Le prestazioni pensionistiche britanniche SIPP e IPP sono tassate in Italia come redditi di pensione ordinari, senza beneficiare dei vantaggi fiscali della previdenza complementare italiana. Obbligo di indicazione nel quadro RW, con esenzione da IVAFE.
Gli schemi pensionistici britannici (complementari) SIPP (Self-Invested Personal Pension) e IPP (International Pension Plan) percepiti da soggetto fiscalmente residente in Italia sono imponibili come pensioni estere. Questo, senza poter beneficiare del regime agevolato previsto per la previdenza complementare. A chiarire questo aspetto la risposta ad interpello n. 5/E/24 dell’Agenzia delle Entrate.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria prevede che il percepimento di proventi sotto forma di rendita siano assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF, ex art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR, mentre a tassazione separata se percepiti in unica soluzione. Di fatto, questa classificazione comporta conseguenze fiscali significative per migliaia di contribuenti che detengono posizioni previdenziali nel Regno Unito.
Indice degli argomenti
- Self-Invested Personal Pension (SIPP): struttura e funzionamento
- International Pension Plan (IPP): schema occupazionale transfrontaliero
- Il principio di classificazione dell’Agenzia delle Entrate
- IVAFE e obblighi di monitoraggio
- Applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito
- Strategie di pianificazione fiscale
- Casi pratici
- Consulenza fiscalità internazionale
- Fonti normative e di prassi
Self-Invested Personal Pension (SIPP): struttura e funzionamento
Il SIPP rappresenta una forma evoluta di previdenza complementare britannica caratterizzata da elevata flessibilità gestionale. Si tratta di un personal pension scheme regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, che presenta le seguenti peculiarità :
Il piano è registrato presso l’HMRC (autorità fiscale britannica) come schema pensionistico riconosciuto. La gestione è completamente autogestita dal beneficiario, che può scegliere liberamente gli investimenti da una gamma di prodotti finanziari autorizzati. I contributi possono essere versati sia dal beneficiario che da soggetti terzi, inclusi i datori di lavoro, con benefici fiscali significativi nel Regno Unito sotto forma di tax relief, per i contributi versati prima del compimento del 75° anno di età .
La disciplina britannica prevede che i fondi possano essere prelevati solo al raggiungimento dell’età pensionabile minima, attualmente fissata a 55 anni (che salirà a 57 anni dal 2028). Questa caratteristica di indisponibilità temporanea è stata determinante nella valutazione dell’Agenzia delle Entrate.
Vincoli di accesso e prestazioni
Il carattere previdenziale del SIPP emerge chiaramente dai vincoli temporali imposti per l’accesso alle prestazioni. Salvo casi eccezionali legati a gravi motivi di salute, il beneficiario può prelevare le somme accumulate esclusivamente dopo il raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dalla legislazione britannica.
Le prestazioni possono essere erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita periodica, mantenendo in entrambi i casi la natura pensionistica del reddito percepito. I redditi generati dalla gestione del montante contributivo durante la fase di accumulo non sono soggetti a imposizione nel Regno Unito, creando un regime di crescita fiscalmente differita fino al momento dell’erogazione.
International Pension Plan (IPP): schema occupazionale transfrontaliero
L’International Pension Plan (IPP) si configura come schema pensionistico occupazionale istituito tipicamente sotto forma di trust regolato dalla legge di Hong Kong. La partecipazione è riservata a specifici gruppi di dipendenti di multinazionali, con contribuzioni prevalentemente a carico del datore di lavoro.
Struttura giuridica e funzionamento
La configurazione in trust dell’IPP prevede la presenza di un disponente (la società datrice di lavoro) e di un trustee professionale che gestisce il patrimonio nell’interesse dei beneficiari. La partecipazione al piano è riservata a categorie specifiche di dipendenti della società promotrice o delle sue controllate, con contribuzioni effettuate principalmente dal datore di lavoro.
Il regime di contribuzione volontaria aggiuntiva consente ai partecipanti di incrementare la propria posizione previdenziale, sempre con il consenso del datore di lavoro e nel rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti del piano. L’accesso alle prestazioni è subordinato al raggiungimento dell’età pensionabile di 60 anni, con possibilità di pensionamento anticipato nei 10 anni precedenti previa autorizzazione del datore di lavoro.
Gestione degli investimenti e prestazioni
Analogamente al SIPP, anche nell’IPP il beneficiario mantiene la facoltà decisionale sull’allocazione degli investimenti del proprio montante contributivo. Questa caratteristica di autogestione rappresenta un elemento distintivo dei piani pensionistici britannici rispetto ai tradizionali fondi pensione europei.
Le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale o rendita, con diritto acquisito solo al momento dell’interruzione dell’attività lavorativa per pensionamento. In caso di cessazione del rapporto prima dell’età pensionabile, il partecipante ha diritto a una pensione differita pagabile a partire dall’età normale di pensionamento.
Il principio di classificazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha utilizzato un approccio sostanziale per valutare la natura pensionistica di SIPP e IPP, identificando tre elementi qualificanti:
La finalità previdenziale intrinseca emerge dall’obiettivo di garantire redditi durante la vecchiaia, in integrazione alle pensioni pubbliche. Il collegamento con l’attività lavorativa è dimostrato dai contributi datoriali e dalla partecipazione limitata a specifiche categorie professionali. Infine, l’indisponibilità temporanea fino al raggiungimento dell’età pensionabile conferma la destinazione previdenziale delle risorse.
Esclusione dal regime agevolato
Un aspetto cruciale della pronuncia riguarda l’esclusione dei fondi britannici dal regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 per la previdenza complementare (estera). L’articolo 15-ter del decreto limita l’applicazione delle agevolazioni fiscali italiane ai soli fondi europei che:
Conducano attività transfrontaliera autorizzata dall’autorità competente del Paese di origine e limitatamente alle adesioni raccolte direttamente in territorio italiano. Questa doppia condizione esclude automaticamente sia i fondi extra-UE che quelli europei senza attività transfrontaliera o con adesioni raccolte all’estero.
I piani pensionistici britannici SIPP e IPP, pur mantenendo natura previdenziale riconosciuta, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2016/2341 sui fondi pensione europei, non beneficiando quindi del regime fiscale agevolato.
Tassazione delle prestazioni pensionistiche
Le distribuzioni da SIPP e IPP sono qualificate come redditi di pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR. Questo comporta l’applicazione dell’IRPEF con aliquote progressive per le prestazioni erogate in forma di rendita.
Per le prestazioni in capitale unico, si applica invece la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR, che prevede l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o, in mancanza, di aliquote forfettarie progressive.
La tassazione separata rappresenta un meccanismo di mitigazione dell’impatto fiscale per i redditi concentrati in un unico periodo d’imposta, evitando l’applicazione delle aliquote marginali più elevate dell’IRPEF. Tuttavia, rimane comunque un trattamento meno favorevole rispetto alle aliquote agevolate previste per la previdenza complementare italiana.
Gestione dei redditi da investimento
Un elemento favorevole riguarda il regime di trasparenza fiscale applicabile ai redditi generati all’interno dei fondi. Finché permangono negli schemi pensionistici, plusvalenze, dividendi e interessi non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario italiano.
Questa caratteristica, definita nella prassi come “regime del risparmio previdenziale“, consente l’accumulo compound degli investimenti senza erosione fiscale intermedia, risultando vantaggiosa per strategie di lungo termine.
La non tassazione dei redditi da gestione rappresenta un elemento di continuità rispetto al trattamento fiscale applicato nel Regno Unito, evitando fenomeni di doppia imposizione sui medesimi redditi. Questo approccio garantisce neutralità fiscale durante la fase di investimento, concentrando l’imposizione al momento dell’effettiva disponibilità delle prestazioni.
IVAFE e obblighi di monitoraggio
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esenzione dall’IVAFE per le posizioni pensionistiche SIPP e IPP, in conformità ai principi generali stabiliti dalla Circolare n. 28/2012. Tale esenzione si basa sulla natura previdenziale delle posizioni, che le esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere.
Tuttavia, permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, con indicazione del valore delle posizioni al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il codice 14 per “altre forme di previdenza complementare“.
Gestione delle comunicazioni periodiche
I detentori di posizioni SIPP e IPP devono mantenere documentazione aggiornata sui valori delle posizioni pensionistiche e sui movimenti effettuati durante l’anno fiscale. Le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari britannici costituiscono la base documentale per gli adempimenti dichiarativi italiani.
È consigliabile richiedere agli intermediari gestori certificazioni specifiche che attestino la natura pensionistica delle posizioni detenute, facilitando eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria italiana. La corretta documentazione della natura previdenziale rappresenta un elemento cruciale per l’applicazione del regime fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
Applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, come modificata dal Protocollo del 2014, attribuisce la potestà impositiva sulle pensioni al Paese di residenza fiscale del beneficiario. Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, le prestazioni pensionistiche britanniche sono quindi soggette a tassazione esclusivamente nel territorio italiano (con esenzione nel Regno Unito).
La Brexit non ha modificato l’applicazione della Convenzione bilaterale, che continua a regolare i rapporti fiscali tra i due Paesi. Tuttavia, è venuta meno la possibilità di beneficiare delle direttive europee sui servizi finanziari, confermando l’esclusione dai regimi agevolati italiani.
Strategie di pianificazione fiscale
La classificazione delle prestazioni SIPP e IPP come redditi da pensione ordinari richiede un’attenta pianificazione fiscale per ottimizzare l’impatto tributario. Le strategie disponibili dipendono dalle caratteristiche specifiche della posizione previdenziale e dalla situazione fiscale complessiva del contribuente.
La scelta tra erogazione in forma di capitale o rendita rappresenta una decisione fiscale cruciale che deve considerare l’aliquota marginale IRPEF del contribuente e la possibilità di applicazione della tassazione separata. Per contribuenti con redditi elevati, la tassazione separata sul capitale può risultare più conveniente rispetto alla tassazione progressiva sulla rendita.
La pianificazione temporale delle erogazioni può consentire di distribuire l’impatto fiscale su più periodi d’imposta, evitando l’applicazione delle aliquote marginali più elevate. Questa strategia risulta particolarmente efficace per posizioni pensionistiche di importo significativo.
Casi pratici
Vediamo, di seguito, due esempi di applicazione legati a situazioni reali di consulenza effettuate.
Manager rientrato dall’estero
Consideriamo un dirigente che, dopo 15 anni nel Regno Unito, trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2024. Il suo SIPP presenta un valore di 400.000 GBP, composto da contributi datoriali (300.000 GBP) e personali (100.000 GBP).
Le opzioni fiscali includono il mantenimento fino al pensionamento con tassazione futura come reddito di pensione, oppure la conversione anticipata a partire dai 55 anni con applicazione della tassazione separata sui prelievi in capitale.
Lavoratore con IPP dormiente
Un consulente ha maturato diritti pensionistici in un IPP durante un impiego triennale, con un montante di 50.000 GBP interamente finanziato dal datore di lavoro. Trasferitosi in Italia, può scegliere tra:
Mantenimento della posizione fino ai 60 anni con tassazione progressiva italiana della rendita. Richiesta di prestazione anticipata con penalità britanniche ma possibilità di tassazione separata.
Consulenza fiscalità internazionale
La complessità della materia richiede assistenza professionale qualificata per ottimizzare la gestione fiscale di SIPP e IPP. Gli elementi che rendono indispensabile la consulenza includono:
Valutazione della convenienza tra diverse opzioni di liquidazione. Pianificazione temporale delle prestazioni in relazione al quadro reddituale complessivo. Coordinamento con la normativa britannica per evitare doppia tassazione o perdita di benefici. Gestione degli adempimenti dichiarativi e del monitoraggio fiscale.
La nostra esperienza pluriennale nella fiscalità internazionale e nella gestione di patrimoni transfrontalieri ci consente di fornire supporto completo per tutte le problematiche connesse alla gestione fiscale di fondi pensione britannici.
Fonti normative e di prassi
- TUIR (DPR 917/1986), articolo 49, comma 2, lettera a)
- TUIR, articolo 17, comma 1, lettera a) (tassazione separata)
- D.Lgs. 252/2005 (disciplina della previdenza complementare)
- Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 5/2024 dell’11 gennaio 2024
- Circolare 28/E del 2 luglio 2012 (IVAFE)
- Circolare 21/E del 17 luglio 2020
- Direttiva UE 2016/2341 sui fondi pensione