La mancata indicazione dei redditi esteri derivanti dal possesso di investimenti finanziari detenuti all'estero, da indicare nel quadro RW del modello Redditi (per l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, art. 4 D.L. n. 167/90) determina una presunzione di fruttuosità dell'investimento, ex art. 6 del D.L. n. 167/90. Tale presunzione di fruttuosità opera in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 167/90 in relazione agli obblighi di compilazione del quadro RW del modello Redditi in caso di detenzione all'estero di attività finanziarie ed attività patrimoniali. Su tali obblighi potete trovare sul sito moltissimi articoli di approfondimento dedicati. In questo contributo intendo soffermarmi su un particolare aspetto sanzionatorio legato alla presunzione di fruttuosità degli investimenti finanziari esteri, i cui proventi, non sono stati dichiarati dal contribuente. Attenzione, non faccio riferimento alla presunzione di fruttuosità dell'investimento estero, quando tale provento non venga dichiarato. Aspetto diverso, invece, è quello che riguarda la presunzione che riporta come reddito estero non dichiarato la mancata indicazione di investimenti esteri detenuti in paesi non collaborativi, ex art. 12, co. 2 D.L. n. 78/09. Il riferimento, in questo caso, è relativo alla fruttuosità legata a fattispecie di mancata indicazione di proventi legati ad investimenti finanziari detenuti all'estero.

La presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri non dichiarati

L'art. 6 del D.L. n. 167/90 ("Tassazione presuntiva") prevede quanto segue:

"Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte".

Sostanzialmente, ove il contribuente non vada a dichiarare nel modello Redditi i proventi finanziari percepiti e legati ad investimenti detenuti all'estero, l'art. 6 del D.L. n. 167/90 contiene una presunzione di fruttuosità di tali investimenti detenuti all'estero. In buona sostanza, quindi, gli investimenti e le attività finanziarie estere, trasferiti o costituiti all'estero, senza ...

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