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Come scegliere tra regime amministrato e dichiarativo?

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriCome scegliere tra regime amministrato e dichiarativo?

Regime del risparmio amministrato e regime dichiarativo: scelta del migliore regime fiscale di tassazione del capital gain sui redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 del TUIR.

Uno dei principali dubbi che si pongono gli investitori non professionali riguarda la scelta tra l’utilizzo del regime del risparmio amministrato piuttosto che del regime dichiarativo. L’obiettivo di ogni investitore, infatti, è quello di massimizzare il profitto e per raggiungere tale obiettivo assume importanza anche la variabile fiscale.

Il punto di partenza è che sui redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67 del TUIR), su cui è possibile scegliere il regime fiscale da applicare, la tassazione è sempre data dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Questo, sia all’interno del regime del risparmio amministrato che del regime dichiarativo. Indirettamente, l’aliquota fiscale è identica, quello che fa la differenza è l’imponibile e le modalità con le quali viene applicata questa tassazione sugli investimenti effettuati nell’anno.

Per effettuare una valutazione di convenienza tra questi due regimi fiscali è indispensabile conoscere alla perfezione le regole che stanno alla base di questi due regimi fiscali a cui è possibile assoggettare a tassazione il capital gain realizzato. In questo articolo intendo andare ad affrontare questo tema, attraverso indicazioni pratiche che possono esserti utili per prendere le migliori scelte sulla tua situazione personale.

Confronto tra regime del risparmio amministrato e del regime dichiarativo

Per effettuare la scelta più adeguata e consapevole alle proprie esigente l’investitore è chiamato a comprendere le regole che stanno alla base del regime dichiarativo e del regime amministrato, ovvero i due regimi legati al realizzo di redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67 del TUIR).

Ogni investitore, infatti, all’apertura di un conto di deposito titoli si trova di fronte la scelta del regime fiscale da applicare. Naturalmente, la scelta non è irrevocabile, è possibile revocare la scelta effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno. A quel punto il nuovo regime prescelto diventa effettivo dal primo gennaio dell’anno successivo. Prima di entrare nel dettaglio, vediamo una tabella di confronto tra applicazione del regime del risparmio amministrato e regime dichiarativo.

Regime risparmio amministrato Regime dichiarativo
La tassazione avviene sulla singola plusvalenza realizzata al momento del realizzo.La tassazione avviene annualmente, in dichiarazione dei redditi, nell’anno successivo a quello di realizzo.
Le imposte vengono versate dal tuo intermediario, immediatamente. Ricevi sul conto gli importi al netto della tassazione.Le imposte vengono versate in dichiarazione dei redditi. Ricevi l’intero ammontare dei proventi, incluse le eventuali imposte.
Non ti devi preoccupare di calcolare eventuali plus e minus, né di pagare le imposte dovute.Devi rivolgerti ad un dottore Commercialista per il calcolo di plus e minus e per tutti gli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi).
Non puoi compensare minus e plusvalenze in maniera efficiente.
Rischi di pagare anche se realizzi minusvalenze.
Puoi compensare durante l’anno minus e plusvalenze realizzate.
Paghi le imposte l’anno successivo.
La gestione di tutte le operazioni di calcolo viene gestita dall’intermediario che funge da sostituto di imposta.La gestione delle operazioni di calcolo è a carico del contribuente, spesso si rivela complessa, e richiede costi per trasformare le transazioni in dati utili per la dichiarazione dei redditi, oltre ai costi del professionista.
Calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione con il metodo del costo medio ponderato.Calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione con il metodo LIFO (Last In First Out = Ultimo ad entrare, primo ad uscire).
Possibilità di compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite solo nello stesso conto senza possibilità di compensarle con altri conti. Le eccedenze negative sono compensabili con plusvalenze successive entro 4 anni.Possibilità di compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti, compensabili con plusvalenze successive entro 4 anni.
Consente l’esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale per le attività detenute tramite intermediario residenteObbligo di monitoraggio fiscale in dichiarazione dei redditi

Per approfondire: “Investimenti finanziari: regimi di tassazione“.

Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria

Le attività finanziarie possono produrre tre tipi distinti di reddito:

  1. Redditi di capitale: si tratta di proventi che derivano dall’impiego diretto di capitale, ad esempio di interessi, dividendi, cedole, plusvalenze su ETF armonizzati, etc;
  2. Redditi diversi di natura finanziaria: si tratta di proventi finanziari che derivano dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto, come le plusvalenze/minusvalenze su azioni, opzioni, etc;
  3. Redditi IRPEF ordinari: redditi che non vanno a tassazione separata, come le plusvalenze da ETF non-armonizzati che sono assoggettate a tassazione IRPEF.

Che cosa sono i redditi di capitale?

I redditi di capitale derivano dall’impiego diretto di capitale e si caratterizzano non per il tipo di frutto ma per il negozio giuridico sottostante che ha per oggetto l’impiego di capitale mediante concessione a terzi. I redditi di capitale sono generalmente composti da:

  • Gli interessi percepiti su depositi e conti correnti;
  • Le cedole pagate da obbligazioni;
  • I dividendi pagati da azioni ordinarie, preferite, qualificate e non qualificate. Ma non da fondi comuni, Sicav o ETF;
  • I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  • Le plusvalenze di ETF armonizzati (UCITS).

Tutti questi valori devono essere tassati al lordo, senza deduzione di commissioni o altri oneri.

Quali sono i redditi diversi di natura finanziaria?

I redditi diversi di natura finanziaria includono proventi che traggono origine dall’impiego di capitale ma si manifestano sotto forma di plusvalenze differenziali. Tali proventi sono generalmente composti da:

  • Le plusvalenze/minusvalenze su azioni, futures, cfd, opzioni, cfd, etc;
  • Minusvalenze su ETF armonizzati;
  • Minusvalenze su ETF non-armonizzati;
  • Plusvalenze/minusvalenze su valuta estera, se la giacenza complessiva supera la soglia di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni consecutivi, come quelle che derivano dal forex o dalle valute virtuali.

Tutti questi valori devono essere tassati al netto degli oneri di diretta imputazione.

Quali sono le aliquote di tassazione degli strumenti finanziari?

Nella tabella seguente viene proposto un semplice schema legato alle aliquote di tassazione dei proventi percepiti dall’investitore privato, in relazione agli strumenti finanziari più diffusi. Come anticipato, l’aliquota di tassazione rimane identica sia in caso di applicazione del regime del risparmio amministrato che del regime dichiarativo.

InvestimentoTipologia di provento Aliquota di tassazione
Titoli di Stato della Comunità Europea ed equiparati (sovranazionali)Redditi diversi12,5%
Obbligazioni emesse da Società quotate, indipendentemente dalla durataRedditi diversi26%
Azioni quotateRedditi diversi26%
DerivatiRedditi diversi26%
ETF armonizzati*Redditi di capitale26%
ETF non armonizzatiRedditi di capitaleIRPEF in dichiarazione dei redditi
Quote di OICR immobiliari chiusiRedditi diversi26%
DividendiRedditi di capitale26%
InteressiRedditi di capitale26%

* – Con possibilità di applicazione della tassazione ordinaria IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi

Il regime dichiarativo

Il regime dichiarativo è il regime fiscale in cui l’investitore riceve sul suo deposito titoli (conto trading, etc) i proventi lordi derivanti dalla vendita di titoli, senza ritenute a titolo di imposta. Questo significa che l’investitore deve occuparsi ogni anno di presentare la propria dichiarazione dei redditi indicando i proventi percepiti dall’attività di investimento in regime dichiarativo, andando ad indicare i redditi di capitale di fonte estera ed i redditi diversi di natura finanziaria percepiti.

Spetta allo stesso investitore calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva del 26% sui proventi percepiti (secondo il principio di cassa). In pratica, applicando questo regime l’intermediario finanziario con cui opera l’investitore non funge da da sostituto di imposta, questo per:

  • Scelta dell’investitore, nel caso in cui si operi con intermediario finanziario residente in Italia;
  • Obbligo di legge, nel caso in cui l’investitore operi con intermediari finanziari non residenti in Italia (e non dotati di una stabile organizzazione in Italia).

I proventi da dichiarare con questo regime sono i redditi diversi (plusvalenze), redditi di capitale di fonte estera (interessi, dividendi, cedole), e redditi ordinari (plusvalenze da ETF non-armonizzati, che non vanno a tassazione separata).

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%, occorre tenere in considerazione che:

  • Si determina la plusvalenza/minusvalenza complessiva annuale utilizzando il metodo LIFO (Last In First Out = Ultimo ad entrare, primo ad uscire);
  • È possibile compensare le plusvalenze realizzate con le minusvalenze realizzate nell’anno in corso e nei quattro anni precedenti, che devono essere riportate di anno in anno nel quadro RT della dichiarazione dei redditi.

Il regime in commento, quindi, ha come oggetto i redditi diversi ottenuti dal contribuente grazie alla differenza tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto riconosciuto fiscalmente. Il riferimento normativo in materia fiscale sono gli articoli 67 e seguenti del TUIR.

Vantaggi e svantaggi del regime dichiarativo

Il vantaggio principale è sicuramente dato dall’arco temporale di tassazione del regime dichiarativo. Con questo regime, infatti, l’investitore che ha ottenuto una plusvalenza andrà a versare le imposte (autonomamente calcolate in dichiarazione dei redditi) soltanto nell’anno successivo.

Ad esempio, la plusvalenza realizzata nell’anno di imposta “n“, viene calcolata e versata dal contribuente nel corso dell’anno “n+1“, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi, attualmente previsto per il 30 giugno. Di fatto, questo vuol dire che nel frattempo l’investitore ha la possibilità di reinvestire in modo produttivo il guadagno in conto capitale ottenuto, magari incrementando ulteriormente i propri rendimenti.

Lo svantaggio principale della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria con il regime dichiarativo è dato dalla complessità gestionale. Questo regime, infatti, comporta una serie di obblighi formali e sostanziali per il contribuente: ovviamente tali oneri aumentano in misura direttamente proporzionale al numero di operazioni finanziarie effettuate.

Maggiore è il numero di operazioni/transazioni effettuate più complessa è la gestione delle operazioni per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza e degli altri dati utili da inserire in dichiarazione dei redditi. Di fatto, questo porta a dover sostenere costi amministrativi superiori, legati alla determinazione dei dati utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Quando è obbligatorio il regime dichiarativo?

Il regime dichiarativo è obbligatorio quando si opera con intermediari finanziari esteri che non hanno la funzione di sostituto d’imposta in Italia (non residenti in Italia, senza stabile organizzazione in Italia). E’ il caso legato all’utilizzo di broker o intermediari finanziari che operano in Italia da non residenti. In questi casi l’investitore è chiamato all’onere di reperire la documentazione da parte dell’intermediario e rielaborare questi dati in informazioni utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Spesso questa fattispecie comporta l’intervento di società specializzate nell’elaborazione di dati finanziari per arrivare alla predisposizione di dati utili alla dichiarazione dei redditi ed all’intervento di un Commercialista esperto per predisposizione dei quadri reddituali specifici per questo tipo di investimenti.

In questi casi, non si deve dimenticare che l’investitore è chiamato al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere detenute nel periodo di imposta. La disciplina sul monitoraggio è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90 ed obbliga i contribuenti a monitorare in dichiarare il possesso delle attività finanziarie estere detenute.

Questo obbligo comporta la compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F. per l’indicazione di ogni tipologia di investimento finanziario detenuto all’estero. Inoltre, per ogni tipologia di investimento finanziario il contribuente è chiamato a determinare e versare l’IVAFE, che è l’imposta patrimoniale sugli investimenti finanziari esteri. L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) è applicabile alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti finanziari presso intermediari esteri. L’imposta è pari al 2 per mille (4 per mille per investimenti in Paesi non collaborativi) del valore delle attività stesse e si versa una volta all’anno in sede di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Per queste ragioni legate alla complessità dichiarativa, l’investitore che si trova – per scelta o per obbligo – in regime dichiarativo si trova di fronte ad oneri da sostenere che variano in relazione al numero delle operazioni poste in essere nell’anno.

Per approfondire: “Monitoraggio fiscale delle attività estere: la guida“.

Per approfondire: “Quadro RW modello Redditi: guida alla compilazione“.

Il regime del risparmio amministrato

In pratica, l’applicazione dell’opzione per l’esercizio del risparmio amministrato consente all’investitore di tenere in considerazione i seguenti aspetti:

  • Il regime riguarda solo i redditi diversi di natura finanziaria (i redditi di capitale subiscono, in via separata, le ordinarie ritenute/la tassazione ordinaria);
  • Richiede che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia, amministrazione o in deposito presso le banche o altri soggetti autorizzati;
  • Si riferisce, per i relativi redditi, alle singole operazioni poste in essere dall’intermediario amministratore a seguito degli ordini di volta in volta impartiti dall’investitore;
  • Prevede la tassazione del “singolo” reddito in capo al mandante al momento del realizzo;
  • Prevede l’inclusione dall’ambito applicativo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
  • Consente l’esclusione dal c.d. “monitoraggio fiscale” di attività finanziarie di fonte estera;
  • Garantisce il c.d. “anonimato” (vedi gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, gestiti dall’intermediario).

Questo regime può riguardare soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli finanziari indicati dalle lettere c-ter) e c-quarter) dell’articolo 67 del TUIR (tra cui le valute estere e i titoli non rappresentativi di merci).

La tassazione del plusvalenze con questo regime è a carico dell’intermediario finanziario residente che funge da sostituto di imposta. La tassazione, in questo caso, viene effettuata con il sistema dell’imposta sostitutiva del 26%, per cui l’intermediario assume la veste di sostituto d’imposta. Questo significa che, indirettamente, l’investitore incassa i proventi al netto della ritenuta subita. Il contribuente in questo caso è esonerato da ulteriori obblighi di natura sostanziale e formale poiché sono gli stessi intermediari finanziari a dover segnalare all’Agenzia delle Entrate il rapporto di amministrazione.

Se, ad esempio, l’investitore ha maturato un guadagno di 100 euro ma aveva perdite pregresse pari allo stesso importo la banca effettuerà direttamente questo calcolo e procederà alla relativa compensazione e l’investitore non dovrà pagare alcuna imposta. Qualora, invece, l’investitore non possa scomputare perdite pregresse la banca opera subito la tassazione e versa sul conto l’importo al netto della ritenuta del 26%, nel nostro caso, quindi, un netto pari a 74 euro.

Il regime amministrato qui in parola rappresenta il regime naturale:

  • Per i soggetti non residenti;
  • Per i redditi (rectius le minusvalenze) rinvenienti da OICR.

È riconosciuta la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi conseguite/i (presso lo stesso intermediario) dalle plusvalenze successivamente conseguite (i.e. “..Sono compensabili con minusvalenze precedentemente realizzate…“) sia nel medesimo periodo di imposta che nei successivi ma non oltre il quarto, e ciò nell’ambito del complessivo rapporto intrattenuto con l’intermediario stesso (i.e. tutti i rapporti con opzione regime amministrato “per codice fiscale“).

Per approfondire: “Cos’è la gestione patrimoniale?“.

Tassazione capital gain, regime amministrato: vantaggi e svantaggi

Il principale vantaggio del regime amministrato in materia di tassazione è dato dalla facilità. In questo regime, infatti, il guadagno sotto forma di plusvalenza viene calcolato, dichiarato e pagato (tramite ritenuta alla fonte a titolo definitivo) dall’intermediario finanziario, che funge da sostituto di imposta in Italia. Naturalmente, deve trattarsi di un intermediario che ha residenza fiscale in Italia o è dotato di stabile organizzazione in Italia. In questo modo l’intermediario adempie a tutti gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale al posto del contribuente (semplificazione sicuramente importante).

Il principale svantaggio, invece, consiste nel fattore tempo. Mentre, come abbiamo visto prima, nel regime dichiarativo il vantaggio principale consiste nel poter disporre per un lungo periodo del proprio rendimento, nel regime amministrato la tassazione avviene immediatamente e per ciascuna operazione. Il calcolo delle plusvalenze da assoggettare a tassazione avviene con il metodo del costo medio ponderato.

L’arco temporale di tassazione

La principale differenza tra regime del risparmio amministrato e del regime dichiarativo è il diverso arco temporale di tassazione. In regime amministrato ogni volta che si chiude una transazione, l’intermediario che è anche sostituto di imposta, procedere a trattenere la percentuale di tassazione (26%).

Quando c’è una perdita questa viene accantonata e verrà utilizza a scomputo della plusvalenza successiva. Di fatto, quindi, la tassazione in regime amministrato avviene in modo immediato. Nello schema seguente ho messo a confronto la stessa situazione temporale in termini di operazioni, ma da una parte la fiscalità amministrata, dall’altra quella in regime dichiarativo. Appare evidente come il regime dichiarativo ottimizzi la totalità delle operazioni nell’arco temporale dell’anno, per cui si farà la somma algebrica di plus e minus valenze e su questa risultante si calcola l’imposta sostitutiva del 26%. In regime dichiarativo l’intermediario non interviene nel calcolo delle imposte, ma sarà il titolare del conto che al termine dell’anno solare dovrà calcolare le stesse entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Regime del risparmio amministrato: tassazione immediata

DataRisultato operazioneImposta 26%
01/01/n1.500– 390
15/02/n300– 78
30/06/n– 100
04/08/n600– 130
30/11/n– 1.000
18/12/n6000

Regime dichiarativo: tassazione in dichiarazione dei redditi

DataRisultato operazioneImposta 26%
01/01/n1.500
15/02/n300
30/06/n– 100
04/08/n600
30/11/n– 1.000
18/12/n600
TOTALE1.900494

Schema operativo: passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo

L’investitore avendone la possibilità può scegliere di anno in anno se applicare il regime del risparmio amministrato o il regime dichiarativo. Di seguito, nella tabella seguente, gli aspetti rilevanti dati dal passaggio da un regime fiscale all’altro. La scelta del regime del risparmio amministrato non è irrevocabile, è possibile revocare la scelta effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno attraverso una comunicazione scritta all’intermediario. A quel punto il nuovo regime prescelto diventa effettivo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Regime fiscale di provenienzaRegime fiscale di destinazioneImpatto fiscaleDeterminazione del valore di carico
Risparmio amministratoRegime dichiarativoNessuna tassazione. Mantenimento nel rapporto di destinazione dei prezzi di carico dei titoli risultanti nel rapporto di provenienza. Intermediario/gestore di provenienza comunica valori. LIFO per categorie omogenee

Nell’ipotesi in cui, alla chiusura del rapporto amministrato, risultino minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati e non utilizzati, l’intermediario rilascia al mandante apposita certificazione delle minusvalenze stratificate per anno di formazione computabili in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle plusvalenze sui redditi diversi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1, dell’art. 67, del TUIR, oppure nell’ambito di rapporti di amministrazione intrattenuti dallo stesso contribuente anche presso altri intermediari.

Tabella: riportabilità minusvalenze/risultato negativo di gestione

Regime di provenienzaRegime di destinazione Riportabilità
Regime della dichiarazioneRisparmio amministratoNO
Risparmio amministratoRegime della dichiarazioneSI
Risparmio amministratoRisparmio amministratoSI

Trasferimento all’estero del dossier titoli realizzativo

Un esempio che si verifica legato al passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo si ha con il trasferimento all’estero di un dossier titoli. Intanto diciamo che il trasferimento titoli è possibile in entrambe le direzioni (sia dall’Italia all’estero che dall’estero all’Italia). Per gli aspetti operativi è sicuramente opportuno domandare agli istituti interessati le modalità precise ed i tempi.

Per quanto interessa ai nostri fini il trasferimento titoli da Italia all’estero determina, necessariamente, il passaggio dal regime fiscale amministrato al regime dichiarativo. Tale passaggio determina il “realizzo” di tutti i valori con emersione di plus e minus valori come se i tioli fossero stati venduti. L’istituto bancario italiano, quindi, calcola ed addebita al cliente le eventuali imposte da versare all’Erario. A questo punto il contribuente che ha trasferito il dossier titoli all’estero ha la possibilità di assumere come prezzo di carico dei titoli quello virtuale applicato dalla banca italiana al momento del trasferimento dei titoli.

In questo modo, cambiando il valore di carico, di fatto, viene anticipata parte della tassazione legata ai plusvalori latenti (come se fossero stati realizzati). Questo significa che tale operazione può rivelarsi “onerosa” sotto il profilo tributario. A quel punto per il contribuente scattano gli obblighi legati al monitoraggio fiscale di attività finanziari detenute all’estero. Gli oneri sostenuti non hanno possibilità di essere richiesti a rimborso, in quanto dovuti per aver trasferito i propri titoli fuori dal regime amministrato.

La gestione delle minusvalenze in regime dichiarativo

Uno degli aspetti che porta alcuni investitori ad effettuare il passaggio dal regime amministrato a quello dichiarativo riguarda la gestione delle minusvalenze. In particolare, l’aspetto rilevante riguarda la possibilità di compensare tra di loro i risultati derivanti da altri investimenti in strumenti finanziari. La domanda che spesso viene posta su questo argomento è la seguente: “Posso compensare tra di loro tutti i risultati (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da qualsiasi strumento finanziario in regime dichiarativo?“.

Ebbene, la risposta a questa domanda è “dipende”. Infatti, è necessario differenziare gli strumenti che si collocano nella categoria dei redditi diversi (ex art. 6 del TUIR) e che, pertanto, possono essere compensati tra di loro. Con maggiore dettaglio, possiamo dire che tali strumenti possono essere così schematizzati:

  • Azioni;
  • Obbligazioni;
  • Titoli di Stato;
  • Contratti derivati;
  • Quote di OICR
  • Etc.

Sostanzialmente, l’investitore che percepisce plusvalenze e minusvalenze derivante dall’utilizzo dei suddetti investimenti finanziari ha la possibilità di compensare i risultati tra di loro (come somma algebrica), in quanto tali proventi finiscono nella stessa categoria reddituale (quella dei redditi diversi).

Per questo motivo, invece, non è possibile per l’investitore compensare i risultati economici di questi strumenti finanziari con, ad esempio, interessi, dividendi o proventi derivanti dagli ETF, in quanto tali proventi si collocano nella diversa categoria reddituale dei redditi di capitale. L’aspetto su cui devi prestare attenzione è che la possibilità di compensazione tra loro di plusvalenze e minusvalenze finanziarie può portare ad ottenere rilevanti vantaggi fiscali, ma occorre prestare attenzione alla corretta compensazione dei proventi, seguendo le disposizioni in vigore.

Conclusioni e consulenza online

Una risposta generica e valida per tutti non esiste. Ogni situazione deve essere valutata separatamente. Volendo provare a schematizzare ulteriormente la situazione possiamo fare ulteriori osservazioni.

La prima particolarità del regime amministrato consiste nel fatto che tale regime sconta l’immediato pagamento dell’imposta sulle plusvalenze realizzate. Infatti, con questo regime, alla chiusura di ogni operazione che comporta un gain, la banca accredita sul conto dell’investitore l’importo corrispondente al profitto conseguito al netto dell’imposta sul capital gain. Questo significa che se il giorno X l’investitore in regime amministrato chiude una operazione in profitto di 100 euro la sera stessa si vedrà accreditare sul conto non l’importo di 100 euro bensì quello minore, di 74 euro, risultante dal profitto lordo conseguito (100 euro) meno l’imposta sul capital gain pagata (26 euro). L’investitore in regime dichiarativo si vedrà, invece, accreditare sempre la somma al lordo dell’imposta ovvero 100 euro.

La seconda particolarità per così dire penalizzante del regime dichiarativo rispetto al regime amministrato consiste nella impossibilità da parte di chi opera in regime amministrato di compensare le eventuali minusvalenze generatesi successivamente alla chiusura di un’operazione chiusa in attivo. L’investitore che opera in regime dichiarativo se successivamente alla chiusura di un’operazione che ha comportato un gain subisce delle perdite da altre operazioni può sempre procedere alla compensazione tra le relative plusvalenze e minusvalenze. In tali ipotesi, grazie alla compensazione l’investitore evita di pagare l’imposta da capital gain derivante dalla prima operazione. Di contro, chi opera in regime amministrato non può procedere a simili compensazioni dal momento che l’imposta sul capital gain è stata già scontata alla chiusura della prima operazione.

Non vi è dubbio che l’anticipo dell’imposta al giorno di chiusura delle singole operazioni porta a lungo andare ad una riduzione del capitale dell’investitore nella misura dell’imposta versata anticipatamente (attualmente è del 26%). Dal momento che gli investitori utilizzano il capitale come materia prima della loro attività, non sembrerebbe molto sensato privarsi in anticipo di oltre un quarto del proprio guadagno. Ovviamente questo aspetto è molto più rilevante per chi compie molte operazioni di trading nell’anno, rispetto a chi ne compie poche.

Il regime dichiarativo comporta alla lunga evidenti vantaggi economici. Tuttavia, l’investitore che intende operare in questo regime è chiamato, comunque, a valutare le maggiori difficoltà di gestione di tale regime in termini di complessità del calcolo dell’imposta da pagare e della più articolata preparazione della dichiarazione dei redditi. Questi deve, altresì, tenere conto dei costi incrementali di gestione nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso ad un professionista per il calcolo dell’imposta e la preparazione della dichiarazione.

Per questi motivi, non esiste una risposta univoca alla domanda quale sia preferibile tra regime amministrato e regime dichiarativo.
La convenienza del singolo regime dipende dalla personale situazione e operatività del singolo investitore. Laddove i vantaggi economici derivanti dal regime dichiarativo non risultino, nel caso specifico, evidenti e significativi, l’adozione del regime amministrato risulta, comunque, preferibile per la sua semplicità di gestione. Se desideri approfondire questi aspetti sulla tua situazione personale, contattaci per ricevere una consulenza personalizzata, in grado di capire se, nel tuo caso, può essere vantaggioso un passaggio di regime.

Domande frequenti

Il regime dichiarativo è più vantaggioso del regime amministrato?

Fiscalmente, si: perché permette di pianificare ed ottimizzare la tassazione a vantaggio del contribuente, potendo compensare le minusvalenze generate e potendo riportare le minusvalenze dei quattro anni precedenti. Tuttavia, vi sono maggiori oneri a carico del contribuente chiamato alla presentazione autonoma della dichiarazione dei redditi.

Quali sono le aliquote di tassazione dei capital gain?

Le aliquote legate ai redditi diversi di natura finanziaria sono due: il 12,50% su titoli di stato ed equiparati, e il 26% su tutti gli altri strumenti. Le aliquote per il regime dichiarativo il regime amministrato sono le stesse.

Si possono compensare le plusvalenze di un conto con le minus di un altro?

Si, con il regime dichiarativo: è possibile compensare le plusvalenze con minusvalenze su tutti gli investimenti effettuati.

Un conto in regime amministrato può passare al regime dichiarativo?

Si, l’investitore o trader deve scegliere il regime fiscale al momento dell’apertura del conto ma può cambiare da un regime all’altro, sempre con decorrenza dal 1 di gennaio dell’anno successivo alla richiesta del cliente del passaggio.

Posso compensare le minusvalenze su azioni?

Le minusvalenze sono perdite realizzate a seguito della compravendita di investimenti finanziari. Rappresentano un credito fiscale che si può recuperare con la compensazione con successive plusvalenze, nello stesso anno e nei quattro anni successivi.

Dove inserire le minusvalenze in dichiarazione dei redditi?

Le minusvalenze su redditi diversi di natura finanziaria trovano collocazione all’interno del quadro RT del modello Redditi P.F.

Come compensare le minusvalenze su ETF?

In sintesi, il nostro ordinamento tributario non permette di compensare le minusvalenze con le plusvalenze ETF. L’unica via percorribile è recuperare queste minusvalenze con capital gain di azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETC, ETN, certificati e derivati.

Cosa fare quando realizzi una minusvalenza in regime dichiarativo?

Le minusvalenze hanno una data di scadenza: puoi sfruttarle vendendo altri titoli in guadagno nello stesso anno, oppure nei quattro anni successivi. Per esempio, potrai sfruttare le vendite in perdita dell’anno “n” fino al 31 dicembre dell’anno “n+4”: dopo, le minusvalenze non avranno più alcun valore.

Che cosa sono le minusvalenze?

La minusvalenza ha natura esclusivamente contabile, costituendo non un costo monetario, ma solo una diminuzione di redditività. In alcuni casi il termine è utilizzato per indicare l’ammontare economico negativo (perdita) risultante dalla vendita di un’attività ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto.

Come funzionano plusvalenze e minusvalenze?

In caso di vendita ad un valore superiore al valore contabile, il venditore realizzerebbe una plusvalenza mentre, in caso contrario, di vendita ad un valore inferiore a quello contabile, una minusvalenza. Le minusvalenze invece hanno natura esclusivamente contabile e sono principalmente una diminuzione di redditività.

Come si pagano le tasse sugli ETF?

Laddove un ETF abbia il suo interno 60% titoli di Stato e 40% corporate le eventuali plusvalenze ovvero i redditi calcolati saranno tassati al 12,5% sul 60% mentre la restante parte al 26%.

Come funziona il riporto delle perdite in regime dichiarativo?

Sul proprio deposito titoli il contribuente ha il proprio riepilogo in relazione a minusvalenze e plusvalenze realizzate nel corso degli anni. La normativa vigente prevede che le minusvalenze possano essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate nell’anno in cui si realizzano e nei 4 anni successivi.

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    Federico Migliorini
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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