I paesi facenti parte la white list sono quelli indicati dal D.M. 4 settembre 1996 (e successive modificazioni) e sono costituiti da quelle giurisdizioni che garantiscono adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Conoscere questi paesi consente alcune semplificazioni sugli obblighi legati al monitoraggio fiscale su eventuali investimenti ivi detenuti.


Quali sono i Paesi white list per l’Italia?

Nella tabella seguente puoi trovare l’elenco dei paesi che garantiscono con l’Italia adeguata attività scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali. Si tratta dell’elenco di paesi contenuto nel D.M. 4 settembre 1996. L’articolo 1-bis del Provvedimento prevede una importante sanzione da applicare ai Paesi che di fatto non risulteranno collaborativi. I Paesi che nella prassi operativa non assicureranno un concreto scambio di dati saranno cancellati. L’aggiornamento dei Paesi contenuti nella lista, infatti, avviene con tempistica annuale. Assieme ai nuovi Paesi che raggiungeranno accordi con l’Italia si dovrà tenere conto dei Paesi che ne dovranno uscire.

Che cosa significa appartenere a questa lista?

Sotto il profilo fiscale l’Amministrazione finanziaria, con la pubblicazione del Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 ha individuato una serie di giurisdizioni che consentono di garantire un adeguato standard di scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali con l’Italia. Si tratta di una lista che contiene oltre 120 paesi che hanno deciso di garantire standard informativi per una maggiore compliance internazionale.

Che differenza c’è tra i paesi white list e quelli appartenenti alla black list?

Abbiamo detto che i paesi aderenti alla lista garantiscono standard di trasparenza. Ad oggi, vi sono anche più liste di paesi black list. Abbiamo, infatti, una lista di paesi che sono considerati non collaborativi per quanto riguarda il trasferimento di residenza fiscale delle persone fisiche. Si tratta, in particolare delle giurisdizioni indicate nel Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. Per capire quali sono tali Paesi è possibile fare riferimento al nostro articolo dedicato: “Quali sono i Paesi black list?“. Deve essere evidenziato poi che, per quanto riguarda le imprese, l’art. 47-bis del TUIR, individua come non collaborativi quegli stati non appartenenti alla lista dei collaborativi ed alla UE che presentano un livello nominale di tassazione inferiore del 50% rispetto a quello applicabile in Italia.

La centralità dello scambio di informazioni nel contrasto a fenomeni elusivi

Il tema della trasparenza e dello scambio dei dati ha acquisito crescente importanza nello scenario internazionale negli ultimi anni. È proprio in questo mutato contesto che deve collocarsi il crescente numero di paesi white list. Anche gli Stati Uniti, con la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) si pongono lo stesso obiettivo: riuscire ad ottenere le informazioni in via automatica sui cittadini statunitensi che detengono conti finanziari presso gli intermediari degli altri Paesi aderenti all’accordo. L’OCSE ha risposto all’iniziativa americana adottando, su scala globale, nuovi standard in materia di scambio di informazioni (il c.d. CRS, Common Reporting Standard) sui conti finanziari dei non residenti. In modo del tutto coerente, anche le regole europee si sono adeguate al nuovo contesto con l’approvazione di diversi aggiornamenti della Direttiva in materia di cooperazione amministrativa, che ha visto ampliato significativamente il proprio ambito di applicazione. Il contesto di maggiore trasparenza a livello globale e soprattutto il numero crescente di Paesi che hanno sottoscritto Convenzioni bilaterali adottando gli standard OCSE in materia di scambio dei dati ha fatto sì che l’elenco delle giurisdizioni considerate white potesse essere ampliato in modo sensibile.

Quali conseguenze finanziarie per gli stati aderenti?

L’inclusione nella white list di un determinato Stato o territorio produce conseguenze sia con riferimento ai:

  • redditi finanziari in uscita” percepiti da soggetti ivi residenti, sia con riferimento ai
  • redditi finanziari in entrata” in Italia corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo.

I redditi finanziari in uscita dall’Italia

Con riferimento alla prima categoria – redditi di capitale di fonte italiana percepiti da un soggetto non residente – si ricorda che il criterio di collegamento territoriale è disciplinato dall’articolo 3 del TUIR. Norma ai sensi della quale i soggetti non residenti sono tassati sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, ossia su quelli individuati dall’articolo 23 del TUIR. Tale disposizione, al comma 1, lettera b), stabilisce che i redditi di capitale sono prodotti nel territorio italiano se corrisposti dallo Stato, da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Sono esclusi da tassazione in Italia gli interessi e gli altri proventi su depositi e conti correnti bancari e postali.

Le norme interne relative all’assolvimento degli obblighi tributari sono quelle disposte dal DPR n. 600/73. Tale disposizione prevede generalmente l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta sui redditi transazionali. Tali redditi, laddove previsto da norme specifiche, possono essere oggetto di imposizione sostitutiva. Inoltre, nell’ambito dei flussi di reddito internazionali, è sempre necessario analizzare, oltre che le norme domestiche, anche le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché dalle Direttive di emanazione comunitaria. Si tratta di norme aventi natura sovranazionali che prevalgono sulla norma interna. In tal senso, l’art. 11 del Modello di Convenzione OCSE prevede il criterio della tassazione degli interessi nel Paese del percettore, limitando il potere impositivo dello Stato della fonte ad una tassazione generalmente non superiore al 10%, ove chi percepisce gli interessi ne sia il beneficiario effettivo.

I redditi finanziari in entrata in Italia

Altro aspetto da monitorare è quello che riguarda i redditi finanziari in entrata in Italia. Redditi che derivano da Stati o territori collaborativi. Sul punto è necessario ricordare che i soggetti residenti nel territorio dello Stato, imprenditori e non, sono sempre soggetti ad imposizione in Italia. Anche in questo caso, tenute in considerazione le norme domestiche, la suddivisione della potestà impositiva tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza sarà poi regolata dalle vigenti disposizioni convenzionali. Per entrambe le categorie l’applicazione delle principali norme tributarie è influenzata dall’introduzione della white listcui è associato un regime fiscale più favorevole.

Vantaggi sulle ritenute su redditi di natura finanziaria

La lista dei Paesi white list è rilevante anche per la previsione contenuta nell’articolo 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/73, in materia di finanziamenti a medio lungo termine. In base a tale disposizione, non si applica la ritenuta alla fonte altrimenti prevista dal provvedimento agli interessi relativi ai finanziamenti erogati alle imprese da:

  • Enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea;
  • Imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione Europea;
  • Investitori istituzionali esteri. Ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (individuati attraverso la lista), soggetti a forme di vigilanza nei Paesi in cui sono costituiti.

Il riferimento agli investitori istituzionali esteri, ovvero l’ampliamento del regime di esenzione a tale categoria, è stato introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 3/15 (c.d. investment compact). Norma che ha adottato una formulazione più ampia della precedente, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla liquidità internazionale per le imprese residenti.

Proventi da partecipazione a fondi comuni di investimento

Sono interessate dal provvedimento legato all’elenco di Stati collaborativi anche le norme che regolano l’imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Infatti, gli investitori residenti negli Stati annoverati nell’elenco di Paesi virtuosi non sono soggetti a ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano. Interessi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Questo è quanto previsto dall’articolo 26-quinquies, comma 5, del DPR n. 600/73.

Proventi da fondi comuni di investimento immobiliare italiani

La lista dei paesi collaborativi è rilevante anche per individuare i beneficiari del regime di esonero da ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d’investimento immobiliare italiani. Infatti, in base all’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 351/01, quando i proventi siano percepiti da fondi pensione e organismi d’investimento collettivo del risparmio estero. Questo sempreché istituiti in uno dei Paesi annoverati nell’elenco dei Paesi collaborativi, la ritenuta non si applica.

Fideiussioni e Pronti contro termine

Va ricordata anche la previsione contenuta all’articolo 26-bis del DPR n. 600/73. Disposizione secondo la quale i soggetti residenti in uno Stato collaborativo non scontano l’imposizione sui redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettera a), con alcune esclusioni. Mi riferisco alle lettere c), d), g-bis) e g-ter), dell’articolo 44, del DPR n. 917/86. Si tratta, tra l’altro, dei redditi derivanti da prestazione di fideiussione o altra garanzia, pronti contro termine, operazioni di prestito titoli garantito. Nonché da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari. I proventi corrisposti su questi ultimi essendo sempre esclusi da imposizione per i non residenti, per difetto del requisito di territorialità.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Un ulteriore effetto si produce con riferimento all’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 491, Legge n 228/12). Ritenuta che colpisce il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. Le norme che disciplinano tale imposta prevedono infatti che l’aliquota sia ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono:

  • In mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri UE e
  • Degli Stati dello Spazio Economico Europeo inclusi nella white list.

Paesi white list e semplificazioni per il quadro RW

Dall’ampliamento della White List derivano alcune semplificazioni ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Quadro relativo al c.d. monitoraggio fiscale sulle attività finanziarie e sugli investimenti detenuti all’estero. Si tratta di un adempimento a cui sono tenute in particolare le persone fisiche residenti. Questo oltre agli enti non commerciali e alle società semplici e soggetti equiparati.

Se la partecipazione è detenuta in una società estera residente in un Paese white listed, è sufficiente indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta e la percentuale di partecipazione. Se invece il Paese non è menzionato nella lista e dunque non consente un adeguato scambio di informazioni, occorrono maggiori informazioni. Nel caso è necessario indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero da tale medesima società. Nonché il valore delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, secondo il c.d. “approccio look-through” che permette di superare lo schermo societario.


Consulenza fiscale online

La trasparenza e lo scambio di dati hanno acquisito maggiore rilevanza a livello internazionale, specialmente per contrastare fenomeni elusivi e di evasione fiscale. Gli Stati inclusi nella white list si impegnano a rispettare gli standard OCSE in materia di scambio di informazioni, contribuendo a un contesto di maggiore trasparenza globale.

L’inclusione in questa lista implica specifiche conseguenze per gli stati aderenti, sia in termini di “redditi finanziari in uscita” percepiti da soggetti residenti in questi paesi, sia per i “redditi finanziari in entrata” in Italia corrisposti da soggetti residenti in paesi collaborativi​. Inoltre, la presenza di un paese nella white list comporta semplificazioni per le imprese e i privati italiani nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, che riguarda il monitoraggio fiscale sulle attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Domande frequenti

Che cosa è la white list?

È un elenco di paesi che hanno stipulato accordi con l’Italia per garantire uno scambio adeguato di informazioni finanziarie ai fini fiscali.

Quali sono i vantaggi di fare affari con paesi nella white list?

Le transazioni con paesi nella white list sono soggette a minori restrizioni e controlli fiscali in Italia. Ciò significa semplificazioni nelle dichiarazioni fiscali e, in alcuni casi, trattamenti fiscali più favorevoli.

Come posso sapere se un paese è nella white list?

L’elenco aggiornato dei paesi nella white list è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero delle Finanze italiano.

Cosa accade se intrattengo rapporti finanziari con paesi non inclusi nella white list?

I rapporti finanziari con paesi non inclusi nella white list sono soggetti a maggiori controlli e restrizioni, e possono richiedere una documentazione più dettagliata nel quadro RW.

Qual è l’importanza della white list nella lotta all’evasione fiscale?

La white list promuove la trasparenza e lo scambio di informazioni tra le giurisdizioni, rendendo più difficile per gli individui e le imprese nascondere redditi o attività al fisco.

6 COMMENTI

  1. Alcune banche che continuano ad applicare la doppia imposizione fiscale sostengono di non essere obbligate ad adeguarsi in tal senso in tempi stretti. E’ possibile che un accordo europeo lasci tale facoltà e arbitrio temporale ai singoli istituti di credito?

  2. A cosa si riferisce, le banche applicano ritenute sui compensi, se ha un intermediario italiano non c’è doppia imposizione.

  3. buongiorno volevo una informazione lista dei paesi esteri WHITE LIST L ELENCO SI FA UNA VOLTA L ANNO O DUE VOLTE L ANNO OGNI 6 MESI, L ULTIMO E’ STATO FATTO A MARZO DEL 2017 QUANDO SI FARA’ IL PROSSIMO ELENCO? grazie

  4. L’elenco si aggiorna ogni volta che ci sono delle variazioni per nuovi Paesi che entrano o per qualcuno che esce dalla lista.

  5. buongiorno gradirei sapere essendo la svizzera entrata in white list sè il pagamento dell’ivie sugli immobili detenuti pari a 0.76% è dovuto?; s’è si, posso detrarre le imposte cantonali e comunali sull’ivie?; essendo detti immobili affittati devo pagare anche le imposte irpef e quant’altro?

  6. L’Ivie sugli immobili esteri non ha niente a che vedere con i Paesi Black List o White list. Per maggiori info sull’Ivie mi contatti per una consulenza.

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