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Lavoro sportivo 2024: tassazione agevolata

8 min di lettura
In sintesi

Lavoro sportivo 2024: disciplina fiscale che riguarda i lavoratori sportivi dilettanti e professionisti. Tassazione redditi e contributi.

La riforma della disciplina dello sport è contenuta all’interno del D.Lgs. n. 36/21. Tale disposizione è stata poi rivista dal D.Lgs. n. 163/22 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materi di enti sportivi professionistici, dilettantistici e del lavoro sportivo. Successivamente, il decreto Milleproroghe 2023 (art. 16 del D.L. n. 198/22) ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2023. Pertanto, andiamo ad analizzare le principali disposizioni a carattere fiscale del lavoro sportivo.

Chi è il lavoratore sportivo?

Secondo quanto previsto dal co. 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/21 il lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Di fatto, non vi sono differenze tra settore professionistico o dilettantistico, in quanto rientra nella disciplina ogni soggetto tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni legate allo svolgimento di attività sportiva (indicate nel co. 1 del citato art. 25). Rimangono esclusi da questa disciplina i lavoratori amministrativo gestionali ed anche tutti quei lavoratori che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esem­pio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle nor­me di diritto comune.

Il lavoratore sportivo deve:

  • Essere un tesserato e acquisire lo status di soggetto facente parte dell’Ordinamento sportivo e autorizzato a svolgere attività sportiva;
  • Percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;
  • Eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute.

Tabella: lavoratori sportivi

Tipologia Descrizione
Atleti Coloro che risultano tesserati all’organismo affiliante come atleti o giocatori, a titolo oneroso.
Allenatori Coloro che sono tesserati e abilitati ad allenare e seguire gli atleti.
Istruttori Coloro che sono abilitati a effettuare formazione agli atleti.
Direttori tecnici Coloro che hanno il compito di coordinare gli allenatori e le squadre, deve essere tesserato dall’ente affiliante.
Direttori sportivi Coloro che gestiscono la sezione sportiva.
Preparatori atletici Coloro che coadiuvano la formazione degli atleti.
Direttori di gara Coloro che dirigono le competizioni sportive.

La norma non considera lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.

La figura dell’amatore

Gli amatori mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità – a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – per promuovere lo sport, in modo:

  • Personale;
  • Spontaneo;
  • Gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

L’amatore/volontario è quel soggetto che presta la propria opera nel settore sportivo, senza alcuna previsione di compenso. Tale soggetto, tuttavia, deve essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi. Per questa figura è previsto esclusivamente il rimborso di spese documentate come, viaggi e trasporti, vitto e alloggio, qualora siano stati sostenuti in trasferta (fuori dal territorio comunale di residenza).

Il rapporto di lavoro sportivo

L’elemento principale da evidenziare è che la riforma e riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo riconosce centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.

Il rapporto di lavoro tra società sportiva e lavoratore sportivo può essere di due tipologie:

  • Rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
  • Rapporto di lavoro autonomo (occasionale accessorio di cui art. 54-bis del D.L. n. 50/17 conv. Legge n. 96/17, con partita IVA ex art. 2222 c.c., oppure co.co.co., ex art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fatta salva l’applicazione dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 81/15).

Il decreto ha voluto dare un nuovo assetto organizzativo al mondo sportivo, soprattutto in tema giuslavoristico, andando a tutelare in parte tutti gli operatori sportivi del settore, che finalmente potranno godere di tutte le forma di garanzia previdenziale e assistenziali, malattia, infortunio, maternità, disoccupazione e altre garanzie sconosciute fino ad oggi al mondo sportivo.

Per i lavoratori che svolgono esclusivamente un’attività amministrativo gestionale, questi devono essere inquadrati esclusivamente nella forma di co.co.co., trovando applicazione la disciplina fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

La tassazione del lavoratore subordinato sportivo

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