Detenere beni tramite una società fiduciaria straniera non elimina gli obblighi dichiarativi in Italia: il mandato fiduciario con intestazione estera impone la compilazione del quadro RW e il pagamento dell’IVAFE, a prescindere dalla giurisdizione della fiduciaria.
L’intestazione fiduciaria estera si realizza quando un soggetto residente in Italia affida la gestione e la formale titolarità di propri beni, partecipazioni societarie, conti finanziari, immobili, a una società fiduciaria costituita e operante all’estero. Ai fini fiscali italiani, il fiduciante residente rimane il titolare sostanziale dei beni: è tenuto alla compilazione del quadro RW del modello REDDITI, al pagamento dell’IVAFE e alla dichiarazione dei redditi prodotti, indipendentemente dalla giurisdizione in cui opera la fiduciaria.

Fiduciaria estera: hai obblighi dichiarativi in Italia?
I non residenti non sono soggetti agli obblighi di compilazione del quadro RW ex art. 4 del D.L. 167/1990. Verifica tuttavia la tua residenza fiscale effettiva: l’iscrizione AIRE non è di per sé sufficiente se sussistono i criteri di residenza del TUIR.
L’assenza di titolarità formale non esclude automaticamente gli obblighi di monitoraggio. Se hai una delega operativa, sei beneficiario designato o hai la disponibilità di fatto dei beni, potresti comunque essere tenuto alla compilazione del quadro RW (cfr. Cass. n. 29578/2025). È necessaria una verifica caso per caso.
Ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.L. 167/1990, se le attività sono affidate in amministrazione a un intermediario residente che applica ritenuta o imposta sostitutiva, l’obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste. Attenzione: l’IVAFE e l’IVIE restano comunque dovute e vanno liquidate. Verifica che il mandato sia continuativo e non occasionale.
Devi compilare il quadro RW e dichiarare i beni detenuti tramite la fiduciaria estera. Le sanzioni per omessa compilazione sono raddoppiate: dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato (art. 5 D.L. 167/1990). Scatta inoltre la presunzione di redditi sottratti a tassazione ex art. 12 co. 2 D.L. 78/2009 con inversione dell’onere della prova. L’IVAFE si applica nella misura dello 0,4%.
Devi compilare il quadro RW per tutti i beni detenuti tramite la fiduciaria estera. La sanzione per omessa compilazione va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. L’IVAFE si applica nella misura ordinaria dello 0,2%. Se la fiduciaria detiene partecipazioni in società italiane, si applica la Cass. n. 1851/2026: l’obbligo RW sussiste anche per attività finanziarie italiane formalmente intestate alla fiduciaria estera.
Indice degli argomenti
- Che cos’è l’intestazione fiduciaria estera
- Fiduciaria estera e monitoraggio fiscale: la regola generale
- Fiduciaria estera come soggetto interposto: quando scatta l’obbligo diretto
- Casi per giurisdizione: Lussemburgo, Liechtenstein e paradisi fiscali
- IVAFE e imposte patrimoniali sui beni detenuti tramite fiduciaria estera
- Dividendi e plusvalenze con fiduciaria estera: chi applica la ritenuta
- CRS, scambio automatico e “falsi positivi”: il rischio per chi è in regola
- Fiduciaria estera vs. fiduciaria italiana: confronto degli obblighi dichiarativi
- Hai una fiduciaria estera o stai valutando questa struttura?
Che cos’è l’intestazione fiduciaria estera
L’intestazione fiduciaria estera è il rapporto giuridico mediante il quale un soggetto residente in Italia, il fiduciante, trasferisce la titolarità formale di propri beni o diritti a una società fiduciaria costituita e operante in un altro Stato, la quale li amministra per conto e nell’interesse del fiduciante sulla base di un mandato fiduciario. La proprietà assunta dalla fiduciaria ha natura esclusivamente formale: il fiduciante conserva la proprietà sostanziale dei beni e mantiene il potere di disporne.
Questo schema si distingue dall’intestazione fiduciaria realizzata tramite una società fiduciaria di diritto italiano, disciplinata dalla L. 23 novembre 1939 n. 1966, per il fatto che il fiduciario è soggetto a un ordinamento straniero e opera al di fuori del perimetro degli intermediari finanziari residenti. La conseguenza fiscale è rilevante: l’esonero oggettivo dalla compilazione del quadro RW, previsto dall’art. 4 co. 3 del D.L. 167/1990 per i beni affidati a intermediari residenti che applicano ritenuta, non opera automaticamente per il solo fatto dell’esistenza del mandato con una fiduciaria estera.
Le giurisdizioni più frequentemente utilizzate da soggetti con legami patrimoniali italiani sono il Lussemburgo, il Liechtenstein e, in misura crescente in passato, i Paesi a fiscalità privilegiata quali Panama e le Isole Vergini Britanniche. L’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione hanno progressivamente chiarito che la collocazione geografica della fiduciaria non incide sull’obbligo dichiarativo del fiduciante residente, ma incide significativamente sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione.
Dal punto di vista civilistico, il mandato fiduciario con intestazione estera pone in capo alla fiduciaria l’obbligo di non rivelare a terzi l’identità del fiduciante. Tuttavia, sul piano fiscale internazionale, il Common Reporting Standard, recepito nell’ordinamento italiano tramite la Direttiva DAC2, ha eroso progressivamente questa riservatezza attraverso lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra le amministrazioni fiscali degli Stati aderenti. Chi detiene oggi beni tramite detenzione indiretta tramite fiduciaria non residente in un Paese collaborativo deve considerare che tali informazioni sono presumibilmente già note all’Agenzia delle Entrate.
Fiduciaria estera e monitoraggio fiscale: la regola generale
Il sistema del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia di dichiarare annualmente nel quadro RW del modello REDDITI, o nel quadro W del modello 730, tutti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. La fonte normativa è l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990 n. 227.
L’obbligo non è limitato ai casi di possesso diretto. La circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 ha confermato espressamente che l’obbligo sussiste anche quando le attività siano possedute per il tramite di interposta persona. Rientrano in questo perimetro, in via di principio, tutti i casi in cui un soggetto residente abbia la disponibilità sostanziale di beni formalmente intestati a un terzo, incluse le società fiduciarie non residenti.
Chi è tenuto alla compilazione del quadro RW
Sono soggetti all’obbligo dichiarativo, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 167/1990:
- le persone fisiche residenti in Italia, inclusi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti non commerciali, tra cui i trust e le fondazioni;
- le società semplici e gli enti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
L’obbligo scatta per qualsiasi giorno di detenzione nel periodo d’imposta: è sufficiente aver detenuto l’attività estera anche per un solo giorno nel corso dell’anno perché sorga l’obbligo dichiarativo per l’intero periodo di possesso. Non esiste una soglia minima di valore al di sotto della quale l’obbligo non opera, con la sola eccezione dei conti correnti e depositi esteri, dichiarabili solo se il saldo massimo raggiunto nel periodo d’imposta ha superato i € 15.000.
La detenzione tramite beni schermati da fiduciaria di diritto estero non modifica la platea dei soggetti obbligati: il fiduciante residente rimane il soggetto dichiarante, in quanto titolare sostanziale dei beni indipendentemente dall’intestazione formale alla fiduciaria. Questa è la posizione consolidata dell’Amministrazione finanziaria, confermata dalla ris. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2002 n. 134 e dalla circ. n. 38/2013.
L’approccio look through per le strutture non collaborative
Quando la fiduciaria estera ha sede in un Paese non collaborativo, ovvero non incluso nella white list del D.M. 4 settembre 1996 e privo di adeguato scambio di informazioni con l’Italia, il contribuente residente è tenuto ad applicare l’approccio look through. Ciò significa che nel quadro RW non viene indicato il valore della partecipazione nella fiduciaria o nel veicolo estero, bensì il valore dei singoli beni che la fiduciaria detiene, fino a risalire all’attività sottostante effettiva.
L’approccio look through si applica lungo tutta la catena partecipativa fin tanto che sia presente un soggetto localizzato in un Paese non collaborativo. Per i Paesi white list, invece, è sufficiente indicare il valore della partecipazione o del patrimonio detenuto tramite la società fiduciaria straniera e la relativa percentuale di possesso, senza necessità di disaggregare le singole attività sottostanti.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti in termini di compilazione: per una fiduciaria lussemburghese che detiene un dossier titoli e un conto corrente, il contribuente italiano potrà indicare il valore complessivo del rapporto fiduciario. Per una fiduciaria con sede a Panama o nelle Isole Vergini Britanniche, dovrà invece ricostruire e dichiarare analiticamente ogni singola attività sottostante, con le relative valorizzazioni.
Fiduciaria estera come soggetto interposto: quando scatta l’obbligo diretto
Nel sistema del monitoraggio fiscale occorre distinguere due fattispecie concettualmente diverse, che producono effetti dichiarativi in parte differenti: la titolarità effettiva e l’interposizione fittizia. La prima si applica quando la fiduciaria estera è un soggetto giuridico reale e autonomo, ma il residente italiano ne è il titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. La seconda ricorre quando la fiduciaria è un mero schermo formale privo di autonomia sostanziale, e i beni devono essere ricondotti direttamente al fiduciante.
La distinzione non è solo teorica. In presenza di interposizione fittizia, i redditi prodotti dai beni formalmente intestati alla fiduciaria estera sono imputati direttamente al soggetto residente in via automatica, senza necessità di verifica del requisito del controllo. La circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 ha chiarito che in questo caso il patrimonio deve essere dichiarato dal fiduciante indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta.
I criteri per identificare l’interposizione fittizia
L’Amministrazione finanziaria ha elaborato nel tempo una serie di indici che consentono di qualificare una società fiduciaria straniera come soggetto fittiziamente interposto. In linea generale, si considera interposta la fiduciaria estera che presenti le seguenti caratteristiche, richiamate dalla circ. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34 e dalla ris. n. 412/2008:
- è localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata e non è soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- lo schermo societario o fiduciario appare meramente formale, in quanto il fiduciante conserva poteri di disposizione diretti sui beni;
- il fiduciante può revocare il mandato in qualsiasi momento e senza giusta causa, ottenendo la restituzione immediata dei beni;
- il fiduciante coincide con il beneficiario e detiene di fatto il controllo sulle decisioni della fiduciaria.
Questi criteri sono stati sviluppati originariamente con riferimento ai trust, ma l’Amministrazione finanziaria ha espressamente confermato che le medesime considerazioni si applicano in caso di investimenti all’estero detenuti tramite fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
Un elemento probatorio che può escludere l’interposizione fittizia è la dimostrazione che la fiduciaria estera dispone di una struttura organizzativa reale, di personale dedicato e di una effettiva autonomia gestionale rispetto alle istruzioni del fiduciante. In assenza di questi elementi, il rischio che l’Agenzia delle Entrate qualifichi la struttura come interposta, con le relative conseguenze in termini di imputazione diretta dei redditi e di presunzione ex art. 12 co. 2 del D.L. 78/2009, è concreto e deve essere valutato con attenzione prima di adottare la struttura.
La giurisprudenza recente: Cass. ord. n. 1851/2026
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1851 del 27 gennaio 2026, ha affrontato una fattispecie di particolare rilevanza pratica: una contribuente residente in Italia deteneva l’intero capitale di una società anonima di diritto lussemburghese, successivamente trasferita a Panama, Paese incluso nella black list, la quale era a sua volta intestataria dell’intero capitale di due società a responsabilità limitata italiane e di una quota in una società in accomandita semplice italiana.
La contribuente sosteneva che l’obbligo di compilazione del quadro RW non si estendesse alle partecipazioni in società di persone italiane detenute indirettamente tramite la struttura estera. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la normativa sul monitoraggio fiscale fonda l’obbligo dichiarativo su una nozione omnicomprensiva di detenzione, che include non solo la titolarità diretta e il possesso formale, ma anche tutte le situazioni di disponibilità nell’interesse altrui. Sono pertanto tenuti agli obblighi dichiarativi i titolari effettivi, i possessori, i detentori e, in generale, i delegati ad operare anche nell’interesse altrui.
La pronuncia chiarisce altresì un punto che in dottrina era rimasto controverso: l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW si estende anche alle attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. Non rileva, a questi fini, che le attività sottostanti siano localizzate in Italia anziché all’estero: ciò che determina l’obbligo è la presenza dello schermo estero interposto tra il residente italiano e le attività stesse. Il fatto che una delle partecipazioni riguardasse una società di persone non ha modificato questa conclusione.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, che comprende anche l’ordinanza n. 29578/2025, relativa all’obbligo RW per i soggetti delegati ad operare su conti esteri intestati a terzi, e conferma l’approccio sostanzialistico della Suprema Corte: ciò che rileva non è la titolarità formale, ma la disponibilità effettiva o potenziale delle attività estere.
Casi per giurisdizione: Lussemburgo, Liechtenstein e paradisi fiscali
La valutazione degli obblighi dichiarativi e del regime sanzionatorio applicabile varia in funzione della giurisdizione in cui ha sede la fiduciaria estera. La distinzione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale è quella tra Paesi collaborativi, inclusi nella white list del D.M. 4 settembre 1996 o comunque legati all’Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni con adeguato scambio di informazioni, e Paesi non collaborativi o a fiscalità privilegiata, inclusi nelle liste del D.M. 4 maggio 1999 e del D.M. 21 novembre 2001.
Fiduciaria lussemburghese e fondazione del Liechtenstein
Il Lussemburgo è Paese white list e collaborativo. La fiduciaria lussemburghese che detiene beni nell’interesse di un residente italiano genera in capo a quest’ultimo un obbligo di compilazione del quadro RW in regime ordinario: sanzioni dal 3% al 15% in caso di violazione, IVAFE nella misura dello 0,2%, nessun approccio look through sulle attività sottostanti qualora il contribuente non raggiunga la soglia della titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Come confermato dalla Cass. n. 1851/2026, tuttavia, quando la fiduciaria lussemburghese è intestataria formale di partecipazioni in società italiane, l’obbligo RW sussiste anche per quelle attività, nonostante la loro localizzazione domestica.
Il Liechtenstein presenta una struttura giuridica peculiare: accanto alle società fiduciarie in senso stretto, offre istituti specifici come la Anstalt (stabilimento) e la Stiftung (fondazione di famiglia), utilizzati frequentemente da clientela italiana per intestazioni patrimoniali. Il Liechtenstein è incluso nello Spazio Economico Europeo e, dall’approvazione della L. 3 novembre 2016 n. 210, è equiparato ai Paesi UE ai fini della determinazione della base imponibile IVIE per gli immobili ivi situati. Ai fini del monitoraggio fiscale è Paese collaborativo.
La fondazione di famiglia del Liechtenstein merita un approfondimento specifico. La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022 n. 9 ha ritenuto soggetto interposto ai fini fiscali, ex art. 37 co. 3 del D.P.R. 600/1973, una Stiftung del Liechtenstein nella quale il Consiglio direttivo non godeva di piena autonomia rispetto al Comitato consultivo composto dai beneficiari. In quel caso, i redditi prodotti dalla fondazione erano stati imputati direttamente al fondatore residente in Italia. Quando invece la fondazione dispone di una reale autonomia gestionale e il beneficiario non esercita poteri di controllo, la fattispecie non integra l’interposizione fittizia ma richiede comunque la verifica della titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Ai fini pratici, il contribuente che detiene un mandato fiduciario con intestazione estera tramite una Stiftung o una Anstalt del Liechtenstein deve dunque rispondere a due domande distinte: la struttura è fittiziamente interposta? Se sì, i beni vanno dichiarati integralmente e i redditi imputati direttamente. Se no, il contribuente è titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio? Se sì, deve indicare nel quadro RW il valore delle attività con l’approccio look through per le attività detenute in Paesi non collaborativi.
Fiduciaria in paradiso fiscale: il regime sanzionatorio aggravato
Quando la fiduciaria estera ha sede in un Paese incluso nella black list del D.M. 4 maggio 1999, quali Panama, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman o le Bahamas, il regime fiscale applicabile al fiduciante residente è sostanzialmente più oneroso su tre fronti distinti.
Il primo riguarda le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW: la misura base dal 3% al 15% è raddoppiata e diviene dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 167/1990. I termini per la contestazione delle sanzioni sono anch’essi raddoppiati rispetto all’ordinario quinquennio.
Il secondo riguarda la presunzione di redditi sottratti a tassazione: ai sensi dell’art. 12 co. 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in violazione degli obblighi di monitoraggio in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Questa presunzione legale inverte l’onere della prova: è il contribuente a dover dimostrare l’origine lecita e già tassata delle somme, non l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’evasione.
Il terzo riguarda l’IVAFE: per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list l’aliquota ordinaria dello 0,2% è sostituita dall’aliquota dello 0,4%, introdotta dall’art. 1 co. 91 lett. b) della L. 30 dicembre 2023 n. 213 con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Si noti che il D.M. 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla black list con effetto dal 2024: i prodotti finanziari detenuti tramite fiduciarie svizzere sono pertanto assoggettati, a partire da quell’anno, all’IVAFE ordinaria dello 0,2%.
La tabella seguente sintetizza il trattamento differenziato per giurisdizione.
| Giurisdizione | Paese collaborativo | Approccio look through | IVAFE | Sanzione RW omessa | Presunzione art. 12 D.L. 78/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lussemburgo | Sì (white list) | No (salvo titolarità effettiva) | 0,2% | 3%-15% | No |
| Liechtenstein | Sì (SEE) | No (salvo titolarità effettiva) | 0,2% | 3%-15% | No |
| Svizzera (dal 2024) | Sì (uscita black list dal 2024) | No | 0,2% | 3%-15% | No |
| Panama | No (black list) | Sì | 0,4% | 6%-30% | Sì |
| BVI / Isole Cayman | No (black list) | Sì | 0,4% | 6%-30% | Sì |
Fonte: art. 4 e 5 D.L. 167/1990; art. 12 D.L. 78/2009; D.M. 4.9.1996; D.M. 4.5.1999; D.M. 20.7.2023; L. 213/2023.
IVAFE e imposte patrimoniali sui beni detenuti tramite fiduciaria estera
La compilazione del quadro RW non esaurisce gli obblighi fiscali del residente italiano che detiene beni tramite una società fiduciaria straniera. All’interno del medesimo quadro devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali: l’IVAFE sui prodotti finanziari e l’IVIE sugli immobili. Entrambe sono dovute dal fiduciante residente in quanto titolare sostanziale dei beni, indipendentemente dall’intestazione formale alla fiduciaria estera. Per la disciplina generale di questi tributi — aliquote, base imponibile, criteri di valorizzazione, credito d’imposta per le imposte pagate all’estero — si rimanda alle guide dedicate: IVAFE sulle attività finanziarie estere, IVIE sugli immobili esteri e credito d’imposta per imposte estere.
Ai fini specifici della detenzione tramite mandato fiduciario con intestazione estera, è utile segnalare tre aspetti che si discostano dalla disciplina ordinaria o che presentano criticità particolari.
Il primo riguarda la giurisdizione della fiduciaria. Per i prodotti finanziari detenuti tramite fiduciarie con sede in Paesi a fiscalità privilegiata inclusi nel D.M. 4 maggio 1999, l’IVAFE si applica nella misura dello 0,4% anziché dello 0,2% ordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il D.M. 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dalla black list: i prodotti finanziari detenuti tramite fiduciarie svizzere scontano pertanto l’aliquota ordinaria a partire dal 2024. Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE — tra cui il Liechtenstein — la base imponibile IVIE è il valore catastale come determinato nello Stato estero, non il costo storico.
Il secondo riguarda le attività escluse dall’IVAFE. Le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli — ad esempio le quote di una S.r.l. estera detenute formalmente dalla fiduciaria nell’interesse del fiduciante — non sono soggette all’imposta patrimoniale finanziaria. Rimangono tuttavia soggette all’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW. Questa distinzione è rilevante quando la fiduciaria estera detiene una struttura mista di attività, alcune soggette a IVAFE e altre no.
Il terzo riguarda il caso dell’esonero oggettivo parziale. Quando il contribuente beneficia dell’esonero dalla compilazione del quadro RW perché i beni sono affidati a un intermediario residente che applica ritenuta, ma rimane comunque soggetto passivo IVIE o IVAFE, l’obbligo di compilare il quadro RW risorge ai soli fini della liquidazione delle imposte patrimoniali. In questo contesto un’eventuale omissione non è sanzionabile ai sensi dell’art. 5 del D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale, ma restano applicabili le sanzioni per i tributi non correttamente liquidati. Per la disciplina completa del quadro RW si rimanda alla guida dedicata.
Dividendi e plusvalenze con fiduciaria estera: chi applica la ritenuta
Quando un residente italiano detiene partecipazioni societarie tramite una società fiduciaria straniera, il regime fiscale dei proventi, dividendi e plusvalenze, si determina guardando alla natura giuridica del fiduciante, non della fiduciaria. La fiduciaria estera è titolare formale delle partecipazioni, ma i redditi da esse derivanti sono fiscalmente imputati al soggetto che ne è titolare sostanziale. Questo principio, consolidato nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, produce conseguenze operative diverse a seconda che si tratti di partecipazioni in società italiane o in società estere.
Dividendi da partecipazioni in società italiane
Per i dividendi distribuiti da società italiane le cui azioni non siano dematerializzate, la ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 27 co. 1 del D.P.R. 600/1973 è operata dall’emittente italiano, non dalla fiduciaria estera. La R.M. 8 ottobre 1999 n. 153 ha chiarito che in questo caso la società fiduciaria non è tenuta ad applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva sui dividendi di fonte italiana: li percepisce al netto del prelievo già operato dall’emittente e non ha ulteriori obblighi.
Per i dividendi su azioni dematerializzate depositate in accentramento presso Monte Titoli, si applica invece l’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973: l’imposta sostitutiva del 26% è operata dall’intermediario finanziario aderente a Monte Titoli presso il quale le azioni sono depositate dalla fiduciaria. Anche in questo caso la fiduciaria estera non interviene come sostituto d’imposta.
In entrambi i casi la fiduciaria deve comunicare all’emittente o all’intermediario la natura giuridica del fiduciante e il regime fiscale applicabile, per consentire la corretta applicazione della ritenuta o dell’imposta sostitutiva. Questa comunicazione è un adempimento operativo non trascurabile, che nella pratica richiede un coordinamento attivo tra la fiduciaria estera e le controparti italiane.
Dividendi da partecipazioni in società estere
Il caso si complica quando la fiduciaria estera detiene partecipazioni in emittenti esteri nell’interesse del fiduciante residente in Italia. In questa fattispecie la fiduciaria opera come sostituto d’imposta, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 3 luglio 2001 n. 104: la ritenuta deve essere operata dalla fiduciaria medesima al momento del trasferimento del dividendo al fiduciante.
Nella pratica, tuttavia, una fiduciaria estera — a differenza di una fiduciaria italiana — potrebbe non essere strutturata per adempiere agli obblighi da sostituto d’imposta previsti dall’ordinamento italiano, inclusa la compilazione del rigo SK2 del modello 770 con il codice C riservato ai soggetti che intervengono nel pagamento di utili di fonte estera. Questa discrasia operativa è una delle criticità concrete della struttura fiduciaria estera rispetto a quella italiana, che va valutata prima dell’adozione dello schema.
Quando la fiduciaria estera non opera la ritenuta dovuta, il fiduciante residente è tenuto a dichiarare i dividendi percepiti nei quadri reddituali della propria dichiarazione dei redditi — tipicamente il quadro RM per i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva — e a versare autonomamente l’imposta sostitutiva del 26%.
Plusvalenze su partecipazioni detenute tramite fiduciaria estera
Per le plusvalenze realizzate dal fiduciante persona fisica che detiene la partecipazione non in regime d’impresa, si applica l’art. 68 del TUIR per il calcolo della plusvalenza imponibile. Il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da liquidarsi direttamente nel quadro RT del modello REDDITI del fiduciante.
Se il fiduciante ha esercitato presso la fiduciaria l’opzione per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 461/1997, è la fiduciaria ad applicare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze conseguite. Questa opzione, ordinariamente disponibile con le fiduciarie italiane, può presentare complessità operative con le fiduciarie estere, che potrebbero non essere attrezzate per gestire il regime del risparmio amministrato secondo le regole italiane. In assenza di opzione, la tassazione avviene in dichiarazione dei redditi con il regime della dichiarazione ordinaria.
Un aspetto di attenzione riguarda infine il regime transitorio dei dividendi su partecipazioni qualificate formatesi con utili sino al 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022: per queste distribuzioni si applica ancora la concorrenza parziale al reddito IRPEF nelle misure del 40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione degli utili. La fiduciaria estera deve essere in grado di tracciare correttamente il periodo di formazione degli utili distribuiti per consentire al fiduciante di applicare il regime corretto.
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CRS, scambio automatico e “falsi positivi”: il rischio per chi è in regola
Il Common Reporting Standard ha trasformato radicalmente il contesto in cui opera la detenzione indiretta tramite fiduciaria non residente. Le informazioni sui conti e sulle attività finanziarie detenute all’estero dai residenti italiani vengono trasmesse automaticamente all’Agenzia delle Entrate dalle istituzioni finanziarie estere degli Stati aderenti, con cadenza annuale. Questo flusso informativo ha di fatto eroso il principale vantaggio pratico della fiduciaria estera: la riservatezza nei confronti del Fisco italiano.
La conseguenza è duplice. Da un lato, chi non ha dichiarato correttamente le attività detenute tramite mandato fiduciario con intestazione estera deve considerare che l’Agenzia delle Entrate dispone con alta probabilità già delle informazioni pertinenti, ricevute per via automatica dagli Stati collaborativi. Dall’altro, e questo è l’aspetto meno noto, il sistema CRS sta generando un fenomeno distorsivo rilevante che colpisce anche i contribuenti pienamente in regola.
Il fenomeno dei “falsi positivi” CRS
Sul tema autorevole dottrina, segnala che stanno pervenendo dall’Agenzia delle Entrate, in particolare dal settore contrasto illeciti di alcune sezioni territoriali della divisione Contribuenti, richieste di informazioni relative ad attività finanziarie detenute all’estero, affidate in amministrazione senza intestazione a fiduciarie italiane che svolgono il ruolo di sostituto d’imposta. Si tratta di posizioni che, in base alla normativa vigente, beneficiano dell’esonero oggettivo dalla compilazione del quadro RW ai sensi dell’art. 4 co. 3 del D.L. 167/1990.
Le richieste sono innescate da due flussi informativi che si sovrappongono e si moltiplicano: lo scambio internazionale CRS, spesso duplicato o triplicato per la presenza di più istituzioni finanziarie estere coinvolte nel medesimo investimento, e il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero ex art. 1 del D.L. 167/1990. Il risultato è che l’Agenzia delle Entrate riceve segnalazioni su posizioni già regolarmente gestite da intermediari italiani, generando quello che in dottrina viene ormai definito un “falso positivo” CRS: non si tratta di elusione né di opacità fiscale, ma dell’effetto concreto di un disallineamento informativo tra i dati trasmessi dagli intermediari esteri e la situazione dichiarativa effettiva del contribuente.
Le implicazioni pratiche per chi utilizza una fiduciaria estera
Per chi detiene beni tramite una fiduciaria estera, e non tramite una fiduciaria italiana con mandato senza intestazione, il rischio di ricevere richieste di informazioni dall’Agenzia delle Entrate è strutturalmente più elevato. La fiduciaria estera non è un intermediario residente e non applica ritenute secondo le regole italiane: non esiste pertanto quel raccordo informativo interno tra l’intermediario e l’Amministrazione finanziaria italiana che caratterizza il modello della fiduciaria italiana e che consente di ricondurre la posizione a un unico flusso dichiarativo già noto al Fisco.
In questo contesto, la documentazione diventa lo strumento difensivo fondamentale. Il contribuente che riceve una richiesta di informazioni deve essere in grado di ricostruire analiticamente la catena di detenzione — dalla propria posizione di fiduciante alla fiduciaria estera, fino ai singoli beni sottostanti — e di dimostrare la coerenza tra quanto dichiarato nel quadro RW e quanto segnalato dagli intermediari esteri tramite CRS. La presenza di documentazione incompleta o di disallineamenti tra i valori dichiarati e quelli comunicati automaticamente può trasformare una posizione regolare in un contenzioso costoso e prolungato.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la moltiplicazione delle segnalazioni. Quando una fiduciaria estera detiene attività presso più istituzioni finanziarie, ad esempio un conto corrente presso una banca lussemburghese e un dossier titoli presso un’altra, ciascuna istituzione trasmette autonomamente i dati all’Agenzia delle Entrate tramite CRS. Il contribuente può quindi ricevere segnalazioni multiple riferite alla stessa posizione patrimoniale complessiva, ognuna delle quali richiede una risposta documentata e coerente.
Questa complessità gestionale è uno degli argomenti più concreti a favore della valutazione comparata tra la struttura con fiduciaria estera e la struttura con fiduciaria italiana, che viene sviluppata nella sezione seguente.
Fiduciaria estera vs. fiduciaria italiana: confronto degli obblighi dichiarativi
Le differenze operative tra le due strutture sono sintetizzate nella tabella seguente, che costituisce la principale chiave di lettura per la scelta tra i due modelli da parte del residente italiano.
| Profilo | Fiduciaria italiana (con o senza intestazione) | Fiduciaria estera (Paese white list) | Fiduciaria estera (Paese black list) |
|---|---|---|---|
| Obbligo quadro RW | Esonero oggettivo se intermediario applica ritenuta (art. 4 co. 3 D.L. 167/90) | Obbligo pieno in capo al fiduciante | Obbligo pieno in capo al fiduciante |
| Soggetto che compila il quadro RW | Nessuno (esonero) o la fiduciaria per IVAFE/IVIE | Il fiduciante residente | Il fiduciante residente |
| IVAFE | Liquidata dalla fiduciaria italiana come intermediario | 0,2% — liquidata dal fiduciante in dichiarazione | 0,4% — liquidata dal fiduciante in dichiarazione |
| Approccio look through | Non applicabile | Solo se titolarità effettiva ex D.Lgs. 231/2007 | Sempre obbligatorio |
| Ritenuta dividendi da emittenti esteri | Fiduciaria italiana opera come sostituto d’imposta | Fiduciaria estera dovrebbe operare come sostituto (criticità operativa) | Fiduciaria estera dovrebbe operare come sostituto (criticità operativa) |
| Risparmio amministrato su plusvalenze | Disponibile presso la fiduciaria italiana | Difficilmente applicabile con fiduciaria estera | Difficilmente applicabile con fiduciaria estera |
| Sanzione RW omessa | Non applicabile (esonero) | Dal 3% al 15% | Dal 6% al 30% |
| Presunzione art. 12 D.L. 78/2009 | No | No | Sì — onere della prova invertito |
| Rischio “falsi positivi” CRS | Elevato per disallineamento CRS/dichiarativo | Elevato — nessun raccordo con intermediario italiano | Molto elevato |
| Segreto fiduciario verso terzi privati | Sì (segreto fiduciario ex L. 1939/1966) | Sì verso privati — eroso verso il Fisco dal CRS | Sostanzialmente eroso |
Fonti: art. 4 e 5 D.L. 167/1990; art. 12 D.L. 78/2009; D.Lgs. 231/2007 art. 20; D.M. 4.9.1996; D.M. 4.5.1999; D.M. 20.7.2023; L. 213/2023; Cass. n. 1851/2026; Notiziario Eutekne 29.4.2026.
Hai una fiduciaria estera o stai valutando questa struttura?
La corretta gestione degli obblighi dichiarativi connessi a una società fiduciaria straniera richiede un’analisi puntuale della giurisdizione, della natura dei beni detenuti e della posizione del fiduciante rispetto ai criteri di titolarità effettiva e interposizione fittizia. Se hai ricevuto una richiesta di informazioni dall’Agenzia delle Entrate, se non hai compilato il quadro RW in anni precedenti o se stai valutando se la struttura che utilizzi è ancora adeguata alla luce della Cass. n. 1851/2026, puoi richiedere una consulenza fiscale strategica.
Hai una fiduciaria estera o stai valutando questa struttura?
La corretta gestione degli obblighi dichiarativi connessi a una società fiduciaria straniera richiede un’analisi puntuale della giurisdizione, della natura dei beni detenuti e della posizione del fiduciante rispetto ai criteri di titolarità effettiva e interposizione fittizia. Se hai ricevuto una richiesta di informazioni dall’Agenzia delle Entrate, se non hai compilato il quadro RW in anni precedenti o se stai valutando se la struttura che utilizzi è ancora adeguata alla luce della Cass. n. 1851/2026, puoi richiedere una consulenza fiscale strategica.
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