I redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia ed all’estero da parte di contribuenti residenti devono essere indicati nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche. In questo articoli le regole di tassazione e la compilazione del quadro dichiarativo.

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente hai appena firmato un contratto da lavoro dipendente. Sicuramente ti starai chiedendo come viene tassato in Italia il reddito da lavoro dipendente. I redditi di lavoro dipendente comprendono le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, le pensioni e gli assegni ad esse equiparate. Vi rientrano inoltre i redditi assimilati, che pur non presentando le caratteristiche proprie del lavoro dipendente sono assoggettati allo stesso regime fiscale. La tassazione dei redditi da lavoro dipendente avviene attraverso l’applicazione di ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro. Vediamo adesso di riepilogare le caratteristiche dei redditi di lavoro dipendente e le relative modalità di tassazione ai fini delle imposte sui redditi (Irpef).

Chi sono i lavoratori dipendenti?

Sono lavoratori dipendenti tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui (c.d. “eterodeterminazione del lavoro“). L’attività di lavoro dipendente è effettuata dal lavoratore senza assunzione di rischio, con rispetto dell’orario di lavoro, per una retribuzione predeterminata. All’interno della categoria del lavoro dipendente, nel settore privato sono previste quattro categorie di lavoratori:

  • I dirigenti;
  • I quadri;
  • Gli impiegati;
  • Gli operai.

La retribuzione del lavoratore dipendente

Il soggetto che presta l’attività di lavoro dipendente viene retribuito dal datore di lavoro, sulla base di un contratto di lavoro. Le retribuzioni sono costituite dal compenso del lavoratore e comprendono tutte le somme e i valori (anche in natura) percepiti, a qualunque titolo. Questo in relazione al rapporto di lavoro (principio di omnicomprensività). Quindi, ad esempio, un lavoratore che percepisce uno stipendio e riceve la possibilità di utilizzare l’auto aziendale fuori dall’orario di lavoro, sarà soggetto a tassazione in relazione al beneficio percepito. Si tratta, infatti, di un classico esempio di fringe benefit.

La tassazione dei redditi da lavoro dipendente

Le retribuzioni erogate in Italia percepite dai lavoratori ivi residenti fiscalmente sono tassate secondo il principio di cassa. Infatti, i redditi da lavoro sono imponibili al momento della loro percezione. La percezione dei redditi da lavoro dipendente è individuata attraverso la Certificazione Unica. Si tratta di un modello certificativo che il datore di lavoro è obbligato a rilasciare al lavoratore dipendente entro la fine del mese di marzo. Nella certificazione il datore di lavoro è obbligato ad indicare il reddito erogato (per cassa) al lavoratore dipendente e le ritenute fiscali applicate. Questo documento è di fondamentale importanza ed è quello in base al quale si basa la tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Tassazione con ritenuta alla fonte

Per la tassazione dei redditi in natura (es. stock option), bisogna fare riferimento al momento in cui il bene o il servizio escono dalla disponibilità del datore di lavoro per entrare nella sfera patrimoniale del lavoratore. Inoltre, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme relative al periodo stesso ma corrisposte entro il 12 gennaio del periodo successivo (c.d. criterio di cassa allargato).

Le regole di tassazione dei redditi da lavoro dipendente si basano prevalentemente sull’applicazione della ritenuta alla fonte. Infatti, al momento dell’erogazione della retribuzione il datore di lavoro deve determinare l’imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile della stessa. Questo sia che la retribuzione sia in denaro che in natura.

L’applicazione della ritenuta fiscale avviene effettuando le detrazioni previste (detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico), rapportate al periodo di paga. Il datore di lavoro è obbligato alla rivalsa nei confronti del dipendente, in quanto è quest’ultimo il debitore d’imposta.

Procedura

Il sistema di tassazione ordinario dei redditi di lavoro dipendente si applica attraverso le aliquote progressive Irpef, e successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico). Questa procedura avviene sia all’atto della corresponsione periodica, sia in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Queste regole impositive valgono sia per le retribuzioni dei lavoratori a tempo indeterminato che per quelle dei lavoratori a tempo determinato (es. lavoratori stagionali, borsisti ecc). Ai fini del calcolo il datore di lavoro deve seguire i seguenti passaggi:

  1. Determinazione della base imponibile – Considerare tutta la parte imponibile della retribuzione sia in denaro che in natura, a qualunque titolo corrisposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Devono essere considerate anche le indennità corrisposte dagli enti previdenziali, quali quelle di malattia o di maternità, che devono essere comunicate dal lavoratore al datore;
  2. Determinazione dell’imposta lorda – Si deve applicare sulla base imponibile la ritenuta sulla base delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, ragguagliati al periodo di paga.
  3. Applicazione delle detrazioni – All’imposta lorda devono essere sottratte le detrazioni spettanti al lavoratore, ragguagliate al periodo di paga. In questo modo si ottiene l’imposta netta che dovrà essere versata all’erario dal datore di lavoro.

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente

I lavoratori dipendenti hanno diritto all’applicazione di due tipi di detrazioni: quella per familiari a carico e una di tipo generale. La detrazione a carattere generale è di importo variabile in funzione del reddito complessivo. Per i redditi di lavoro dipendente erogati nel corso dell’intero anno da un unico datore di lavoro, al di sotto degli 8.000 euro, la detrazione minima copre interamente l’importo dell’imposta dovuta, quindi fino a tale soglia, non è dovuta IRPEF.

Adempimenti del lavoratore dipendente

Gli adempimenti fiscali del lavoratore dipendente consistono semplicemente nella dichiarazione dei redditi annuale. In alcuni casi il lavoratore dipendente può esservi esonerato, e quindi effettuare solamente una dichiarazione per richiedere la datore di lavoro le detrazioni spettanti. I lavoratori dipendenti, se non hanno altri redditi, sono generalmente esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In presenza di altri redditi, invece, devono presentare la dichiarazione (modello Redditi PF o 730). In ogni caso, anche se esonerati, i lavoratori possono ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi se hanno oneri deducibili/detraibili da fare valere, in quanto non considerati da datore di lavoro. Per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, il lavoratore deve presentare una dichiarazione (cartacea o telematica) al datore di lavoro per informarlo sulle condizioni di spettanza delle medesime e per indicare il codice fiscale dei soggetti a carico. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, infatti il lavoratore è tenuto a presentare una nuova dichiarazione solamente se i dati dichiarati precedentemente sono variati.

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente non percepiti

Per concludere voglio parlarvi di una situazione particolare ma che nella pratica è possibile riscontrare. Mi riferisco al caso del lavoratore dipendente che non ha percepito redditi nel corso dell’anno, ma che ha ricevuto la certificazione unica dal datore di lavoro. La CU, come visto sopra, indica i redditi percepiti dal lavoratore dipendente. Sovente, purtroppo, il datore di lavoro tende a certificare anche redditi da lavoro non pagati al dipendente. Classico caso è quello dell’impresa in fase pre-concorsuale oppure pre-fallimentare. In questi casi il lavoratore si trova nella situazione di dover dichiarare redditi da lavoro dipendente non riscossi. In base al disposto dal Testo Unico imposte sui reddit) ed ai chiarimenti di una nota circolare dell’Agenzia delle Entrate, i redditi non incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nonostante siano indicati nella Cu non devono essere dichiarati. Questo, anche se il datore di lavoro abbia comunque effettuato il versamento delle ritenute.

La segnalazione di anomalia

Ovviamente, la discordanza tra Cu trasmessa e modello 770 da una parte e dichiarazione dei redditi dall’altra potrebbe far scattare un accertamento dovuto all’anomalia. In questo caso, dunque, il dipendente deve provare di non aver effettivamente ricevuto tali importi, per evitare di pagare le sanzioni per dichiarazione infedele. La prova non è semplice e in molti si sono lamentati di essere stati comunque sanzionati dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non certi della mancata percezione dei redditi indicati nella Certificazione Unica. La cosa migliore sarebbe quella di chiedere al proprio datore di lavoro di far correggere gli importi indicati nella Certificazione unica. Tuttavia, per vari motivi, non sempre questo è possibile. Sia perché il datore di lavoro potrebbe essere impossibilitato concretamente a farlo (es. per fallimento), sia perché incorrerebbe in sanzioni che sono spesso piuttosto pesanti.

Come evitare di dichiarare redditi da lavoro dipendente non riscossi

Se ti trovi in questa particolare situazione quello che posso consigliarti è di inserire gli importi non percepiti ed assoggettati a tassazione nel quadro E27 del modello 730. Indicando il codice 5. Codice che si riferisce alle somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi da lavoro dipendente e che, invece, sono state assoggettate a tassazione. In questo modo il reddito da lavoro dipendente risulta essere totalmente dichiarato ed assoggettato a tassazione. Allo stesso modo si inserisce una deduzione pari gli importi non incassati. In questo modo il reddito è sterilizzato dagli importi non riscossi. Naturalmente per poter effettuare questo tipo di operazione è comunque necessario dimostrare di non aver effettivamente percepito quelle somme. Cosa spesso non semplice.

La compilazione del quadro RC modello Redditi PF

Il quadro RC è destinato ad accogliere i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta, riportati nel modello di Certificazione Unica (modello CU) rilasciata dal sostituto di imposta. Il quadro RC è composto da sezioni.

Sezione I – Redditi da lavoro dipendente

In questa sezione devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente ed assimilati ed i redditi da pensione percepiti nel periodo di imposta. Si tratta dei redditi la cui detrazione è rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno (da indicare in giorno nel rigo RC6). Il numero di giorni lavorati può essere ricavato dal modello CU, che deve essere consegnata dal sostituto. Il reddito, invece, deve essere indicato nei righi compresi tra RC1 e RC3, mentre nella colonna 4 dei rispettivi righi deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia per usufruire della normativa sul “rientro dei cervelli“.

Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione del rigo RC4 (composto da 13 colonne). Tale rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che nel periodo di imposta hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno di imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. È opportuno ricordare che tali proventi sono soggetti a tassazione con imposta sostitutiva con aliquota 10% (commi da 182 a 189, art. 1 Legge n. 208/15).

Il rigo RC5 deve essere compilato qualora il reddito da lavoro venga prodotto in zone di frontiera (c.d. “lavoratori frontalieri fuori fascia“), ed è imponibile ai fini IRPEF per la quota eccedente la soglia di esenzione di 7.500 euro. Pertanto, nel caso deve essere indicato in colonna 1, la quota di reddito esente (7.500 euro), se inferiore al reddito prodotti, altrimenti va indicato il reddito prodotto. In colonna 2 deve essere indicata la quota esente di lavoro dipendente di Campione d’Italia, mentre in colonna 3 deve essere indicata la quota esente del reddito da pensione.

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione trovano spazio i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Si tratta dei redditi che trovano indicazione nel punto 4 o nel punto 5 del modello CU. In particolare, nei righi da RC7 a RC8 è necessario indicare:

  • a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’Autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
  • b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, etc.;
  • c) i compensi e le indennità corrisposte dalle Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, etc.);
  • d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
  • e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  • f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
  • g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e), Tuir.

Per quanto riguarda gli assegni periodici percepiti dal coniuge questi non sono certificati dal coniuge tenuto al pagamento. Pertanto, è necessario acquisire la sentenza di separazione e i bonifici eseguiti.

Sezione III – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali regionale e comunale all’Irpef

In questa sezione deve essere indicato l’ammontare delle ritenute Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef nonché dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef trattenute dal datore di lavoro così come indicate nella CU e meglio identificate nel modello Redditi.

Sezione IV – Ritenute per lavori socialmente utili

Ai sensi dell’articolo 52, lettera d-bis), Tuir, i compensi per lavori socialmente utili percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 966,22 euro al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, Tuir per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 3.098,74 euro e sono tassati applicando la ritenuta Irpef del 23%. L’addizionale regionale è calcolata sulla parte eccedente la somma di 3.098,74 euro.

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Si tratta del c.d. “trattamento integrativo”, che spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro. Per l’indicazione nella sezione occorre fare riferimento al campo 390 e 391 del modello CU. Non deve essere riportato in dichiarazione, invece, il valore del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato (punto 392 della CU).

A questi fini è utile riepilogare il funzionamento dell’ulteriore detrazione cui all’art. 1, co. 1 D.L. n. 3/20, la quale spetta per 1.200 euro per i redditi fino a 28.000 euro, mentre in caso di superamento della soglia e fino a 35.000 euro il valore viene rimodulato (686 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito di 40.000 euro).

Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Si tratta di una sezione particolare esclusivamente dedicata al personale militare delle Forze armate, compreso il corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare in costanza di servizio, per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017). L’agevolazione spetta per i redditi da lavoro dipendente fino a 28.974 euro. Il riferimento per la compilazione della sezione è il punto 383 del modello CU.

2 COMMENTI

  1. Un’insegnante di ruolo che volesse tenere dei corsi da ottobre a maggio per un compenso complessivo di 3500-4000 euro sarebbe tenuto a dichiarare questo reddito aggiuntivo?

  2. Il reddito derivante da attività occasionali deve essere dichiarato nel quadro dei c.d. “redditi diversi” della dichiarazione dei redditi.

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