La rendita vitalizia è un contratto aleatorio, che si connota per il diritto di esigere una prestazione periodica che ha ad oggetto un bene fungibile, come corrispettivo di alienazione o concessione di capitale.

La rendita vitalizia è una particolare tipologia di contratto, definita abitualmente aleatorio. Ciò in quanto, tramite l’atto “una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale”. Tale somma è erogata per l’intera vita del soggetto che ha ricevuto l’immobile o il capitale.

Ciò comporta che potrebbe ragionevolmente accadere che o il capitale (o il valore dell’immobile) non sia integralmente restituiti alla morte, in danno della parte che ha provveduto all’erogazione. Oppure può accadere, a contrario, che chi è chiamato a rendere il vitalizio muoia prima di aver restituito la somma (o il valore). Invero, questi contratti possono anche essere di tipo gratuito, quindi in tal caso non avranno natura aleatorea, a differenza di quelli di tipo oneroso.

Esistono, invero, diverse tipologie di rendita vitalizia, alcune delle quali con funzione assicuratoria o previdenziale. L’ordinamento conosce poi anche una particolare fattispecie, costituita dal vitalizio improprio. Quest’ultima si connota per la circostanza che non necessariamente ha ad oggetto cose fungibili. Molto spesso questi contratti sono volti ad assicurare per l’intera vita del soggetto beneficiario prestazioni di carattere assistenziale.

Infatti, a differenza della rendita tipica, si ritiene che in questo caso non siano qualificabili come contratti aleatori.

Vediamo cosa c’è da sapere su questa tipologia contrattuale.

Cos’è la Rendita vitalizia?

Il Codice Civile non fornisce una definizione di rendita vitalizia per cui vi si applica la definizione di rendita perpetua di cui all’articolo 1861. Si ritiene pertanto che si realizzi ladoove: “una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale”. Per quanto concerne la sua regolamentazione si integra tale definizione con gli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile.

La rendita vitalizia realizza un rapporto che viene definito come vincolo vitaliziante a effettuare prestazioni periodiche a vantaggio del vitaliziato contro la cessione, da parte di questo, di un bene o di un capitale. In questo caso, la rendita è onerosa.

Mentre se la rendita vitalizia è gratuita, tale attività di assistenza è realizzata per spirito di liberalità, lungo tutta la vita. Esso quindi è un contratto di durata, anche in considerazione della periodicità delle obbligazioni di rendita.

Si tratta di un contratto di natura aleatorea, in quanto è incerta la durata della vita del soggetto in favore del quale è prestato il servizio. Tale incertezza della durata si ripercuote anche sull’ammontare complessivo della rendita dovuta. Quindi a priori non può dirsi se il contratto comporti un vantaggio per il vitaliziato o il vitaliziante.

Quando il vitalizio è gratuito la corresponsione della rendita è priva di controprestazione e quindi l’incertezza attiene solo al quantum del vantaggio di per sé già configurato.

Secondo un orientamento dottrinale, questa più limitata incertezza non è sufficiente ad integrare l’alea tipica dei contratti aleatori.

Forma del contratto

La rendita vitalizia è un contratto per il quale la legge richiede necessariamente la forma scritta ad substanziam. Può esser posto in essere nelle modalità di scrittura privata o atto pubblico.

Se la sua costituzione è preceduta da una proposta irrevocabile di procedere alla stessa anch’essa deve essere redatta in forma scritta e le parti non possono comportarsi diversamente da quanto sottoscritto. Questa è l’opinione di una giurisprudenza consolidatasi nel lontano 1963 con una sentenza della Cassazione, la numero 1004 del 20 aprile.

Secondo giurisprudenza consolidata, in assenza di forma scritta il negozio giuridico è inesistente e tale vizio non è sanabile facendo valere la presenza del contenuto del contratto in altro documento.

Il diritto del vitaliziato

Ti starai chiedendo che tipologia di diritto sorge in conseguenza del contratto di rendita vitalizia. Si ricorda, in primo luogo, che il contratto di rendita vitalizia non necessariamente il beneficiario è parte del contratto. Egli è parte solo ove il contratto sia a titolo oneroso.

Il vitaliziato può essere parte o meno del contratto di rendita vitalizia a seconda, rispettivamente, che si tratti di vitalizio oneroso ai sensi dell’articolo 1872 del codice civile o di vitalizio a favore di un terzo di cui all’articolo 1875 del codice civile.

Tale diritto di credito può essere anche ceduto, nelle forme della cessione del credito. Esso è anche trasmissibile agli eredi, infatti se muore subentrano nel suo credito gli eredi. Ovviamente, ciò si realizza solo ove l’alea della rendita era misurata alla durata della vita di un soggetto diverso.

La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile dalle parti ai sensi dell’articolo 1881 del codice civile.

L’obbligazione alla prestazione di rendita anche può essere distribuita a carico di più soggetti passivi. In tal caso è agevole attribuirne l’entità per quote dal momento che si tratta di una prestazione economica di denaro o cose fungibili. Non vi è, invero, solidarietà tra i soggetti tenuti a rendere la prestazione. Tuttavia, deve essere determinata l’entità delle quote. In mancanza di tale individuazione queste si presumono uguali.

Tipologie

Tale contratto di rendita vitalizia è in genere utilizzato nel settore assicurativo. Ad esempio per il riscatto delle polizze vita, oppure finanziario, soprattutto quando si partecipa ai fondi d’investimento. In questi casi, spesso, è possibile scegliere se ottenere l’intero importo a scadenza oppure se optare per una rendita fissa.

Esistono vari tipi di rendita vitalizia, ognuno dei quali propone delle caratteristiche particolari, dei vantaggi e alcuni svantaggi.

Rendita vitalizia immediata

La rendita vitalizia immediata è in genere un contratto stipulato dai pensionati con imprese assicurative. Questi contratti sono stipulati al fine di integrare il trattamento sanzionatorio.

Il pensionato provvede a versare un determinato importo alla compagnia assicurativa o finanziaria, la quale provvederà a versare un contributo al beneficiario della copertura con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, in base agli accordi presi in fase di sottoscrizione. La rendita viene pagata con i soldi di tutti i partecipanti al fondo, secondo un sistema che si riequilibra costantemente.

Il calcolo della rendita è effettuato in base diversi fattori, come l’età anagrafica, il rendimento preventivato degli investimenti realizzati con i depositi e i costi di gestione.

Non sono previsti limiti anagrafici.

Rendita vitalizia differita

Altra categoria è la rendita vitalizia differita. Anche questa svolge una funzione simile a quella della fattispecie precedente. Esso, infatti, è uno strumento adoperato per completare la pensione principale dell’Inps una volta raggiunta l’età per l’uscita dal mondo del lavoro. Quindi si distingue dalla precedente fattispecie, in quanto, essa non si aggiunge alla pensione ma la va ad integrare.

In questo caso, la società con la quale si stipula il contratto si impegna a riconoscere un pagamento fisso, da erogare al compimento di un’età precisa concordata al momento della sottoscrizione dell’accordo tra le parti. In genere, esso è riconosciuto a partire dall’età pensionabile.

Può essere erogato sia in forma periodica, sia mensile che annuale, oppure può esser resa in un’unica soluzione. Può essere stipulata anche un’assicurazione accessoria, per evitare la perdita del vitalizio e della somma versata alla morte del beneficiario.

Rendita vitalizia reversibile

La rendita vitalizia reversibile ha come beneficiario un soggetto differente da colui che provvede a stipulare il contratto. E’ uno strumento in genere impiegato per fornire un mezzo di sostentamento per i propri cari, per il momento in cui il soggetto non sarà più in vita.

Il destinatario del beneficio, detto reversibilità, deve essere indicato nel contratto. Naturalmente la reversibilità della rendita non è quasi mai il 100% della somma, ma viene determinata una quota in base al grado di parentela.

Di solito il coniuge prende l’80 o il 90%, i figli il 50 o il 60% e così via, a seconda di quanto previsto dal contratto tra le parti.

Vitalizi impropri

Vi sono poi particolari tipologie di rendite vitalizie, dette vitalizi impropri. Questi rappresentano una categoria comprensiva di una variegata fenomenologia pattizia accomunata dalla erogazione di prestazioni variamente combinate di dare e facere infungibile a favore del vitaliziato. Si differenzia dalla rendita vitalizia tipica, che è incentrata sul dare beni fungibili.

Appartengono a questa categoria: vitalizio alimentare, vitalizio di mantenimento e vitalizio assistenziale. Tali fattispecie hanno progressivamente assunto autonoma fisionomia a partire dal generale patto di vitalizio tipico, portando con sé una singolare rivisitazione della primigenia funzione previdenziale dell’istituto.

I vitalizi impropri condividono una struttura affine a quella della rendita vitalizia, in quanto si trattano comunque di vincoli poggianti su di un‘unica prestazione iniziale contro una serie di prestazioni lungo tutta la vita contemplata. Nondimeno, ciascuno dei tipi contrattuali rassegnati obbedisce a una propria vocazione.

Vitalizio alimentare

Come affermato nei paragrafi precedenti, una delle fattispecie di rendita vitalizia, è il vitalizio alimentare. Questo comporta l’obbligo in capo al vitaliziante di provvedere agli alimenti del vitalizianto. Il contratto fa sorgere l’obbligo di provvedere agli alimenti del vitaliziato garantendogli vitto, vestiario, alloggio, cure sanitarie.

Secondo la dottrina, si distingue dalla rendita vitalizia, dalla circostanza che la prestazione è intuitus personae. Essa quindi deve essere necessariamente prestata da un determinato soggetto. Non è quindi indifferente per il vitaliziato l’identità di chi somministra le prestazioni. Si nota come le medesime prestazioni alimentari siano connotate in termini di facere continuativo, che può aggiungersi o meno ad una condotta di dare.

Sono dei contratti anch’essi aleatori. In questo caso, il rischio coinvolge non solo la durata dell’obbligo vitalizio, a seconda della longevità del vitaliziato, ma anche la consistenza di quanto dovuto. Infatti, questi mutano a seconda delle specifiche esigenze del vitaliziato.

Vitalizio di mantenimento

Il vitalizio di mantenimento è un’ulteriore categoria di rendita vitalizia. Come la precedente fattispecie, si connota per imporre in capo al vitaliziante sia obblighi di facere che di dare. Quindi anche in questo caso sono rese delle prestazioni volte a provvedere all’esigenza di vita del soggetto beneficiario.
Si distingue dalla precedente tipologia di vitalizio improprio, in quanto non è determinato sulla base dei bisogni di vita e le esigenze del soggetto beneficiario. Il vitalizio di mantenimento vincola il vitaliziante sulla base dello standard del tenore di vita, mantenuto, in genere, in costanza del matrimonio.

Vitalizio assistenziale

Una terza tipologia di vitalizio improprio, quindi di rendita vitalizia, è il vitalizio assistenziale. Questo, oltre a profili discretivi inerenti alla prestazione di un facere e alla infungibilità, già presentati dal vitalizio alimentare e da quello di mantenimento, si connota proprio per lo speciale impegno in termini di aiuto, cura e supporto materiale e morale, che il vitaliziante assume verso il beneficiario

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