La dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche, è lo strumento con cui si dichiarano i propri redditi. Si tratta di un adempimento annuale che permette al contribuente di indicare all’Amministrazione finanziaria quali sono stati i suoi redditi percepiti e le imposte da pagare. La regola generale da ricordare è quella contenuta all’interno dell’art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questa disposizione prevede la tassazione dei redditi mondiali dei contribuenti residenti, mentre la sola dichiarazione dei redditi di fonte italiana per i non residenti. Tuttavia, a questa regola sfuggono alcune eccezioni, infatti, vi sono redditi esenti da tassazione.
Nella nostra disciplina tributaria, infatti, vi sono particolari tipologie di reddito che per vari motivi (tassazione alla fonte, o esenzione da imposta), non devono essere indicati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. In questo articolo, in modo molto schematico andremo ad analizzare quali sono queste particolari tipologie di redditi esenti. Si tratta di alcune casistiche reddituali che non devono essere indicate nel modello 730 o nel modello Redditi da parte dei contribuenti. Andiamo ad analizzare quali sono queste casistiche e quali sono le peculiarità di ciascuna fattispecie, per non commettere errori.
Quali sono i redditi esclusi ed esenti IRPEF?
Nella pratica quotidiana vi sono alcune casistiche di reddito esente da IRPEF che non deve essere riportato in dichiarazione dei redditi. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:
- Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Sussidi a favore degli hanseniani;
- Le pensioni sociali;
- Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- L’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/98).
Redditi esclusi da tassazione: le casistiche principali
Di seguito, in ottica soprattutto schematica e pratica vado a riepilogare le principali casistiche di redditi esenti da tassazione. Andremo ad analizzare, quindi, tutte le categorie di redditi esclusi da tassazione. Se ti rendi conto che nel corso del periodo di imposta hai percepito uno di questi redditi non devi inserirli nella tua dichiarazione dei redditi.
Collaborazioni occasionali
La disciplina del lavoro autonomo occasionale è stata oggetto di rivisitazione dal parte del “jobs act“, che ha modellato alcune caratteristiche di particolare disciplina. Attualmente è ancora possibile effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale, relativamente a prestazioni di servizi, secondo quanto disposto dall’articolo 2222 del Codice civile. Tali compensi percepiti, devono essere soggetti a tassazione Irpef, nella categoria dei redditi diversi (di cui all’articolo 67, lettera l), del DPR n. 917/86).
Possiamo definire lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, in maniera del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, con lavoro prevalentemente proprio. Senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente (Circolare Inps n. 103/2004, paragrafo 4).
I redditi così percepiti devono essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi PF. Oppure nel quadro D del modello 730. In entrambi i casi deve essere recuperata la ritenuta d’acconto del 20% applicata dal sostituto d’imposta. Ritenuta da versare con modello F24 con codice tributo 1040.
Prestazioni occasionali: redditi esclusi siano a 4.800 euro lordi annui
Per questa particolare tipologia di reddito vi è un caso in cui non è soggetta a tassazione. Si tratta del caso in cui il contribuente ha percepito durante l’anno compensi per lavoro autonomo occasionale inferiori alla soglia di 5.500 euro. In questo caso, soltanto qualora non si siano percepiti nell’anno altri redditi, il contribuente non è tenuto a dichiarare nel modello Redditi PF o nel modello 730 tali importi ricevuti. Qualora, invece, si siano percepiti anche altri redditi nell’anno anche i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale, per qualsiasi importo, devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi. La soglia di 5.500 euro, quindi, rappresenta la soglia legata alla dichiarazione di questa tipologia reddituale (sempre in assenza di altri redditi).
Valutazione di convenienza sulla dichiarazione dei redditi
Se rientri nella casistica di redditi da lavoro autonomo percepiti al di sotto di 5.500 euro annui in assenza di altri redditi, devi riflettere. Infatti, nel caso in cui il tuo committente sia un soggetto che ti ha applicato le ritenute fiscali, devi valutare se può essere opportuno presentare la dichiarazione. Presentando la tua dichiarazione dei redditi, infatti, hai la possibilità di recuperare la ritenuta d’acconto del 20% subita. Il recupero in questo caso avviene sotto forma di credito di imposta che può essere, alternativamente, chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con modello F24.
Aspetti previdenziali della prestazione occasionale
Per quanto riguarda poi la gestione previdenziale, l’iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria se il reddito annuo derivante da dette attività è superiore a 5.000 euro. Questo è quanto prevede il D.L. n. 269/2003, articolo 44, comma 2. In questo caso, superata la soglia annua, l’obbligo contributivo riguarda esclusivamente la quota di reddito eccedente. Per le prestazioni occasionali, non vi sono limiti che fanno scattare l’obbligo di apertura della partita IVA.
Ricordo che la partita IVA diventa obbligatoria se l’attività ha i caratteri di sistematicità e continuità che concretizzano i requisiti dell’abitualità, ancorché non esclusiva (Risoluzione n. 18/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate).
Per approfondire: “Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale“.
Lavoro occasionale accessorio con buoni INPS
I voucher INPS sono lo strumento con il quale viene regolata l’attività di lavoro occasionale di tipo accessorio. Il lavoro occasionale accessorio può essere sfruttato ogni volta che si esegue un’attività occasionale alle dipendenze altrui. Classico caso è quello di attività di baby sitter, oppure di commesso in un negozio. Deve trattarsi, in buona sostanza, di attività occasionali prestate alle dipendenze di un datore di lavoro.
Il vantaggio dei voucher è rappresentato dal fatto che il compenso percepito dal prestatore di lavoro è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Sostanzialmente, tale compenso rientra tra i redditi esclusi. Quindi, esso non deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente percettore. Di conseguenza, trattasi di redditi esclusi dal calcolo da fare per essere considerati “familiari a carico” (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro). Questo è quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 81/2015.
Quali limiti all’utilizzo dei voucher Inps?
L’utilizzo dei voucher prevede dei limiti quantitativi annui. Il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio permette di fruire di prestazioni lavorative occasionali rispettando, all’interno di una annualità (anno solare) i seguenti limiti economici e di durata disciplinati dall’art. 54-bis, co. 1 del D.L. n. 50/17. Si tratta dei seguenti:
- Un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore;
- Compensi fino a 5.000 euro per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;
- Volume di compensi fino a 10.000 euro per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- Compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte del medesimo utilizzatore.
Gli importi sopra indicati fanno riferimento ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi INAIL e costi di gestione.
Sono a carico dell’utilizzatore:
- La contribuzione alla Gestione separata INPS, pari al 33% del compenso;
- Il premio INAIL, pari al 3,5% del compenso;
- Gli oneri gestionali (1% del compenso).
Retribuzioni non percepite
Non devono essere dichiarate nel modello Redditi o nel modello 730 le retribuzioni non percepite, neanche se presenti nel modello di Certificazione unica. Né le indennità di preavviso e le somme incassate per il patto di non concorrenza. Queste tipologie di reddito, infatti, sono redditi esenti da imposizione Irpef, e quindi da escludere dalla dichiarazione dei redditi. Anche se il dipendente o l’amministratore di società hanno ricevuto nel periodo di imposta una certificazione unica con indicato l’importo della retribuzione annuale contrattualmente pattuita o del compenso deliberato, questi non devono essere dichiarati nel modello Redditi o nel modello 730, nel caso in cui non siano stati percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Questo è quanto precisato dagli articoli 50, comma 1, lettera c-bis, e 51, comma 1, DPR n. 917/86, e dalla Circolare n. 23/E/1997.
Questo principio di cassa vale anche nel caso in cui siano già state pagate erroneamente le ritenute d’acconto. Successivamente, quando le retribuzioni verranno pagate, saranno assoggettate alla tassazione ordinaria, se il mancato pagamento iniziale era dipeso dalla volontà del datore di lavoro. Altrimenti, ad esempio, in caso di accertata situazione di grave dissesto finanziario dell’azienda (Circolare n. 23/E/1997) o di una procedura concorsuale, beneficeranno della cosiddetta tassazione separata e non dovranno essere dichiarate nel modello Redditi o nel 730.
Anche se il dipendente o l’amministratore di società hanno ricevuto nel periodo di imposta una certificazione unica con indicato l’importo della retribuzione annuale contrattualmente pattuita o del compenso deliberato, questi non devono essere dichiarati nel modello Redditi o nel modello 730. Questo nel caso in cui i compensi non siano stati percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.
Questo è quanto precisato dagli articoli 50, comma 1, lettera c-bis, e 51, comma 1, TUIR, e dalla Circolare n. 23/E/1997). Questo principio di cassa vale anche nel caso in cui siano già state pagate erroneamente le ritenute d’acconto. Successivamente, quando le retribuzioni verranno pagate, saranno assoggettate:
- A tassazione ordinaria IRPEF. Questo se il mancato pagamento iniziale era dipeso dalla volontà del datore di lavoro. L’importo deve essere indicato in dichiarazione dei redditi del percettore;
- A tassazione separata. Questo se il mancato pagamento riguarda casi di grave dissesto finanziario dell’azienda. Vedi la Circolare n. 23/E/1997. In questo caso il reddito non deve essere riportato in dichiarazione dei redditi.
Il trattamento di fine rapporto (TFR)
Il trattamento di fine rapporto è una delle fattispecie di redditi esclusi da tassazione IRPEF. Il TFR è soggetto alla tassazione separata e non a quella ordinaria dell’IRPEF progressiva. Lo stesso trattamento vale per tutte le altre indennità e somme percepite una tantum a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.
Ne sono esempi le indennità di preavviso, le somme attribuite per un patto di non concorrenza, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (articolo 17, comma 1, lettera a, del DPR n. 917/86). Tutti questi importi, quindi, non devono essere indicati nel modello Redditi o nel modello 730. Questo, in quanto la tassazione separata viene già comunicata all’Agenzia da parte del datore di lavoro, tramite il modello Certificazione unica.
Procedura di tassazione del TFR
Il datore deve applicare nel cedolino la ritenuta IRPEF con le regole dell’articolo 23, comma 2, DPR n. 600/1973. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate provvederà a riliquidare questi redditi, chiedendo all’Agente della Riscossione di inviare una vera e propria cartella esattoriale per la riscossione.
Prima della cartella, però, l’Agenzia dovrebbe inviare al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i calcoli del conguaglio e l’omissione di questa comunicazione determina la “nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione n. 12927/2016 e n. 11000/2014).
L’esclusione dalla tassazione IRPEF non vale nei casi in cui il dipendente del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, abbia chiesto al datore di lavoro l’erogazione mensile, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, della quota di TFR maturato, direttamente nelle buste paga, come parte integrante della retribuzione.
Nei due casi descritti, infatti, la tassazione è ordinaria e non separata. Quindi, l’importo maturato e pagato viene tassato a Irpef assieme allo stipendio dal datore di lavoro. Per le anticipazioni del TFR già accantonato, invece, si ritorna alla regola classica del TFR che è la tassazione separata.
Per approfondire: “Trattamento di fine rapporto: disciplina giuridica“.
Borse di studio
Altra tipologia di redditi esclusi da imposizione Irpef è quella legata a particolari borse di studio percepite dal contribuente. Le somme incassate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, in generale, devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Quindi, esse devono essere indicate nella certificazione unica ricevuta dal contribuente e devono essere indicati nel quadro C del modello 730 o nel quadro RC del modello Redditi.
Borse di studio esenti
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, Legge n. 476/1984, vi sono alcune borse di studio esenti da IRPEF, come ad esempio:
- Le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario, in base al D. Lgs n. 68/2012. Borse corrisposte a studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale. Ed anche dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla Legge n 398/89. Per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per l’attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- Le borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates”. Istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995. Come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
- Per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.
Redditi da associazione sportiva dilettantistica
In relazione alle modifiche avvenute dal 1° luglio 2023 alla disciplina dello sport dilettantistico ad opera del D.Lgs. n. 36/21, le istruzioni del modello 730 indicano nuovi limiti applicabili ai redditi da attività sportive dilettantistiche ai fini dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, per il 2023 si ha un limite di:
- 30.658,28 euro per i compensi da attività sportive dilettantistiche svolte dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;
- 15.000 euro per compensi da attività sportive:
- Dilettantistiche svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;
- Nel settore del professionistico svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 da sportivi under 23.
Pensioni esenti IRPEF
Devono essere considerati redditi esenti IRPEF, anche alcune particolari tipologie di redditi da pensione, che di seguito vi andiamo a riepilogare. Tali tipologie reddituali non devono essere indicate in dichiarazione:
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti. A seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata. Ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Inoltre, le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Infine, le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari. Sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Altri redditi esenti
Oltre alle fattispecie sopra descritte sono da considerare redditi esenti IRPEF e quindi da non inserire nella dichiarazione dei redditi anche le seguenti tipologie reddituali:
- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della Legge n. 544/1988;
- L’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L’assegno di maternità, previsto dalla Legge n. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca. Di cui all’articolo 8 del D.P.C.M., n. 593/1993, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
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