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Nomi a dominio: cosa sono e aspetti normativi

Il nome a dominio (o "domain name" in inglese) è un indirizzo unico utilizzato per identificare e localizzare un'entità su Internet. È la parte dell'URL (Uniform Resource Locator) che individua univocamente un sito web e ne facilita l'accesso senza l'uso di indirizzi IP, che sono stringhe numeriche complesse e difficili da ricordare per gli utenti.

Il nome dominio altro non è che l’indirizzo web che gli utenti digitano, nella barra dell’URL del browser, per accedere ad un sito internet.
Il nome a dominio possiede, per certi versi, alcune caratteristiche comuni con il marchio: entrambi sono infatti segni distintivi dell’impresa (anche se naturalmente presentano tra loro delle differenze sostanziali): il nome a dominio conserva infatti, a differenza del marchio, una natura ibrida, derivante dalle sue specifiche caratteristiche tecniche.

Ma è proprio la funzione distintiva ed identificativa del nome a dominio a rendere possibile l’assimilazione della sua disciplina a quella degli altri segni distintivi (come il marchio appunto) e a far sì che questo venga tutelato sia se registrato, sia se notorio e ne viene tutelato anche il suo “preuso”, cioè il diritto, di colui che per primo lo ha usato.

In questo articolo analizzeremo meglio come è la struttura del nome a dominio e prenderemo in esame il quadro normativo di riferimento, ci soffermeremo infine sulla possibilità di cessione del dominio e quindi sul contratto (scrittura privata) ad esso relativo.

Che cos’è il nome a dominio di un sito web?

Il nome a dominio (o “domain name” in inglese) è un indirizzo unico utilizzato per identificare e localizzare un’entità su Internet. È la parte dell’URL (Uniform Resource Locator) che individua univocamente un sito web e ne facilita l’accesso senza l’uso di indirizzi IP, che sono stringhe numeriche complesse e difficili da ricordare per gli utenti.

Un nome a dominio è strutturato in livelli. Il livello più alto è noto come TLD (Top-Level Domain), e comprende le estensioni generali come .com, .org, .net, nonché i domini di primo livello nazionali come .it per l’Italia, .fr per la Francia, ecc. Sotto il TLD, ci sono i second level domains e, in alcuni casi, anche third level domains, che rappresentano il nome specifico scelto dall’entità o dall’individuo per il proprio sito web.

Per esempio, nell’URL “www.esempio.com“, “esempio” è il second level domain e “.com” è il TLD. I nomi a dominio sono unici: una volta che un dominio è registrato da un utente o un’entità, non può essere utilizzato da nessun altro finché la registrazione è attiva.

La gestione e l’assegnazione dei nomi a dominio sono regolati da organizzazioni specifiche a livello internazionale e nazionale. L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è l’organismo principale per la gestione dei domini a livello globale, mentre entità nazionali specifiche gestiscono i domini di primo livello per ogni paese.

La struttura del nome a dominio e quadro giuridico

Come detto, il nome a dominio è costituito da tre componenti separate tra loro da un punto: il prefisso (www) che indica un sito internet ed è il suffisso creato in automatico dal fornitore del servizio di hosting, il Second Level Domain (SLD), la parte centrale del nome a dominio, che svolge una funzione tipicamente distintiva per chi vuole proporre e promuovere sul mercato i propri prodotti o servizi e il Top Level Domain (TLD) posizionato alla fine del nome a dominio, che può identificare il tipo di attività svolta sul sito o l’ambito territoriale di riferimento.

Con l’entrata in vigore del codice della proprietà industriale è stata assegnata al nome a dominio una vera e propria valenza distintiva, per questo deve possedere i requisiti di capacità distintiva (ovvero deve essere idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri), novità (non risultare confondibile con segni distintivi anteriori altrui) e liceità (non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume).

Normativa di riferimento

Quanto alle norme di riferimento rinvenibili nel Codice di cui sopra le stesse sono rappresentate dai seguenti articoli:

  • Art. 12 C.P.I. «novità»: i nomi a dominio come segno di anteriorità, possono essere invalidanti per la registrazione di marchio.
  • Art. 22 C.P.I. «principio di unitarietà dei segni distintivi».
  • Art. 118, comma 6, C.P.I. «rivendica»: «…la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’art. 22, o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione».
  • Art. 133 C.P.I. «tutela cautelare dei nomi a dominio»: «L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritiene opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento».

I nomi a dominio sono altresì soggetti alla normativa di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 cod. civ. (ovvero alla disciplina sul diritto al nome), nonché a quella relativa alla concorrenza sleale di cui agli artt. 2598-2601 cod.civ. ed infine alla disciplina sui marchi prevista dall’Unione Europea (Prima direttiva 89/104/CEE, sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE del Parlamento e del Consiglio; Regolamento n. 2868/1995 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/1994 del Consiglio sul marchio comunitario, codificato nel Regolamento n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario).

La giurisprudenza sui nomi a dominio

Prima che venisse emanato il Codice della Proprietà industriale (che, come sopra abbiamo già visto, ha attribuito ai nomi a dominio la stessa disciplina dei segni distintivi), parte della giurisprudenza considerava i nomi a dominio come meri indirizzi telematici, mentre altra parte li assimilava ai segni distintivi.

Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato applica in particolare ai nomi a dominio i principi della disciplina del marchio, considerandoli alla stregua di un segno distintivo “atipico”, ma idoneo a generare confusione fra i potenziali clienti.

In caso quindi di eventuali ipotesi di conflitto la giurisprudenza applica la disciplina in materia di concorrenza sleale e di contraffazione del marchio.

Per cui il titolare del marchio che ha registrato un determinato nome a dominio può far valere le sue ragioni nei confronti di chi ha registrato successivamente lo stesso nome, anche se con Top Level Domain differente; questo sulla base del fatto che i nomi a dominio può essere “portatori” di un valore commerciale, di promozione di una attività d’impresa, e come tale possono quindi essere meritevoli di tutela al pari di altri segni distintivi, con applicazione analogica della normativa per essi prevista.

La cessione del dominio internet

La cessione del dominio internet, che può essere fatta sia da parte di soggetti privati che da soggetti con P.IVA., è il trasferimento della titolarità e dei diritti connessi al dominio stesso.

Detto trasferimento avviene mediante un contratto di cessione del dominio internet, una scrittura privata fra le parti che non richiede particolari formalità.

È bene però precisare che la registrazione di un dominio non è equiparabile all’acquisto di un diritto di proprietà a tempo indeterminato sullo stesso e questo perché l’acquisto di un dominio fornisce all’utente il solo diritto di utilizzazione del dominio stesso per un periodo di tempo determinato, in genere annuale.

Una volta scaduto tale termine e qualora l’utente non provveda al suo rinnovo, il dominio potrà infstti essere acquistato da altri soggetti.
Pur essendo un contratto che, per poter essere ritenuto valido, non necessita di formalismi è comunque necessario che nello stesso siano contenuti alcuni aspetti essenziali, ovvero: il prezzo, che può essere determinato dalle potenzialità economiche del dominio, dal traffico generato sul sito web corrispondente, dal nome stesso ecc. nonché le modalità di pagamento e i costi di trasferimento.

Una volta raggiunto l’accordo e pagato il prezzo, si deve poi prevedere la comunicazione al servizio di hosting relativamente al cambio di titolarità del dominio: il trasferimento infatti non è automatico e spesso è vincolato proprio all’accordo delle parti.

Profili fiscali della cessione del nome a dominio

Vediamo, di seguito, schematicamente, i principali riflessi fiscali della cessione del nome a dominio di un sito web.

  1. Cessione da Parte di Privati:
    • Se un privato cede un nome a dominio, la tassazione dipende dalla natura dell’operazione. Se la cessione è considerata un’attività occasionale, i guadagni possono essere soggetti a tassazione come redditi diversi.
    • Se invece la vendita è parte di un’attività commerciale regolare o professionale, i guadagni sono considerati reddito d’impresa o reddito professionale e tassati di conseguenza.
  2. Cessione da Parte di Aziende o Professionisti:
    • Per le aziende o i professionisti, i profitti derivanti dalla vendita di un nome a dominio sono generalmente considerati reddito d’impresa e tassati secondo le norme relative all’imposta sul reddito delle società (IRES) o all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a seconda della forma giuridica dell’entità.
    • Questi profitti sono anche soggetti a IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), a meno che la cessione non rientri in specifiche esenzioni.

Conclusioni

In conclusione, il nome a dominio è molto più di un semplice indirizzo Internet; rappresenta un asset digitale con significative implicazioni giuridiche. La protezione dei diritti legati ai nomi a dominio, la loro registrazione, il trasferimento, e la risoluzione di dispute sono aspetti cruciali che richiedono una comprensione approfondita delle leggi e delle pratiche in vigore.

In particolare, la sovrapposizione con il diritto di marchio e la concorrenza sleale sono temi di notevole rilevanza. La gestione giuridica dei nomi a dominio implica una navigazione attenta tra le normative nazionali e internazionali, richiedendo spesso l’assistenza di professionisti specializzati nel diritto di Internet e della proprietà intellettuale. Man mano che il mondo digitale continua a evolversi, anche l’importanza e la complessità degli aspetti legali dei nomi a dominio sono destinate a crescere, rendendo essenziale per le imprese e gli individui rimanere aggiornati e ben consigliati.

Domande frequenti

Il nome a dominio è considerato una proprietà intellettuale?

Sì, i nomi a dominio sono generalmente considerati una forma di proprietà intellettuale. Come tali, possono essere soggetti a diritti esclusivi e protezione sotto le leggi di marchio e di copyright.

È possibile registrare un nome a dominio come marchio?

Sì, è possibile registrare un nome a dominio come marchio, purché soddisfi i criteri di distintività e non sia già stato registrato da altri.

Cosa succede in caso di conflitto tra un nome a dominio e un marchio registrato?

In caso di conflitto, il titolare del marchio registrato può avviare una procedura legale per far valere i propri diritti. Spesso questi casi si risolvono tramite procedure di risoluzione delle dispute online o attraverso azioni legali.

Che cos’è il cybersquatting e come viene gestito legalmente?

Il cybersquatting è la pratica di registrare nomi a dominio che corrispondono a marchi noti con l’intento di rivenderli ai legittimi proprietari. È considerato illegale in molte giurisdizioni e può essere contrastato attraverso azioni legali o procedure di risoluzione delle dispute.

Possono sorgere dispute legali durante la vendita o il trasferimento di un nome a dominio?

Sì, le dispute possono sorgere in merito alla proprietà o alla validità di un trasferimento. È importante avere contratti chiari e seguire le procedure legali corrette durante la vendita o il trasferimento di nomi a dominio.

Come si protegge legalmente un nome a dominio da usi non autorizzati?

La protezione di un nome a dominio da usi non autorizzati può includere la registrazione come marchio, il monitoraggio costante dell’uso dei domini simili, e l’azione legale in caso di infrazione.

Qual è il ruolo dell’ICANN nelle dispute sui nomi a dominio?

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gioca un ruolo chiave nella gestione dei nomi a dominio e ha istituito politiche e procedure per la risoluzione delle dispute, come l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).

Martina Cergnai
Martina Cergnai
Laurea in diritto internazionale penale “I gender crimes nel diritto penale internazionale“ Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel 2021 partecipa al Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Università Cattolica di Milano. Mi occupo di aspetti legali su proprietà intellettuale, marchi, brevetti, fashionlaw e diritto informatico.

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