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Contratto estimatorio: disciplina civilistica e fiscale

Il contratto estimatorio è un contratto reale con il quale un soggetto consegna ad un altro uno o più beni con l'obbligo di pagarne il prezzo al momento della vendita al cliente finale.

Il contratto estimatorio (o di conto vendita) è un accordo commerciale, molto diffuso in diverse tipologie di settori economici (editoria, abbigliamento, outlet, ecc). Questo contratto ha il vantaggio di consentire la gestione in maniera efficiente dello stock di magazzino, comportando una riduzione dei costi di gestione legati al turnover delle scorte.

Anche dal punto di vista del soggetto che concede i beni in conto vendita vi è il vantaggio di poter esporre la propria merce presso molti più dettaglianti, invogliati dal fatto di non dover comprare immediatamente il prodotto. Questo contratto è quello con cui, molto comunemente, operano i tanti negozi legati a merce in “outlet” con merce che spesso viene esposta in negozio senza che il soggetto che la espone ne sia in quel momento il proprietario.

Il contratto di conto vendita o contratto estimatorio ha trovato poi rilevante utilizzo da tantissimi hobbisti, che producono oggetti e che sfruttando questo contratto possono concederli a commercianti al dettaglio per la vendita al pubblico. Vediamo, quindi, il funzionamento da un punto di vista civilistico e fiscale del contratto estimatorio o di conto vendita.

Disciplina civilistica del contratto estimatorio o di conto vendita

Il contratto estimatorio o di conto vendita è disciplinato dagli articoli 1556 e seguenti del codice civile, secondo il quali:

con il contratto estimatorio una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito“.

art. 1556 c.c.

In pratica, con questo tipo di contratto, un soggetto cedente (tradens) consegna una fornitura di beni, ad un altro soggetto cessionario (accipiens), il quale contrarrà l’obbligo di pagarne il prezzo d’acquisto soltanto nell’ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce affidata.

Il contratto estimatorio trova la sua più concreta applicazione nei rapporti fra fornitori e rivenditori in luogo del contratto di vendita quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico, proprio della vendita, di dover pagare al fornitore la merce che rischia di rimanere invenduta dopo un certo tempo. Rischio questo particolarmente elevato quando si tratta di beni che possono trovare acquirenti solo nell’arco di un breve tempo o possono essere successivamente rivenduti solo con forti sconti o ancora richiedono notevoli immobilizzazioni di capitale.

Ambito di utilizzo del contratto estimatorio

Il contratto estimatorio trova pertanto larga applicazione nel commercio dei giornali, dei libri, degli articoli di abbigliamento (in particolare per gli outlet), degli oggetti preziosi, risultando più vantaggioso rispetto alla vendita per entrambe le parti. Infatti, il rivenditore può disporre di un maggior assortimento, dato che dovrà pagare al fornitore solo quanto è riuscito a vendere lucrando la differenza fra prezzo stimato e quello di rivendita. Il fornitore a sua volta, pur sopportando il rischio dell’invenduto, trae vantaggio dalla distribuzione più capillare e dal maggior smercio che tale contratto di regola riesce a procurargli.

Caratteristiche del contratto

Il contratto estimatorio è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce dell’accipiens. Elemento caratterizzante il contratto sotto il profilo giuridico è che l’accipiens e solo l’accipiens può disporre delle cose ricevute, benché queste restino di proprietà del tradens fino a quando il primo non le ha rivendute o comunque non ne ha pagato il prezzo.

La caratteristica peculiare di questo tipo di contratto risiede nel pagamento della merce, che avviene solo nel caso in cui ne venga compiuta la rivendita al pubblico da parte dell’accipiens. Nel caso in cui ciò non si verifichi, è fissato l’obbligo di restituzione dei prodotti all’azienda fornitrice.

Il contratto estimatorio prevede che il tradens consegni lo stock di beni all’accipiens e che quest’ultimo si impegni ad acquistare solo la merce che sia riuscito a vendere nell’arco della durata del contratto stesso; l’acquirente ha inoltre la facoltà di restituire al fornitore, senza versare alcuna somma,  lo stock non venduto entro i termini stabiliti dal contratto.

L’acquirente, nell’arco della durata del contratto estimatorio, è responsabile del buono stato della merce stessa e della sua custodia e, qualora non sia in grado di restituire la totalità dell’ invenduto in buono stato al termine del contratto, sarà obbligato all’acquisto delle quantità in cattive condizioni o mancanti.

Passaggi operativi di funzionamento del contratto estimatorio

Il contratto estimatorio deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima della consegna della merce e non vi è obbligo di registrazione del contratto: gli estremi di questo saranno poi riportati in tutti i documenti che tracceranno i movimenti. I flussi merce relativi al conto vendita devono essere adeguatamente tracciati nelle contabilità di magazzino (per i soggetti obbligati alla sua tenuta) sia del venditore che dell’acquirente. Per capire meglio il funzionamento di questo contratto, vediamone in dettaglio i passaggi operativi:

  • Spedizione della merce da parte del venditore -utilizzo della causale “spedizione in contratto estimatorio” e citando nel DDT il riferimento al contratto: il venditore registra in contabilità di magazzino la merce spedita  in un apposito “deposito” di sua proprietà presso l’acquirente; qualora il cedente abbia più conti vendita attivi presso differenti acquirenti, ogni conto vendita deve essere identificabile e distinguibile in contabilità di magazzino;
  • Ricezione della merce – il soggetto cessionario riceve la merce che sarà gestita in un apposito conto di proprietà del fornitore: fisicamente presso di lui ma di proprietà del cedente; qualora il cedente riceva merce da più fornitori in conto vendita, ogni deposito deve essere chiaramente identificabile in contabilità;
  • Consumi periodici – il cessionario comunica periodicamente le quantità consumate/vendute al venditore: quest’ultimo procederà ad emettere un documento di trasporto uso interno per scaricare il saldo presso il cliente e poter emettere fattura;
  • Conclusione del contratto – qualora al termine del contratto il cessionario restituisca al cedente della merce invenduta dovrà emettere un documento con causale “reso da contratto estimatorio” e azzererà le giacenze della merce di proprietà del fornitore presso di lui; analogamente il cedente registrerà il reso spostando la merce dal deposito presso il cessionario al deposito fisicamente presso di lui.

Vantaggi e svantaggi del contratto estimatorio

Come abbiamo visto la caratteristica del contratto estimatorio è identificabile nel vantaggio che l’accipiens ne può derivare e cioè nella possibilità di accollare interamente al tradens il rischio di invenduto; l’accipiens ha infatti  merce a disposizione fino al termine del contratto senza doversi preoccupare di eventuali invenduti a fine contratto.

Accipiens

Per l’accipiens, un secondo vantaggio è quello di non dover sostenere costi impliciti o finanziari delle scorte: non deve infatti investire alcun ammontare in stock usufruendo anche di un vantaggio di cassa; capita infatti spesso che l’accipiens incassi la somma dal proprio cliente al momento della consegna della merce, mentre saldi la fattura emessa dal tradens dopo 30 o 60 giorni. Altro vantaggio è riscontrabile nella flessibilità che lo strumento può garantire da un punto di vista delle scorte di sicurezza: non dovendo gestire alcun rischio di invenduto e nemmeno costi di finanziari degli inventari, l’acquirente può evitare analisi approfondite dei livelli di stock e creare scorte di sicurezza sicuramente più generose rispetto a materiali di sua proprietà.

D’altro canto, l’acccipiens è l’unico responsabile per la gestione e lo stoccaggio della merce: deve quindi supportare tutti i costi espliciti di mantenimento dello stock (stoccaggio, movimentazione, assicurazione) e deve risponderne in caso di ammanchi. Inoltre, la gestione amministrativa del contratto può risultare laboriosa ed impegnativo soprattutto in caso di più contratti di conto vendita attivi con fornitori differenti e con volumi di transazioni elevate: si pensi all’obbligo delle comunicazioni periodiche, riconciliazioni, conte fisiche, gestione di eventuali resi da cliente.

Tradens

Nella prospettiva del tradens (venditore), è chiaro come  i vantaggi in capo all’acquirente risultano descrivibili in maniera speculare, come gli svantaggi che il venditore deve gestire: quest’ultimo si accolla interamente il rischio di invenduto, deve finanziare stock a disposizione presso il proprio cliente (costi di mantenimento impliciti) e attraverso stock di sua proprietà garantisce la sicurezza e flessibilità operativa al proprio cliente. Inoltre, la difficoltà legata alla gestione amministrativa, si presenta in egual misura per il venditore.

Il principale vantaggio commerciale per il tradens risiede nel fatto di poter accedere, senza alcun investimento, alla visibilità commerciale garantita  dalla struttura distributiva dell’accipiens.  Inoltre, quello che  sopra era delineato tra gli svantaggi dell’acquirente, risulta ora una opportunità per il tradens: la responsabilità dello stock e soprattutto i costi di gestione espliciti dello stock sono in capo all’accipiens. Infine, in alcuni casi il conto vendita può anche essere visto come un mezzo per garantirsi una certa fidelizzazione del cliente: la merce presente in maniera stabile presso l’accipiens garantisce una stabilità nei rapporti commerciali unendo le due controparti in un comune interesse commerciale.

La disciplina fiscale del contratto estimatorio

Il contratto estimatorio o di conto vendita presenta particolari peculiarità anche per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile, sia per quanto riguarda la tassazione diretta che per quanto riguarda il meccanismo di applicazione dell’Iva, per effetto della finzione giuridica che si palesa dall’operazione con il doppio trasferimento del bene oggetto di commissione, cioè dal tradens all’accipiens e da quest’ultimo all’acquirente consumatore finale. Di seguito andiamo ad analizzare in dettaglio questi aspetti.

Le imposte dirette

La disciplina fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette, riguardanti il contratto estimatorio, è contenuta nel disposto dell’articolo 109 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

In pratica, per quanto riguarda le imposte dirette, il reddito si considera conseguito nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o del diritto reale, ovvero nel momento in cui l’accipiens effettua la cessione a terzi dei beni oggetto del contratto.

Questo significa che sia per l’accipiens che per il tradens, il momento in cui il compenso percepito diviene reddito imponibile per le imposte sui redditi è al momento in cui l’accipiens effettua la cessione dei beni. In pratica, per l’accipiens tali beni saranno classificati nei conti d’ordine come “accesso a beni di terzi“, dando adeguata informazione in nota integrativa sugli impegni assunti nel contratto. In pratica, i beni oggetto del contratto non concorrono alla determinazione del reddito d’impresa quali rimanenze finali secondo i criteri di cui all’articolo 59 del TUIR.

La disciplina Iva del contratto estimatorio

La disciplina Iva riguardante il contratto estimatorio è contenuta nell’articolo 6 del DPR n. 633/72, secondo il quale:

Per i contratti di conto vendita, si ricollega una speciale disciplina Iva posto che, in base all’articolo 2 comma 2 n. 3) del DPR n. 633/72, costituiscono cessione di beni “i passaggi dal committente al commissionario (..) di beni venduti (..) in esecuzione di contratti di commissione“. Per effetto di tale finzione giuridica, ai soli fini Iva, si presuppone l’esistenza di un doppio trasferimento del bene oggetto del rapporto di commissione, ossia dal committente al commissionario e da quest’ultimo all’acquirente (C.M. 16.2.73 n. 15).

Cessione interna

Al momento della cessione interna del bene oggetto del contratto dovrà essere applicata l’Iva, facendo riferimento alla qualifica del soggetto committente (tradens).

In particolare in caso di tradens soggetto passivo Iva, si renderà applicabile il regime ordinario Iva, o il regime del margine. Mentre se il tradens è un soggetto privato (classico caso degli hobbisti che effettuano il conto vendita presso negozianti), l’operazione sarà esclusa da Iva, mancando il requisito soggettivo, di cui agli articoli 1, 2 e 4 del DPR n. 633/72. Naturalmente tale regime Iva, si ribalterà al momento della cessione finale del bene al cliente finale, con le seguenti fattispecie:

  • Tradens soggetto passivo Iva – se il tradens è un operatore soggetto passivo Iva che ha commissionato in c/vendita un bene nuovo, si applicherà il regime ordinario con aliquota di riferimento, oppure, il regime del margine dei beni usati (articolo 36, D.L. n. 41/95) se il bene ceduto risulta usato. Nella cessione effettuata dall’accipiens al consumatore finale non è possibile applicare l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura a favore dell’emissione di scontrino o ricevuta fiscale di cui all’articolo 22 del DPR n.633/72.
  • Tradens soggetto privato – se il tradens è un soggetto privato, dovrà essere assoggettato a fatturazione il passaggio dall’accipiens (commerciante) al consumatore finale con applicazione degli articoli 1, 2 e 4 del DPR n. 633/72 e la successiva provvigione con aliquota Iva al 22%. In pratica parte del prezzo finale, pari al valore della merce concordata con il tradens, sarà escluso da Iva, mentre per la parte eccedente, che corrisponde alla provvigione dell’accipiens, vi sarà l’applicazione dell’Iva al 22%. Ricordiamo che il trasferimento del bene dal privato al commissionario non potrà essere documentato con alcuna fattura in quanto il soggetto committente, è per sua natura, escluso dall’applicazione dell’imposta.

Termine di emissione della fattura

Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (art. 1, co. 4 D.M. 18 novembre 1976). Di conseguenza il termine di emissione e registrazione della fattura può essere differito:

  • Al mese successivo alla rivendita dei beni a terzi, ovvero
  • In caso di mancata restituzione dei beni, al mese successivo:
    • Alla scadenza del termine convenuto tra le parti per la restituzione dei beni;
    • Al decorso di un anno dalla consegna o spedizione dei beni.

Cessione in frode Iva

Ultimo aspetto che ci pare utile approfondire riguarda la possibile contestazione di cessione in frode Iva, a capo del soggetto (tradens) che ha consegnato i beni al commerciante (accipiens). Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del DPR n. 441/97, il soggetto che ha consegnato beni a terzi può vincere eventuali presunzioni di cessione in frode Iva secondo una delle seguenti modalità:

  • Dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito) tenuto in conformità all’articolo 39 DPR n. 633/72 o da atto registrato presso l’Ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale della consegna;
  • Dal documento di trasporto previsto dall’articolo 1, comma 3, del DPR n. 472/1996, progressivamente numerato dall’emittente e integrato con la relativa causale o con altro valido documento di consegna (come nel caso in questione);
  • Da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633/72 (rispettivamente registro delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti), contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell’invio dei beni.

Momento impositivo Iva del contratto estimatorio: risposta a interpello n. 10/E/2023

Con la risposta a interpello n. 10/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il contratto estimatorio è quello con cui una parte consegna all’altra una o più cose mobili. Questa si obbliga a pagare il prezzo, salva la restituzione delle cose nel termine stabilito.

La parte che riceve i beni, non ne diventa proprietario ma ne acquisisce la sola disponibilità. Tali beni possono essere ceduti a terzi, senza l’intervento del soggetto che li ha dati in disponibilità. Al momento della vendita la proprietà del bene passa al terzo acquirente. In questo momento sorge l’obbligo del pagamento del prezzo dal soggetto che ne aveva la disponibilità a quello che ha avuto la proprietà del bene sino a quel momento.

Per quanto riguarda la disciplina Iva, il momento impositivo deroga la regola generale dell’art. 6 del DPR n. 633/72. Infatti, il co. 2 della disposizione prevede che per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori l’operazione si considera effettuata:

  • All’atto della rivendita a terzi;
  • Per i beni non restituiti alla scadenza del termine, al momento previsto dalle parti o dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

L’imponibilità ai fini Iva dell’operazione avviene nel momento di rivendita da parte del ricevente oppure alla scadenza del termine previsto dalle parti (se inferiore all’anno). Oppure, al massimo decorso un anno dalla consegna o spedizione del bene. In buona sostanza, in caso di assenza di vendita a terzi o di restituzione dei beni entro il termine di un anno dalla consegna, nell’ipotesi di contratto estimatorio di durata superiore, la norma fiscale impone l’anticipazione del momento impositivo ai soli fini Iva. Questo, nonostante l’effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, non sia ancora avvenuto.

Conclusioni

Il contratto estimatorio, un accordo commerciale unico e flessibile, offre vantaggi distinti sia per il venditore che per l’acquirente. Questo tipo di contratto, infatti, permette al venditore di trasferire la merce all’acquirente senza una vendita immediata, fornendo a quest’ultimo la possibilità di vendere la merce a suo nome. È essenziale, tuttavia, comprendere appieno i termini e le condizioni legali che regolano tale contratto per evitare complicazioni e garantire una transazione equa e trasparente per entrambe le parti. La chiave del successo in un contratto estimatorio risiede nella chiarezza dell’accordo, nella definizione precisa dei termini e nella gestione attenta delle responsabilità.

Domande frequenti

Che cos’è un contratto estimatorio?

Il contratto estimatorio è un accordo in cui il venditore consegna la merce all’acquirente che la venderà a suo nome, pagando al venditore solo per la merce effettivamente venduta.

Quali sono i vantaggi di un contratto estimatorio?

I vantaggi includono una maggiore flessibilità per l’acquirente nel gestire le scorte e la possibilità per il venditore di espandere il mercato senza rischiare invenduti.

Chi detiene la proprietà della merce in un contratto estimatorio?

La proprietà della merce rimane al venditore fino a quando la merce non viene venduta dall’acquirente.

Cosa succede se la merce non viene venduta?

Se la merce non viene venduta entro un termine concordato, l’acquirente deve restituirla al venditore o pagare il prezzo stabilito.

Quali rischi comporta un contratto estimatorio?

I rischi includono possibili disaccordi sulla gestione della merce e sul pagamento, nonché la responsabilità dell’acquirente per danni o perdite della merce mentre è in suo possesso.

È necessario un accordo scritto per un contratto estimatorio?

Anche se non sempre richiesto per legge, è fortemente consigliato avere un accordo scritto per chiarire i termini e le condizioni e proteggere entrambe le parti.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

80 COMMENTI

  1. Buongiorno.
    realizzo piccoli oggetti di artigianato e mi è stato chiesto da un negozio di tenerli in conto vendita. Posso stipulare tale contratto se sono un dipendente pubblico o ci sono limitazioni?
    Grazie

    Silviai

  2. Salve,
    per quanto riguarda i dipendenti pubblici va ricordato che vige il principio dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico: il dipendente statale è tenuto a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa dedicandosi completamente alla propria attività lavorativa presso l’ufficio, senza distrarre le proprie energie lavorative verso attività diverse e non inerenti a quelle che hanno che fare con le sue precipue mansioni presso la Pubblica Amministrazione. Questo principio generale può essere derogato dai lavoratori pubblici che operano part-time. In tutti gli altri casi serve una specifica autorizzazione per esercitare un’attività, anche di lavoro occasionale, in forma privata. In questo caso stipulare un contratto di conto vendita presuppone un’esercizio di attività commerciale, che dovrebbe, appunto, essere autorizzata.

  3. Buongiorno. Grazie anche per la risposta. Il discorso vale anche nel caso di opere che siano prodotti dell’ingegno? Dovrei chiedere una autorizzazione al datore di lavoro?
    Grazie per la disponibilità!
    Silvia

  4. L’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, prevede come deroghe alla disciplina generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico l’esercizio delle seguenti attività: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, partecipazione a convegni e seminari, ecc. Faccia attenzione però, la creazione di oggetti non è considerato sfruttamento economico delle opere d’ingegno, nemmeno se le stesse sono date in conto vendita a terzi con contratto. Per sfruttamento delle opere d’ingegno si intendono i compensi percepiti per lo sfruttamento da parte di terzi di marchi, brevetti, o od opere simili. Il contratto di conto vendita, o la vendita di oggetti rientra comunque nell’attività artigianale o commerciale, per la quale, per il dipendente pubblico è richiesta l’autorizzazione.

  5. Buonasera
    ho stipulato un contratti conto vendita con un rivenditore al 13/01/15 ed ho fatturato regolarmente la merce da lui venduta a terzi. Ora per quella ancora nn venduta, visto e considerato che il DPR 633/72 riporta obbligo di fatturazione dopo un anno, devo far rientrare la merce invenduta entro il 31/12/15?
    Saluti adriano

  6. La risposta è affermativa, è necessario restituire i beni entro 1 anno. La disciplina Iva prevede la presunzione di cessione del bene entro un anno dal contratto. Questo vuole dire che se i beni non sono o venduti o restituiti entro un anno dalla stipulazione del contratto la proprietà degli stessi passa dal tradens all’accipiens ed è operazione che deve essere fatturata.

  7. Salve! Mi occupo di vendita al dettaglio, posso usufruire anche io di questo contratto o riguarda solo i grossisti? Vorrei dare alcuni dei miei prodotti ad un negoziante del mio paese!
    In attesa di risposta, grazie mille.

  8. Buongiorno,
    io ho un caso davvero particolare: vendo oggetti di bijoux occasionalmente (opere di proprio ingegno) e una ditta con sede fiscale in Inghilterra me li ha chiesti in conto vendita. Ne hanno venduti 3. Del fatto che non ho partita iva a loro non interessa (così mi hanno detto), ma io cosa devo fare? Ricevuta? con quale dicitura?
    Grazie
    Lucia

  9. Salve, naturalmente al soggetto inglese non importa niente dei suoi adempimenti tributari. Quello che deve fare è emettere una ricevuta al soggetto che le invia il compenso derivante dalla vendita. Sulla ricevuta indicherà che la vendita riguarda oggetti che ha realizzato. Nella ricevuta dovrà riportare i suoi dati, quelli del soggetto committente, indicando l’importo percepito. Emettere una ricevuta può essere applicabile solo occasionalmente, quindi, se le vendite dovessero proseguire dovrà aprire partita Iva per rispettare la normativa fiscale italiana. Tutto dipende da quante vendite riesce a fare.
    Capisco che l’apertura della partita Iva spaventi, visti i contributi fissi da versare all’Inps (che sono indipendenti dal fatturato prodotto), per questo se l’attività deve restare con vendite irrisorie, purtroppo potrebbe non valere la pena portala avanti, ma se al contrario riuscirà a valorizzarla, l’apertura della partita Iva potrebbe diventare un vantaggio in quanto potrebbe dedursi i costi relativi alla produzione dei suoi oggetti. Insomma, si tratta di valutare bene questa opportunità. Se ha bisogno di aiuto per capire quanto fatturato dovrebbe raggiungere per sostenere l’apertura della partita Iva, possiamo aiutarla.

  10. Buongiorno, mi è stato proposto da una hobbista di esporre i suoi gioielli in conto vendita.
    Non riesco a capire però come fare per lo scontrino…io devo battere l’intero prezzo del bene o devo battere la sola eccedenza relativa alla mia provvigione? ( es acquisto un bene a 10 e Lo vendo a 15, batto 5? E i restanti 10?)…e come giustifico l’acquisto dei beni se lei non mi può fare fattura?

  11. Lo scontrino sarà fuori campo Iva per la parte del corrispettivo spettante all’hobbista, mentre la parte della sua provvigione sarà soggetta ad Iva. Lei non acquista i beni, fa solo esposizione conto terzi. Il bene passa di sua proprietà solo quando viene venduto, per questo deve emettere lo scontrino per il valore totale del venduto. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti in privato.

  12. Buongiorno,
    ho da poco cominciato a realizzare bigiotteria artigianale e vorrei dare in conto vendita ad alcuni negozi gli oggetti che ho realizzato. La mia perplessità è sul seguente punto: per stipulare un contratto di conto vendita è obbligatorio da parte mia richiedere e quindi avere il tesserino da hobbista al mio comune oppure no? Ringrazio della risposta

  13. Buongiorno,
    ringrazio della risposta, avrei qualche altra domanda da sottoporre: il contratto di conto vendita è vincolato ad una durata massima? Mi spiego meglio, ho letto su alcuni forum che, trattandosi di vendita occasionale (io non ho partita i.v.a. ), il contratto di conto vendita può avere una durata massima di 45 giorni ed il contratto non può essere rinnovabile… In realtà non ho trovato alcun riferimento giuridico a questo vincolo temporale, può gentilmente farmi chiarezza su questo punto? Se così fosse, è forse più conveniente stipulare un contratto di conto visione con un eventuale negoziante, come qualcuno suggerisce (ho letto che in questo caso il contratto può avere una durata di 1 anno)? Che differenza c’è tra il contratto di conto vendita e quello di conto visione? Funzionano nella stessa maniera? Spero di non aver fatto troppe domande…
    Grazie mille,
    Sara

  14. Il contratto di conto vendita e conto visione non sono la stessa cosa. Quello a cui lei deve fare riferimento è il contratto di conto vendita, meglio conosciuto come contratto estimatorio. La durata è di massimo un anno.

  15. Buongiorno,
    io sono autrice di libri, ne lascio alcuni in conto vendita ai negozi.
    Sono una privata e non iscritta a nessun regime,
    che tipo di ricevuta devo rilasciare al negozio che mi paga il venduto per essere in regola?
    Grazie

  16. Se lascia i libri in conto vendita, quello che deve fare è una semplice ricevuta mensile, al negoziante per i libri venduti. Consiglio però di sfruttare la disciplina legata alla cessione del diritto di autore, che presenta alcuni vantaggi, veda il link Redditi da diritto di autore

  17. Buongiorno,

    qualora il soggetto che espone i miei oggetti in conto vendita non rispetta i termini di pagamento/accordi ma continua a vendere, cosa posso fare? E’ un soggetto denunciabile?

    Grazie mille

  18. Deve contattare un avvocato ed agire per vie legali. Sta violando una responsabilità contrattuale, è passibile si sanzione.

  19. Buongiorno
    Sono titolare di una ditta individuale.
    Attività prevalente indicata sulla visura
    codice 46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer,apparecchiature informatiche periferiche e software
    attività secondaria: assistenza e manutenzione macchine e software per ufficio

    Vorrei fare dei mercatini per vendere dei prodotti al pubblico che ho in conto vendita da un’altra azienda.
    Il prodotto è inerente alla mia attività ma rivolto al pubblico ( app per smartphon)
    Posso farlo?
    Quale autorizzazione/documentazione ho bisogno?
    Devo avere registratore di cassa?
    come mi devo comportare ai fini dell’iva?
    Supponiamo che acquisto a 5 euro + iva e rivendo al pubblico a 12 euro. Iva?

    Qualora non fosse possibile per la mia attività lo potrebbe fare un lavoratore dipendente?

    Grazie mille
    Danilo

  20. Sicuramente non può far parte dei mercati di hobbisti, ma può partecipare ai mercati Comunali per i commercianti. Per farlo deve rivolgersi al Suap del Comune. Sicuramente come commerciante avrà bisogno di effettuare una serie di modifiche alla sua attività. Parli con il suo Commercialista, e se non ne ha uno può avvalersi della nostra consulenza. Se vuole la contatto in privato.

  21. Buon pomeriggio, sono un hobbysta che si diletta nella decorazione di ceramiche e mi capita di vendere alcuni pezzi ad alcuni negozi e di lasciarne altri in conto vendita, con bolla di accompagnamento (per questi ultimi). Quando rilascio fattura non fiscale devo scrivere qualcosa di specifico, oltre ai miei dati e quelli a cui vendo? Grazie della vostra disponibilità

  22. Quello che deve emettere è una ricevuta, ma non deve indicare niente di particolare. La ricevuta si emette per vendite occasionali, quindi non è necessario indicare qualcosa di particolare.

  23. Buonasera,
    avrei un quesito da porvi.
    Ho avuto un’idea per quanto riguarda il campo dell’abbigliamento e vorrei realizzare delle t-shirt e dei giubbotti.
    Premetto che non ho partita Iva.
    Avevo intenzione, giusto per pubblicità, di produrre circa un centinaio di giubbotti e darli in conto vendita ad alcuni negozi.
    Quale prassi devo seguire?
    Acquisterei i capi d’abbigliamento direttamente dalle fabbriche produttrici per poi cederli in conto vendita ai negozi.
    Questo solo per il primo anno perché se la cosa dovesse andare aprirei un negozio tutto mio.
    Vorrei sapere:
    1) prima di tutto dovrei depositare il logo e nome del capo di abbiagliamento?
    2) dovrei aprire già da subito una partita Iva oppure esiste una soluzione che permetta di non non pagare nulla non superando una certa soglia di guadagno?
    3) Dovrei anche creare una società o magari è possibile farlo in un seondo momento?

    Grazie anticipatamente

  24. Per consulenze così dettagliate possiamo contattarla in privato. In ogni caso dovrà aprire partita Iva perché quella che vuole esercitare è a tutti gli effetti un’attività commerciale.

  25. D’accordo, grazie. Non appena inizierò la mia attività vi contatterò sicuramente in privato in maniera tale da avere ulteriori chiarimenti.
    Grazie!

  26. Buonasera,
    sono un soggetto privato senza P.IVA che produce per hobby oggetti materiali e vorrei stipulare un contratto estimatorio (conto vendita) con un negozio.
    In merito alla ricevuta da rilasciare al negozio per gli oggetti venduti, chiedo gentilmente se deve trattarsi di una ricevuta generica non fiscale (come quelle rilasciate a soggetti privati per vendite dirette dei miei prodotti) oppure se deve trattarsi di una prestazione occasionale da assoggettarsi a ritenuta d’acconto (e quindi con gli adempimenti fiscali di certificazione) dato che il negozio non è un soggetto privato.
    Grazie

  27. Buongiorno.
    Sono titolare di partita iva agevolata per prestare lavoro d’ufficio.
    Per hobby ricoloro presso la mia abitazione mobili usati e vecchi in stile shabby chic e giù di lì.
    Posso vendere alcuni di questi mobili? In che modalità? Via internet? Oppure solo lasciandoli in conto vendita presso mercatini dell’usato o negozi di arredamento?
    Potrei, saltuariamente, accettare di ricolorare mobili di privati dietro modico compenso? Come devo organizzarmi fiscalmente?
    Posso pubblicizzare questo mio hobby?
    Grazie mille anticipatamente per i chiarimenti.
    Erika C.

  28. Salve Erika, tutto dipende da come vende e con quale abitualità. Se opera nei mercatini non ci sono problemi, ma se vuole vendere online occorre la partita Iva. Altrimenti, la soluzione migliore è il contratto estimatorio (conto vendita).

  29. Buongiorno,

    siamo produttori e diversi retailer ci presentano la lista del venduto a fine mese, a fronte della quale emettiamo fattura.
    A volte i report arrivano nei primi giorni del mese successivo e non ci è possibile posporre la data della fattura, di conseguenza emettiamo il documento con la dicitura “venduto mese precedente” e competenza IVA mese precedente. Questa pratica mi risulta particolarmente odiosa perché squadra il mastrino IVA acquisti e in sede di stampa di bilancio risulta (orribilmente) aperto.

    A me risulta che il contratto estimatorio per sua natura dispensi dall’obbligo del versamento IVA entro il 16 del mese successivo all’effettiva “uscita” del bene venduto dal retailer, sancendo che la fattura possa essere emessa fino al mese successivo alla vendita e l’Iva versata il 16 di quello dopo ancora: semplicemente vendo a giugno, fatturo a luglio, faccio F24 il 16 agosto.

    Ricordo male?

    Grazie.

  30. buongiorno. Approfitto della domanda di Federica per avere maggiori chiarimenti. Sto per lasciare in conto vendita degli oggetti che faccio occasionalmente, sono quindi un privato non soggetto a iva. La ragazza ha chiesto al suo commercialista per capire come deve comportarsi e le ha detto che per non “perderci” deve ricaricare sul mio prezzo almeno il 42%. questo perchè a vendita avvenuta mi dovrà fare una ritenuta d’acconto e quindi pagare il 20% del prezzo pattuito per conto mio, e poi deve pagare l’iva del 22% sull’importo di vendita in quanto fa la fattura. Ma leggendo qui ho visto che l’iva viene applicata solo per la parte del suo ricavo. quindi come verrà registrata quella fattura nella contabilità dal suo commercialista per farsi che l’iva non venga applicata sull’intero prezzo di vendita? perchè mi sembra che il commercialista ha capito ben poco sull’argomento e cosi verrei penalizzata io in quanto dovrei abbassare notevolemte il mio compenso considerando che per lei solo il 42% sono “tasse” senza considerare il suo compenso. ma cosi il mio ricavo verrebbe tassato due volte..una volta con la ritenuta d’acconto, una volta con l’iva. mi sembra assurdo. grazie mille.

  31. Il consulente direi che non ha capito che trattasi di contratto estimatorio. Non c’è ritenuta di acconto e l’Iva sul prezzo finale riguarda solo la parte di compenso del commerciante e non la sua. Lei emetterà ricevuta, ma non per lavoro autonomo occasionale, quindi non c’è applicazione di ritenuta. Se non riescono a capire il funzionamento corretto, cerchi altri commercianti, più svegli e capaci.

  32. Buongiorno, sono un hobbysta e vorrei vendere le creazioni che produco..su un sito online, dove posso fare la richiesta Della ricevuta non fiscale? Grazie.

  33. Se lei vende su portali online non può farlo da hobbista, deve farlo da artigiana. Faccia attenzione.

  34. Buongiorno, io sono titolare di partita Iva di una ditta individuale per commercio. Mi diletto però in attività di hobbistica partecipando a mercatini, ma vorrei tenere esposti gli oggetti nel mio punto vendita senza incorrere in sanzioni. Come devo comportarmi? Devo fare un contratto estimatorio con me stessa (hobbista e commerciante) ?
    Chiedo gentilmente anche chiarimenti su come emettere scontrino in caso di vendita come commerciante.
    Esempio pratico: acquisto dall’hobbista ad euro 10, rivendo da commerciante ad euro 18… lo scontrino lo emetto di 18? come registro sui corrispettivi? 10 campo fuori iva ed 8 ad iva 22%?
    Ringrazio e saluto

  35. Salve Monica, per essere in regola deve chiedere al suo Comune se è possibile avere un tesserino da hobbista pur avendo un’attività commerciale, in quanto solitamente è vietato. Nel caso dovrà vendere i prodotti nel suo negozio.

  36. Buongiorno, sono un’hobbista, senza partita iva, quest’anno mi è stato chiesto di esporre e promuovere i miei prodotti (bigiotteria e accessori), all’interno di un negozio di abbigliamento privato. E’ possibile secondo voi? E’ necessario produrre qualche documento che certifichi che si tratta di un’attività del tutto occasionale?
    Grazie per l’attenzione.
    Un cordiale saluto.

  37. Buongiorno, grazie per la velocissima risposta. Non sono stata abbastanza chiara, non dovrei lasciare in conto vendita i prodotti, dovrei esserci io durante l’esposizione, promuovendo e vendendo in caso di interesse. Il mio dubbio è questo, non sono dipendente del negozio, non ho partita iva in quanto hobbista. In passato mi è solo capitato di partecipare a qualche mercatino, ma questo è un caso anomalo. Non vorrei creare o, avere problemi, in caso di controlli.
    Grazie nuovamente per l’attenzione.
    Un cordiale saluto.

    CF

  38. Non è possibile fare una cosa del genere. Non avrebbe alcun titolo per farlo. Deve farsi assumere, anche attraverso buoni lavoro, dal negoziante per quei giorni.

  39. Salve,

    Vorrei acquistare uno strumento musicale in conto vendita (per conto di un privato) presso un negozio alla cifra di 4500€.

    Posso pagare l’intera cifra al negozio in contanti?
    Oppure devo pagare al negozio (accipiens) solo la loro provvigione richiedendo emissione di fattura sulla stessa?
    In quest’ultimo caso, devo pagare direttamente al proprietario (tradens) la sua parte?
    Se la cifra che spetta al proprietario supera i 3000€, posso pagarlo in contanti oppure solo con assegno/bonifico senza emissione di fattura?

    Grazie.

  40. Deve effetturae il pagamento al negoziante, non superando la soglia prevista per il pagamento in contanti. Dovrà ricevere scontrino o fattura per l’intero importo pagato.

  41. Salve,
    sono Gian Marco. Io e la mia ragazza abbiamo creato un marchio di costumi da bagno ma studiando entrambi non possiamo ne gestire ne sobbarcarci le spese di mantenimento della partita iva. Volevamo trovare una soluzione alternativa. Abbiamo pensato al contratto di licenza d’uso e ci ha incuriosito il contratto estimatori.
    Noi saremmo privati e avremmo trovato anche un negozio che ci venderebbe i nostri prodotti ma non sappiamo come regolarci in termini di Iva. La domanda che vorrei porvi sono:
    -se sia possibile fare un contratto estimatori con un commerciante?
    -la ditta a cui ci affidiamo per fare i costumi ci ha rilasciato una ricevuta con codice fiscale e in più abbiamo lo scontrino di acquisto del materiale. Se noi dovessimo vendere il prodotto a 60 euro e al negozio dovessimo dare 20 euro noi guadagneremmo 40 euro e il suo guadagno è soggetto a Iva mentre il nostro no giusto??
    -Il nostro guadagno come possiamo dichiararlo?
    Spero di essere stato chiaro. Vorremmo fare le cose regolari per non incorrere in sanzioni che non potremmo sostenere.

    Grazie in anticipo e cordiali saluti.

    NB: il marchio è correttamente registrato in camera di commercio.

  42. Salve Gian Marco, il contratto estimatorio presuppone comunque che voi produciate i beni da vendere, quindi operare con partita Iva. A mio avviso ci può essere una soluzione diversa, ma nel caso ne parliamo in consulenza, se interessati.

  43. Buon giorno,

    da hobbista, sono in procinto a stipulare un contratto estimatorio con un negozio per la esposizione e vendita occasionale di 15 braccialetti di produzione propria. Domande:

    1. Il contratto può riportare una unica voce: “Braccialetti”, “quantità 15” e somma complessiva che intendo chiedere al negoziante, o devono esservi 15 righe, per ogni braccialetto separatamente?
    2. Al momento d’incasso posso emettere una singola ricevuta non fiscale con la marca da bollo da 2€ per tutti i pezzi venduti o devo emettere la ricevuta separata per ogni singolo pezzo venduto?
    3. nel caso di una unica voce sul contratto estimatorio, è possibile procedere con l’emissione di più ricevute? Ad esempio una volta al mese per gli oggetti venduti in tale mese, fino alla scadenza della durata dell’esposizione stipulata nel contratto?
    Grazie mille per la gentilezza ed il tempo dedicato al mio quesito!
    Cordiali saluti,
    Sergio

  44. 1. Come preferisce, non c’è una regola. 2. La ricevuta si emette quando il negoziante vende, e non al passaggio dei beni. Lei non sta vendendo i braccialetti al negoziante, ma li sta lasciando a lui in deposito fino ad una possibile vendita. La proprietà dei beni resta a lei e non passa al negoziante. 3. Per ogni vendita dovrà emettere una ricevuta.

  45. Buongiorno, in riferimento alla Sua gentilissima risposta al punto 2. Se ho capito bene ad ogni singola vendita avvenuta, sono tenuto ad emettere una ricevuta non fiscale ad acquirente. Ciò mi sembra impraticabile in quanto non ho titoli per stare al negozio e dunque la ricevuta la può emettere solo il negoziante per conto mio. Se lascio le ricevute precompilate, il negoziante può incassare e non corrispondere in quanto la ricevuta risulta emessa da parte mia e soldi, dunque incassati?
    Grazie ancora,
    Sergio

  46. Sergio nell’articolo questo aspetto è spiegato. Lei non deve stare in negozio, ed il negoziante alla vendita emette regolare scontrino. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  47. Mi scusi ho letto con interesse il Suo articolo!
    Se ho capito bene nel caso di contratto estimatorio sottoscritto tra due soggetti passivi di imposta, l’accipiens nel momento in cui vende ai privati i beni oggetto del contratto estimatorio NON può avvalersi (per questi beni) dell’esonero dell’emissione dello scontrino fiscale ma dovrà emettere fattura.
    Mi potrebbe fornire cortesemente i riferimenti normativi?

  48. Se il soggetto venditore, è titolare di partita Iva, potrà emettere fattura al momento della vendita dei beni, oppure, se commerciante al minuto, conserverà l’esonero e potrà certificare la vendita con scontrino fiscale. La cosa importante, è tenere extracontabilmente nota delle vendite effettuate per regolare il proprio rapporto con il soggetto che ha concesso gli oggetti da esporre.

  49. Grazie per la risposta, ma le riporto un passaggio del suo articolo a cui facevo riferimento.

    “Nella cessione effettuata dall’accipiens al consumatore finale non è possibile applicare l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura a favore dell’emissione di scontrino o ricevuta fiscale di cui all’articolo 22 del DPR n.633/72.”

    Dal tenore sembrerebbe che l’accipiens, nel caso siamo innanzi ad un soggetto passivo di imposta, debba emettere fattura al consumatore finale e non uno scontrino…oppure interpreto io in modo errato il periodo?

  50. Salve,
    avrei bisogno di avere informazioni circa alcune tempistiche. Esempio:
    Fornitore A dà in conto vendita il prodotto ad Azienda B che vende il prodotto al consumatore finale nel mese di Agosto facciamo tipo il 15 Agosto.
    Quanto tempo ha il fornitore A ad emettere fattura di vendita all’azienda B per il prodotto venduto al consumatore finale?
    a livello fiscale cosa implica il conto vendita?
    Di certo è che: Azienda B emetterà scontrino /fattura di vendita al consumatore finale il 15 Agosto; ma il Fornitore A quando deve emettere fattura?
    Può il fornitore A emettere fattura entro il 25 giorno del mese successivo al mese di vendita e quindi in questo caso entro il 25 Settembre?
    Grazie per la risposta

  51. La risposta si trova nel contratto di conto vendita sottoscritto dalle parti. Tutto sta nel redigere nel modo migliore è più conveniente il contratto di conto vendita. Solitamente la rendicontazione e la fatturazione delle vendite avviene entro la fine del mese successivo, quindi, come mi sta indicando nel suo esempio.

  52. si ok ma a livello fiscale e tributario ci sono regole differenti?
    Lato commerciale è un contratto e ok, ma il pagamento così come descritto prima cioè con pagamento entro la fine del mese successivo alla vendita del prodotto cosa comporta ai fini fiscali e tributari? Iva, redditi?
    Ad esempio in chiusura di trimestre per le società con gestione iva trimestrale o peggio a chiusura di anno?

  53. Il reddito passa da un soggetto all’altro al momento della cessione al cliente finale. A quella data c’è l’effettiva imponibilità dell’Iva. Tuttavia, tale calcolo viene fatto dilazionato nel tempo.

  54. Buonasera, ho letto con molto interesse ed ho preso nota di tutto, il negoziante però mi ha esposto un problema , in quanto io hobbista , ossia…… loro emettono lo scontrino es. per 45 euro, i soldi vanno in cassa, in che modo poi lui mi darebbe la quota che mi spetta sul venduto, ovvero con una ricevuta non fiscale? e come giustifica la fuoriuscita di denaro dalla cassa se è tutto registrato, i conti non tornerebbero

    la ringrazio

  55. Lei deve emettere ricevuta non fiscale per la sua quota. Il negoziante chiude regolarmente la giornata con incassi e chiusura di cassa. A fine mese lei emette ricevuta e il negoziante la paga, dietro rilascio di ricevuta.

  56. Salve, sono una creatrice di Opi e ho fatto un conto vendita di abbigliamento fatto da me con una commerciante a regime forfettario .dato che lei non è soggetta a ritenuta d’acconto , quando mi effettuerà il pagamento devo fare una semplice ricevuta non fiscale ? E tale devo conservare poi per il 730? Grazie mille in anticipo barbara

  57. Buongiorno Dott. Migliorini,
    innanzitutto vorrei farLe i miei complimenti per l’esauriente trattamento dell’argomento (e di altri a suo nome).
    Avrei un quesito relativamente alla consegna dei beni. Nello specifico io sono un hobbista e capita che, sporadicamente, esponga i miei prodotti presso i negozi dei commercianti con un contratto estimatorio. Recentemente un commerciante mi ha chiesto un Documento di trasporto al momento della consegna dei beni, ma a quanto mi risulta, il documento in questione è limitato ai soli soggetti passivi IVA. Che documento posso produrre in alternativa? So che la ricevuta devo emetterla solo in occasione della vendita finale del bene al cliente del commerciante (ovviamente intestandola al commerciante stesso).
    Ringrazio anticipatamente.

  58. Buongiorno, sono un hobbista, quando emetto una ricevuta non fiscale a seguito di vendite effettuate da un negozio in contratto di conto vendita devo inserire la ritenuta d’acconto in quanto il destinatario della ricevuta ha una partita iva? grazie

  59. buonasera, l’argomento è molto interessante e mi capita proprio ora una situazione del genere. Commerciante riceve in conto vendita da privati abbigliamento che tenterà di vendere . le domande sono parecchie ad esempio: il contratto estimatorio che andrò a preparare tra il negoziante e il privato che consegna i vestiti è soggetto aqualche valore bollato ?: quando il cessionario ed vende emette lo scontrino per il totale pattuito ma deve assogettare tutto ad iva visto che una parte del corrispettivo deve andare al privato che gli ha consegnato la merce ? avrei tante i altri wuesiti ma mi fermo qui. La ringrazio per le risposte che mi potrà dare.
    Luigi

  60. gentile dottore,
    grazie per i suoi preziosi consigli..
    Volevo chiederle: a breve (per la prima volta) esporrò le mie creazioni (bijoux fatti a mano) in un negozio, il contratto estimatorio come viene fatto? prendo un modello pronto online ? e soprattutto volevo chiederle, visto che il negoziante mi ha nominato la finanza, e mi ha ben detto che vogliono guadagnarci perché hanno le cose da pagare… come si agisce in certi casi? il negozio vende borse artigianali e scarpe, a me sarà concesso un piccolo spazio. Sul mio venduto, il negozio farà lo scontrino fiscale? con imposte iva… In caso di controlli, nel settore bijoux, col contratto estimatorio posso stare tranquilla? il loro guadagno lo dovrò contare inserendo l’iva che andranno a pagare.. o posso stabilire dei guadagni di testa mia per loro?

  61. Il consiglio è quello di farsi assistere da un esperto nella realizzazione del contratto che deve contenere tutti i termini che riguardano i rapporti tra lei ed il negoziante. Solo in questo modo può operare in regola.

  62. Buongiorno Dottore,
    Questo tipo di contratto è applicabile al commercio di vino?
    Sono il proprietario di un’azienda a regime forfettario e mi occupo di commercio di vino. Quando ho proposto questo tipo di contratto con alcune cantine mi hanno risposto che non è legalmente possibile.
    Da quello che mi risulta non è così.
    Mi può gentilmente dare delucidazioni?
    Grazie

  63. Salve sono una creatrice, e vorrei esporre e vendere le mie creazioni, borse e collane.
    Ora la domanda è: quanto tempo posso tenere in vendita le cose? E ogni quanto posso farlo? L’unico obbligo è quello di emettere la ricevuta generica non fiscale? Non ci sono altri obblighi come: partita iva, dichiarazione dei redditi.
    Grazie

  64. Non esistono indicazioni precise di questo tipo, quando l’attività diventa abituale e continuativa occorre operare con partita Iva e tutte le autorizzazioni necessarie. Operare senza partita Iva in situazioni di vendita online continuativa non è permesso.

  65. Buongiorno vorrei farle una domanda in merito al conto vendita. Un parrucchiere può prendere da un fornitore prodotti in conto vendita? Le clausole sono le medesime riportate nell’articolo?

  66. Buona sera
    Creo oggetti in macramè di cotone e oggi ho contattato un fiorista per sapere se era disponibile ad esporre le mie creazioni in conto vendita,la quale mi ha detto nessun problema ma aveva tanti clienti quindi ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
    La mia domanda è cosa devo fare io?
    Un contratto dove lo scarico?
    Utilizzo un blocco per ricevute?
    Io ho un altro lavoro faccio la barista posso comunque creare queste opportunità?
    Grazie mille per la risposta

  67. I contratti devono sempre essere redatti con l’ausilio di un legale per essere adattati alle specifiche esigenze delle parti. Per quanto riguarda la parte fiscale dovrà gestire con ricevute non commerciali. Consiglio, comunque, di confrontarsi bene con il commercialista che la segue.

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