Royalties in uscita verso la Svizzera. Trattamento fiscale delle royalties che una società residente in Svizzera, priva di stabile organizzazione in Italia, riceve dalla sua controllata italiana. Disciplina applicabile in presenza di royalties corrisposte a soggetti non residenti, e confronto con la disciplina convenzionale in base al trattato contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera e del regime di esenzione previsto dall'accordo sulla fiscalità del risparmio tra l'UE e la Svizzera. 

Il presente contributo parte dall'analisi di un caso concreto riguardante la tassazione delle royalties in uscita dall'Italia. Nello specifico si tratta di compensi corrisposti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a soggetti non residenti, a titolo di remunerazione per lo sfruttamento di un marchio industriale. L'analisi parte da un case study relativo ad un gruppo multinazionale con casa madre in Svizzera. Questo gruppo si compone, tra le altre, di una società holding ed una società operativa fiscalmente residenti in Svizzera, ed una società commerciale residente in Italia.

La capogruppo svizzera, che non opera per mezzo di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato italiano, detiene la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e riceve compensi dalla controllata italiana per lo concessione in uso del marchio industriale. Di seguito, intendo andare ad analizzare la disciplina fiscale domestica e convenzionale riguardante la tassazione delle royalties in uscita verso la Svizzera per la remunerazione dello sfruttamento di un marchio industriale.

Quale tassazione per le royalties in uscita dall'Italia?

La normativa fiscale prevede che i compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di brevetti industriali ad un soggetto fiscalmente residente in Italia possono assumere, in capo al soggetto percettore, la qualificazione (alternativa) di:

Reddito di impresa (art. 81 del DPR n. 917/86);Reddito assimilato a quello da lavoro autonomo (art. 53 comma 2 lett. b) del DPR n. 917/86), ovveroReddito diverso (art. 67 comma 1 lett. g) del DPR n. 917/86.

Mentre le royalties conseguite nell'esercizio dell'impresa non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 25 comma 1, ultimo periodo del DPR n. 600/73, negli altri due casi le stesse sono soggette ad una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. Questa, in modo schematico, è la disciplina fiscale che caratterizza a livello domestico la tassazione delle royalties per lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno.

Qualora, invece, le royalties vengano corrisposte da un soggetto residente verso un soggetto fiscalmente non residente in Italia è necessario verificare se il reddito in questione assume rilevanza territoriale in Italia sulla base dei criteri di collegamento al territorio dello Stato previsti dall'art. 23 del DPR n. 917/86. In particolare, i...

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