da cumulativo ad alternativo
La formulazione previgente dell’art. 10 comma 4 lett. b) stabiliva che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti dovesse essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni. L’uso della congiunzione “e” aveva generato due orientamenti contrapposti: quello più restrittivo, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Treviso con ordinanza 3438 del 24 settembre 2018, richiedeva il rispetto cumulativo di entrambi i requisiti, sia numerico che di capitale. Quello più morbido riteneva sufficiente il controllo sostanziale delle decisioni, anche senza la doppia maggioranza. La nuova formulazione della L. 190/2025 scioglie definitivamente il nodo: il testo ora recita che il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. La conseguenza pratica è rilevante: una STP SRL con un socio professionista e un socio di capitale può essere validamente costituita e iscritta all’albo anche se il socio di capitale detiene più di un terzo del capitale sociale, purché il socio professionista abbia diritto di voto sufficiente a garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni assembleari. La norma aggiunge un’ulteriore precisazione di carattere anti-elusivo: nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Sono quindi nulli o inefficaci gli accordi, anche extrastatutari, che, pur in presenza di una compagine formalmente corretta, svuotino di fatto il potere decisionale dei soci professionisti.
Incompatibilità e soci di capitale: cosa cambia
La L. 190/2025 non ha modificato il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 10 comma 6 della L. 183/2011: la partecipazione a una STP resta incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altra STP, per tutte le categorie di soci, professionisti, tecnici e di capitale. L’incompatibilità si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza e viene meno solo alla data in cui il recesso, l’esclusione o il trasferimento dell’intera partecipazione producono i loro effetti sul rapporto sociale. Restano invariati anche i requisiti di onorabilità per i soci di capitale: assenza di condanne definitive per pena uguale o superiore a due anni per reati non colposi, assenza di misure di prevenzione personali o reali, e assenza di cancellazioni da albi professionali per motivi disciplinari. Le medesime incompatibilità si estendono ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio investitore in una STP. Sul piano della governance interna, la L. 190/2025 non ha modificato le regole sull’amministrazione: lo statuto può attribuire l’amministrazione sia a soci professionisti sia a soci non professionisti, nel rispetto delle condizioni dell’art. 6 commi 3 e 4 del D.M. 34/2013, sia a soggetti estranei alla compagine sociale, quando la disciplina del tipo societario lo consente. Il CNDCEC ha tuttavia ribadito, nel documento congiunto con la FNC del 21 settembre 2020, che l’opzione di riservare l’amministrazione ai soli soci professionisti è preferibile per garantire lo svolgimento dell’attività professionale libero da condizionamenti economici esterni.
Il regime fiscale della STP: reddito d’impresa o lavoro autonomo?
Il regime fiscale della STP dipende dalla forma giuridica adottata, non dall’attività professionale svolta. La L. 183/2011 non contiene una disciplina fiscale specifica per le STP: si applicano le regole del TUIR proprie del tipo societario prescelto. Il principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 107 del 12 dicembre 2018, confermata dalla risposta n. 128 del 27 dicembre 2018, secondo cui occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 6 comma 3 e 81 del TUIR, che collegano la tipologia reddituale alla natura giuridica del soggetto. Ne consegue che le STP costituite in forma di società commerciale, SRL, SPA, SNC, SAS, producono in ogni caso reddito d’impresa, da qualsiasi fonte provenga, con applicazione del principio di competenza per le società in contabilità ordinaria e del criterio di cassa dell’art. 66 TUIR per SNC e SAS in contabilità semplificata. L’unica eccezione è la STP costituita in forma di società semplice, il cui reddito rientra tra quelli di lavoro autonomo, al pari delle associazioni professionali e degli studi associati.
STP SRL e STP di capitali: reddito d’impresa e IRES
La STP SRL, e più in generale qualsiasi STP costituita in forma di società di capitali, è soggetta a IRES con aliquota del 24% sul reddito imponibile determinato secondo le regole del reddito d’impresa, e a IRAP con aliquota ordinaria del 3,9%. Il reddito imponibile è calcolato secondo il principio di competenza economica: rilevano i ricavi maturati nell’esercizio, indipendentemente dall’incasso, e i costi di competenza, indipendentemente dal pagamento. Questa logica impone alla STP SRL un’organizzazione contabile strutturata, con rilevazione di ratei e risconti, fondi rischi professionali e valorizzazione delle prestazioni in corso a fine esercizio, significativamente più complessa rispetto a quella di uno studio individuale o associato. Sul piano degli ISA e del Concordato Preventivo Biennale, le STP costituite in forma di SRL per l’esercizio dell’attività di commercialista o di architetto sono escluse dagli indici sintetici di affidabilità fiscale perché il modello ISA applicabile non prevede il quadro relativo al reddito d’impresa. Dal periodo d’imposta 2024, tali soggetti presentano comunque il modello ISA, con causa di esclusione codice 6, ai soli fini dell’acquisizione di informazioni utili all’elaborazione degli ISA specifici per le STP. L’esclusione dagli ISA comporta la contestuale esclusione dal CPB.
Compensi ai soci professionisti: ritenuta e deducibilità
I compensi erogati dalla STP ai soci professionisti per le prestazioni d’opera effettivamente svolte sono qualificati come redditi di lavoro autonomo in capo al socio, ai sensi dell’art. 53 TUIR, secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello n. 128/2018. La STP è tenuta ad applicare su tali compensi la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73. I compensi così erogati sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa della STP come costi di produzione.
Questo meccanismo consente una pianificazione fiscale strutturata: il professionista socio riceve compensi per l’attività svolta, tassati con IRPEF progressiva sulla propria dichiarazione, e partecipa agli utili residui della STP sotto forma di dividendi, tassati con ritenuta a titolo definitivo del 26%. La distribuzione ottimale tra compensi e dividendi dipende dal livello di reddito complessivo del socio e dall’aliquota marginale IRPEF applicabile: per redditi elevati, superiori allo scaglione del 43%, la quota di reddito lasciata nella STP e distribuita come dividendo sconta una tassazione complessiva, IRES 24% + ritenuta 26% sul dividendo netto, spesso inferiore all’IRPEF marginale del professionista individuale. Un profilo da considerare riguarda i soci professionisti senza partita IVA individuale: la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con interpello 904-1126/2017, che il compenso al socio non amministratore senza partita IVA rientra tra i redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. e) TUIR, mentre il compenso per l’attività di amministratore è qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 lett. c-bis) TUIR.
| Forma STP | Tipo di reddito | Tassazione societaria | Compensi ai soci |
|---|---|---|---|
| STP SRL / SPA | Reddito d’impresa | IRES 24% + IRAP 3,9% | Lavoro autonomo — ritenuta 20% — deducibili |
| STP SNC / SAS | Reddito d’impresa per trasparenza | IRPEF progressiva in capo ai soci | Lavoro autonomo — ritenuta 20% — deducibili |
| STP Società Semplice | Reddito di lavoro autonomo | IRPEF progressiva per trasparenza | Nessuna ritenuta — regime autonomo |
| Studio Associato | Reddito di lavoro autonomo | IRPEF progressiva per trasparenza + IRAP | Nessuna ritenuta — regime autonomo |
STP di persone e società semplice: il reddito di lavoro autonomo
La STP costituita in forma di società semplice è l’unica forma societaria in cui il reddito prodotto rientra tra i redditi di lavoro autonomo, assimilandosi sul piano fiscale alle associazioni professionali e agli studi associati. Questa qualificazione comporta l’applicazione del principio di cassa nella determinazione del reddito, l’esonero dall’IRAP per i professionisti persone fisiche, confermato dalla L. 234/2021 a partire dal 2022, e l’assoggettamento a ritenuta d’acconto sulle prestazioni rese, a differenza delle STP commerciali che producono reddito d’impresa e non subiscono ritenute sui propri corrispettivi. La società semplice STP è inoltre l’unica forma compatibile con il regime degli ISA per il lavoro autonomo professionale, senza la complessità della causa di esclusione per mancanza del quadro contabile d’impresa. Tuttavia, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e l’impossibilità di ammettere soci di capitale ne limitano significativamente l’attrattività rispetto alla SRL, che resta la forma preferita per studi con prospettive di crescita e con redditi tali da rendere conveniente la separazione tra tassazione societaria e personale.
STP, studio associato o partita IVA individuale: quale conviene?
La scelta tra le tre forme di esercizio della professione non ha una risposta universale: dipende dal livello di reddito prodotto, dal numero di professionisti coinvolti, dall’orizzonte temporale e dagli obiettivi patrimoniali di ciascun soggetto. Esistono tuttavia variabili discriminanti che consentono di orientare la decisione in modo strutturato. Il livello di reddito è la prima: al di sotto di una certa soglia, i costi di struttura della STP SRL, tenuta della contabilità ordinaria, adempimenti societari, eventuale revisione legale, erodono i vantaggi fiscali della separazione tra tassazione societaria e personale. Il numero di professionisti è la seconda: la STP multidisciplinare consente aggregazioni tra professioni diverse che lo studio associato non permette. La protezione patrimoniale è la terza: solo la STP di capitali garantisce la separazione netta tra patrimonio professionale e personale. Di seguito la tabella decisionale che incrocia le variabili principali per le tre forme di esercizio più diffuse.
| Variabile | Partita IVA individuale | Studio associato | STP SRL |
|---|---|---|---|
| Personalità giuridica | No | No | Sì — patrimonio autonomo |
| Responsabilità patrimoniale | Illimitata — patrimonio personale esposto | Illimitata e solidale tra associati | Limitata al capitale conferito |
| Tipo di reddito | Lavoro autonomo — cassa | Lavoro autonomo — cassa | Reddito d’impresa — competenza |
| Tassazione sul reddito | IRPEF progressiva fino al 43% | IRPEF progressiva fino al 43% + IRAP | IRES 24% + IRAP 3,9% — poi 26% su dividendi |
| Compensi ai soci/associati | Non applicabile | Quota di reddito — IRPEF progressiva | Lavoro autonomo con ritenuta 20% — deducibili |
| Ottimizzazione fiscale redditi elevati | Limitata — tutto in IRPEF | Limitata — tutto in IRPEF | Elevata — separazione tassazione societaria e personale |
| Soci multidisciplinari | Non applicabile | Sì — tra professionisti dello stesso o diverso albo | Sì — anche con soci di capitale |
| Soci di capitale (investitori) | No | No | Sì — nel rispetto del requisito dei 2/3 |
| Continuità dello studio | Legata al professionista — cessa con lui | Difficile — dipende dagli accordi tra associati | Garantita — personalità giuridica distinta dai soci |
| Costi di struttura | Minimi | Contenuti | Significativi — contabilità ordinaria, adempimenti societari |
| ISA e CPB | Applicabili | Applicabili | Esclusi per STP SRL di commercialisti e architetti |
| Neutralità fiscale nel conferimento | Non applicabile | Applicabile come conferente verso STP | Applicabile come conferitaria ex art. 177-bis TUIR |
Quando la STP SRL conviene davvero
La STP SRL diventa conveniente, sul piano strettamente fiscale, quando il reddito prodotto dalla struttura professionale supera stabilmente la soglia in cui l’aliquota marginale IRPEF del 43% si applica in modo significativo, e quando i professionisti coinvolti possono permettersi di lasciare nella società una quota di utili non distribuiti da reinvestire nell’attività.
Il meccanismo è quello classico della società di capitali: il reddito viene tassato in capo alla STP a IRES 24%, i compensi ai soci sono dedotti come costi e tassati con IRPEF progressiva in capo a ciascun professionista, e gli utili residui, quelli non distribuiti, restano nella società differendo la tassazione personale. Quando si distribuiscono dividendi, questi scontano una ritenuta a titolo definitivo del 26% sulla quota imponibile. La pianificazione ottimale richiede di bilanciare compensi e dividendi in funzione delle esigenze di liquidità personale, degli investimenti programmati nella struttura e delle aliquote marginali di ciascun socio. I costi di struttura, contabilità ordinaria, adempimenti societari, eventuale collegio sindacale, vanno sempre ponderati rispetto ai vantaggi fiscali attesi: per redditi complessivi della struttura inferiori a 150.000-200.000 euro annui, il risparmio fiscale netto può non giustificare i costi aggiuntivi rispetto allo studio associato.
Quando lo studio associato resta preferibile
Lo studio associato mantiene una sua razionalità economica in tre scenari specifici. Il primo è quello dei professionisti con redditi contenuti o in fase di avvio, per cui i costi di struttura della SRL non sono giustificati. Il secondo è quello degli studi già avviati con una clientela consolidata e rapporti tra i soci basati sulla fiducia personale, in cui la flessibilità gestionale dello studio associato, con accordi informali e assenza di formalità societarie, è preferita alla rigidità della governance SRL. Il terzo è quello dei professionisti che non vogliono rinunciare al regime di cassa e alla semplicità contabile del lavoro autonomo, accettando la responsabilità illimitata come contropartita. La differenza fondamentale rispetto alla STP non è solo fiscale: lo studio associato non ha personalità giuridica, il che significa che i rapporti contrattuali con i clienti fanno capo ai singoli professionisti, la continuità dello studio dipende dagli accordi tra associati e la cessione della quota di partecipazione è significativamente più complessa rispetto al trasferimento di quote SRL.
Come si costituisce e si iscrive una STP
La costituzione di una STP segue un percorso in due fasi distinte e sequenziali: la costituzione societaria secondo le regole del tipo prescelto, e la successiva iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale competente. L’art. 9 del D.M. 34/2013 stabilisce la priorità temporale: prima l’iscrizione nel Registro delle Imprese come società inattiva, poi l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, poi la comunicazione dell’avvio dell’attività e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione all’albo nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Senza il completamento di entrambe le fasi, la società non può operare come STP né utilizzare la denominazione “società tra professionisti” o la sigla “s.t.p.” nella ragione sociale. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”, che si aggiunge all’indicazione del tipo societario prescelto senza sostituirla: una SRL tra professionisti si chiamerà, ad esempio, “Studio Rossi e Bianchi STP S.r.l.”
I requisiti dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo della STP deve contenere, oltre agli elementi richiesti dalla disciplina del tipo societario prescelto, una serie di previsioni specifiche imposte dall’art. 10 comma 4 della L. 183/2011. In primo luogo, deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci: non è possibile inserire nell’oggetto sociale attività commerciali o imprenditoriali non strumentali all’esercizio della professione. In secondo luogo, deve indicare i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico conferito dal cliente alla STP sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti professionali richiesti, con previsione della designazione del socio esecutore da parte del cliente o, in mancanza, della comunicazione scritta preventiva del nominativo scelto dalla società. In terzo luogo, deve prevedere la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività: il soggetto contraente è la STP, non il singolo professionista, e l’obbligo non viene meno anche se i soci hanno sottoscritto polizze individuali. Infine, deve indicare le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dal proprio albo con provvedimento definitivo.
La procedura di iscrizione all’albo: step operativi
La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo va presentata al Consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP. Per le STP multidisciplinari senza attività prevalente indicata nell’oggetto sociale, la domanda va presentata agli albi di appartenenza di tutti i soci professionisti. La documentazione da allegare comprende l’atto costitutivo e lo statuto in copia autentica, il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e i certificati di iscrizione all’albo dei soci professionisti eventualmente iscritti presso ordini diversi da quello ricevente la domanda.
Il Consiglio dell’Ordine verifica la completezza della documentazione, la ricorrenza dei requisiti di legge, tipo societario, denominazione, governance, oggetto sociale esclusivo, copertura assicurativa, e l’assenza di cause di incompatibilità, quindi delibera l’iscrizione annotando ragione sociale, oggetto professionale, sede legale, nominativo del legale rappresentante e nomi dei soci iscritti. Le eventuali variazioni successive, modifiche statutarie, cambi nella compagine sociale, trasferimento della sede, vanno comunicate tempestivamente all’Ordine competente per l’aggiornamento delle annotazioni nella sezione speciale dell’albo. Entro il primo trimestre di ogni anno il Consiglio dell’Ordine verifica d’ufficio il mantenimento dei requisiti da parte delle STP iscritte.
Gli obblighi informativi verso i clienti
La STP è tenuta a fornire al cliente, per iscritto e al momento del primo contatto, quindi già nella fase delle trattative, prima del conferimento formale dell’incarico, una serie di informazioni specifiche previste dagli artt. 3 e 4 del D.M. 34/2013. Deve comunicare il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui designati, la possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti professionali richiesti, e l’esistenza di eventuali conflitti di interesse tra cliente e società, inclusi quelli determinati dalla presenza di soci di capitale. Deve inoltre consegnare al cliente l’elenco scritto dei soci professionisti con l’indicazione dei rispettivi titoli e qualifiche, e l’elenco dei soci di capitale. La prova dell’avvenuto adempimento di questi obblighi informativi, e il nominativo del professionista eventualmente scelto dal cliente, devono risultare da atto scritto. L’omissione degli obblighi informativi espone la STP a responsabilità disciplinare in capo all’Ordine di iscrizione.
Conferimento dello studio professionale in STP: la neutralità fiscale dal 2025
Dal 31 dicembre 2024, il trasferimento di uno studio professionale in una STP ordinistica non genera plusvalenze o minusvalenze imponibili in capo al professionista conferente. Il regime di neutralità fiscale, introdotto dall’art. 177-bis TUIR mediante il D.lgs. 192/2024, ha rimosso il principale ostacolo fiscale alla crescita dimensionale degli studi professionali italiani: prima della riforma, il conferimento era qualificato dall’Agenzia delle Entrate come operazione realizzativa soggetta all’art. 54 TUIR, con emersione di plusvalenze su ciascun elemento patrimoniale trasferito, dai beni strumentali alla clientela, calcolate al valore normale.
Il nuovo regime estende alle aggregazioni professionali la stessa logica già vigente per i conferimenti d’azienda ex art. 176 TUIR: il professionista conferente assume come valore fiscale delle partecipazioni ricevute la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività trasferite, e la STP conferitaria subentra nella posizione fiscale del conferente senza emersione di componenti imponibili immediati. La neutralità si estende anche alle operazioni straordinarie tra soggetti ordinistici, trasformazioni, fusioni e scissioni tra STP, associazioni professionali e società semplici tra professionisti, ed è accompagnata dall’esclusione da IVA dei conferimenti di complessi professionali unitari, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. b) DPR 633/72 nella versione modificata dal medesimo decreto.
Il tema presenta profili tecnici rilevanti, in particolare il trattamento dell’avviamento generato internamente, il cui valore fiscalmente riconosciuto è strutturalmente pari a zero nel regime di lavoro autonomo, e il coordinamento tra il regime di cassa del conferente e il regime di competenza della STP — che richiedono una pianificazione accurata prima dell’operazione. Per un’analisi completa del meccanismo, delle condizioni di accesso alla neutralità e delle implicazioni operative, si rimanda all’approfondimento dedicato: conferimento di studio professionale in STP: neutralità fiscale, avviamento e operazioni straordinarie.
Consulenza fiscale online
Stai valutando se costituire una STP o trasformare il tuo studio esistente?
La scelta della forma giuridica, la distribuzione ottimale tra compensi ai soci e dividendi e il corretto dimensionamento del capitale sociale determinano l’effettivo vantaggio fiscale della struttura — variabile che dipende dal livello di reddito, dalla composizione della compagine e dall’orizzonte temporale. Un’analisi preventiva con simulazione delle aliquote effettive e verifica dei requisiti di governance è indispensabile prima dell’atto notarile.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
È una società costituita per l’esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate in ordini o albi, disciplinata dall’art. 10 L. 183/2011. Possono parteciparvi professionisti ordinistici, cittadini UE con titolo abilitante e soggetti non professionisti come soci di capitale o per prestazioni tecniche, nel rispetto del requisito dei 2/3.
La STP SRL produce reddito d’impresa tassato con IRES al 24% più IRAP, con compensi ai soci qualificati come lavoro autonomo e dividendi tassati al 26%. Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo tassato con IRPEF progressiva fino al 43% in capo a ciascun associato, senza separazione tra tassazione societaria e personale.
Sì. Dal 3 gennaio 2026 il requisito dei 2/3 nelle deliberazioni è alternativo: è sufficiente che i soci professionisti detengano i 2/3 per numero di soci oppure per quota di capitale, non più entrambi cumulativamente. Sono inoltre nulli i patti sociali o parasociali che derogano a questa regola.
Sì. L’incompatibilità prevista dall’art. 10 comma 6 L. 183/2011 riguarda esclusivamente la partecipazione contemporanea a più STP. Il socio professionista può continuare ad esercitare la propria attività in forma individuale parallelamente alla partecipazione nella STP, nel rispetto delle regole deontologiche del proprio ordine.