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Fattura elettronica per operazioni con l’estero

IVA nei rapporti con l'esteroFattura elettronica per operazioni con l'estero

Obbligo di emissione della fattura elettronica per operazioni attive con controparti estere. Utilizzo del codice destinatario "xxxxxxx".

Le operazioni da e verso l’estero (UE o extra-UE) devono essere gestite, obbligatoriamente, tramite fatturazione elettronica. Le operazioni legate alla cessioni di beni e alla prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, devono essere documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/18.

Quando dobbiamo emettere fattura verso un soggetto non residente in Italia (non dotato di stabile organizzazione in Italia) occorre verificare quali sono gli obblighi da osservare. La normativa, infatti, prevede l’applicazione di regole differenziate a seconda che il soggetto destinatario della fattura sia un soggetto residente o stabilito in Italia o meno.

Deve, infatti, essere tenuto in considerazione che tutti i dati relativi alle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate (o ricevute) a (da) soggetti non residenti devono essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso questa procedura è possibile superare l’adempimento c.d. “Esterometro” (comunicazione legata alle operazioni transfrontaliere).

La fatturazione delle operazioni con l’estero ai fini IVA

Andiamo ad analizzare quali sono le modalità di fatturazione delle operazioni extra-Ue, sia per la cessione o acquisto di beni mobili che le prestazioni di servizi generici, verso soggetti privati od operatori economici residenti in paesi extra-UE.

Fatturazione attiva: cessione di beni mobili nelle operazioni extra-UE

Quanto stiamo effettuando un’operazione di cessione di beni mobili, in generale, il momento di effettuazione dell’operazione si ha nel momento di accettazione della dichiarazione doganale (art. 201, co. 2, Regolamento UE n. 2913 del 12 ottobre 1992). Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui deve essere effettuata la fatturazione. Tale momento è quello in cui si ha l’accettazione del contratto, indipendentemente dalla data di partenza della merce. Questo sia che si tratti di privato extra-UE che di operatore economico extra-UE.

Fatturazione in caso di esportazione diretta di beni

Nel caso in cui il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE (indifferentemente se prestatore economico o consumatore finale privato), venga effettuato direttamente dal cedente (che avrà pertanto la relativa prova d’uscita), l’operazione è una esportazione diretta non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72. Questo è anche il caso tipico del commercio elettronico indiretto (beni), dove il trasporto è curato dal cedente (E-commerce indiretto, esportazione non imponibile articolo 8 del DPR n. 633/72). Per chi si trovi ad effettuare un’operazione attiva di questo tipo, particolare attenzione deve essere prestata ai dazi doganali del Paese di arrivo, difficilmente predeterminabili in partenza.

Esempio di esportazione diretta

Ipotizziamo che un’azienda venda dei beni ad un cliente privato residente in Messico, con spedizione a cura dell’azienda italiana. La fattura dell’azienda italiana dovrà riportare la locuzione “non imponibile” Iva. Questo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. L’azienda italiana dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni in Messico. Solo in questo modo, infatti, l’operazione può essere considerata non imponibile Iva.

Fatturazione in caso di esportazione indiretta

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione sia effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto (magari attraverso un vettore da lui incaricato), l’uscita dal territorio UE deve avvenire nel termine di 90 giorni. La cessione indiretta di beni è non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. b) del DPR n. 633/72.

La non imponibilità Iva si applica a condizione che il cessionario restituisca al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea. Il termine è sempre di 90 giorni dall’operazione. Altrimenti, il cedente è chiamato a procedere alla regolarizzazione dell’operazione con applicazione dell’imposta e conseguente versamento dell’Iva dovuta (Circolare n. 50/E/2002 Agenzia delle Dogane).

Esempio di esportazione indiretta

Ipotizziamo, in questo caso, che la stessa azienda venda un bene al cliente residente in Messico, azienda, che una volta consegnata la merce provvede a portarla per suo conto in Messico. La spedizione della merce deve avvenire nei 90 giorni dalla consegna, e dovrà essere consegnata al cedente italiano la bolletta doganale che provi l’entrata dei beni in Messico.

Per approfondire: Chi sono gli esportatori abituali?.

Fatturazione delle operazioni non imponibili

Per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non imponibile“. Tale annotazione deve essere accompagnata dalla normativa di riferimento: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72“.

Mentre, per le cessioni relative a beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta si sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del DPR n 633/72, deve essere riportata, al momento della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo ex articolo 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/72. Anche in questo caso l’annotazione da inserire non cambia: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72“.

Se, invece, l’operazione viene effettuata fuori dalla UE, va indicato, al momento della fatturazione, al posto dell’Iva, l’annotazione “operazione non soggetta“. In questo caso l’annotazione da riportare in fattura è la seguente: “articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72“.

Cessione di beni a consumatori privati extra-UE in Italia

La non imponibilità dell’esportazione indiretta, però, non è possibile per le vendite di beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio della Comunità Europea. Quindi non è possibile per la maggior parte delle cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori extra-UE. In questi casi, comunque, si può emettere la fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72. Tutto questo a patto che i beni siano per uso personale, di importo complessivo (comprensivo di Iva), superiore a 154,94 euro e siano trasportati nei bagagli personali fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura deve essere restituita al cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità. In alternativa, la fattura può essere emessa con l’Iva, contestualmente alla vendita.

Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana Ue di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’Iva e registrerà questa Iva a credito nel registro Iva acquisti. Il rimborso a privato extra-UE può essere effettuato anche da apposite società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Fatturazione attiva: prestazione di servizi generici nelle operazioni UE ed extra UE

Quando si sta effettuando una prestazione di servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dell’operazione scatta, sia per il prestatore che per il committente, si ha al momento dell’ultimazione della prestazione. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72. Se la prestazione ha carattere periodico o continuativo il momento di effettuazione dell’operazione si ha alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per gli acquisti da soggetti passivi Iva italiani, l’ultimazione può essere individuata con l’emissione da parte del fornitore straniero di un “qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa“. Questo è quanto indica la Circolare n. 16/E/2013 Agenzia delle Entrate. Il pagamento del corrispettivo anticipa il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente all’importo pagato. Articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72.

Fatturazione verso privati clienti extra-UE

Nelle prestazioni di servizi generici rese a soggetti privati (B2C), la regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore. Quindi, si applica l’Iva per i servizi generici effettuati nei confronti di fruitori privati extra-UE.

Fatturazione verso operatori economici extra-UE

Per le prestazioni di servizi generici rese a operatori economici extra-UE (B2B), la regola generale è quella della tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, indicando “operazione non soggetta“, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Questo in quanto operazione effettuata al di fuori della UE, in forza dell’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Se l’operazione è effettuata in Italia a un soggetto economico extra-UE, stabilito in Italia (ad esempio con stabile organizzazione), il soggetto Iva residente emette la fattura con Iva.

Le prestazioni di E-commerce diretto e le regole di fatturazione

Per quanto attiene ai servizi digitali, le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue). A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva sono, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

  • Nei rapporti B2B, l’imposta deve essere applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge;
  • Nei rapporti B2C, invece, l’imposta deve essere pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario): previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente, avvalendosi del regime speciale “OSS“.

Deve essere evidenziata la presenza della soglia annua a livello comunitario, pari ad 10.000 euro. Si tratta di una soglia spartiacque, infatti, possiamo schematizzare quanto segue per le operazioni di E-commerce diretto B2C:

  • La territorialità Iva delle prestazioni di E-commerce diretto B2C sotto i 10.000 euro nello stato del committente (privato consumatore) sono imponibili ai fini Iva nello Stato membro del prestatore;
  • La territorialità Iva delle prestazioni di E-commerce diretto B2C sopra i 10.000 euro nello stato del committente (privato consumatore) si rendono imponibile ai fini Iva nello Stato del committente.

Occorre, quindi, prestare attenzione al superamento in corso d’anno della soglia, che comporta una diversa applicazione dell’IVA (dal Paese del prestatore a quello del committente). Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare, da subito, per la tassazione a destinazione.

Per approfondire: E-commerce diretto ai fini IVA.

Fatturazione passiva: acquisto di beni nelle operazioni Extra UE

L’Iva si applica, tra l’altro, sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo 1, DPR n. 633/72). Si tratta di operazioni aventi per oggetto beni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea. Beni che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea. Costituiscono importazioni (articolo 67, commi 1 e 2-bis del DPR n. 633/72) le seguenti operazioni:

  • Immissione in libera pratica di beni;
  • Le operazioni di perfezionamento attivo;
  • Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati “tali quali”. Prestazioni che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione;
  • La immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.

Sono altresì soggette ad Iva le operazioni di:

  • Reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità europea;
  • Reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità europea.

La base imponibile

La base imponibile Iva è pari al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (cd. valore di transazione). Valore che deve essere aumentato dell’ammontare (articolo 69, comma 1, del DPR n. 633/72):

  • Dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’Iva;
  • Delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità europea, quale risulta dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti. Concorrono comunque a formare il valore di detti beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere quindi corrisposta l’Iva con l’aliquota propria della merce, anche le spese di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all’interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi (C.M. 9.4.81 n. 12/370205). Per tali prestazioni, quindi, se territorialmente rilevanti in Italia, si applica il regime di non imponibilità (art. 9 n. 2, 3, 4 e 5 del DPR n. 633/72), a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano eseguite in parte in uno Stato membro diverso da quello di introduzione nella Comunità (C.M. 145/E/98).

La bolletta doganale

In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE, quindi, l’Iva viene applicata al momento in cui i beni passano la dogana UE, attraverso la bolletta doganale, rilasciata al vettore che si occupa del trasporto dei beni. La bolletta doganale è l’unico documento valido ai fini Iva nell’operazione di importazione di beni. Infatti, la bolletta doganale è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Effettuata la visita con il concorso del proprietario e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta e munita di numero e data. Il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l’adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.

Registri IVA

Nel registri degli acquisti vanno annotate le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La registrazione delle bollette doganali di importazione esclude l’obbligo della numerazione e della annotazione nel registro delle fatture provenienti da fornitori esteri. Tali documenti vanno invece registrati agli effetti della contabilità generale seguendo le regole proprie.

Nel caso di bollette doganali, il contribuente annoterà nel registro degli acquisti la specie (se cioè Mod. A/46 o Mod. A/22) e gli estremi di ogni bolletta. Nonché l’ufficio doganale presso il quale è stata emessa (C.M. n. 874/33650, del 19/12/1972), l’ammontare imponibile, l’imposta. Invece della indicazione del fornitore, la denominazione della dogana ove sono state eseguite le operazioni, nonché il modello doganale.

Per approfondire: Importazioni di beni: la rilevazione contabile.

Fatturazione passiva: servizi generici ricevuti nelle operazioni extra UE

Il professionista o l’impresa, soggetti passivi d’imposta, che ricevono una fattura da un fornitore extra-UE sono tenuti a porre attenzione sulle modalità di registrazione. Questo in quanto è richiesta una procedura particolare per l’assolvimento dell’Iva. Ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 le prestazioni  di servizi si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale.

La fattura estera emessa nei confronti di un soggetto passivo italiano da un soggetto extra-UE non reca l’indicazione dell’imposta. Questo ai sensi dell’articolo articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. L’IVA, in questo caso, deve essere assolta dal committente-acquirente nazionale, con l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge). Tale meccanismo si concretizza mediante integrazione o un’autofattura (a seconda che il cedente/prestatore sia residente UE o extra-UE). In ogni caso da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In particolare:

  • Se il fornitore è stabilito in un altro Stato UE: si effettua sempre l’integrazione;
  • Nel caso in cui il fornitore è stabilito in un Paese extra UE: si deve procedere con l’autofattura (articolo 17, comma 2 del DPR n.633/72).

L’applicazione del reverse charge prevede che la fattura debba essere annotata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse. Rendendo di fatto, neutrale l’operazione da un punto di vista finanziario. Non sempre però l’operazione è neutrale.

L’emissione dell’autofattura elettronica per l’applicazione del reverse charge

Per poter assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge, sia in caso di integrazione (fornitore/prestatore UE) che tramite autofattura (fornitore/prestatore extra-UE), il cessionario/committente italiano è chiamato a predisporre un documento elettronico (TD19) ove devono essere riportati i dati utili all’integrazione degli estremi della fattura del fornitore estero. Una volta predisposto il documento può essere inviato tramite Sistema di Interscambio (SdI). Questa procedura permette di far transitare la fattura estera attraverso SdI (emettendo una fattura di integrazione secondo la normativa nazionale) in modo che il documento stesso abbia valore e venga recapitato solo al soggetto emittente (committente/cessionario nazionale).

All’interno dell’autofattura elettronica, il campo dedicato al cedente/prestatore deve contenere i dati del fornitore estero, mentre nel campo dedicato al committente/cessionario devono essere riportati i dati dell’operatore nazionale che effettua l’integrazione della fattura. Particolarmente importante è l’attenzione alla data da indicare nel documento elettronico che si differenzia a seconda dei casi, nel modo seguente:

  • Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore/cedente UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
  • Data di effettuazione dell’operazione con il fornitore/cedente extra-UE, in caso di emissione dell’autofattura.

In alcuni casi può accadere che il cessionario, committente la prestazione si trovi nella posizione di dover versare l’Iva derivante dall’autofatturazione. L’imposta indicata sull’autofattura deve essere registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite. Se il cessionario o committente non può detrarsi l’Iva sugli acquisti, l’Iva debito dell’autofatturazione dovrà essere versata. La particolare applicazione dell’Iva a tale operazione con la modalità dell’inversione contabile, comporta che debitore d’imposta diventi il committente invece che il cedente.

TD17 Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero

Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario.

Campo cedente/prestatore (fornitore):Dati del prestatore (fornitore) estero.
Campo cessionario/committente (cliente):I dati della tua azienda (compilati in automatico) che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
Data:Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari. Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Codice destinatario:Inserisci il tuo codice destinatario.
2.1.6 – DatiFattureCollegate:Indicare gli estremi della fattura di riferimento. 

2.1.6.2 – IdDocumento:
Indicare il numero della fattura di riferimento (o dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile).
2.1.6.3 – Data:Indicare la data della fattura di riferimento.

Termini di presentazione:

  • Operazioni passive Intra-comunitarie per acquisto di servizi: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
  • Operazioni passive extra-comunitarie per acquisto di servizi generici: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
  • Operazioni passive extra-comunitarie per acquisto di servizi non-generici: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ai fini va occorre trasmettere l’autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  • Operazioni passive con soggetti esteri (comunitari e non) per acquisto di servizi territoriali all’estero: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura ovvero di effettuazione dell’operazione.

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva non risulta imponibile per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva.

Campo cedente/prestatore (fornitore):Dati del prestatore (fornitore) estero.
Campo cessionario/committente (cliente):I dati della tua azienda che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
Data:Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)
Codice destinatario:Inserisci il tuo codice destinatario.
2.1.6 – DatiFattureCollegate:Indicare gli estremi della fattura di riferimento. 
2.1.6.2 – IdDocumento:Indicare il numero della fattura di riferimento (o dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile).
2.1.6.3 – Data: Indicare la data della fattura di riferimento.

Termini di presentazione: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

TD19 Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del DPR n. 633/1972

Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta.

La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal cliente anche per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva. 

Campo cedente/prestatore (fornitore):Dati del prestatore (fornitore) estero.
Campo cessionario/committente (cliente):I dati della tua azienda che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
Data:Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa). Data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.
Codice destinatario:Inserisci il tuo codice destinatario.
2.1.6 – DatiFattureCollegate:Indicare gli estremi della fattura di riferimento. 
2.1.6.2 – IdDocumento:Indicare il numero della fattura di riferimento (o dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile).
2.1.6.3 – Data: Indicare la data della fattura di riferimento.

Termini di presentazione:

  • Operazioni passive con fornitori comunitari per acquisto di beni già presenti in Italia: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.
  • Operazioni passive fornitori non comunitari per acquisto di beni già presenti in Italia: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ai fini Iva occorre trasmettere l’autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • Operazioni passive da San Marino (fatture cartacee): Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Per approfondire: Autofattura o integrazione nelle operazioni con l’estero.

Fatturazione elettronica verso soggetti esteri: la procedura

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate da soggetti residenti o stabiliti in Italia verso committenti esteri (UE o extra-UE) devono essere effettuate tramite emissione di fattura elettronica in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio.

La procedura da adottare al fine di poter emettere fattura elettronica verso soggetti non residenti deve essere attenzionata. L’Agenzia delle Entrate sul punto ha presentato dei chiarimenti nel Provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018. Al punto 4 del Provvedimento citato è riportato quanto segue:

“4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2. Questo avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”

In pratica, è possibile inviare la fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti non residenti con modi e termini di una normale fattura interna. Quindi, trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le e-fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti. Questo inserendo come codice destinatarioXXXXXXX“. L’unico accorgimento aggiuntivo è quello di effettuare la consegna della fattura anche con modalità analogica. Il cliente estero in questo modo riceverà copia della fattura emessa (non potendo ricevere quella in formato XML che transita dal SdI). Questo in quanto probabilmente il cliente estero non sarà in condizioni di interpretare il formato XML.

Andiamo ad analizzare, di seguito, i singoli passaggi della procedura da adottare. In particolare, per l’emissione di una fattura elettronica ad un soggetto (cliente) estero, sia esso un’azienda o un privato consumatore, devi ricordati di compilare alcuni specifici cambi del formato XML, come indicato di seguito:

CAMPODESCRIZIONE
Codice Destinatario (SdI)Deve essere compilato il campo “Codice Destinatario” con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”. Questo vale sia per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea), sia extra UE.
“IdPaese”Nel campo “IdPaese”, in cui deve essere indicato il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, si deve inserire la sigla del paese estero. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2.
CAPIn caso di cliente estero, è necessario compilare il campo utilizzando il valore generico “00000”
Partita IVAÈnecessario specificare la partita Iva del “Cessionario/Committente”.
In caso di cliente estero:
Se ha sede all’interno dell’Unione Europea: è necessario inserire la partita Iva comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza;
Se ha sede al di fuori dei confini dell’Unione Europea: in questo caso, è necessario indicare la partita IVA del cliente extra UE utilizzano il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9).
Se è un cliente estero privato (senza partita Iva): è necessario compilare il campo con il codice numerico “0000000” (codice a 7 zeri).
“IdCodice” e Codice FiscaleAll’interno della sezione “IdFiscaleIVA”, blocco “Cessionario/Committente”, si trova il campo “IdCodice” e “CodiceFiscale”. L’Agenzia delle entrate, nelle specifiche 1.6.2, li definisce come:
– “IdCodice”: numero di identificazione fiscale del cessionario/committente;
– “CodiceFiscale”: numero di codice fiscale del cessionario/committente.
L’Agenzia delle entrate, nelle FAQ pubblicate il 12 febbraio 2021, ha indicato come comportarsi se il destinatario estero della fattura elettronica (operatore o consumatore, UE oppure extra UE) non ha un codice fiscale italiano:
– Nel campo “IdCodice” si deve inserire un valore alfanumerico identificativo dell’operatore o del consumatore finale, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità;
E’ necessario compilare anche il “CodiceFiscale”, con lo stesso valore riportato nel campo “IdCodice”.
Codici “Natura IVA” per operazioni con l’esteroDevono essere utilizzati i seguenti codici natura Iva per le fatture elettroniche connesse alle operazioni con l’estero. Si tratta dei seguenti:
N3.1: non imponibili – esportazioni;
N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino.

Esclusione da fattura elettronica per i soggetti identificati ai fini IVA in Italia

Per quanto riguarda il trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, ai sensi della normativa comunitaria, occorre una precisazione. Le novità non riguardano i soggetti non residenti, identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, i quali permangono esonerati all’adempimento. La fattura elettronica è obbligatoria per i soggetti “stabiliti” in Italia. Tra di essi, sicuramente, non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati. Questo a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Pertanto, solo i soggetti stabiliti in Italia possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. I soggetti identificati in Italia, senza che vi sia una stabile organizzazione, hanno facoltà di emettere fattura cartacea (vedasi risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 67E/2019 e n. 104/E/2019).

Di converso, la norma non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia. Sempre che a questi soggetti sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

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