La Certificazione Unica è il documento con cui i sostituti di imposta (ex art. 23 del DPR n. 600/73) indicano redditi percepiti e ritenute subite da parte di lavoratori dipendenti ed autonomi. Nei precedenti contributi abbiamo già affrontato due temi importanti, come:
- La Certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo;
- Le sanzioni ed il ravvedimento della Certificazione unica.
In questo contributo, invece, andiamo ad approfondire il tema della Certificazione unica omessa o non consegnata. Il riferimento è al caso in cui il modello CU non venga consegnato entro la scadenza (16 marzo) dal proprio sostituto d’imposta. Sono tantissime le domande che ci arrivano su: “cosa succede se il modello CU non viene consegnato?“, oppure “Come posso intimare al datore di lavoro la consegna della Certificazione unica?“, o ancora “Quali sanzioni si applicano in caso di Certificazione unica omessa?“. Scopriamo insieme la riposta a queste domande nel seguente articolo.
Indice degli Argomenti
- La scadenza di consegna al percipiente e trasmissione telematica della Certificazione unica
- Sanzioni per il sostituto di imposta per la ritardata o omessa trasmissione del modello CU all’Agenzia delle Entrate
- Sanzioni per il sostituto d’imposta per l’omessa consegna al dipendente del modello CU
- Certificazione unica omessa: conclusioni
- Domande frequenti
La scadenza di consegna al percipiente e trasmissione telematica della Certificazione unica
I sostituti di imposta, ex art. 23 del DPR n. 600/73 (committenti, datori di lavoro dipendente, enti pensionistici, etc) sono obbligati per legge a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello di Certificazione unica. Tale modello è suddiviso a seconda della tipologia di reddito erogato al percipiente. Infatti, possiamo avere:
- La Certificazione unica per redditi da lavoro dipendente;
- La Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo.
In entrambi i casi il modello CU deve essere redatto su appositi moduli approvati dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze di presentazione del modello CU sono le seguenti:
- L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte dei sostituti di imposta, per redditi da lavoro dipendente ed assimilati (e redditi diversi) deve essere effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno (18 marzo nel 2024). Questo, in quanto i dati presenti nella CU sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti. In caso di rapporto di lavoro cessato in corso d’anno la Certificazione deve essere rilasciata entro 12 giorni dal momento della richiesta da parte del dipendente;
- L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica attestante i compensi e le ritenute dei lavoratori autonomi può essere effettuato entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno.
Tabella: termini di presentazione della Certificazione unica
TIPOLOGIA DI REDDITO | SCADENZA DI PRESENTAZIONE |
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Redditi da lavoro dipendente ed assimilato | 16 MARZO (18 marzo nel 2024) |
Redditi da lavoro autonomo | 31 OTTOBRE |
La consegna della Certificazione unica al percipiente
Entro le scadenze sopra indicate il datore di lavoro, per i redditi da lavoro dipendente, o il committente, in caso di redditi da lavoro autonomo deve:
- Aver correttamente trasmesso telematicamente il modello CU all’Agenzia delle Entrate;
- Consegnare al soggetto percettore il modello di Certificazione unica.
La consegna del modello solitamente avviene a mano, previa firma per accettazione del modello, oppure, spesso tramite email o per posta ordinaria. La Certificazione unica è un documento fiscale molto importante. Su tale modello, infatti, lavoratori dipendenti, pensionati ed autonomi trovano indicate le somme corrisposte a titolo di retribuzione, stipendio, compenso, etc. Assieme ad esse vi sono indicate alle somme trattenute a titolo fiscale e previdenziale da parte del datore di lavoro. Sostanzialmente, la Certificazione Unica è propedeutica alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. Attraverso il modello CU si vanno a certificare i redditi percepiti nel periodo di imposta precedente da dipendenti, pensionati ed autonomi. Tale certificazione troverà poi spazio nella propria Dichiarazione dei redditi annuale.
Sanzioni per il sostituto di imposta per la ritardata o omessa trasmissione del modello CU all’Agenzia delle Entrate
La prima sanzione che andiamo a vedere è quella che riguarda la tardiva o errata trasmissione telematica della Certificazione unica. Agli scopi che interessano in questo momento ricordiamo che la sanzione amministrativa in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica del modello CU sono di 100 euro per ogni modello (con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta). Nello specifico la sanzione amministrativa applicabile in capo al sostituto di imposta è la seguente:
- Sanzione per Certificazione unica tardiva entro i 5 giorni dalla scadenza (16 marzo). In questo caso, ovvero cancellazione e trasmissione del nuovo modello CU entro i 5 giorni dalla scadenza, non è prevista alcuna sanzione;
- La sanzione in caso di ritardato invio entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo è pari a 33,33 euro (sanzione base ridotta ad 1/3) per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e per sostituto di imposta;
- Sanzione per Certificazione unica tardiva o errata: 100 euro per singolo modello con un limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto di imposta.
Attenzione! |
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Si tratta di un regime sanzionatorio piuttosto severo in quanto, per espressa previsione normativa, non si applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, legato al cumulo giuridico. |
Sanzioni per il sostituto d’imposta per l’omessa consegna al dipendente del modello CU
Cosa fare se la Certificazione unica non viene consegnata al lavoratore dipendente o autonomo?
La situazione di Certificazione unica omessa è assai frequente, molto più di quello che può sembrare apparentemente. La motivazione che porta a non consegnare la Certificazione Unica è spesso data dalla mancata effettuazione del versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori.
Sanzioni per omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro
Come detto, la Certificazione Unica ha come obiettivo quello di certificare i redditi o i compensi percepiti nel corso dell’anno precedente e tutte le ritenute operate durante lo stesso periodo. Sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi la CU indica la trattenuta ai fini IRPEF effettuata sugli importi (redditi) percepiti. Il sostituto di imposta, infatti, è tenuto a trattenere dal reddito del lavoratore una parte del proprio reddito per versarla all’Erario. L’obiettivo è quello di incentivare il versamento delle imposte, che viene effettuato da un soggetto diverso dall’avente causa (il lavoratore). Tuttavia, può capitare che il sostituto di imposta (per vari motivi, dalla situazione di insolvenza, fino alla frode) non effettui il versamento all’Erario delle ritenute dei lavoratori.
Attenzione! |
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Si tratta di una fattispecie molto importante che può essere sanzionata anche penalmente. Quanto il datore di lavoro si rende conto di non aver versato le ritenute (e di non poterlo fare per illiquidità) molto spesso non invia il modello CU ai lavoratori (dipendenti o autonomi) a cui ha trattenuti le ritenute fiscali. Questo comportamento avviene per cercare di evitare, o rimandare, l’applicazione delle sanzioni che vedrai di seguito. |
Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni sul datore di lavoro che non versa le ritenute (ed effettua quella che si chiama “appropriazione indebita“) sono le seguenti:
- Sanzione amministrativa: La sanzione è quella prevista per omessa certificazione unica, a cui si aggiunge quella per omesso versamento del modello 770 con in aggiunta la sanzione del:
- 20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale;
- 30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute;
- Sanzione penale: per omesso versamento ritenute superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta che non viene sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta è punito con la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni. Questo è quanto previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 74/2000.
Articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 |
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“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a €. 50.000 per ciascun periodo d’imposta”. |
Per approfondire il tema delle sanzioni penali in ambito tributario è possibile consultare questo approfondimento: “Le sanzioni penali tributarie“. Vediamo adesso che cosa fare se ci troviamo in una situazione come questa.
Sanzioni per Certificazione unica non consegnata al lavoratore dipendente o autonomo
Nel caso in cui il sostituto di imposta non consegni la Certificazione unica al lavoratore, il soggetto ha la possibilità di:
- Sollecitare il sostituto di imposta per il rilascio della CU attraverso l’invio di una PEC (Posta Elettronica Certificata) o di una raccomandata A.R., intimando al sostituto di imposta di consegnare l’omessa certificazione entro in termine perentorio. Se questo non avviene è possibile intimare la denuncia presso le autorità competenti;
- Denuncia. Nel caso in cui il sollecito rimanga inascoltato ed il sostituto non abbia comunicato e consegnato il modello CU il percettore del reddito ha la possibilità di rivolgersi alla Guardia di Finanza per denunciare il sostituto di imposta per il mancato rilascio della Certificazione unica.
Il consiglio da professionista che posso dare è quello di seguire questa procedura senza perdere tempo. Si capisce subito, infatti, se un datore di lavoro sta solo ritardando per vari motivi la consegna della CU, oppure se ci sono validi motivi per credere che la CU non sarà mai consegnata. Siccome il modello CU è fondamentale per i lavoratori per poter predisporre correttamente la propria dichiarazione dei redditi, non si deve perdere tempo, ma piuttosto attivarsi subito per un sollecito ed eventualmente una denuncia.
CU non consegnata al professionista: la procedura di scomputo dal reddito della ritenuta di acconto
La mancata consegna della Certificazione unica al professionista può essere risolta sollecitando e poi eventualmente denunciando il sostituto d’imposta. Per il lavoratore autonomo la CU è fondamentale in quanto senza di essa diventa difficile riconoscere le ritenute di acconto subite in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso in cui non si riesca ad ottenere la CU dal committente è possibile intervenire mediante la procedura di scomputo dal reddito della ritenuta di acconto.
Si tratta della procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione Ministeriale n. 68/E/2009. In base a questo documento di prassi l’Agenzia chiarisce che il lavoratore autonomo può scomputare le ritenute se è in grado di documentare, di averle effettivamente subite. I tipi di documenti che possono confermare l’applicazione delle ritenute subite sono:
- La fattura che espone l’applicazione della ritenuta d’acconto;
- La documentazione bancaria attestante che le somme incassate dal professionista corrispondono al netto fatturato.
In fase di controllo documentale delle dichiarazioni dei redditi, alla documentazione sopra indicata può essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attraverso la quale il professionista ha l’obbligo di attestare che:
- La documentazione prodotta fa riferimento a fatture registrate nelle scritture contabili obbligatorie;
- Non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto di imposta.
Attraverso questa documentazione l’Agenzia delle Entrate riconosce la corretta effettuazione della ritenute. A quel punto l’Agenzia effettuerà un accertamento fiscale nei confronti del committente per verificare la certificazione ed il versamento all’Erario della ritenuta.
Certificazione unica omessa: conclusioni
Se sei un lavoratore dipendente ed il tuo datore di lavoro non ti ha consegnato la Certificazione unica entro la scadenza del 16 marzo ti consiglio di affrettarti a chiederla. È sufficiente una prima richiesta poi eventualmente un sollecito, fino ad arrivare ad una denuncia vera e propria. Naturalmente, i casi di denuncia sono i più gravi ed attengono solitamente a situazioni patologiche di imprese in crisi (vicine al fallimento), oppure situazioni di apparente frode fiscale.
Per i lavoratori autonomi la Certificazione unica è importante per vedersi riconoscere in modo corretto in dichiarazione dei redditi le ritenute subite. Tuttavia, anche in questo caso è opportuno seguire le indicazioni viste per il lavoro dipendente e sollecitare il proprio committente, passibile di denuncia. In ultima istanza rimane possibile attivare la procedura per lo scomputo della ritenuta subita in dichiarazione dei redditi predisponendo la documentazione per un possibile accertamento fiscale.
Domande frequenti
Sanzione amministrativa: 100 euro per ogni CU non trasmessa, con un massimo di 50.000 euro. Sanzione ridotta a 33,33 euro per ogni CU trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, con massimo di 20.000 euro.
Oltre alla sanzione amministrativa da omesso versamento (30%), vi è anche una sanzione penale, con reclusione da 6 mesi a 2 anni per omesso versamento di ritenute superiori a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Questo, se l’omissione non è sanata entro il termine per la dichiarazione.
Entro 60 giorni dalla scadenza: È possibile correggere la CU senza sanzioni.
La sanzione per la CU errata è ridotta a 1/3 (33,33 euro per ogni CU).
Oltre 60 giorni dalla scadenza: Si applica la sanzione completa (100 euro per ogni CU).
Il sostituto d’imposta deve trasmettere una nuova CU con i dati corretti, barrando la casella “Annullamento” sul frontespizio.
Entro 21 marzo dalla scadenza, è possibile effettuare correzioni alle CU inviate nei termini senza sanzioni.
Il percipiente può fare una richiesta formale via PEC al sostituto di imposta intimandolo alla consegna. Nei casi più gravi è plausibile una denuncia alla Guardia di Finanza.