Il trattato fiscale sino-italiano firmato nel 2019 ed efficace dal 1° gennaio 2026 ridisegna la tassazione di dividendi, interessi e royalties per le società italiane operative in Cina: ecco le condizioni, i requisiti e i rischi da gestire.
La convenzione doppia imposizione Italia Cina 2026 è l’accordo bilaterale ratificato con L. 182/2024 (GU n. 283 del 3 dicembre 2024) che sostituisce il trattato del 1986. In vigore dal 1° gennaio 2026, introduce aliquote differenziate su dividendi, interessi e royalties, una nuova soglia per la stabile organizzazione da cantiere e una clausola antiabuso ispirata al Modello OCSE 2017.

Confronto tra la Convenzione 1986 e la nuova Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2026.
| Categoria | 1986 | Dal 2026 | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Dividendi (Qualificati) | Convenzione 198610% | Nuova 2026 5% RISPARMIO 50% |
Condizioni
Partecipazione ≥25% per almeno 365 giorni.
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| Interessi (Enti Pubblici) | Convenzione 198610% | Nuova 2026 0% ESENZIONE |
Condizioni
Governo, Banche Centrali, CDP, SACE, SIMEST.
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| S.O. Cantiere | Convenzione 19866 mesi | Nuova 2026 12 mesi FAVOREVOLE |
Condizioni
Soglia temporale raddoppiata per evitare la tassazione in Cina.
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| Capital Gain (Società Operative) | Convenzione 1986Tassazione Cina | Nuova 2026 Esclusiva Italia NUOVO |
Condizioni
Se l’attivo non è prevalentemente immobiliare (<50%).
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Analisi a scopo informativo. Consultare un professionista per casi specifici.
Indice degli argomenti
- Dal 1986 al 2026: perché cambia il quadro fiscale bilaterale
- Ritenuta alla fonte sui dividendi: il 5% e le condizioni per ottenerla
- Interessi: la struttura a tre livelli e l’esenzione per gli enti pubblici
- Royalties e proprietà intellettuale: la base imponibile al 50%
- Stabile organizzazione: la soglia del cantiere sale a 12 mesi
- Capital gain: quando si tassa in Cina e quando in Italia
- Clausola antiabuso PPT e beneficiario effettivo: i rischi per le strutture holding
- Consulenza fiscalità internazionale
- Domande frequenti
Dal 1986 al 2026: perché cambia il quadro fiscale bilaterale
L’accordo bilaterale tra Italia e Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni sui redditi è stato aggiornato per la prima volta in quarant’anni. Il trattato precedente, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, era rimasto in vigore per tutto il periodo di crescita esponenziale degli investimenti diretti italiani in Cina, accumulando un progressivo disallineamento rispetto agli standard internazionali nel frattempo elaborati dall’OCSE.
Il nuovo Accordo, sottoscritto a Roma il 23 marzo 2019, è stato recepito nell’ordinamento italiano con la Legge 18 novembre 2024, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024. Le sue disposizioni sono efficaci dal 1° gennaio 2026: con riferimento alle ritenute alla fonte, si applicano alle somme erogate a partire da tale data; con riferimento alle altre imposte sui redditi, ai periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2026.
Il ritardo tra la firma (2019) e l’entrata in vigore (2026) non è insolito per i trattati bilaterali, che richiedono il completamento delle procedure di ratifica interne in entrambi gli Stati contraenti. In Italia, il iter parlamentare si è concluso con l’approvazione definitiva della legge di ratifica nell’autunno 2024.
Perché il 2026 è l’anno zero per le imprese italiane in Cina
Sul piano strutturale, la nuova intesa fiscale con la Repubblica Popolare Cinese si inserisce nel solco del Modello OCSE 2017, che incorpora le raccomandazioni del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20. Questo comporta due conseguenze operative di rilievo per le imprese italiane: da un lato, l’introduzione di aliquote ridotte differenziate per categoria di reddito e per tipologia di beneficiario; dall’altro, l’ingresso di clausole antiabuso, in particolare il Principal Purpose Test, che modificano le condizioni di accesso alle agevolazioni convenzionali.
Deve essere precisato che la Cina continentale e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sono soggette a convenzioni distinte: l’accordo Italia-Hong Kong, firmato il 14 gennaio 2013, rimane separato e autonomo rispetto alla Convenzione italo-cinese del 2019 in vigore dal 2026. Le imprese che strutturano i propri investimenti attraverso Hong Kong devono quindi analizzare entrambi i trattati, verificando quale sia applicabile in funzione della residenza delle entità coinvolte.
Per un quadro sistematico sulle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, compresa la lista aggiornata dei Paesi convenzionati, si rimanda all’articolo dedicato su Fiscomania.
Ritenuta alla fonte sui dividendi: il 5% e le condizioni per ottenerla
La ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società cinese a una società italiana beneficiaria è disciplinata dall’articolo 10 della nuova Convenzione, che introduce un’aliquota differenziata in base alla struttura della partecipazione e alla durata della detenzione. Il trattato fiscale sostituisce il precedente regime a tasso unico del 10%, applicato indistintamente a qualsiasi dividendo di fonte cinese indipendentemente dall’entità della partecipazione.
La logica sottostante alla differenziazione è coerente con l’approccio OCSE: premiare le partecipazioni strategiche stabili, quelle che esprimono un investimento diretto, rispetto alle partecipazioni finanziarie di breve periodo, per le quali il rischio di utilizzo strumentale del trattato è più elevato.
Il requisito della partecipazione diretta e il periodo di detenzione
L’aliquota ridotta del 5% si applica quando ricorrono cumulativamente tre condizioni, tutte verificabili al momento del pagamento del dividendo.
La prima condizione riguarda la qualità del beneficiario: il soggetto che percepisce il dividendo deve essere il beneficiario effettivo, vale a dire non un mero intermediario o conduit privo di sostanza economica propria. Il concetto di beneficiario effettivo è centrale nell’impianto convenzionale e viene esaminato dall’Amministrazione finanziaria cinese in sede di applicazione della ritenuta.
La seconda condizione è quantitativa: il beneficiario effettivo deve essere una società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società cinese che distribuisce i dividendi. La partecipazione deve essere diretta, non è sufficiente una partecipazione indiretta attraverso sub-holding intermedie.
La terza condizione è temporale: la soglia del 25% deve essere stata mantenuta in modo continuativo per un periodo minimo di 365 giorni, comprensivo del giorno stesso del pagamento del dividendo. Il computo del periodo non tiene conto delle variazioni nella proprietà derivanti da riorganizzazioni societarie quali fusioni o scissioni, a condizione che queste non alterino la sostanza dell’investimento.
Quando anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, si applica l’aliquota ordinaria del 10%.
| Condizione | Requisito | Verifica |
|---|---|---|
| Qualità soggettiva | Beneficiario effettivo | Sostanza economica dell’entità percettrice |
| Soglia partecipazione | ≥ 25% del capitale, detenzione diretta | Atto societario e registro partecipazioni |
| Periodo di detenzione | ≥ 365 giorni (incluso giorno pagamento) | Documentazione storica della partecipazione |
Coordinamento con la fiscalità italiana: PEX e credito d’imposta ex art. 165 TUIR
La riduzione della ritenuta convenzionale cinese non esaurisce l’analisi fiscale per la società italiana percettrice. È necessario coordinare l’applicazione del trattato con le regole domestiche italiane, in particolare con il regime della participation exemption (PEX) e con il credito per le imposte estere.
Sul versante PEX: i dividendi percepiti da una società italiana da una partecipazione in una società cinese sono, in linea generale, esclusi dalla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 95%, ai sensi dell’articolo 89 del TUIR. Questa esclusione opera indipendentemente dall’applicazione della ritenuta convenzionale cinese: il fatto che la Cina prelevi una ritenuta alla fonte — al 5% o al 10% — non incide sulla qualificazione del dividendo come escluso per il 95% in Italia. Il 5% residuo concorre alla formazione del reddito imponibile IRES ordinario.
Sul versante del credito d’imposta: la ritenuta cinese effettivamente applicata e definitivamente pagata è recuperabile in Italia attraverso il meccanismo del credito per imposte estere ex art. 165 TUIR. Il credito è tuttavia computabile nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero — e poiché il dividendo è escluso per il 95% dalla base imponibile IRES, la quota d’imposta italiana di riferimento risulta molto ridotta. Nella pratica, la ritenuta cinese eccede quasi sempre l’imposta italiana sul 5% imponibile, generando un’eccedenza di credito non utilizzabile nell’esercizio. Il comma 6 dell’art. 165 TUIR consente il riporto dell’eccedenza, ma i termini e le condizioni richiedono una verifica caso per caso.
Un ultimo profilo da considerare riguarda le strutture con holding intermedie. Se la società italiana percettrice detiene la partecipazione cinese tramite una sub-holding estera, occorre verificare che quest’ultima soddisfi autonomamente i requisiti del beneficiario effettivo e della partecipazione diretta. L’interposizione di entità prive di sostanza economica espone al rischio di diniego dell’aliquota agevolata da parte dell’Amministrazione finanziaria cinese, nonché all’applicazione della clausola antiabuso PPT, di cui si tratta nella sezione dedicata. Per le problematiche legate alla residenza fiscale delle holding intermedie si rimanda all’approfondimento su holding di partecipazioni e residenza fiscale.
Interessi: la struttura a tre livelli e l’esenzione per gli enti pubblici
La disciplina convenzionale degli interessi rappresenta una delle novità più articolate introdotte dall’accordo bilaterale Italia-Cina del 2019. L’articolo 11 della Convenzione italo-cinese del 2019 in vigore dal 2026 abbandona il sistema a tasso unico del 10% previsto dal trattato del 1986 e introduce una struttura a tre livelli, differenziata in base alla natura del creditore, alla finalità del prestito e alla sua durata. Per le imprese italiane con esposizioni finanziarie verso controparti cinesi, o che ricevono finanziamenti da soggetti residenti in Cina, questa articolazione può incidere direttamente sul costo effettivo del debito e sulla strutturazione dei contratti di finanziamento.
I tre livelli della nuova disciplina sugli interessi
Primo livello: esenzione totale. Gli interessi sono completamente esenti da ritenuta alla fonte quando il soggetto pagatore o il beneficiario è il Governo, un ente locale, la Banca Centrale o un ente pubblico il cui capitale sia interamente detenuto dallo Stato. Sul versante italiano, questa esenzione ripristina un beneficio che era venuto meno con il trattato del 1986: soggetti come Cassa Depositi e Prestiti, SACE e SIMEST — non più a capitale interamente pubblico — avevano perso il diritto all’esenzione. La nuova formulazione consente il recupero di questo vantaggio, inclusa l’esenzione sugli interessi pagati in Italia su titoli emessi da CDP, come i Panda Bond collocati sul mercato cinese.
Secondo livello: aliquota agevolata all’8%. Gli interessi pagati a un istituto finanziario beneficiano di un’aliquota ridotta all’8% quando il prestito soddisfa due condizioni cumulative: durata minima di tre anni e finalizzazione al finanziamento di un progetto di investimento. La norma è costruita per incentivare i finanziamenti strutturati a lungo termine, tipici delle operazioni di project finance o di investimento industriale in Cina. Non è sufficiente che il prestito sia erogato da una banca: occorre che sia specificamente destinato a un progetto di investimento identificabile e che la durata contrattuale raggiunga la soglia minima triennale.
Terzo livello: aliquota ordinaria al 10%. Tutti gli interessi che non rientrano nelle due categorie precedenti rimangono soggetti all’aliquota massima del 10% dell’ammontare lordo. Si tratta della categoria residuale, che si applica ai finanziamenti infragruppo di breve periodo, ai prestiti commerciali ordinari e a qualsiasi pagamento di interessi che non soddisfi i requisiti di durata o finalità del secondo livello.
| Livello | Aliquota | Condizioni |
|---|---|---|
| Esenzione | 0% | Pagatore o beneficiario: Governo, ente locale, Banca Centrale, ente pubblico a capitale interamente statale |
| Agevolata | 8% | Beneficiario istituto finanziario + prestito ≥ 3 anni + finalizzato a progetto di investimento |
| Ordinaria | 10% | Tutti gli altri casi |
Implicazioni operative per i finanziamenti infragruppo
Per le imprese italiane che finanziano le proprie controllate o collegate cinesi attraverso prestiti infragruppo, il discrimine tra il secondo e il terzo livello ha conseguenze immediate sulla strutturazione contrattuale. Un finanziamento infragruppo erogato da una capogruppo italiana a una subsidiary cinese non soddisfa di per sé il requisito del beneficiario “istituto finanziario“, che richiede una qualificazione soggettiva specifica del creditore.
Di conseguenza, i finanziamenti diretti da società operative italiane verso entità cinesi del gruppo ricadono tendenzialmente nel terzo livello, con ritenuta al 10%. Per beneficiare dell’aliquota agevolata all’8%, la struttura di finanziamento dovrebbe prevedere l’interposizione di un istituto finanziario qualificato, con tutti gli oneri di sostanza e documentazione che questo comporta.
Un profilo di rischio ulteriore riguarda i finanziamenti con caratteristiche ibride, strumenti che nell’ordinamento di uno Stato sono qualificati come debito e nell’altro come equity. In questi casi, la riqualificazione del pagamento da interesse a dividendo da parte dell’Amministrazione finanziaria cinese può comportare l’applicazione di un’aliquota diversa da quella attesa, con effetti retroattivi sulla pianificazione del flusso finanziario. La verifica della qualificazione dello strumento in entrambi gli ordinamenti è quindi un passaggio preliminare non negoziabile in qualsiasi struttura di finanziamento cross-border Italia-Cina.
Royalties e proprietà intellettuale: la base imponibile al 50%
La disciplina convenzionale delle royalties è contenuta nell’articolo 12 della Convenzione. L’accordo bilaterale mantiene il principio della tassazione concorrente, entrambi gli Stati conservano potestà impositiva sui canoni, ma introduce una distinzione rilevante nella determinazione della base imponibile per una categoria specifica di royalties, quella relativa all’utilizzo di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche. Il risultato è una riduzione dell’onere fiscale effettivo che non opera sull’aliquota nominale, rimasta al 10%, ma sulla base su cui tale aliquota viene applicata.
Attrezzature industriali e scientifiche: l’aliquota effettiva al 5%
Sotto il trattato del 1986, i canoni per l’utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche erano soggetti a una ritenuta calcolata sul 70% dell’ammontare lordo delle royalties, con un’aliquota del 10%. L’onere fiscale effettivo risultava quindi pari al 7% dell’importo complessivo del canone.
La nuova Convenzione italo-cinese del 2019 in vigore dal 2026 riduce la base imponibile per questa categoria al 50% dell’ammontare lordo. Mantenendo invariata l’aliquota nominale del 10%, l’effetto è una riduzione dell’onere fiscale effettivo al 5%, con un risparmio del 29% rispetto al regime precedente. Per un contratto di licenza con canoni annui di 1 milione di euro, la ritenuta alla fonte cinese scende da 70.000 a 50.000 euro.
Questa modifica è particolarmente rilevante per le imprese italiane manifatturiere e tecnologiche che cedono in uso o concedono in licenza macchinari, impianti, linee di produzione o strumentazione scientifica a entità cinesi. Si tratta di un flusso economico frequente nei rapporti tra gruppi italiani e le proprie subsidiary o joint venture in Cina, spesso strutturato attraverso contratti di leasing operativo o accordi di licenza d’uso.
Le categorie di royalties e il relativo trattamento
Non tutte le royalties beneficiano della riduzione della base imponibile. La Convenzione distingue due categorie con trattamenti differenti.
La prima categoria, soggetta all’aliquota effettiva del 5% attraverso la base imponibile al 50%, comprende esclusivamente i canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Rientrano in questa categoria i macchinari industriali, gli impianti produttivi, le attrezzature da laboratorio e qualsiasi strumentazione fisica ceduta in uso a fronte di un corrispettivo periodico.
La seconda categoria, soggetta all’aliquota piena del 10% sull’intero ammontare lordo, comprende tutti gli altri canoni: diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, software, pellicole cinematografiche, registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, brevetti, marchi, disegni e modelli, formule o processi segreti, nonché informazioni industriali, commerciali o scientifiche (know-how). Per queste tipologie, l’impianto convenzionale non introduce riduzioni rispetto al precedente trattato.
| Categoria royalty | Base imponibile | Aliquota nominale | Aliquota effettiva |
|---|---|---|---|
| Attrezzature industriali, commerciali, scientifiche | 50% ammontare lordo | 10% | 5% |
| Diritti d’autore, brevetti, marchi, know-how, software | 100% ammontare lordo | 10% | 10% |
Qualificazione contrattuale e rischio di riclassificazione
Un profilo operativo critico riguarda la qualificazione del canone. La distinzione tra royalties su attrezzature, soggette alla base imponibile ridotta, e royalties su know-how o brevetti, soggette all’aliquota piena, dipende dalla natura prevalente della prestazione contrattuale. Nella prassi dei rapporti infragruppo, i contratti di trasferimento tecnologico spesso combinano la cessione in uso di macchinari con il trasferimento del know-how necessario per operarli, il supporto tecnico e la formazione del personale. Quando il corrispettivo non è distinto per componente, l’Amministrazione finanziaria cinese può procedere a una qualificazione unitaria del contratto, applicando il trattamento meno favorevole all’intero ammontare.
Per minimizzare questo rischio, è opportuno che i contratti di licenza o di cessione in uso strutturati tra entità italiane e cinesi distinguano esplicitamente i corrispettivi per categoria di prestazione, con una valorizzazione separata e sostenibile da una documentazione di transfer pricing adeguata. La commistione contrattuale non documentata è uno dei principali vettori di contestazione in sede di verifica fiscale cinese sui pagamenti in uscita verso l’Italia.
Va infine ricordato che, sul versante italiano, i canoni percepiti dalla società italiana concedente concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES secondo le regole ordinarie, con possibilità di deduzione dei costi direttamente connessi alla produzione del reddito da royalties. La ritenuta cinese subita costituisce imposta estera definitiva recuperabile attraverso il meccanismo del credito per imposte estere ex art. 165 TUIR, nei limiti e con le modalità già descritti nella sezione sugli interessi.
Stabile organizzazione: la soglia del cantiere sale a 12 mesi
La stabile organizzazione (SO) è il criterio attraverso cui una convenzione contro le doppie imposizioni determina se un’impresa residente in uno Stato ha una presenza fiscalmente rilevante nell’altro Stato, tale da giustificare la tassazione dei redditi d’impresa in loco. La nuova Convenzione disciplina la stabile organizzazione all‘articolo 5, ricalcando l’impianto del Modello OCSE 2017 e introducendo modifiche significative rispetto al trattato del 1986 su due fronti: la soglia temporale per i cantieri e la definizione della stabile organizzazione personale.
Per le imprese italiane operative in Cina attraverso progetti di costruzione, installazione o montaggio, la modifica più rilevante riguarda la durata minima oltre la quale un cantiere costituisce stabile organizzazione. Sotto il trattato del 1986, la soglia era fissata a sei mesi. Il trattato fiscale sino-italiano aggiornato la porta a dodici mesi: un cantiere di costruzione o montaggio configura stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera un anno.
Implicazioni per le imprese italiane del settore costruzioni e infrastrutture
Il raddoppio della soglia temporale ha conseguenze operative dirette per le imprese italiane che eseguono commesse in Cina nel settore delle costruzioni, degli impianti industriali e delle infrastrutture. Sotto il vecchio regime, un cantiere attivo per più di sei mesi generava automaticamente una stabile organizzazione in Cina, con i relativi obblighi di registrazione fiscale locale, determinazione del reddito attribuibile alla SO e pagamento dell’imposta sul reddito delle imprese (Enterprise Income Tax, EIT) in Cina.
Con la soglia portata a dodici mesi, un numero significativamente più ampio di commesse di media durata può essere eseguito in Cina senza determinare una presenza fiscalmente rilevante ai fini convenzionali. Questo riduce il carico amministrativo e il rischio fiscale per le imprese italiane con contratti inferiori all’anno, che in precedenza erano esposte al rischio di configurare una SO anche per attività di durata relativamente limitata.
Occorre tuttavia considerare due profili di cautela. Il primo riguarda il frazionamento artificioso dei contratti: la Convenzione, in linea con le indicazioni del Commentario OCSE, non consente di eludere la soglia dei dodici mesi suddividendo artificialmente un unico progetto in più contratti formalmente distinti. Se l’Amministrazione finanziaria cinese accerta che i contratti separati costituiscono in sostanza un unico cantiere continuativo, la durata viene computata in modo aggregato. Il secondo profilo riguarda la norma interna cinese: la soglia convenzionale di dodici mesi opera come limite massimo che la Cina può applicare ai sensi del trattato, ma non preclude all’ordinamento cinese di prevedere soglie più basse nella normativa domestica per fattispecie non coperte dalla Convenzione. La verifica della normativa locale rimane quindi necessaria in parallelo all’analisi convenzionale.
La stabile organizzazione personale e l’agente dipendente
Oltre alla SO materiale, basata sulla presenza fisica di una sede fissa di affari o di un cantiere, la Convenzione disciplina la stabile organizzazione personale, che si configura quando un soggetto agisce abitualmente in Cina per conto dell’impresa italiana con il potere di concludere contratti vincolanti per quest’ultima. La nuova Convenzione recepisce sul punto le modifiche introdotte dal progetto BEPS, restringendo il perimetro dell’agente indipendente che non configura SO: l’esclusione non si applica quando l’agente agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di imprese tra loro strettamente correlate.
Questa modifica è rilevante per le imprese italiane che si avvalgono in Cina di distributori o agenti commerciali con legami molto stretti con la capogruppo italiana. Se l’agente opera quasi esclusivamente per l’impresa italiana, di fatto svolgendo funzioni equivalenti a quelle di un dipendente, il rischio di configurare una stabile organizzazione personale è concreto, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Il tema della SO si intreccia inoltre con quello dell’esterovestizione societaria quando la presenza operativa in Cina è così radicata da sollevare dubbi sulla residenza fiscale effettiva dell’entità italiana di riferimento: una verifica della sostanza economica della struttura è sempre opportuna prima di avviare operazioni continuative sul territorio cinese.
Capital gain: quando si tassa in Cina e quando in Italia
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e di altri beni è disciplinata dall’articolo 13 della Convenzione. Rispetto al trattato del 1986, l’accordo bilaterale Italia-Cina del 2019 introduce una distinzione più netta tra le fattispecie di tassazione concorrente, in cui entrambi gli Stati possono tassare, e quelle di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente. Per le imprese italiane che dismettono partecipazioni in società cinesi o cedono altri asset localizzati in Cina, la corretta qualificazione della plusvalenza è il passaggio preliminare da cui dipende l’intera analisi fiscale.
Plusvalenze su beni immobili: tassazione nello Stato della fonte
Gli utili derivanti dalla cessione di beni immobili situati in Cina sono imponibili in Cina, indipendentemente dalla residenza del cedente. Questa regola si applica anche alla cessione di partecipazioni in società il cui attivo sia costituito per più del 50% da beni immobili situati in Cina, la cosiddetta clausola immobiliare o real estate clause. In questi casi, la Cina conserva la piena potestà impositiva sulla plusvalenza, che viene tassata anche in Italia in quanto reddito di fonte estera del soggetto residente, con eliminazione della doppia imposizione attraverso il credito d’imposta ex art. 165 TUIR.
La clausola immobiliare merita attenzione nella strutturazione delle operazioni di M&A con target cinesi nel settore immobiliare o in settori capital-intensive con patrimonio fondiario rilevante. Una società cinese operativa che detenga stabilimenti produttivi, magazzini o terreni per un valore superiore alla metà del proprio attivo totale ricade in questa fattispecie, con conseguente esposizione alla ritenuta cinese sulla plusvalenza da cessione delle partecipazioni.
Plusvalenze su beni mobili strumentali della stabile organizzazione
Gli utili derivanti dalla cessione di beni mobili appartenenti alla dotazione patrimoniale di una stabile organizzazione situata in Cina sono imponibili in Cina. Rientrano in questa categoria i macchinari, le attrezzature e gli altri asset strumentali registrati nella contabilità della SO. Questa regola è coerente con il principio generale per cui i redditi attribuibili alla stabile organizzazione — incluse le plusvalenze sui beni ad essa riferibili — sono soggetti alla potestà impositiva dello Stato in cui la SO è localizzata.
Plusvalenze su partecipazioni: la tassazione esclusiva in Italia
La novità più rilevante rispetto al trattato del 1986 riguarda le plusvalenze su partecipazioni che non rientrano nelle ipotesi di tassazione concorrente sopra descritte. Per queste fattispecie residuali, che comprendono la maggior parte delle cessioni di partecipazioni in società cinesi operative il cui attivo non sia prevalentemente immobiliare, la nuova Convenzione introduce la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente.
In termini pratici: un’impresa italiana che cede una partecipazione in una società cinese manifatturiera o di servizi, il cui attivo non superi la soglia del 50% di beni immobili, tassa la plusvalenza esclusivamente in Italia, senza che la Cina applichi ritenute alla fonte o imposte locali sulla transazione. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto al vecchio trattato, che non prevedeva un’analoga clausola di esclusività, esponendo potenzialmente il cedente italiano a una tassazione concorrente.
Sul versante italiano, la plusvalenza da cessione di partecipazioni in società cinesi è soggetta al regime della participation exemption (PEX) ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, che prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza dalla base imponibile IRES, al ricorrere dei quattro requisiti noti: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, classificazione in immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio da parte della partecipata di un’attività commerciale effettiva.
| Tipo di plusvalenza | Tassazione | Note |
|---|---|---|
| Cessione beni immobili in Cina | Cina (e Italia con credito) | Tassazione concorrente |
| Cessione partecipazioni in società con attivo >50% immobili in Cina | Cina (e Italia con credito) | Clausola immobiliare — real estate clause |
| Cessione beni mobili della SO in Cina | Cina (e Italia con credito) | Asset riferibili alla stabile organizzazione |
| Cessione partecipazioni in società operative cinesi (attivo non prevalentemente immobiliare) | Italia esclusivamente | Novità rispetto al 1986 — possibile PEX |
| Cessione navi, aeromobili, beni in traffico internazionale | Stato di residenza del cedente | Tassazione esclusiva |
Il requisito della residenza fiscale non privilegiata ai fini PEX
Un profilo da non trascurare riguarda il requisito PEX della residenza in uno Stato non a fiscalità privilegiata. La Cina non è inclusa nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi del D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche, e l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese cinese (Enterprise Income Tax) è ordinariamente fissata al 25%. Il requisito risulta quindi soddisfatto per le partecipazioni in società cinesi soggette all’aliquota ordinaria. Occorre tuttavia verificare caso per caso se la società partecipata benefici di regimi agevolativi locali, zone economiche speciali, settori incentivati, che riducano sensibilmente l’aliquota effettiva, potenzialmente riaprendo la questione della fiscalità privilegiata.
Clausola antiabuso PPT e beneficiario effettivo: i rischi per le strutture holding
La nuova Convenzione introduce all’articolo 24 una clausola antiabuso generale ispirata al Modello OCSE 2017 e alle raccomandazioni del progetto BEPS. Si tratta del Principal Purpose Test (PPT): una norma che consente all’Amministrazione finanziaria di uno dei due Stati contraenti di negare i benefici convenzionali, aliquote ridotte su dividendi, interessi e royalties, esenzioni, tassazione esclusiva delle plusvalenze, quando uno degli scopi principali di una struttura o di una transazione sia stato quello di ottenere quei benefici, in assenza di una giustificazione economica sostanziale.
Il PPT è la risposta convenzionale al fenomeno del treaty shopping: l’utilizzo strumentale di un trattato fiscale da parte di soggetti che non ne sarebbero i destinatari naturali, tipicamente attraverso l’interposizione di entità residenti in uno degli Stati contraenti prive di sostanza economica propria.
Come funziona il Principal Purpose Test
Il PPT opera attraverso un test soggettivo-oggettivo in due fasi. Nella prima fase si verifica se uno degli scopi principali, non necessariamente il solo, della struttura o della transazione fosse l’ottenimento del beneficio convenzionale. Nella seconda fase si valuta se la concessione di quel beneficio sia comunque conforme all’oggetto e alle finalità delle disposizioni convenzionali applicabili.
Il test non richiede che l’ottenimento del beneficio fiscale fosse l’unico scopo della struttura: è sufficiente che costituisse uno degli scopi principali. Questo abbassa significativamente la soglia di applicazione rispetto alle clausole antiabuso tradizionali, che richiedevano la dimostrazione di un intento elusivo esclusivo o prevalente. L’onere della prova è strutturato in modo da richiedere al contribuente di dimostrare che la struttura avrebbe ragione di esistere anche in assenza del vantaggio convenzionale.
I profili di rischio per le holding italiane con partecipazioni cinesi
Per le imprese italiane che detengono partecipazioni in società cinesi attraverso strutture holding, italiane o estere, il PPT introduce un livello di rischio che non esisteva sotto il trattato del 1986. I profili più esposti sono tre.
Il primo riguarda le holding intermedie estere interposte tra la capogruppo italiana e la subsidiary cinese. Se la holding intermedia è localizzata in una giurisdizione che offre vantaggi fiscali sui dividendi in uscita verso la Cina, come Paesi con trattati fiscali più favorevoli con la Cina rispetto a quello italiano, e non dispone di sostanza economica autonoma, l’Amministrazione finanziaria cinese può applicare il PPT e negare i benefici del trattato Italia-Cina, tassando i dividendi all’aliquota domestica cinese del 10% anziché al 5% convenzionale. Il rischio si estende anche all’aliquota sulla ritenuta sulle royalties e sugli interessi.
Il secondo profilo riguarda le ristrutturazioni societarie pre-distribuzione. Operazioni di riorganizzazione del gruppo eseguite in prossimità di una distribuzione di dividendi o di una cessione di partecipazioni — con l’effetto di soddisfare formalmente i requisiti della partecipazione qualificata o del periodo di detenzione — possono essere esaminate sotto la lente del PPT. La Convenzione specifica che le variazioni nella proprietà derivanti da riorganizzazioni societarie non interrompono il computo del periodo di detenzione, ma questa disposizione non protegge le ristrutturazioni la cui finalità principale sia l’accesso al beneficio convenzionale.
Il terzo profilo riguarda le strutture di licenza IP in cui i diritti di proprietà intellettuale sono localizzati in un’entità del gruppo priva di sviluppatori, personale dedicato o funzioni sostanziali di gestione dell’IP. Se la titolarità formale dell’IP è separata dalla sua creazione e gestione economica, il flusso di royalties verso l’Italia può essere contestato sia sotto il profilo del PPT sia sotto quello del beneficiario effettivo.
Il requisito del beneficiario effettivo come presidio autonomo
Il concetto di beneficiario effettivo opera in modo distinto dal PPT, sebbene i due istituti si sovrappongano parzialmente nella prassi applicativa. Per accedere alle aliquote ridotte su dividendi, interessi e royalties, il soggetto che percepisce il reddito deve essere il beneficiario effettivo, vale a dire il soggetto che ha il pieno diritto di utilizzare e disporre del reddito, senza essere vincolato contrattualmente o di fatto a trasferirlo a terzi.
Una società holding che riceve dividendi dalla subsidiary cinese e li trasferisce integralmente alla capogruppo in base a obblighi contrattuali o a una politica di gruppo rigidamente predeterminata può essere considerata un mero conduit, privo della qualità di beneficiario effettivo. In questo caso, l’Amministrazione finanziaria cinese può disconoscere l’aliquota convenzionale e applicare la ritenuta domestica, indipendentemente dall’applicazione del PPT.
Documentazione e sostanza economica: le contromisure operative
La difesa più efficace contro il rischio PPT e beneficiario effettivo è la costruzione e il mantenimento di una sostanza economica autentica nelle entità del gruppo che percepiscono i redditi di fonte cinese. Questo si traduce in requisiti concreti e documentabili.
Sul piano della sostanza: la holding o l’entità percettrice deve disporre di personale proprio con competenze reali, di uffici fisici adeguati alla funzione svolta, di un processo decisionale autonomo e non meramente esecutivo rispetto alle istruzioni della capogruppo. La mera detenzione di partecipazioni senza funzioni gestionali autonome è il profilo di rischio più elevato.
Sul piano della documentazione: è opportuno predisporre un dossier che comprenda la descrizione delle funzioni svolte dall’entità, i verbali del consiglio di amministrazione che attestino decisioni assunte autonomamente, i contratti infragruppo allineati al principio di libera concorrenza e, ove rilevante, una analisi di transfer pricing che supporti la valorizzazione dei flussi finanziari.
Per le strutture che coinvolgono holding estere, il tema della sostanza si interseca con quello dell’esterovestizione societaria e della residenza fiscale effettiva, su cui l’Agenzia delle Entrate italiana ha sviluppato una prassi accertativa consolidata. Il rischio non è soltanto cinese: una holding estera interposta priva di sostanza può essere riqualificata come fiscalmente residente in Italia, con conseguenze che si estendono ben oltre il perimetro convenzionale sino-italiano. Per approfondire le problematiche legate alla residenza fiscale delle holding di partecipazioni si rimanda all’articolo dedicato.
ℹ️ NOTA BENE
Le strutture holding esistenti che beneficiano oggi dell’aliquota del 10% sul trattato del 1986 devono essere verificate alla luce del PPT prima di applicare le aliquote ridotte della nuova Convenzione. L’accesso automatico ai benefici del nuovo trattato non è garantito: è la sostanza della struttura, non la sua forma, a determinare l’ammissibilità.
Consulenza fiscalità internazionale
Verificare se la propria holding soddisfa i requisiti del beneficiario effettivo, se i contratti di licenza distinguono correttamente le categorie di royalties, se i finanziamenti infragruppo sono strutturati per accedere all’aliquota agevolata: sono valutazioni che richiedono un’analisi documentale specifica, non una lettura generica del trattato.
Se operi con investimenti diretti in Cina e vuoi verificare l’impatto della nuova Convenzione sulla tua struttura, richiedi una consulenza di fiscalità internazionale.
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Domande frequenti
Tre condizioni cumulative: qualità di beneficiario effettivo, partecipazione diretta pari ad almeno il 25% del capitale della società distributrice, detenzione continuativa per non meno di 365 giorni incluso il giorno del pagamento. In assenza anche di uno solo di questi elementi, si applica il 10%.
L’aliquota nominale resta al 10%, ma la base imponibile scende al 50% dell’ammontare lordo del canone. L’effetto pratico è un prelievo effettivo del 5% sull’intero corrispettivo, rispetto al 7% del regime precedente che calcolava la ritenuta sul 70% dell’importo.
Un cantiere di costruzione o montaggio in Cina costituisce stabile organizzazione solo se supera i dodici mesi di durata. La soglia precedente era sei mesi. Il frazionamento artificioso di un unico progetto in contratti separati non consente di eludere questo limite: la durata viene computata in modo aggregato.
È la clausola antiabuso dell’art. 24 della Convenzione: nega i benefici convenzionali quando uno degli scopi principali di una struttura o transazione sia l’ottenimento di quei benefici in assenza di sostanza economica reale. Espone le holding intermedie prive di funzioni autonome al rischio di vedersi applicare le aliquote domestiche cinesi anziché quelle ridotte del trattato.