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Vendita di ebook: disciplina fiscale

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La vendita di e-book è considerata un'attività commerciale quando viene svolta con l'intento di generare profitto. Nel self pubblishing l'autore gestisce l'intero processo, dalla creazione del contenuto alla commercializzazione, fino alla vendita finale. Se l'attività è continuativa e organizzata, è necessario aprire una partita IVA e registrarsi presso le autorità competenti.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei un autore indipendente che ha deciso di scrivere il un libro e venderlo. Probabilmente adesso sei sei alle prese con le modalità che riguardano la gestione della pubblicazione del libro. Si tratta di una fase molto delicata, in quanto, una volta creato il libro sotto forma di edizione digitale (ebook), l’autore spesso si chiede quale sia la migliore modalità con la quale effettuare la vendita al pubblico.

Principalmente, l’autore del libro si trova di fronte a due principali canali di vendita, che si differenziano da un punto di vista economico e fiscale. Mi riferisco, in particolare a:

  • La cessione diretta sul proprio sito web da parte dell’autore;
  • La cessione indiretta attraverso l’intermediazione di portali di vendita specializzati (il portale più famoso è sicuramente Amazon).

È tra questi che si deve scegliere quale sia la forma più conveniente tra una cessione diretta o indiretta tramite portali online dedicati alla vendita i libri. In questo articolo ho deciso di condividere con te la mia esperienza personale di consulenza in questo settore, in modo da fornirti le principali indicazioni di natura fiscale sull’argomento.

Naturalmente, questo articolo non ha l’obiettivo di essere esaustivo sull’argomento, ma vuole fornirti delle indicazioni utili per poter poi approfondire maggiormente la tua situazione. Andiamo ad analizzare, quindi, gli adempimenti fiscali rilevanti che sottendono a ciascuna delle due modalità di vendita che abbiamo individuato. Il consiglio migliore che posso darti è quello di analizzare nel dettaglio la tua situazione personale per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare.

Cessione diretta dell’ebook sul proprio sito web: aspetti fiscali

La modalità di vendita dell’ebook direttamente sul proprio sito consente di avere il totale controllo di tutte le fasi del processo di vendita. Per attuare questa modalità di vendita è necessario essere in possesso del proprio sito web personale. In particolare, è necessario acquistare spazio su un hosting professionale, ed acquistare il dominio personalizzato del sito.

Una volta creato e pubblicato il sito è necessario creare una landing page dedicata al libro da pubblicizzare al fine di invogliare i visitatori del sito ad acquistare il libro. Si tratta di andare ad applicare strategie di marketing che possano portare gli utenti del web ad acquistare il contenuto promosso sul sito. Concentrandoci sugli aspetti fiscali, di nostro interesse, occorre andare a comprendere gli obblighi fiscali connessi a questa modalità di vendita.

Approfondimenti utili:

Vendita ebook diretta sul sito come attività commerciale

Da un punto di vista fiscale la vendita diretta di un ebook al pubblico rientra nella disciplina del commercio elettronico diretto (e-commerce diretto), ex art. 7 del Regolamento UE n.  282/2011. Secondo questa disposizione, rientrano nella disciplina dell’e-commerce diretto:

i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione

Sulla base di questa definizione la vendita di ebook sul sito web è considerata alla pari di una prestazione di servizi rientrante nella disciplina in commento. Pertanto, effettuare direttamente la vendita del documento sul proprio sito rende il proprietario del sito un soggetto che esercita professionalmente un’attività commerciale. Sotto il profilo fiscale, l’esercizio di questo tipo di attività richiede:

  • La necessità di operare professionalmente con l’apertura della partita IVA;
  • L’iscrizione in Camera di Commercio;
  • L’iscrizione alla Gestione IVS commercianti dell’INPS;
  • La presentazione della Comunicazione di inizio attività nel proprio Comune di residenza (SCIA).

Ogni operazione di vendita deve essere certificata. Per quanto riguarda le operazioni effettuate nei confronti di altri operatori economici (c.d. “vendite B2B“), la regola generale è quella legata all’emissione della fattura (a nulla rilevando se il committente sia residente in Italia o meno).

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di vendita effettuate nei confronti di privati consumatori (c.d. “vendite B2C“), si deve fare riferimento alla disciplina delle vendite per corrispondenza. In particolare, l’art. 24 del DPR n. 633/72 prevede la possibilità di annotazione delle operazioni di vendita nel registro dei corrispettivi di vendita (senza obbligo di certificazione telematica). Questo, a meno che, il soggetto acquirente non richieda l’emissione della fattura.

Per approfondire questi aspetti: “E-shop: come aprire un negozio online“.

Esclusa l’attività occasionale

Particolare attenzione deve essere prestata al fatto che l’attività di vendita online del proprio ebook possa essere fatta rientrate nella disciplina delle vendite occasionali. L’errore deriva dal fatto che, ipotizzando, di effettuare poche operazioni di vendita all’anno, questa attività sia del tutto sporadica ed occasionale. Inoltre, online continuano a diffondersi informazioni non corrette (diffuse con lo scopo di semplificare gli adempimenti per chi si avvia verso questa attività).

Quando si apre un sito web e si crea un’apposita pagina per la vendita di un ebook appare logico che lo scopo di tutto questo è arrivare alla vendita, quindi generare un profitto. Per questo la cessione è un’attività commerciale a tutti gli effetti, da esercitare esclusivamente con partita IVA. A nulla conta il fatto che il soggetto che ha messo in vendita il libro venda soltanto una o due copie del libro al mese. Non è il volume di vendita che determina la possibilità di essere considerata una vera e propria attività commerciale professionale.

Riassumendo, quindi, l’esercizio di questo tipo di attività, comporta la necessità di adeguarsi agli obblighi fiscali ed amministrativi in vigore, di fatto identici rispetto all’avvio di una vera e propria attività commerciale online (ecommerce).

Per questo è necessario cercare di valutare in anticipo quali possono essere i volumi di vendita previsti, per verificare la sostenibilità economica e finanziaria di questa attività, prima dell’apertura della stessa. In alternativa, è sempre possibile sfruttare l’opportunità della cessione indiretta dell’ebook, come andiamo ad analizzare di seguito.

Vendita ebook su portali specifici: aspetti fiscali

La modalità ad oggi più utilizzata per la vendita di ebook è sicuramente la cessione indiretta. Questa modalità di vendita è prescelta dagli autori che vogliono dedicarsi totalmente alla scrittura, lasciando a terzi gli aspetti economici e di marketing. Attraverso la cessione indiretta l’autore cede a terzi il diritto di sfruttamento economico dell’opera. L’autore di un opera, infatti, ha facoltà di cedere ad altri il diritto di sfruttare economicamente quell’opera cedendola a clienti finali. Questa modalità di vendita presuppone la corresponsione di una percentuale su ogni vendita all’autore dell’opera.

I vantaggi della cessione indiretta del libro derivano dalla possibilità di non dover aprire partita IVA. Questo in quanto la disciplina legata alla cessione del diritto di autore non richiede necessariamente una partita IVA e la possibilità di non doversi dedicare direttamente ad improntare tecniche di marketing legate alla pubblicizzazione del libro in formato elettronico.

In questo caso l’autore del libro è chiamato a firmare un contratto legato alla cessione dei diritti di sfruttamento dell’ebook al portale online che si occuperà della vendita. In questo modo l’autore riceverà un compenso (sotto forma di royalty) in percentuale su ogni vendita ottenuta.

Lo sfruttamento economico del diritto di autore

L’autore di un ebook è titolare del diritto d’autore sull’opera dal momento stesso della sua creazione. Naturalmente per poterlo dimostrare a terzi, sarebbe necessaria l’iscrizione dell’opera alla SIAE. Lo sfruttamento del diritto d’autore non è soggetto all’applicazione dell’IVA, quindi non è assolutamente necessario aprire la partita IVA per diventare autore, pubblicare e distribuire la propria opera.

La partecipazione alla vita sociale dell’autore si realizza attraverso l’esplicazione delle attività di creazione e divulgazione dell’opera, senza che possa esercitarsi un controllo di merito sul contenuto di questa, in rispetto alla libertà di espressione (art. 21) e della libertà dell’arte e della scienza (art. 33). Sotto l’aspetto patrimoniale il diritto d’autore trova il suo fondamento giustificativo nella tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35 comma 1). L’inclusione della disciplina dei diritti d’autore nel libro del lavoro del Codice Civile conferma questo assunto, in quanto la creazione dell’opera d’ingegno è considerata dalla legge come particolare espressione del lavoro intellettuale.

La vendita di ebook in maniera indiretta, attraverso la cessione del diritto di autore è disciplinata dalla Legge n. 633/41. Questa normativa prevede che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 633/41. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto si scinde in tre parti:

  • Diritto di pubblicizzare l’opera;
  • Diritto di utilizzare economicamente l’opera;
  • Infine, diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.

Compensi ottenuti dall’autore: regime fiscale agevolato

I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, etc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). Quindi, l’autore di un ebook ha facoltà di fare gestire a terzi (solitamente editori o portali web dedicati), la vendita dell’opera che ha scritto, percependo un reddito che è classificato fiscalmente come reddito derivante da lavoro autonomo.

Per gestire tale compenso da un punto di vista fiscale, è necessario rilasciare una ricevuta per sfruttamento di diritti di autore nei confronti del portale o dell’editore che si occupa della gestione dei diritti commerciali dell’opera. Su tali proventi derivanti dalla cessione del diritto di autore, all’autore spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:

  • Del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
  • Del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.

Su tali redditi, al netto delle deduzioni sopra indicate, se l’editore o il portale web sono soggetti fiscalmente residenti in Italia, deve essere applicata da questi una ritenuta d’acconto del 20%. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta d’acconto sono gli enti e le società indicate nell’articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86, le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del DPR n. 917/86 e le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86, le persone fisiche che esercitano arti e professioni.

Editori non residenti e ritenute

Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dalla cessione del diritto di autore siano corrisposti da parte di soggetti (editori o portali web) non residenti fiscalmente in Italia, la ritenuta d’acconto non deve essere applicata. Quindi il compenso confluirà per intero in dichiarazione dei redditi, ove sarà totalmente imponibile ai fini IRPEF.

L’autore che ha percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore è obbligato (in ogni caso) a dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, al rigo RL25 (mentre, l’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29). Questo vale sia nel caso in cui il compenso derivi da parte di editore o portale web fiscalmente residente in Italia, sia nel caso in cui lo stesso sia residente fiscalmente all’estero.

Per approfondire: “Redditi da diritto d’autore: disciplina fiscale“.

Focus sulla fiscalità del self pubblishing online

Come abbiamo visto l’autore di un opera letteraria ha di fronte a se due diverse modalità di vendita: una diretta, l’altra legata all’esistenza di un editore che si acquista lo sfruttamento economico dell’opera. Tuttavia, nella realtà quotidiana, le cose non si rivelano mai così nette, soprattutto quando si parla di vendita indiretta.

Il presupposto indispensabile per l’applicazione della più favorevole disciplina dello sfruttamento economico del diritto di autore è che vi sia un vero e proprio contratto tra autore ed editore che disciplini termini e modalità di sfruttamento (diffusione) dell’opera, in cambio di un corrispettivo per l’autore.

L’errore che spesso si commette è quello di far rientrare in questa disciplina anche contratti che non presentano le caratteristiche di un contratto di sfruttamento economico dell’opera. Si deve considerare, infatti, che online operano moltissimi portali che si occupano di vendita di ebook di autori diversi (basti pensare ad Amazon, Ibs, Apple, bookrepubblic, e molti altri).

Ogni portale adotta delle politiche diverse, con contratti che devono essere attentamente analizzati ogni volta. Tuttavia, la tendenza è quella di utilizzare contratti non legati allo sfruttamento economico dell’opera, quanto dei veri e propri contratti di distribuzione.

Il contratto di distribuzione

La differenza tra questo tipo di contratto (contratto di distribuzione) e quello di sfruttamento economico del diritto d’autore è che con un contratto di distribuzione non si concede a terzi alcun diritto di sfruttare l’opera. In questi casi i portali fungono soltanto da strumento per la distribuzione dell’opera, in cambio di un corrispettivo (ovvero una commissione su ogni vendita effettuata).

Quando siamo di fronte ad un contratto di distribuzione non può rendersi applicabile la normativa sullo sfruttamento economico del diritto di autore. Questo significa, che l’attività che stiamo svolgendo è un’attività commerciale. Per questo motivo si rende obbligatoria l’apertura di una partita IVA e di tutti gli adempimenti fiscali sopra elencati per la vendita diretta.

Per questo motivo è necessario prestare la massima attenzione quando si sta valutando di far distribuire il proprio ebook tramite portali online. La prima cosa da fare è quella di valutare nel modo corretto il contratto a disposizione, in quanto è proprio da questo che dipende la disciplina fiscale applicabile. Operare con un contratto di distribuzione comporta il fatto di valutare gli oneri connessi alla gestione fiscale dell’attività (come abbiamo visto precedentemente).

IVA nella cessione di ebook

L’art. 1, comma 637, della Legge n. 208/2015 è intervenuto estendendo l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% (di cui alla Tabella A, parte II, n. 18), allegata al DPR n. 633/1972) alle cessioni di giornalinotiziariquotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, tutte pubblicazioni identificate da codice:

  • ISBN (International Standard Book Number – per i libri e prodotti affini), o
  • ISSN (International Standard Serial Number – per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, annuari ecc.).

La presenza di tali codici, ha precisato l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 20/E/2016 del 18 maggio 2016, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’IVA al 4%. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione occorre fare riferimento alle precedenti Circolari n. 23/E/2014 e n. 328/E/1997. Si pensi, a titolo esemplificativo di periodici diffusi on line, come gli stessi non solo debbano essere dotati del codice ISSN, ma anche essere registrati presso la cancelleria del Tribunale, avere il requisito della cadenza periodica e un contenuto divulgativo.

Per approfondire: “Banche dati online con iva 22%: chiarimenti delle entrate“.

Conclusioni e consulenza fiscale online

La vendita di ebook è un’attività in continua ascesa. Tantissimi autori, infatti, si apprestano a pubblicare le proprie opere online, sfruttando i vari portali dedicati. L’errore che troppo spesso si commette è quello di credere che ogni tipo di contratto possa rientrare nella disciplina fiscale di favore legata allo sfruttamento del diritto di autore.

Purtroppo non è così. I portali online fanno firmare contratti di distribuzione dell’opera. Soltanto le case editrici, solitamente, propongono contratti legati ad diritto di autore. Ogni anno mi trovo a fornire consulenza a tantissimi autori che non hanno applicato nel modo corretto la disciplina fiscale legata alle distribuzioni di opere che hanno effettuato sui portali. L’attenzione, come autore, che devi prestare a questo tipo di situazioni è massima, anche perché le sanzioni amministrative in caso di errore sono importanti. Ogni situazione deve essere analizzata con attenzione. Prima di tutto, il consiglio che posso darti è quello di avere un parare legale sul contratto che il portale utilizza in relazione alla distribuzione dell’opera. A quel punto si potrà passare ad analizzare la relativa disciplina fiscale.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle modalità di vendita di pubblicazioni online, contattami! Di seguito puoi trovare il link al servizio di consulenza fiscale online dedicato. Sarò lieto di offrirti la mia consulenza. Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai interagire con un professionista preparato.

Domande frequenti

Come posso stabilire il prezzo giusto per il mio e-book?

Determinare il prezzo di un e-book richiede un’analisi di mercato. È utile esaminare i prezzi di e-book simili nella tua nicchia e considerare il valore del contenuto. Offrire un prezzo promozionale iniziale può incentivare le vendite e aumentare la visibilità.

Quali piattaforme sono migliori per la vendita di e-book?

Le opzioni più comuni includono Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), Apple Books, Kobo e vendite dirette tramite un sito web personale. Ogni piattaforma ha vantaggi e svantaggi, come commissioni sulle vendite e visibilità del prodotto.

Posso vendere lo stesso libro su più piattaforme contemporaneamente?

Sì, è possibile distribuire lo stesso documento su più piattaforme. Tuttavia, è importante leggere attentamente i termini di servizio di ciascuna piattaforma per evitare conflitti o restrizioni sulla distribuzione.

Posso guadagnare vendendo e-book di altri autori?

Sì, puoi guadagnare vendendo libri di altri autori attraverso programmi di affiliazione o accordi di distribuzione. In questo caso, guadagnerai una commissione per ogni vendita generata tramite i tuoi canali.

Cosa succede se non dichiaro i ricavi derivanti dalla vendita?

Non dichiarare i ricavi è una violazione fiscale e può portare a sanzioni e multe. È sempre consigliabile essere trasparenti e dichiarare tutti i ricavi.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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