Il mini sportello unico (OSS) è un regime di applicazione dell’IVA che permette di contabilizzare l’imposta, normalmente dovuta in più paesi dell’Unione europea, in un solo paese dell’UE. Si tratta di una semplificazione che è stata introdotta al fine di evitare agli operatori economici italiani che operano nel settore dell’E-commerce di doversi identificare nei Paesi UE, quando superano determinate soglie di vendita verso privati consumatori.
Ci siamo già occupati, in dettaglio, di questo aspetto in questo articolo: “E-commerce: guida alla disciplina fiscale“. Adesso, invece, voglio occuparmi di un aspetto particolare, ovvero verificare se il regime OSS ed il Regime Forfettario possono coesistere.
Ordinariamente il regime OSS riguarda gli operatori extra-comunitari che cedono nell’UE a soggetti passivi IVA o a privati. Questi, ordinariamente, sarebbero costretti ad identificarsi in tali Paesi ai fini IVA, il che comporterebbe parecchie difficoltà. Stessa cosa, avviene per gli operatori italiani che si trovano a vendere in E-commerce a privati consumatori in ambito unionale.
Con l’applicazione dello speciale regime OSS, i soggetti passivi, al posto dell’identificazione diretta nel Paese UE ove hanno superato la soglia di identificazione, possono presentare dichiarazione Iva trimestrale ed effettuano i versamenti nello stato membro in cui si sono identificati. In questo modo, tali operatori evitando l’identificazione diretta nel Paese UE ove diventa territorialmente rilevante la propria attività di vendita. Il problema che voglio affrontare in questo articolo è se il Regime OSS sia applicabile anche dai contribuenti in Regime Forfettario.
Soggetti passivi in Regime Forfettario e territorialità delle operazioni IVA
I soggetti passivi in Regime Forfettario devono applicare le ordinarie regole in materia di territorialità IVA e tutti gli adempimenti connessi quando effettuano operazioni con controparti non residenti. La norma istitutiva del Regime forfettario prevede che tali soggetti applichino alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli art. 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72. In tal senso si è pronunciata anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 26 maggio 2016.
Una categoria particolare di prestazioni riguarda i “servizi prestati tramite mezzi elettronici“. Si tratta di servizi forniti tramite internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione automatizzata. La prestazione è caratterizzata da un minimo intervento umano e risulterebbe impossibile da garantire in assenza della tecnologia. Ciò significa che laddove la prestazione sia resa nei confronti di un committente non soggetto passivo domiciliato o residente al di fuori del territorio dello Stato, in Italia, sarà priva del requisito di territorialità.
Possibilità di identificazione diretta all’estero
I soggetti che siano stabiliti in Italia e forniscano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati in altri Paesi dell’Unione, al superamento di soglie di vendita stabilite da ciascun Paese (ed uniformate a 10.000 euro a partire dal 2021) sono chiamati, alternativamente, ad assolvere l’imposta sui servizi resi in ciascuno Stato membro in cui sono chiamati a domiciliarsi, attraverso:
- L’identificazione diretta;
- La nomina di un rappresentante fiscale;
- L’apertura di una stabile organizzazione o di una “subsidiary“.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei soggetti che prestano servizi “TTE” (Telecomunicazione Tele-radiodiffusione ed Elettronici) nei confronti di privati, il legislatore europeo ha introdotto lo speciale regime (OSS), utilizzabile anche nei casi di attività di commercio elettronico indiretto. Esso consente agli operatori di gestire con maggior semplicità l’imposta dovuta nei vari Stati membri UE. Vediamo adesso di rispondere alla domanda che riguarda la compatibilità tra Regime OSS e Regime Forfettario.
Soglia di 10.000 Euro
È prevista una soglia annuale di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie e le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) verso consumatori finali. Se il volume d’affari rimane al di sotto di questa soglia, l’IVA può essere applicata nel Paese di origine (Italia). Superata la soglia, è necessario applicare l’IVA del Paese di destinazione, aderendo al Regime OSS per semplificare gli adempimenti.
Regime del OSS compatibile con il Regime Forfettario
L’Agenzia delle Entrate, in merito alla compatibilità tra Regime OSS e Regime Forfettario ha chiarito, con la Circolare n. 22/E/2016, quanto segue:
Alla stessa conclusione era arrivata anche la Risoluzione 75/E del 28 agosto 2015, della stessa Agenzia delle Entrate. Questa disposizione afferma due importanti principi:
- Servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
- Le regole procedurali semplificate possono coesistere, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema OSS.
Di conseguenza, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:
- Rapporti B2B, l’Iva deve essere assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;
- Rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure può avvalersi del regime OSS.
I regimi fiscali di vantaggio cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate sono:
- Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), fino ad esaurimento, e
- Il c.d. Regime Forfettario, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
In pratica, l’esercizio di attività di vendita online nei confronti di soggetti privati UE, il prestatore aderente al regime di vantaggio ha la possibilità, di:
- Identificarsi in ciascuno Stato UE in cui ha l’obbligo di vendere con relativa territorialità Iva:
- Avvalersi, del Regime OSS, da effettuarsi ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR n. 633/72.
Vantaggi dell’adesione al Regime OSS
- Semplificazione degli adempimenti: Evita la necessità di identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui si effettuano vendite;
- Gestione centralizzata dell’IVA: Consente di dichiarare e versare l’IVA dovuta in un’unica dichiarazione trimestrale attraverso l’Agenzia delle Entrate italiana;
- Riduzione dei costi amministrativi: Elimina la necessità di gestire più registrazioni IVA e dichiarazioni in diversi Paesi UE.
Come funziona la dichiarazione IVA nel Regime OSS per chi è in Regime Forfettario?
Nel Regime OSS, i contribuenti in Regime Forfettario devono presentare una dichiarazione IVA trimestrale specifica per le operazioni rientranti nel regime. Questa dichiarazione deve includere tutte le vendite intracomunitarie verso consumatori finali e deve essere presentata attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. L’IVA dovuta verrà poi versata centralmente in base alle aliquote del Paese di destinazione delle vendite.
Conclusioni e consulenza online
Un contribuente che applica il Regime Forfettario nelle operazioni di E-commerce ha la possibilità di sfruttare il Regime OSS per semplificare gli obblighi a cui è sottoposto ai fini IVA. Non vi sono, infatti, preclusioni legate alla mancata applicazione dell’IVA, in quanto la territorialità delle operazioni verso l’estero in Regime Forfettario non deroga dalla disciplina ordinaria.
Il fatto di potere sfruttare il Regime OSS semplifica gli adempimenti per il Forfettario in quanto evita il fatto di doversi identificare ai fini IVA nei vari Paesi UE. Se hai dubbi sulla tua situazione personale e desideri ricevere il parere di un dottore Commercialista esperto, contattami!
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Domande frequenti
La registrazione al Regime OSS avviene online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate italiana. Il processo di registrazione è semplice e richiede il completamento di un form specifico che fornisce i dettagli necessari per aderire al sistema OSS.
Nel Regime OSS, i contribuenti in Regime Forfettario devono presentare una dichiarazione IVA trimestrale specifica per le operazioni rientranti nel regime. Questa dichiarazione deve includere tutte le vendite intracomunitarie verso consumatori finali e deve essere presentata attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. L’IVA dovuta verrà poi versata centralmente in base alle aliquote del Paese di destinazione delle vendite.
La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento. Ad esempio, per il primo trimestre (gennaio-marzo), la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile.
Le informazioni dettagliate su come aderire al Regime OSS sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e sul portale europeo dedicato al sistema One Stop Shop. Inoltre, le associazioni di categoria e i commercialisti offrono supporto per la registrazione e la gestione degli adempimenti.