Lavoro sportivo 2024: disciplina fiscale che riguarda i lavoratori sportivi dilettanti e professionisti. Tassazione redditi e contributi.
La riforma della disciplina dello sport è contenuta all’interno del D.Lgs. n. 36/21. Tale disposizione è stata poi rivista dal D.Lgs. n. 163/22 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materi di enti sportivi professionistici, dilettantistici e del lavoro sportivo. Successivamente, il decreto Milleproroghe 2023 (art. 16 del D.L. n. 198/22) ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2023. Pertanto, andiamo ad analizzare le principali disposizioni a carattere fiscale del lavoro sportivo.
Chi è il lavoratore sportivo?
Secondo quanto previsto dal co. 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/21 il lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Di fatto, non vi sono differenze tra settore professionistico o dilettantistico, in quanto rientra nella disciplina ogni soggetto tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni legate allo svolgimento di attività sportiva (indicate nel co. 1 del citato art. 25). Rimangono esclusi da questa disciplina i lavoratori amministrativo gestionali ed anche tutti quei lavoratori che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune.
Il lavoratore sportivo deve:
- Essere un tesserato e acquisire lo status di soggetto facente parte dell’Ordinamento sportivo e autorizzato a svolgere attività sportiva;
- Percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;
- Eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute.
Tabella: lavoratori sportivi
| Tipologia | Descrizione |
|---|---|
| Atleti | Coloro che risultano tesserati all’organismo affiliante come atleti o giocatori, a titolo oneroso. |
| Allenatori | Coloro che sono tesserati e abilitati ad allenare e seguire gli atleti. |
| Istruttori | Coloro che sono abilitati a effettuare formazione agli atleti. |
| Direttori tecnici | Coloro che hanno il compito di coordinare gli allenatori e le squadre, deve essere tesserato dall’ente affiliante. |
| Direttori sportivi | Coloro che gestiscono la sezione sportiva. |
| Preparatori atletici | Coloro che coadiuvano la formazione degli atleti. |
| Direttori di gara | Coloro che dirigono le competizioni sportive. |
La norma non considera lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.
La figura dell’amatore
Gli amatori mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità – a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – per promuovere lo sport, in modo:
- Personale;
- Spontaneo;
- Gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
L’amatore/volontario è quel soggetto che presta la propria opera nel settore sportivo, senza alcuna previsione di compenso. Tale soggetto, tuttavia, deve essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi. Per questa figura è previsto esclusivamente il rimborso di spese documentate come, viaggi e trasporti, vitto e alloggio, qualora siano stati sostenuti in trasferta (fuori dal territorio comunale di residenza).
Il rapporto di lavoro sportivo
L’elemento principale da evidenziare è che la riforma e riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo riconosce centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.
Il rapporto di lavoro tra società sportiva e lavoratore sportivo può essere di due tipologie:
- Rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- Rapporto di lavoro autonomo (occasionale accessorio di cui art. 54-bis del D.L. n. 50/17 conv. Legge n. 96/17, con partita IVA ex art. 2222 c.c., oppure co.co.co., ex art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fatta salva l’applicazione dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 81/15).
Il decreto ha voluto dare un nuovo assetto organizzativo al mondo sportivo, soprattutto in tema giuslavoristico, andando a tutelare in parte tutti gli operatori sportivi del settore, che finalmente potranno godere di tutte le forma di garanzia previdenziale e assistenziali, malattia, infortunio, maternità, disoccupazione e altre garanzie sconosciute fino ad oggi al mondo sportivo.
Per i lavoratori che svolgono esclusivamente un’attività amministrativo gestionale, questi devono essere inquadrati esclusivamente nella forma di co.co.co., trovando applicazione la disciplina fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
La tassazione del lavoratore subordinato sportivo
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