Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali 2020: con il provvedimento del 31 gennaio è stato approvato il Modello Redditi Enti non commerciali ed equiparati per il periodo di imposta 2019. I contribuenti interessati lo possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate insieme alle istruzioni per la compilazione.

Le dichiarazioni fiscali che possono essere presentate nel 2020 sono relative ai:

  • Redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • Sostituti d’imposta (Modello 770).

I contribuenti, devono anche, qualora siano obbligati, a presentare i modelli ISA, la cui disciplina ha sostituito quella relativa agli studi di settore e parametri contabili.

Il Provvedimento del 31 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello, con le relative istruzioni della Dichiarazione dei Redditi, modello Redditi Enti non commerciali, residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati.

Quali quadri occorre utilizzare?

Gli art. 143 e 150 TUIR disciplinano i criteri per la determinazione dell’imponibile fiscale degli enti non commerciali.

L’art. 150 TUIR ha introdotto alcune novità sulla disciplina fiscale degli “Enti del terzo settore”, ossia le ONLUS.

La piena operatività del Codice del Terzo Settore è subordinata all’emanazione dei decreti delegati dall’autorizzazione della Commissione europea ed all’effettiva istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, a cui devono necessariamente iscriversi gli enti interessati.

Il reddito complessivo per gli Enti non commerciali, è formato da:

  • I Redditi fondiari, (terreni e fabbricati- quadri RA e RB del Modello Redditi);
  • I Redditi di capitale (quadro RL del Modello Redditi);
  • Redditi d’impresa (quadri RD, RC, RG, RF del Modello Redditi);
  • Redditi diversi (quadro RL del Modello Redditi);

non importa dove sono stati prodotti e qualunque sia la destinazione.

Sono esclusi i redditi esenti IRES e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il reddito degli Enti non commerciali non viene determinato, unitariamente.

Per gli Enti commerciali e le società di capitali, il reddito, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le regole del reddito d’impresa, gli Enti non commerciali sono sostanzialmente equiparati alle persone fisiche.

Il loro reddito complessivo è formato da varie categorie di reddito:

  • Fondiario;
  • Di capitale;
  • D’impresa;
  • Diversi

senza che possa assumere alcun rilievo nè il luogo di produzione dei redditi, nè la destinazione degli stessi.

Per determinare il reddito complessivo degli Enti non commerciali occorre sommare i redditi imponibili sopra indicati, diminuendoli delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Dichiarazione dei redditi enti non commerciali

Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali: la struttura del modello

La dichiarazione dei redditi che gli Enti non commerciali devono utilizzare è il Modello Redditi Enti non Commerciali, il quale è costituito da:

  • Un modello base, composto da due pagine contenenti:
    • L’informativa sulla privacy;
    • Il tipo di dichiarazione, le informazioni relative alla società, all’ente ed i dati relativi al rappresentante;
    • Altri dati, i dati relativi ai quadri compilati, il visto di conformità e la certificazione tributaria;
    • Impegno alla presentazione telematica.
  • Una serie di quadri aggiuntivi.

Quali sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali?

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono presentare la dichiarazione anche in caso di mancanza di redditi o in caso di perdita.

La dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali 2020, deve essere compilata e presentata da:

  • Enti non commerciali, pubblici e privati, i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti o non nel territorio dello Stato;
  • Organismi non lucrativi di utilità sociale ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • Società ed Enti non commerciali di ogni tipo, compresi i Trust, non residenti nel territorio dello Stato;
  • Curatori di eredità giacenti, qualora il chiamato all’eredità è soggetto ad IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Le società non residenti, compresi i Trust che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, presentano il Modello Redditi SC.

Enti considerati residenti nel territorio dello Stato

Sono considerati residenti, gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Sono, inoltre, considerati residenti, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia.

Rischio dei fenomeni di esterovestizione

Per contrastare i fenomeni di esterovestizione, sussiste una presunzione di residenza nel territorio dello Stato, della società/ente, ed è invertito a carico del contribuente, l’onere della prova.

Per esterovestizione si intende una pratica elusiva, consistente nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di società ed enti in Stati esteri allo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti nell’ordinamento di appartenenza o fruire dei più favorevoli regimi fiscali.

In presenza di determinati presupposti, è considerata residente in Italia, la società o l’ente estero che detiene partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto, in società od enti residenti, qualora, alternativamente:

  • E’ controllato, anche indirettamente, da soggetti residenti nel Territorio dello Stato;
  • Il consiglio di amministrazione o un altro organo di gestione equivalente, è formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Sono, inoltre, considerati residenti nel territorio dello Stato, le società e gli Enti, il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e siano controllati, direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia.

Trust

Sono considerati residenti, anche, salvo prova contraria, i Trust, istituiti in Stati o in territori diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, qualora:

  • Almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • Successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato, effettui in favore del Trust, un’attribuzione che comporti:
    • Il trasferimento della proprietà di beni immobili;
    • La costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari o di vincoli di destinazione sugli stessi.

L’oggetto principale o esclusivo dell’Ente è determinato dall’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in mancanza, occorre fare riferimento all’attività effettivamente esercitata.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e quelli con la sede in Lussemburgo, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato dalla gestione sia sottoposto a delle forme di vigilanza.

La perdita della qualifica di non commerciabilità

In caso di perdita del requisito della non commerciabilità, avvenuta nell’esercizio, deve essere utilizzato il Modello Redditi – società di capitali ed enti equiparati e non il Modello Redditi Enti non Commerciali.

La perdita della qualifica di non commerciabilità dell’Ente, avviene, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

Ci sono poi, alcuni parametri che, costituisce indice di non commerciabilità, i quali non comportano automaticamente la qualifica Ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e possono comunque, portare ad un giudizio nel complesso, sull’attività esercitata.

Ai fini della qualificazione commerciale, occorre tener conto anche dei seguenti parametri:

  • Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  • La prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
  • La prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo con queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  • Prevalenza delle componenti negative attinenti alle attività commerciali rispetto alle restanti spese.

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo di imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte dell’Ente.

L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica.

Il mutamento della qualifica produce effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui si verifica.

Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali?

Il Modello Redditi Enti non commerciali deve essere presentato tramite modalità telematica.

In caso di presentazione tramite posta, dal soggetto obbligato all’invio telematico, scatta la sanzione da 250 a 2.000 euro.

L’obbligo all’invio telematico coinvolge tutte le dichiarazioni presentate dai soggetti IRES.

I contribuenti possono:

  • Inviare il Modello Redditi Enti non commerciali direttamente;
  • Avvalersi di un intermediario.

I termini e le modalità di versamento

I termini entro i quali, gli enti, devono provvedere al versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, sono diversi, a seconda che, venga approvato il bilancio d’esercizio o il rendiconto entro i termini ordinari.

Per poter stabilire quali sono i termini entro cui gli Enti non commerciali devono effettuare il versamento delle imposte, è necessario tener conto:

  • Della data di chiusura dell’esercizio;
  • Della data di approvazione del bilancio o del rendiconto.

I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, e approvano il bilancio o il rendiconto entro i termini ordinari, ovvero 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali, occorre verificare il termine di approvazione del Bilancio d’esercizio/rendiconto previsto dallo Statuto dell’Ente, tenendo in considerazione la regola generale che il versamento dell’IRES e dell’IRAP, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In caso di approvazione del Bilancio/rendiconto oltre i termini ordinari (oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio), il versamento delle imposte è effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Bilancio/rendiconto.

Modalità di versamento dichiarazione dei redditi Enti non commerciali

Il versamento delle imposte, dovute a titolo di:

  • IRES;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive;
  • IRAP;
  • Ritenuta alla fonte;

deve essere obbligatoriamente, utilizzato, il modello F24.

Per poter effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi, i titolari di Partita IVA, devono utilizzare il Modello F24 telematico.

Il versamento può essere effettuato dal titolare della Partita IVA, per conto proprio oppure tramite intermediario abilitato.

Il Mod. F24, può essere presentato mediante:

  • I servizi telematici bancari;
  • I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che non siano titolari di Partita IVA, possono presentare il Modello F24 cartaceo, in assenza di compensazione, di qualsiasi importo, direttamente presso una banca, in posta oppure presso un qualsiasi sportello della riscossione.

Dichiarazione dei redditi Enti non commerciali 2020: le novità del nuovo modello

Nella dichiarazione dei redditi enti non commerciali 2020, una delle novità è relativa ai nuovi spazi messi a disposizione per il Patent box.

Gli spazi che sono stati aggiornati sono i seguenti:

  • Il quadro RC, reddito d’impresa enti a contabilità pubblica;
  • Quadro RF, reddito di impresa in regime di contabilità orinaria;
  • Quadro OP, comunicazione per i regimi opzionali.

Enoturismo e oleoturismo

Un altra novità riguarda l’introduzione degli spazi dedicati all’attività di enoturismo e di oleoturismo, che ha cambiato i quadri di seguito elencati:

  • Quadro RG, reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata e Regimi forfettari;
  • Quadro RD, reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole.

Erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici

Nuovi spazi anche per lo sport bonus, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito di imposta in questione è stato inserito nei:

  • Quadro RN, determinazione del reddito complessivo – calcolo dell’Ires;
  • Quadri RS, RC, RD, RE, RF, RG, RH.

Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Sono presenti, inoltre, alcune novità nel quadro RF, reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, in cui è stata inserita la voce “Altre variazioni in diminuzione”.

Due sono invece le voci aggiunte al quadro RQ, altre imposte:

  • Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili, righi da RQ63 a RQ67;
  • Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni, sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C.

Aggiunta anche la facoltà di rideterminare il valore dei terreni posseduti
alla data del 1° gennaio 2019 e del 1° gennaio 2020 al quadro RM, redditi di capitale, redditi derivanti da soggetti controllati non residenti, rivalutazione del valore dei terreni.

Plusvalenze di natura finanziaria

Il quadro RT, plusvalenze di natura finanziaria è stato arricchito dei seguenti spazi:

  • Rivalutazione del valore delle partecipazioni, sezione VII;
  • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, sezione II.

quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e RS con il nuovo modello comprendono altre due voci, oltre allo sport bonus:

  • Bonus bonifica ambientale, rigo RS254, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale;
  • Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici, righi da RS420 a RS422, con l’indicazione delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Altri due quadri, infine, hanno recepito le modifiche di nuove disposizioni e di direttive europee:

  • Il quadro FC, redditi dei soggetti controllati non residenti, con la voce interessi passivi non deducibili e le c.d. Società di comodo;
  • Il quadro TR, imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso, con la voce prospetto relativo al trasferimento della residenza all’estero, righi da TR1 a TR20.

Lascia una Risposta