Detrazioni per redditi da lavoro dipendente: importi e calcolo 2026

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L’abbattimento IRPEF per i lavoratori subordinati segue formule progressive legate al reddito complessivo: fino a 1.955 euro di riduzione d’imposta, con soglia di azzeramento a 50.000 euro.

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente sono disciplinate dall’art. 13, co. 1 del TUIR, modificato dal D.Lgs. n. 216/2023 e confermato dalla L. n. 207/2024. Spettano ai lavoratori subordinati e ad alcune categorie di redditi assimilati. L’importo massimo è di 1.955 euro annui, decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi oltre i 50.000 euro.

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Calcola la tua detrazione per lavoro dipendente 2026

Chi ha diritto alla detrazione fiscale per lavoro dipendente

La riduzione d’imposta sul reddito da lavoro subordinato spetta a tutti i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 TUIR — escluse le pensioni, che seguono una disciplina autonoma — e ad alcune categorie di redditi assimilati elencate dall’art. 50, co. 1 TUIR. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e decresce proporzionalmente all’aumentare del reddito complessivo.

Lavoratori dipendenti e redditi assimilati: l’elenco completo

L’art. 13, co. 1 TUIR riconosce la detrazione ai titolari delle seguenti tipologie reddituali:

  • redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR), escluse le pensioni;
  • compensi dei soci lavoratori delle cooperative (art. 50, co. 1, lett. a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);
  • compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa — co.co.co. (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis);
  • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili (lett. l).

La detrazione non spetta ai titolari di redditi di lavoro autonomo o d’impresa in contabilità semplificata assoggettati a imposta sostitutiva, né ai pensionati, per i quali l’art. 13, co. 3 TUIR prevede un regime distinto con soglie e formule proprie.

Il reddito complessivo di riferimento: cosa si include e cosa no

Il reddito complessivo da utilizzare come base di calcolo per la detrazione deve essere determinato includendo alcune componenti che, pur soggette a tassazione separata o sostitutiva, rilevano ai fini delle detrazioni IRPEF. Ai sensi della normativa vigente e della Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2024 (§ 1.2), rientrano nel reddito complessivo di riferimento:

  • i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca (art. 3, co. 7, D.Lgs. n. 23/2011);
  • i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfettario (art. 1, co. 75, L. n. 190/2014);
  • le mance erogate ai lavoratori del settore ricettivo e della ristorazione, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (art. 1, co. 58-62, L. n. 197/2022);
  • la quota di agevolazione ACE (art. 1, D.L. n. 201/2011).

È invece escluso il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (art. 10, co. 3-bis TUIR). Il reddito complessivo va considerato al lordo degli oneri deducibili, salvo questa eccezione.

La corretta determinazione del reddito complessivo è il primo passaggio operativo per individuare la fascia di detrazione spettante: un contribuente che percepisce anche un canone in cedolare secca potrebbe collocarsi in una fascia superiore rispetto al solo reddito da lavoro, con effetti riduttivi sulla detrazione stessa.

Importi e formule di calcolo 2026 (art. 13 TUIR)

L’importo della detrazione fiscale per dipendenti e assimilati è determinato dall’art. 13, co. 1 TUIR, nella formulazione risultante dal D.Lgs. n. 216/2023 e confermata dalla L. n. 207/2024. La struttura è progressiva inversa: al crescere del reddito complessivo la detrazione si riduce, fino ad azzerarsi oltre i 50.000 euro. Il calcolo si articola in tre fasce reddituali, ciascuna con formula propria.

Fascia fino a 15.000 euro: importo fisso e detrazioni minime garantite

Per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, la detrazione è pari a 1.955 euro annui, da ragguagliare al periodo di lavoro nell’anno. L’importo di 1.955 euro è stato fissato dal D.Lgs. n. 216/2023 a partire dal periodo d’imposta 2024 (in precedenza era 1.880 euro) e reso strutturale dalla L. n. 207/2024.

La detrazione ragguagliata non può scendere al di sotto di soglie minime garantite:

  • 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Queste soglie minime operano come pavimento: se il rapporto matematico tra giorni lavorati e 365 produce un importo inferiore, si applica comunque il minimo. La detrazione minima non è cumulabile con quella prevista per le pensioni né con quella per gli altri redditi assimilati di cui all’art. 13, co. 5 TUIR.

Fascia 15.001–28.000 euro: formula e bonus 65 euro

Per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 28.000 euro, la detrazione si calcola con la seguente formula:

1.910 + 1.190 × [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]

Il risultato del rapporto, se maggiore di zero, si assume nelle prime quattro cifre decimali mediante troncamento — senza arrotondamento. L’importo così ottenuto va successivamente ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno secondo la formula: detrazione lorda × giorni lavorati / 365.

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 25.000 euro e non superiore a 28.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo fisso di 65 euro. Questo correttivo, ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022 (§ 1.2.1), non è ragguagliato al periodo di lavoro e deve essere corrisposto per intero dal sostituto d’imposta sin dal primo periodo di paga dell’anno, salvo ricalcolo in sede di conguaglio.

Esempio: contribuente con reddito complessivo di 23.000 euro, 365 giorni di lavoro: 1.910 + 1.190 × [(28.000 – 23.000) / 13.000] = 1.910 + 457,69 = 2.367,69 euro

Fascia 28.001–50.000 euro: formula proporzionale e bonus 65 euro

Per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 28.001 e 50.000 euro, la formula è:

1.910 × [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]

Anche in questo caso il risultato del rapporto si tronca alla quarta cifra decimale e l’importo ottenuto va ragguagliato ai giorni di lavoro effettivi. La detrazione diminuisce linearmente fino ad azzerarsi esattamente a 50.000 euro di reddito complessivo.

Per i contribuenti in questa fascia con reddito superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, si applica la medesima maggiorazione di 65 euro, con le stesse regole di non ragguaglio al periodo già descritte per la fascia precedente.

Esempio: contribuente con reddito complessivo di 35.000 euro, 365 giorni di lavoro: 1.910 × [(50.000 – 35.000) / 22.000] = 1.910 × 0,6818 = 1.302,24 euro + 65 euro = 1.367,24 euro

Oltre 50.000 euro: azzeramento della detrazione

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro non spetta alcuna detrazione ai sensi dell’art. 13, co. 1 TUIR. La soglia opera in modo netto: anche un reddito di 50.001 euro produce una detrazione pari a zero. In presenza di più fonti reddituali — ad esempio lavoro dipendente e canone in cedolare secca — è necessario sommare tutte le componenti rilevanti prima di verificare il superamento della soglia.

Per questi contribuenti, dalla dichiarazione dei redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) non opera nemmeno il trattamento integrativo, anch’esso limitato alle fasce reddituali inferiori.

Tabella decisionale: quale detrazione spetta per fascia di reddito

La tabella seguente incrocia fascia di reddito complessivo, formula applicabile, detrazioni minime garantite, bonus aggiuntivi e accesso alle misure di riduzione del cuneo fiscale 2026. È lo strumento operativo per determinare, in funzione della propria situazione reddituale, quale combinazione di misure si applica e in quale ordine.

Fascia di reddito Formula detrazione base Minimo garantito Bonus 65 € Cuneo fiscale 2026 Trattamento integrativo
≤ 15.000 € 1.955 € ragguagliati ai giorni 690 € (indet.) / 1.380 € (det.) No Somma esclusa dal reddito Sì, se IRPEF lorda > detrazione – 75 €
15.001 – 20.000 € 1.910 + 1.190 × [(28.000 – RC) / 13.000] Nessuno No Somma esclusa dal reddito Sì, se detrazioni TUIR > IRPEF lorda
20.001 – 25.000 € 1.910 + 1.190 × [(28.000 – RC) / 13.000] Nessuno No Ulteriore detrazione cuneo Sì, se detrazioni TUIR > IRPEF lorda
25.001 – 28.000 € 1.910 + 1.190 × [(28.000 – RC) / 13.000] Nessuno Sì (+65 €) Ulteriore detrazione cuneo Sì, se detrazioni TUIR > IRPEF lorda
28.001 – 35.000 € 1.910 × [(50.000 – RC) / 22.000] Nessuno Sì (+65 €) Ulteriore detrazione cuneo No
35.001 – 40.000 € 1.910 × [(50.000 – RC) / 22.000] Nessuno No Ulteriore detrazione cuneo No
40.001 – 50.000 € 1.910 × [(50.000 – RC) / 22.000] Nessuno No No No
> 50.000 € Nessuna detrazione

RC = reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e pertinenze. Il bonus 65 euro non è ragguagliato al periodo di lavoro: spetta per intero se il reddito complessivo definitivo ricade nella fascia, indipendentemente dai giorni lavorati (Circ. AdE n. 4/2022, § 1.2.1). L’ulteriore detrazione cuneo fiscale (art. 1, co. 6-7-9, L. n. 207/2024) opera in aggiunta alla detrazione base per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro. L’importo varia in funzione della fascia: somma esclusa dal reddito fino a 20.000 euro, detrazione aggiuntiva dalla fascia superiore. Il trattamento integrativo per la fascia 15.001–28.000 euro è subordinato alla condizione che la somma delle detrazioni TUIR qualificate superi l’imposta lorda — non è sufficiente avere capienza fiscale residua in dichiarazione. La tabella si riferisce al periodo d’imposta 2025 (dichiarazione Modello Redditi 2026 / 730/2026).

Il cuneo fiscale 2026: le misure aggiuntive per i lavoratori dipendenti

La riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti è stata ridisegnata dalla L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) in sostituzione dell’esonero contributivo IVS in vigore nel 2024. Il nuovo sistema opera attraverso due misure distinte e non cumulabili tra loro, differenziate per fascia di reddito: una somma esclusa dalla formazione del reddito imponibile per i redditi più bassi e un’ulteriore detrazione IRPEF per la fascia intermedia. Entrambe si aggiungono — e non sostituiscono — la detrazione base di cui all’art. 13, co. 1 TUIR.

Somme escluse dal reddito (fino a 20.000 euro)

Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, la L. n. 207/2024 (art. 1, co. 6-7) prevede l’erogazione di una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF. La misura opera quindi a monte del calcolo dell’imposta lorda: riduce la base imponibile prima dell’applicazione delle aliquote per scaglioni, con un effetto fiscale differente rispetto a una detrazione che agisce sull’imposta già calcolata.

L’importo della somma esclusa è determinato applicando al reddito da lavoro dipendente una percentuale che varia in funzione del reddito stesso, secondo le fasce previste dalla norma. Il sostituto d’imposta eroga la somma in busta paga, previa verifica dei requisiti reddituali dichiarati dal lavoratore, e recupera il credito mediante compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Ulteriore detrazione IRPEF (fascia 20.001–40.000 euro)

Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro, l’art. 1, co. 6, 7 e 9 della L. n. 207/2024 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Questa misura si cumula con la detrazione base dell’art. 13, co. 1 TUIR e opera direttamente in riduzione dell’IRPEF dovuta.

La detrazione aggiuntiva è riconosciuta dal sostituto d’imposta in busta paga su base mensile, previa dichiarazione scritta del lavoratore attestante il reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno, necessaria per verificare il rispetto del limite reddituale. Gli importi corrisposti devono essere evidenziati nella Certificazione Unica ai sensi dell’art. 4, co. 6-ter, DPR n. 322/1998.

Trattamento integrativo: quando si cumula con la detrazione

Il trattamento integrativo — disciplinato dall’art. 1, D.L. n. 3/2020 — opera in aggiunta alla detrazione per lavoro dipendente per i contribuenti nelle fasce reddituali più basse, ma secondo una logica di accesso più restrittiva rispetto alla semplice capienza fiscale.

Per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo spetta — nella misura massima di 1.200 euro annui (100 euro mensili) — a condizione che l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a) TUIR, diminuita di 75 euro (ragguagliati al periodo di lavoro). La sottrazione dei 75 euro è il correttivo introdotto dalla riforma per evitare che l’incremento della detrazione da 1.880 a 1.955 euro escludesse automaticamente dalla misura i lavoratori a reddito molto basso.

Per i lavoratori con reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro, l’accesso al trattamento integrativo è subordinato a una condizione aggiuntiva: la somma delle detrazioni TUIR qualificate — tra cui quella per lavoro dipendente, per carichi di famiglia e per specifici oneri — deve essere superiore all’imposta lorda. In questo caso il bonus spetta in misura pari alla differenza tra detrazioni qualificate e IRPEF lorda, fino a un massimo di 1.200 euro. Come precisato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la capienza fiscale residua in dichiarazione non è condizione sufficiente: occorre verificare lo specifico meccanismo delle detrazioni qualificate previsto dall’art. 1, D.L. n. 3/2020.

Il trattamento integrativo non spetta per redditi superiori a 28.000 euro. Per i contribuenti nella fascia 15.001–28.000 euro che non soddisfano la condizione di incapienza qualificata, la misura non trova applicazione nemmeno in presenza di altre detrazioni fruite in dichiarazione.

Come funziona la detrazione in busta paga

Il riconoscimento mensile della detrazione fiscale per dipendenti e assimilati avviene attraverso il meccanismo della sostituzione d’imposta: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, a calcolare e applicare la detrazione spettante direttamente sulle ritenute IRPEF operate in busta paga. Il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta autonoma all’Agenzia delle Entrate: la detrazione viene erogata automaticamente, salvo diversa indicazione del dipendente.

Il calcolo mensile del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta calcola la detrazione spettante ogni mese in via presuntiva, sulla base del reddito annuo comunicato dal lavoratore tramite l’apposito modulo di richiesta delle detrazioni. Poiché la detrazione è rapportata ai giorni di lavoro nel mese — includendo sabato, domenica e festività — l’importo mensile varia in funzione del numero di giorni di calendario del mese stesso:

  • mesi da 31 giorni (gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre): importo mensile più elevato;
  • mesi da 30 giorni (aprile, giugno, settembre, novembre): importo leggermente inferiore;
  • febbraio (28 giorni, anche in anno bisestile): importo mensile più basso.

L’anno è sempre assunto come composto di 365 giorni, indipendentemente dall’anno bisestile. Il calcolo da gennaio a novembre avviene sul reddito presunto comunicato dal lavoratore; il calcolo di dicembre — e in occasione del conguaglio fiscale di fine anno — viene effettuato sul reddito definitivamente erogato nell’anno.

Il lavoratore che sia a conoscenza di non avere diritto alla detrazione — ad esempio perché percepisce altri redditi che portano il complessivo oltre i 50.000 euro — può richiedere espressamente al sostituto d’imposta di non applicarla, evitando così di dover restituire importi in sede di conguaglio.

Il bonus 65 euro: regola del non ragguaglio

Il correttivo aggiuntivo di 65 euro, spettante ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 25.000 euro e non superiore a 35.000 euro, segue una regola operativa distinta rispetto alla detrazione base. Ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022 (§ 1.2.1), il bonus di 65 euro:

  • non è ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno: spetta per intero indipendentemente dal numero di giorni lavorati;
  • deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta sin dal primo periodo di paga dell’anno, non proporzionato ai mesi;
  • è soggetto a ricalcolo in sede di conguaglio: alla fine dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto, il sostituto verifica se il reddito complessivo definitivo ricade effettivamente nella fascia 25.001–35.000 euro e, in caso contrario, recupera l’importo riconosciuto in eccesso.

La ratio del non ragguaglio è quella di un correttivo strutturale alla progressività della formula, non di un beneficio proporzionato alla durata del rapporto: la sua funzione è attenuare il salto d’imposta che si verifica nelle fasce di confine tra i diversi scaglioni di detrazione.

Il conguaglio fiscale di fine anno

Il conguaglio fiscale di fine anno — effettuato dal sostituto d’imposta entro il mese di dicembre, o al momento della cessazione del rapporto — è la sede in cui la detrazione presunta applicata mensilmente viene ricalcolata sul reddito definitivo. Le principali situazioni che generano differenze in sede di conguaglio sono:

  • variazione del reddito complessivo rispetto al presunto comunicato a inizio anno, che può spostare il contribuente in una fascia diversa;
  • cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, con ricalcolo della detrazione sul reddito effettivamente percepito fino alla data di cessazione e sui giorni di detrazione spettanti nel mese di uscita (dal primo giorno del mese al giorno di cessazione, incluso);
  • presenza di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, che impone il computo dei giorni contemporanei una sola volta — situazione che richiede obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione dei redditi se entrambi i sostituti hanno applicato la detrazione in misura piena;
  • erogazione del bonus 65 euro in via anticipata, da verificare rispetto al reddito complessivo definitivo.

La parte di detrazione eventualmente non goduta in corso d’anno — ad esempio perché il sostituto ha applicato una detrazione inferiore al dovuto — può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il rigo RN7, colonna 1 del Modello Redditi PF 2026, o attraverso il 730/2026.

Casistiche speciali: computo dei giorni e situazioni atipiche

Il computo dei giorni di detrazione spettanti segue regole precise, fissate dall’art. 13, co. 1 TUIR e chiarite dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022. Il principio generale è che i giorni utili coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta: si includono festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi compresi nel periodo del rapporto; si escludono i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, nemmeno differita (ad esempio, assenza per aspettativa senza assegni). L’anno è sempre assunto come composto di 365 giorni.

Part-time orizzontale, verticale e ciclico

La detrazione per i lavoratori a tempo parziale si calcola con le stesse formule previste per il lavoro a tempo pieno. La riduzione dell’orario non incide sul numero di giorni di detrazione spettanti: un lavoratore part-time orizzontale al 50% che lavora per l’intero anno ha diritto alla detrazione per 365 giorni, esattamente come un collega full-time con il medesimo contratto collettivo.

La differenza si riflette esclusivamente sul reddito complessivo di riferimento, che sarà proporzionalmente inferiore rispetto al full-time, collocando il lavoratore in una fascia di detrazione più favorevole. La stessa regola si applica al part-time verticale e ciclico: nessuna riduzione dei giorni va effettuata in ragione della particolare articolazione dell’orario, né in presenza di giornate di sciopero.

Apprendistato e contratto a tempo determinato

Il contratto di apprendistato — in tutte le sue tipologie, incluso l’apprendistato professionalizzante — è equiparato a tutti gli effetti fiscali al contratto a tempo indeterminato. Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’Interpello n. 79 del 12 novembre 2009, ha confermato questa equiparazione, con la conseguenza che all’apprendista spetta la detrazione minima di 690 euro (non 1.380 euro) e il calcolo avviene sul reddito ridotto percepito in ragione dell’inquadramento contrattuale.

Per i contratti a tempo determinato con prestazioni a giornata — come i lavoratori edili e i braccianti agricoli — il computo dei giorni non lavorativi compresi tra inizio e fine del rapporto segue una regola proporzionale: la detrazione spettante per festività e riposi settimanali va determinata in proporzione al rapporto tra giornate effettivamente lavorate e quelle previste dai contratti collettivi applicabili per i contratti a tempo indeterminato della medesima categoria. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all’unità successiva.

Più contratti di lavoro nello stesso anno

In presenza di più contratti di lavoro dipendente nel corso dello stesso anno — situazione documentata da più Certificazioni Uniche — vige la regola del computo unico: i giorni compresi in periodi contemporanei si contano una sola volta. Se i rapporti sono stati consecutivi e non sovrapposti, i giorni si sommano normalmente fino a un massimo di 365.

Quando entrambi i sostituti d’imposta hanno applicato la detrazione in misura piena — ciascuno assumendo il proprio reddito come unico reddito del lavoratore — il calcolo definitivo deve essere effettuato obbligatoriamente in sede di dichiarazione dei redditi. È possibile evitare questa situazione comunicando preventivamente a ciascun datore di lavoro, tramite il modulo di richiesta delle detrazioni, quale sostituto deve applicare la detrazione, lasciando l’altro esente. In ogni caso, la detrazione esatta spetta una sola volta sull’intero reddito complessivo dell’anno.

Lavoro a chiamata e indennità di disponibilità

Nel lavoro intermittente (contratto a chiamata), l’indennità di disponibilità corrisposta nei periodi di non chiamata costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 1 TUIR. La detrazione va rapportata al numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto per i quali il lavoratore ha diritto alla retribuzione soggetta a tassazione.

Si includono nel computo le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo retribuito; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito — nemmeno sotto forma di retribuzione differita come le mensilità aggiuntive. Nessuna riduzione è prevista per le particolari modalità di articolazione dell’orario, né per le giornate di sciopero. La peculiarità del lavoro a chiamata è che il periodo di riferimento può essere discontinuo: il sostituto deve ricostruire con precisione i segmenti temporali effettivamente retribuiti.

NASpI: detrazione sul periodo di indennità

L’indennità NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituisce reddito assimilato ai sensi dell’art. 6, co. 2 TUIR. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica le ritenute IRPEF sulle somme erogate e riconosce — su richiesta espressa del percettore nella domanda NASpI — le detrazioni fiscali per tipologia reddituale e per carichi di famiglia.

Il periodo di percezione della NASpI è trattato come un rapporto a tempo determinato ai fini del calcolo della detrazione: i giorni di indennità costituiscono i giorni di detrazione spettanti, con applicazione della detrazione minima di 1.380 euro (propria dei contratti a tempo determinato) e non di quella da 690 euro. Il reddito da NASpI, cumulato con eventuali altri redditi da lavoro dell’anno, concorre alla determinazione del reddito complessivo di riferimento per il calcolo della detrazione definitiva in sede di dichiarazione.

Tirocinio e borse di studio

Le indennità di partecipazione erogate agli stagisti e ai tirocinanti, come previsto dalla normativa regionale applicabile, costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) TUIR. La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E/2012 ha chiarito che a tali indennità si applicano le aliquote IRPEF per scaglioni e le relative detrazioni per produzione del reddito, ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio.

Per le borse di studio, il periodo di riferimento per il ragguaglio della detrazione dipende dalla finalità dell’erogazione:

  • se corrisposta per il rendimento di un anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno (365 giorni);
  • se erogata in relazione alla frequenza di un corso specifico, la detrazione spetta per la durata del corso stesso.

Le borse di studio sono equiparate ai rapporti a tempo determinato ai fini della detrazione minima garantita (1.380 euro), come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 156/E/2009.

Detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 13, co. 5 TUIR)

L’art. 13, co. 5 TUIR disciplina una categoria distinta di detrazioni, riservata a tipologie reddituali che non rientrano nella detrazione per lavoro dipendente di cui al co. 1, ma che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un analogo sgravio IRPEF sui redditi da lavoro subordinato. Si tratta di redditi assimilati “minori”, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità semplificata e alcune categorie di redditi diversi. La detrazione non è cumulabile con quella prevista per il lavoro dipendente e le pensioni: il contribuente che si trova in astratto a poter fruire di più detrazioni può scegliere quella a lui più favorevole (Circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2007, § 1.5.5).

Soggetti beneficiari e tipologie reddituali

L’art. 13, co. 5 TUIR riconosce la detrazione ai titolari delle seguenti categorie reddituali:

Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, co. 1 TUIR):

  • compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale del Servizio Sanitario Nazionale (lett. e);
  • indennità, gettoni di presenza e compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (lett. f);
  • indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo, dai giudici della Corte Costituzionale, dai sindaci, dai consiglieri comunali, provinciali e regionali e da altri titolari di cariche elettive, nonché dal Presidente della Repubblica (lett. g);
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h);
  • altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (lett. i), esclusi gli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato, per i quali l’art. 13, co. 5-bis TUIR prevede una disciplina specifica.

Altre categorie reddituali:

  • redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR);
  • redditi d’impresa in contabilità semplificata (art. 66 TUIR);
  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, co. 1, lett. i TUIR);
  • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, co. 1, lett. l TUIR).

Le istruzioni al Modello Redditi PF precisano due limiti applicativi rilevanti: la detrazione non spetta per i redditi di lavoro autonomo o d’impresa in contabilità semplificata assoggettati a imposta sostitutiva; è invece applicabile per i redditi d’impresa determinati in misura forfetaria, come quelli derivanti dall’allevamento di animali (art. 56-bis TUIR), dall’attività di enoturismo (art. 1, co. 502-505, L. n. 205/2017) e dall’oleoturismo (art. 1, co. 513-514, L. n. 160/2019).

Importi e formule di calcolo (art. 13, co. 5 e 5-ter TUIR)

La detrazione per questa categoria di redditi si articola in tre fasce, con una struttura analoga — ma con soglie e importi diversi — rispetto a quella per il lavoro dipendente:

Reddito complessivo Detrazione spettante Bonus aggiuntivo
≤ 5.500 € 1.265 €
5.501 – 28.000 € 500 + 765 × [(28.000 – RC) / 22.500] +50 € se RC 11.001–17.000 €
28.001 – 50.000 € 500 × [(50.000 – RC) / 22.000]
> 50.000 € Nessuna detrazione

Caratteristiche operative distintive rispetto alla detrazione per lavoro dipendente:

  • la detrazione non deve essere parametrata al periodo di svolgimento dell’attività: spetta per l’intero importo indipendentemente dalla durata del rapporto nell’anno;
  • non è cumulabile con le detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e altri redditi assimilati al lavoro dipendente di cui ai co. 1, 3 e 5 dell’art. 13 TUIR;
  • il contribuente che si trova in astratto nella condizione di fruire di più detrazioni può scegliere quella più favorevole;
  • non spetta per redditi complessivi superiori a 50.000 euro.

Soggetti che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato

Per i contribuenti il cui reddito complessivo include assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge in conseguenza di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio — nella misura risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e limitatamente alla quota non destinata al mantenimento dei figli — l’art. 13, co. 5-bis TUIR prevede una detrazione pari a quella spettante ai pensionati.

Questi assegni devono costituire, per il soggetto erogante, oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c) TUIR e, per il soggetto percipiente, redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. i) TUIR. La detrazione presenta due caratteristiche operative specifiche: non è cumulabile con quelle previste dai co. 1, 3 e 5 dell’art. 13 TUIR e non è rapportata ad alcun periodo nell’anno, operando quindi per intero indipendentemente dalla durata della percezione.

Applicabilità ai soggetti non residenti

Ai sensi dell’art. 24, co. 3 TUIR, anche i soggetti non residenti possono scomputare dall’IRPEF lorda le detrazioni per tipologie reddituali di cui all’art. 13 TUIR, nei limiti e alle condizioni previste per i residenti. La disposizione rileva in particolare per i lavoratori dipendenti non residenti che percepiscono redditi di fonte italiana assoggettati a tassazione ordinaria — ad esempio i lavoratori frontalieri che non rientrano nel regime speciale della tassazione dei redditi da lavoro o i distaccati in Italia da società estere.

Leggi anche: Compenso giudice di pace: reddito da lavoro dipendente.

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Domande frequenti

La detrazione minima di 690 euro è sempre garantita?

Il minimo di 690 euro si applica ai soli rapporti a tempo indeterminato quando il ragguaglio ai giorni produrrebbe un importo inferiore. Per i contratti a tempo determinato il minimo è 1.380 euro. Nei periodi senza retribuzione il minimo non opera.

Come funziona il bonus aggiuntivo di 65 euro?

Si tratta di un correttivo fisso riconosciuto ai lavoratori con reddito annuo tra 25.001 e 35.000 euro. Non subisce alcuna riduzione proporzionale ai giorni lavorati e viene erogato dal datore di lavoro sin dal primo cedolino dell’anno, con verifica definitiva al conguaglio.

Il part-time riduce il numero di giorni utili per la detrazione?

No. La particolare articolazione dell’orario — orizzontale, verticale o ciclico — non incide sul computo dei giorni. La riduzione riguarda esclusivamente il reddito imponibile, che sarà inferiore e collocherà il lavoratore in una fascia di detrazione più vantaggiosa.

Chi percepisce la NASpI ha diritto alle detrazioni IRPEF?

Sì. L’INPS applica le ritenute in qualità di sostituto d’imposta e riconosce le detrazioni su richiesta espressa nella domanda NASpI. Il periodo di indennità è equiparato a un rapporto a tempo determinato, con detrazione minima garantita di 1.380 euro.

Con due contratti nello stesso anno come si evita il doppio conteggio?

I giorni contemporanei si computano una sola volta. Se entrambi i datori hanno applicato la detrazione per intero, il calcolo corretto va effettuato in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il lavoratore può indicare preventivamente a ciascun sostituto quali detrazioni applicare.

Cosa si include nel reddito complessivo per il calcolo della detrazione?

Oltre al reddito da lavoro, rilevano i canoni in cedolare secca, i redditi in regime forfettario, le mance con imposta sostitutiva al 5% e la quota ACE. È escluso il reddito dell’abitazione principale. Il reddito va considerato al lordo degli oneri deducibili.

Qual è la differenza tra detrazione lavoro dipendente e trattamento integrativo?

La detrazione riduce direttamente l’IRPEF lorda ed è riconosciuta automaticamente in busta paga. Il trattamento integrativo è una somma aggiuntiva erogata solo se sussistono specifiche condizioni di incapienza fiscale qualificata, su richiesta del lavoratore.

La detrazione spetta anche ai lavoratori dipendenti non residenti?

Sì. L’art. 24, co. 3 TUIR estende le detrazioni per tipologie reddituali anche ai soggetti non residenti che producono redditi di lavoro dipendente di fonte italiana assoggettati a tassazione ordinaria.

Fonti e riferimenti normativi

  • Art. 13, co. 1, 1.1, 3, 3-bis, 5, 5-bis e 5-ter TUIR (DPR n. 917/1986) — disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali: lavoro dipendente, pensioni, redditi assimilati e altri redditi.
  • Art. 49 TUIR — definizione dei redditi di lavoro dipendente.
  • Art. 50, co. 1 TUIR — elenco dei redditi assimilati al lavoro dipendente (lett. a, b, c, c-bis, d, e, f, g, h, h-bis, i, l).
  • Art. 53 TUIR — redditi di lavoro autonomo.
  • Art. 66 TUIR — redditi d’impresa in contabilità semplificata.
  • Art. 67, co. 1, lett. i) e l) TUIR — redditi diversi rilevanti ai fini dell’art. 13, co. 5 TUIR.
  • Art. 10, co. 3-bis TUIR — esclusione del reddito dell’abitazione principale dal reddito complessivo.
  • Art. 24, co. 3 TUIR — applicabilità delle detrazioni per tipologie reddituali ai soggetti non residenti.
  • Artt. 23 e 24, DPR n. 600/1973 — disciplina delle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Art. 6, co. 2 TUIR — qualificazione della NASpI come reddito assimilato al lavoro dipendente.
  • Art. 51, co. 1 TUIR — determinazione del reddito di lavoro dipendente; rilevanza dell’indennità di disponibilità nel lavoro intermittente.

  • D.Lgs. n. 216/2023, art. 1, co. 2 — riforma IRPEF; fissazione della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro a partire dal periodo d’imposta 2024.
  • L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, co. 2, lett. b) — conferma strutturale della detrazione a 1.955 euro.
  • L. n. 207/2024, art. 1, co. 6, 7 e 9 — introduzione delle misure di riduzione del cuneo fiscale: somme escluse dal reddito (fino a 20.000 euro) e ulteriore detrazione IRPEF (fascia 20.001–40.000 euro).
  • L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — conferma della struttura delle detrazioni per lavoro dipendente; riduzione dell’aliquota IRPEF sul secondo scaglione al 33%.
  • D.L. n. 3/2020, art. 1, conv. L. n. 21/2020 — disciplina del trattamento integrativo della retribuzione.
  • L. n. 244/2007, art. 1, co. 11 — disciplina specifica per gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato.
  • D.Lgs. n. 23/2011, art. 3, co. 7 — inclusione dei redditi da cedolare secca nel reddito complessivo rilevante per le detrazioni.
  • L. n. 190/2014, art. 1, co. 75 — inclusione dei redditi in regime forfettario nel reddito complessivo rilevante.
  • L. n. 197/2022, art. 1, co. 58-62 — inclusione delle mance con imposta sostitutiva al 5% nel reddito complessivo rilevante.
  • D.L. n. 201/2011, art. 1 — quota di agevolazione ACE rilevante ai fini del reddito complessivo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 18.2.2022, § 1.2.1 — chiarimenti sul computo dei giorni di detrazione; regola del non ragguaglio del bonus 65 euro; esclusione dei giorni di assenza per mancato possesso del Green Pass.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 18.2.2022, § 1.2.2 — chiarimenti sulla detrazione per pensionati e regola del non ragguaglio del bonus 50 euro.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 6.2.2024, § 1.2 — inclusione della quota ACE nel reddito complessivo di riferimento per le detrazioni.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2025 — chiarimenti applicativi sulla riforma IRPEF 2025; conferma della detrazione a 1.955 euro; criteri per il trattamento integrativo nella fascia 15.001–28.000 euro.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 16.3.2007, § 1.5.5 — non cumulabilità delle detrazioni per tipologie reddituali; facoltà del contribuente di scegliere la detrazione più favorevole.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 156/E del 2009 — equiparazione delle borse di studio ai rapporti a tempo determinato ai fini della detrazione minima.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E del 2012 — qualificazione dell’indennità di partecipazione degli stagisti come reddito assimilato al lavoro dipendente; applicabilità delle detrazioni per produzione del reddito ragguagliate alla durata del tirocinio.
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 7 del 16.1.2026 — chiarimenti sulla nozione di “giorni di lavoro dipendente” ai fini del calcolo del reddito annuale teorico per il bonus lavoratori dipendenti; conferma del criterio della retribuzione effettiva.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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